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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/07/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3743/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU ON Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
30.5.2024, assunto in decisione in data 3.7.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Paola Paleari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Villasanta (MB), via S. Fiorano
n. 76;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
IC AD ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Desio (MB), via A. Grandi n. 6 – 6/A;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
1. I signori vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, rimanendo liberi di stare Pt_1 Pt_2 ciascuno per proprio conto. Essi assumono reciproco obbligo a darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione della rispettiva residenza anagrafica e/o domicilio abituale, così come di ogni eventuale variazione dei rispettivi recapiti di telefonia fissa e/o mobile. Il signor si impegna a lasciare la casa coniugale Pt_1 entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso e modificherà la propria residenza non appena troverà una nuova soluzione abitativa.
2. Disposizioni relative ai figli minorenni. Quanto ai figli minorenni, intendendo garantire la formazione della personalità degli stessi attraverso una crescita serena ed armonica, i ricorrenti convengono quanto segue:
2.2. Affidamento condiviso e gestione dei minori. I figli minorenni verranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato e residenza anagrafica presso l'abitazione materna in Monza (MB) via Giacomo
Medici n. 15.
Il padre, nel rispetto degli impegni e delle esigenze dei minori, potrà vedere i figli due giorni alla settimana, di regola e salvo diverso accordo da documentarsi per iscritto, il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20:30, oltre che a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21:00.
In caso di malattia propria o dei figli, il signor otrà recuperare i giorni non goduti previo accordo, Pt_1 da concordarsi per iscritto, con la signora per l'identificazione dei tempi e dei modi di recupero. Pt_2
Fermo quanto sopra, il padre potrà, inoltre, vedere i figli ogniqualvolta lo desideri o qualora gli stessi ne facciano richiesta, ovviamente previo congruo avviso alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minorenni.
In caso di impossibilità motivata a rispettare lo schema di visita sopra riferito da parte di uno dei ricorrenti o in caso di necessità, i genitori si impegnano a preferirsi l'uno con l'altro per la sostituzione, o a ricorrere ai nonni preferibilmente che a terzi.
2.3. Reperibilità. Ad ogni modo, quando i figli saranno con uno dei genitori, questi dovrà essere reperibile tramite il telefono cellulare con la sola limitazione eventualmente posta da circostanze estranee alla sua volontà (a mero titolo di esempio: impegni di lavoro, assenza di segnale di linea, ecc.). Qualora i ragazzi vengano affidati ai nonni o a terzi, anch'essi devono garantire la propria reperibilità. Premessa in ogni caso la preferenza dell'altro genitore in caso di disponibilità; per il caso uno dei ricorrenti decida di affidare i minori a terzi, l'altro genitore ha il diritto di conoscerli e di porre il veto in caso di mancato gradimento da motivare per iscritto.
2.4 Vacanze e festività. Per quanto attiene le principali festività natalizie e pasquali, i genitori concordano nell'adottare il principio dell'alternanza: pertanto l'anno in cui i figli trascorreranno la settimana dal 23 al 30 dicembre con un genitore, trascorreranno la settimana dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro, l'inverso pagina 2 di 8 l'anno successivo. La regola dell'alternanza troverà applicazione anche per le vacanze pasquali: pertanto i ragazzi trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua, con l'altro il lunedì dell'Angelo, l'inverso l'anno successivo. Il tutto salvo diverso e migliore accordo.
Indipendentemente dal giorno in cui cadranno, i figli potranno trascorrere la festa del papà con il padre e la festa della mamma con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici.
Il principio dell'alternanza si applicherà anche al giorno del compleanno dei ragazzi, restando inteso che, ove si accordino in tal senso, i genitori potranno trascorrere entrambi detto giorno con i figli.
Per quanto riguarda le vacanze estive i ragazzi potranno trascorrere, tra giugno e settembre, un periodo di due settimane con ciascun genitore, eventualmente anche non consecutive.
In ogni caso entro il 31 maggio di ogni anno, i genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente il luogo e il periodo di villeggiatura prescelto per trascorrere le vacanze con i figli onde mettersi d'accordo sui dettagli, tenuto conto delle ragionevoli esigenze di tutti ed in particolare dei minori. Resta inteso che ogni genitore pagherà le vacanze che trascorrerà con i figli. In ogni caso i genitori dovranno sempre reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo ed il numero di telefono del luogo scelto per le vacanze insieme ai minori. In caso di disaccordo sui periodi, il padre avrà diritto di scelta negli anni pari e la madre in quelli dispari.
2.5. Altre vacanze. Qualora si presenti all'uno o all'altro genitore l'opportunità di trascorrere con i figli periodi di vacanza in mesi diversi da quelli indicativamente pattuiti al paragrafo 2.4 i suddetti ricorrenti, reciprocamente e fin d'ora, si impegnano ad assumere gli accordi in variazione che si rendessero tra loro necessari nell'interesse esclusivo dei figli, cui entrambi i genitori intendono (per quanto nella loro rispettiva possibilità) garantire serene occasioni di viaggio e di vacanza.
3. Le decisioni di maggiore interesse inerenti l'educazione, la salute e l'istruzione dei figli dovranno essere adottate di comune accordo da entrambi i genitori.
3.2. I genitori, consapevoli della necessità di fare in modo che ogni loro accordo in ordine ai figli non venga a sovrapporsi ed a forzare la volontà e le aspettative di questi ultimi, si impegnano fin da ora ad interpretare il presente accordo nell'esclusivo interesse dei minori. Ulteriormente, nell'esclusivo interesse dei minori, le parti concordano di introdurre eventuali nuovi compagni/e nella vita dei figli con gradualità e nel rispetto della sensibilità dei medesimi.
4.1. Trasferimento proprietà ½ casa coniugale in comproprietà e arredi. La casa coniugale, sita in Monza
(MB), Via Giacomo Medici n. 15, in comproprietà tra i coniugi e gravata da mutuo cointestato con rata mensile di ca. € 1.000,00 è attualmente occupata, con tutto quanto l'arreda e correda, dalla signora Pt_2
che ne ha quindi il pieno possesso e resterà ad abitarvi con i figli, ivi collocati anche ai fini anagrafici
[...]
(v. docc. n. 17-20). Il signor proprietario al 50% e trasmette il 50% di quota di sua proprietà Parte_1 nel suddetto immobile, unitamente al mobilio che la arreda e correda, alla signora che accetta. Parte_2 pagina 3 di 8 I dati catastali delle unità immobiliari oggetto di trasferimento sono così censiti nel Catasto Fabbricati del
Comune di Monza al foglio 42, mappale 65: - sub. 2, via Giacomo Medici, n. 15, P. , cat. A/7, cl. 2, CP_1 vani 12,5, superficie totale mq. 306, escluse aree scoperte mq. 305, rendita euro 1.968,99 (l'abitazione); - sub.
1, via Giacomo Medici, n. 15, P. T, cat. C/6, cl. 3, consistenza mq. 14, superficie totale mq.14, rendita euro
78,09 (il box); - area urbana pertinenziale, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Monza al foglio 42, mappale 420, via Giacomo Medici, n. 15, P. T, cat. F/1, mq. 30 (v. doc. n. 21). Trattasi di villa unifamiliare non inserita in contesto condominiale. Confini: il bene è ubicato al termine della cortina edilizia che si sviluppa lungo la via Medici, su cui prospetta a Nord e Ovest;
confina ad Est con un altro immobile a destinazione residenziale e a sud affaccia sulla Ferrovia lungo la linea Milano-Chiasso, chilometro 13 e 14.
Il tutto come da planimetrie depositate in catasto e allegate agli atti, di cui gli intestatari dichiarano la conformità ai dati catastali e all'immobile nello stato di fatto.
Le parti dichiarano altresì che è stata verificata la coincidenza degli intestatari catastali con le risultanze dei
Registri Immobiliari.
Descrizione immobile: porzione di fabbricato ad uso abitativo con circostante area pertinenziale di proprietà costituita dai seguenti locali tutti collegati da scala interna:- ingresso, tre locali, servizio igienico, disimpegno al piano terra;
- quattro locali, cucina e servizio igienico al piano primo;
- quattro locali senza permanenza di persone al piano secondo;
- cantina, ripostiglio e locale tecnico al piano primo sottostrada;
= un box al piano terra, pertinenziale all'abitazione di cui sopra.
Provenienza immobile estratto rogito: "i Beni trasferiti appartengono alla Parte Venditrice in forza dei rispettivi titoli d'acquisto qui di seguito indicati: (i beni in Oggetto alla "PARTE PRIMA");- per acquisto con atto di compravendita ai rogiti del notaio di Mariano Comense in data 22 ottobre 2020, Persona_1 rep. n. 3441/2837, registrato a Como, in data 23 ottobre 2020 al numero 18771 Serie 1T, trascritto a Milano
2 in data 23 ottobre 2020 al numero 74921 del Registro Particolare;
al quale atto ed ai patti in esso contenuti, le parti fanno riferimento;
(i Beni in Oggetto alla "PARTE SECONDA"): - per la quota di un mezzo con atto ricevuto dal notaio di Monza il 13 gennaio 1973 n. 112.122/6.012 di rep., registrato a Persona_2
Monza il giorno 1 febbraio 1973 al n. 1115 e trascritto a Milano 2 in data 9 febbraio 1973 al numero 15287 del Registro Particolare;
al detto atto le Parti Contraenti fanno pieno ed espresso riferimento, dandosi esse reciprocamente atto che costituiscono parte integrante del Contratto (per quanto tuttora applicabili) gli atti, convenzioni, patti, clausole, condizioni, diritti, obblighi e servitù in esso contenuti, menzionati o richiamati,
- per la quota di un mezzo per successione legittima alla moglie , deceduta il 18 settembre Persona_3
2018 (dichiarazione di successione registrata a Monza il 27 febbraio 2019 al n. 35653/88888/19 e trascritta a Milano 2 il 4 marzo 2019 ai n. 17516 del Registro Particolare". codice identificativo: valido fino al 21/04/2033. CP_2 NumeroDiCar_1
pagina 4 di 8 Le parti dichiarano di essere a conoscenza che il presidente e il cancelliere non si assumono responsabilità in merito alla titolarità del bene e all'esistenza di pesi oneri o vincoli di qualsiasi genere, di aver verificato autonomamente sotto la propria responsabilità la legittimazione ad alienare e l'assenza di iscrizioni e formalità pregiudizievoli, consapevoli che il giudice non effettuerà sul punto alcuna verifica.
Le parti si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le stesse parti si obbligano, pertanto, a depositare nel fascicolo telematico entro venti giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il giudizio di separazione o di divorzio la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
4.2. Il signor ichiara che l'unità immobiliare descritta viene ceduta libera da ogni affittanza, Parte_1 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, comunque libera da vincoli, ipoteche o altre trascrizioni pregiudizievoli al diritto di proprietà, con la sola eccezione dell'ipoteca della banca mutuante e ne garantisce tanto la piena proprietà quanto la legittima provenienza;
in particolare garantisce che quanto sarà compravenduto non è soggetto a divieti di alienazione o vincoli alla circolazione derivanti da normativa propria dell'edilizia convenzionata, agevolata o sovvenzionata e che in relazione alle unità promesse in vendita non sussistono vincoli storico-artistici, paesaggistici e idrogeologici, diversi da quelli eventualmente segnalati nell'atto di provenienza o nel regolamento di condominio;
dichiara infine che non vi sono aventi diritto a prelazione di qualunque genere. Il signor si obbligherà a prestare garanzia da Parte_1 evizione ai sensi di legge, dichiarando e garantendo che le porzioni immobiliari indicate sono di sua proprietà al 50% a seguito dell'atto pubblico di compravendita Rep. n. 268.672 Racc. n. 75.461 del 18/07/2022 a rogito della Dott. Notaio in Milano (v. doc. n. 17) e si impegna a trasferire le stesse libere da Persona_4 ipoteche. con l'eccezione di quella iscritta dall'istituto di credito mutuante, censi, livelli, canoni e trascrizioni pregiudizievoli al diritto di proprietà e per servitù anche non apparenti. Le parti danno atto della conformità degli impianti presenti nell'unità immobiliare trasmessa alla vigente normativa in materia di sicurezza;
l'unità immobiliare viene trasferita a corpo e non a misura, nello stato di fatto, di diritto e di consistenza in cui si trova, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, vincoli, accessioni o pertinenze, con ogni fisso e infisso, con ogni servitù attiva o passiva, anche se non apparente.
4.3. La signora dichiara di essere in possesso dell'immobile e di essere edotta dello stato di Parte_2 conservazione dell'immobile oggetto del trasferimento di proprietà, di aver preso esatta visione dello stesso e di trovarlo di proprio gradimento. Le parti si danno altresì reciprocamente atto che tutte le opere necessarie per adeguare i locali e gli impianti alle normative vigenti sono state effettuate di comune accordo fra le loro.
pagina 5 di 8 4.4. le parti concordano che tutte le imposte, tasse vigenti o future, inerenti al descritto trasferimento, le spese relative alla sua registrazione, saranno a esclusivo carico della signora a far data Parte_2 dall'omologazione delle presenti condizioni di separazione.
4.5. Quanto al mutuo gravante sull'immobile, il signor si impegna a corrispondere il 50% Parte_1 della rata mensile fino all'esaurimento del mutuo, salvo diverso futuro accordo.
5. Quota seconda casa – Trasferimento 1/4. Il signor è proprietario al 25% della porzione Parte_1 immobiliare sita in Carrara (MS), frazione Marina di Carrara, Via Bulderini n. 17/bis, in comproprietà con i signori e con tutto quanto l'arreda e correda (v. Persona_5 Controparte_3 Persona_6 docc. n. 22 e n. 23). Il signor si impegna a trasmette la propria quota di ¼ di sua proprietà Parte_1 nel suddetto immobile, unitamente al mobilio che la arreda e correda, al figlio maggiorenne Persona_7 nato a [...] il giorno 28/09/2004, che accetta. I dati catastali delle unità immobiliari oggetto di trasferimento sono così censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Carrara come segue: foglio 88, mappale
140, zona censuaria 1, categoria A/7, classe 1, vani 7, RC € 903,80 (v. doc. n. 23). Trattasi di villa unifamiliare non inserita in un contesto condominiale. Confini: il bene non affaccia direttamente su strada e l'accesso avviene passando di fianco alla villa del civico 17 e confina a Nord, Est e ad Ovest con i giardini di altre proprietà residenziali e a Sud con la villa confinante. 6.
Il signor e il figlio maggiorenne si impegnano ad effettuare l'atto pubblico Parte_1 Persona_7 di compravendita presso un Notaio scelto di comune accordo entro e non oltre mesi quattro dall'omologazione della presente separazione dei coniugi.
6. Mantenimento. I ricorrenti, in base ai loro redditi e ai periodi di tempo che effettivamente trascorrono con i minori, convengono che il padre corrisponderà alla madre, tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese alle coordinate bancarie che verranno all'uopo fornite, l'importo di € 500,00 (€ 250,00 per ogni figlio minorenne), da rivalutarsi annualmente in base agli indici I.s.t.a.t. fino alla loro indipendenza economica. I ricorrenti convengono di provvedere a pagare nella misura del 50% le seguenti spese: spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale con esclusione delle spese farmaceutiche (farmaci da banco), spese scolastiche (iscrizione, libri di testo, gite scolastiche, mensa) e spese straordinarie. Il tutto come meglio specificato dalle Linee Guida concernenti le spese per i figli ratificate dal Tribunale di Monza che si intendono qui integralmente riportate e che si allegano al presente accordo (v. doc. n. 26). Il genitore che anticiperà la spesa avrà diritto al rimborso del 50% di tale spesa entro 10 (dieci) giorni dall'esibizione dei relativi documenti giustificativi (scontrini con causale o ricevute fiscali). Tali spese, oltre che documentate, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori salvo trattasi di spese mediche urgenti e delle spese scolastiche necessarie (iscrizione alla scuola pubblica e libri di testo), solo da documentare. Infine le parti concordano nel detrarre le spese mediche e scolastiche dei minori dalle tasse al 50% ciascuno.
pagina 6 di 8 7. Assegno di mantenimento tra i ricorrenti - non previsto. A seguito del trasferimento di proprietà di cui al punto 4 i ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti economicamente, rinunciando a versarsi l'un l'altro l'assegno di mantenimento, e di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, dichiarando di aver già provveduto a dividere i propri beni.
8. Conti correnti. I ricorrenti resteranno ciascuno titolare del proprio conto corrente ed esclusivi proprietari delle somme ivi giacenti. I ricorrenti sono contitolari dei conti correnti n. n. 000005734016, che si Pt_3 impegnano a chiudere nel più breve tempo possibile nonché del conto corrente n. n. Controparte_4
02631/1000/00103212, sul quale è appoggiato il mutuo della casa coniugale e che resterà aperto e cointestato fino all'esaurimento dello stesso.
9. Automobile. L'automobile Citroen C3 Picasso tg. ES532XV di proprietà della signora Parte_2 rimarrà nella disponibilità di quest'ultima.
10. Espatrio. I ricorrenti, pur concedendosi reciprocamente l'autorizzazione alla richiesta e ritiro dei documenti necessari e all'espatrio con i minori, si impegnano a non portare i figli all'estero senza l'assenso dell'altro genitore, che verrà eventualmente concesso di volta in volta, e comunque escludendo fin da ora che i minori possano espatriare per scopi diversi da quelli turistici o scolastici.
11. Rapporti patrimoniali tra le parti. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro, riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni nel caso di mutamento dell'attuale situazione come previsto dalla legge.
pagina 7 di 8 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 26.7.2003 a Milano;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati in data 28.9.2004, in data 21.6.2007 e in data 20.10.2011 Per_7 Per_8 Per_9
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
3.7.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 21.6.2007, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e , Per_8 Per_9
20.10.2011) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 30.5.2024, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Milano in data 26.7.2003 (Atto n. 573, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3.7.2025
Il Presidente est.
AU ON
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU ON Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
30.5.2024, assunto in decisione in data 3.7.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Paola Paleari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Villasanta (MB), via S. Fiorano
n. 76;
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
IC AD ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Desio (MB), via A. Grandi n. 6 – 6/A;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
1. I signori vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, rimanendo liberi di stare Pt_1 Pt_2 ciascuno per proprio conto. Essi assumono reciproco obbligo a darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione della rispettiva residenza anagrafica e/o domicilio abituale, così come di ogni eventuale variazione dei rispettivi recapiti di telefonia fissa e/o mobile. Il signor si impegna a lasciare la casa coniugale Pt_1 entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso e modificherà la propria residenza non appena troverà una nuova soluzione abitativa.
2. Disposizioni relative ai figli minorenni. Quanto ai figli minorenni, intendendo garantire la formazione della personalità degli stessi attraverso una crescita serena ed armonica, i ricorrenti convengono quanto segue:
2.2. Affidamento condiviso e gestione dei minori. I figli minorenni verranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato e residenza anagrafica presso l'abitazione materna in Monza (MB) via Giacomo
Medici n. 15.
Il padre, nel rispetto degli impegni e delle esigenze dei minori, potrà vedere i figli due giorni alla settimana, di regola e salvo diverso accordo da documentarsi per iscritto, il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20:30, oltre che a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21:00.
In caso di malattia propria o dei figli, il signor otrà recuperare i giorni non goduti previo accordo, Pt_1 da concordarsi per iscritto, con la signora per l'identificazione dei tempi e dei modi di recupero. Pt_2
Fermo quanto sopra, il padre potrà, inoltre, vedere i figli ogniqualvolta lo desideri o qualora gli stessi ne facciano richiesta, ovviamente previo congruo avviso alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minorenni.
In caso di impossibilità motivata a rispettare lo schema di visita sopra riferito da parte di uno dei ricorrenti o in caso di necessità, i genitori si impegnano a preferirsi l'uno con l'altro per la sostituzione, o a ricorrere ai nonni preferibilmente che a terzi.
2.3. Reperibilità. Ad ogni modo, quando i figli saranno con uno dei genitori, questi dovrà essere reperibile tramite il telefono cellulare con la sola limitazione eventualmente posta da circostanze estranee alla sua volontà (a mero titolo di esempio: impegni di lavoro, assenza di segnale di linea, ecc.). Qualora i ragazzi vengano affidati ai nonni o a terzi, anch'essi devono garantire la propria reperibilità. Premessa in ogni caso la preferenza dell'altro genitore in caso di disponibilità; per il caso uno dei ricorrenti decida di affidare i minori a terzi, l'altro genitore ha il diritto di conoscerli e di porre il veto in caso di mancato gradimento da motivare per iscritto.
2.4 Vacanze e festività. Per quanto attiene le principali festività natalizie e pasquali, i genitori concordano nell'adottare il principio dell'alternanza: pertanto l'anno in cui i figli trascorreranno la settimana dal 23 al 30 dicembre con un genitore, trascorreranno la settimana dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro, l'inverso pagina 2 di 8 l'anno successivo. La regola dell'alternanza troverà applicazione anche per le vacanze pasquali: pertanto i ragazzi trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua, con l'altro il lunedì dell'Angelo, l'inverso l'anno successivo. Il tutto salvo diverso e migliore accordo.
Indipendentemente dal giorno in cui cadranno, i figli potranno trascorrere la festa del papà con il padre e la festa della mamma con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici.
Il principio dell'alternanza si applicherà anche al giorno del compleanno dei ragazzi, restando inteso che, ove si accordino in tal senso, i genitori potranno trascorrere entrambi detto giorno con i figli.
Per quanto riguarda le vacanze estive i ragazzi potranno trascorrere, tra giugno e settembre, un periodo di due settimane con ciascun genitore, eventualmente anche non consecutive.
In ogni caso entro il 31 maggio di ogni anno, i genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente il luogo e il periodo di villeggiatura prescelto per trascorrere le vacanze con i figli onde mettersi d'accordo sui dettagli, tenuto conto delle ragionevoli esigenze di tutti ed in particolare dei minori. Resta inteso che ogni genitore pagherà le vacanze che trascorrerà con i figli. In ogni caso i genitori dovranno sempre reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo ed il numero di telefono del luogo scelto per le vacanze insieme ai minori. In caso di disaccordo sui periodi, il padre avrà diritto di scelta negli anni pari e la madre in quelli dispari.
2.5. Altre vacanze. Qualora si presenti all'uno o all'altro genitore l'opportunità di trascorrere con i figli periodi di vacanza in mesi diversi da quelli indicativamente pattuiti al paragrafo 2.4 i suddetti ricorrenti, reciprocamente e fin d'ora, si impegnano ad assumere gli accordi in variazione che si rendessero tra loro necessari nell'interesse esclusivo dei figli, cui entrambi i genitori intendono (per quanto nella loro rispettiva possibilità) garantire serene occasioni di viaggio e di vacanza.
3. Le decisioni di maggiore interesse inerenti l'educazione, la salute e l'istruzione dei figli dovranno essere adottate di comune accordo da entrambi i genitori.
3.2. I genitori, consapevoli della necessità di fare in modo che ogni loro accordo in ordine ai figli non venga a sovrapporsi ed a forzare la volontà e le aspettative di questi ultimi, si impegnano fin da ora ad interpretare il presente accordo nell'esclusivo interesse dei minori. Ulteriormente, nell'esclusivo interesse dei minori, le parti concordano di introdurre eventuali nuovi compagni/e nella vita dei figli con gradualità e nel rispetto della sensibilità dei medesimi.
4.1. Trasferimento proprietà ½ casa coniugale in comproprietà e arredi. La casa coniugale, sita in Monza
(MB), Via Giacomo Medici n. 15, in comproprietà tra i coniugi e gravata da mutuo cointestato con rata mensile di ca. € 1.000,00 è attualmente occupata, con tutto quanto l'arreda e correda, dalla signora Pt_2
che ne ha quindi il pieno possesso e resterà ad abitarvi con i figli, ivi collocati anche ai fini anagrafici
[...]
(v. docc. n. 17-20). Il signor proprietario al 50% e trasmette il 50% di quota di sua proprietà Parte_1 nel suddetto immobile, unitamente al mobilio che la arreda e correda, alla signora che accetta. Parte_2 pagina 3 di 8 I dati catastali delle unità immobiliari oggetto di trasferimento sono così censiti nel Catasto Fabbricati del
Comune di Monza al foglio 42, mappale 65: - sub. 2, via Giacomo Medici, n. 15, P. , cat. A/7, cl. 2, CP_1 vani 12,5, superficie totale mq. 306, escluse aree scoperte mq. 305, rendita euro 1.968,99 (l'abitazione); - sub.
1, via Giacomo Medici, n. 15, P. T, cat. C/6, cl. 3, consistenza mq. 14, superficie totale mq.14, rendita euro
78,09 (il box); - area urbana pertinenziale, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Monza al foglio 42, mappale 420, via Giacomo Medici, n. 15, P. T, cat. F/1, mq. 30 (v. doc. n. 21). Trattasi di villa unifamiliare non inserita in contesto condominiale. Confini: il bene è ubicato al termine della cortina edilizia che si sviluppa lungo la via Medici, su cui prospetta a Nord e Ovest;
confina ad Est con un altro immobile a destinazione residenziale e a sud affaccia sulla Ferrovia lungo la linea Milano-Chiasso, chilometro 13 e 14.
Il tutto come da planimetrie depositate in catasto e allegate agli atti, di cui gli intestatari dichiarano la conformità ai dati catastali e all'immobile nello stato di fatto.
Le parti dichiarano altresì che è stata verificata la coincidenza degli intestatari catastali con le risultanze dei
Registri Immobiliari.
Descrizione immobile: porzione di fabbricato ad uso abitativo con circostante area pertinenziale di proprietà costituita dai seguenti locali tutti collegati da scala interna:- ingresso, tre locali, servizio igienico, disimpegno al piano terra;
- quattro locali, cucina e servizio igienico al piano primo;
- quattro locali senza permanenza di persone al piano secondo;
- cantina, ripostiglio e locale tecnico al piano primo sottostrada;
= un box al piano terra, pertinenziale all'abitazione di cui sopra.
Provenienza immobile estratto rogito: "i Beni trasferiti appartengono alla Parte Venditrice in forza dei rispettivi titoli d'acquisto qui di seguito indicati: (i beni in Oggetto alla "PARTE PRIMA");- per acquisto con atto di compravendita ai rogiti del notaio di Mariano Comense in data 22 ottobre 2020, Persona_1 rep. n. 3441/2837, registrato a Como, in data 23 ottobre 2020 al numero 18771 Serie 1T, trascritto a Milano
2 in data 23 ottobre 2020 al numero 74921 del Registro Particolare;
al quale atto ed ai patti in esso contenuti, le parti fanno riferimento;
(i Beni in Oggetto alla "PARTE SECONDA"): - per la quota di un mezzo con atto ricevuto dal notaio di Monza il 13 gennaio 1973 n. 112.122/6.012 di rep., registrato a Persona_2
Monza il giorno 1 febbraio 1973 al n. 1115 e trascritto a Milano 2 in data 9 febbraio 1973 al numero 15287 del Registro Particolare;
al detto atto le Parti Contraenti fanno pieno ed espresso riferimento, dandosi esse reciprocamente atto che costituiscono parte integrante del Contratto (per quanto tuttora applicabili) gli atti, convenzioni, patti, clausole, condizioni, diritti, obblighi e servitù in esso contenuti, menzionati o richiamati,
- per la quota di un mezzo per successione legittima alla moglie , deceduta il 18 settembre Persona_3
2018 (dichiarazione di successione registrata a Monza il 27 febbraio 2019 al n. 35653/88888/19 e trascritta a Milano 2 il 4 marzo 2019 ai n. 17516 del Registro Particolare". codice identificativo: valido fino al 21/04/2033. CP_2 NumeroDiCar_1
pagina 4 di 8 Le parti dichiarano di essere a conoscenza che il presidente e il cancelliere non si assumono responsabilità in merito alla titolarità del bene e all'esistenza di pesi oneri o vincoli di qualsiasi genere, di aver verificato autonomamente sotto la propria responsabilità la legittimazione ad alienare e l'assenza di iscrizioni e formalità pregiudizievoli, consapevoli che il giudice non effettuerà sul punto alcuna verifica.
Le parti si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o le richieste ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti pubblici uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le stesse parti si obbligano, pertanto, a depositare nel fascicolo telematico entro venti giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il giudizio di separazione o di divorzio la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche la copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
4.2. Il signor ichiara che l'unità immobiliare descritta viene ceduta libera da ogni affittanza, Parte_1 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, comunque libera da vincoli, ipoteche o altre trascrizioni pregiudizievoli al diritto di proprietà, con la sola eccezione dell'ipoteca della banca mutuante e ne garantisce tanto la piena proprietà quanto la legittima provenienza;
in particolare garantisce che quanto sarà compravenduto non è soggetto a divieti di alienazione o vincoli alla circolazione derivanti da normativa propria dell'edilizia convenzionata, agevolata o sovvenzionata e che in relazione alle unità promesse in vendita non sussistono vincoli storico-artistici, paesaggistici e idrogeologici, diversi da quelli eventualmente segnalati nell'atto di provenienza o nel regolamento di condominio;
dichiara infine che non vi sono aventi diritto a prelazione di qualunque genere. Il signor si obbligherà a prestare garanzia da Parte_1 evizione ai sensi di legge, dichiarando e garantendo che le porzioni immobiliari indicate sono di sua proprietà al 50% a seguito dell'atto pubblico di compravendita Rep. n. 268.672 Racc. n. 75.461 del 18/07/2022 a rogito della Dott. Notaio in Milano (v. doc. n. 17) e si impegna a trasferire le stesse libere da Persona_4 ipoteche. con l'eccezione di quella iscritta dall'istituto di credito mutuante, censi, livelli, canoni e trascrizioni pregiudizievoli al diritto di proprietà e per servitù anche non apparenti. Le parti danno atto della conformità degli impianti presenti nell'unità immobiliare trasmessa alla vigente normativa in materia di sicurezza;
l'unità immobiliare viene trasferita a corpo e non a misura, nello stato di fatto, di diritto e di consistenza in cui si trova, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, vincoli, accessioni o pertinenze, con ogni fisso e infisso, con ogni servitù attiva o passiva, anche se non apparente.
4.3. La signora dichiara di essere in possesso dell'immobile e di essere edotta dello stato di Parte_2 conservazione dell'immobile oggetto del trasferimento di proprietà, di aver preso esatta visione dello stesso e di trovarlo di proprio gradimento. Le parti si danno altresì reciprocamente atto che tutte le opere necessarie per adeguare i locali e gli impianti alle normative vigenti sono state effettuate di comune accordo fra le loro.
pagina 5 di 8 4.4. le parti concordano che tutte le imposte, tasse vigenti o future, inerenti al descritto trasferimento, le spese relative alla sua registrazione, saranno a esclusivo carico della signora a far data Parte_2 dall'omologazione delle presenti condizioni di separazione.
4.5. Quanto al mutuo gravante sull'immobile, il signor si impegna a corrispondere il 50% Parte_1 della rata mensile fino all'esaurimento del mutuo, salvo diverso futuro accordo.
5. Quota seconda casa – Trasferimento 1/4. Il signor è proprietario al 25% della porzione Parte_1 immobiliare sita in Carrara (MS), frazione Marina di Carrara, Via Bulderini n. 17/bis, in comproprietà con i signori e con tutto quanto l'arreda e correda (v. Persona_5 Controparte_3 Persona_6 docc. n. 22 e n. 23). Il signor si impegna a trasmette la propria quota di ¼ di sua proprietà Parte_1 nel suddetto immobile, unitamente al mobilio che la arreda e correda, al figlio maggiorenne Persona_7 nato a [...] il giorno 28/09/2004, che accetta. I dati catastali delle unità immobiliari oggetto di trasferimento sono così censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Carrara come segue: foglio 88, mappale
140, zona censuaria 1, categoria A/7, classe 1, vani 7, RC € 903,80 (v. doc. n. 23). Trattasi di villa unifamiliare non inserita in un contesto condominiale. Confini: il bene non affaccia direttamente su strada e l'accesso avviene passando di fianco alla villa del civico 17 e confina a Nord, Est e ad Ovest con i giardini di altre proprietà residenziali e a Sud con la villa confinante. 6.
Il signor e il figlio maggiorenne si impegnano ad effettuare l'atto pubblico Parte_1 Persona_7 di compravendita presso un Notaio scelto di comune accordo entro e non oltre mesi quattro dall'omologazione della presente separazione dei coniugi.
6. Mantenimento. I ricorrenti, in base ai loro redditi e ai periodi di tempo che effettivamente trascorrono con i minori, convengono che il padre corrisponderà alla madre, tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese alle coordinate bancarie che verranno all'uopo fornite, l'importo di € 500,00 (€ 250,00 per ogni figlio minorenne), da rivalutarsi annualmente in base agli indici I.s.t.a.t. fino alla loro indipendenza economica. I ricorrenti convengono di provvedere a pagare nella misura del 50% le seguenti spese: spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale con esclusione delle spese farmaceutiche (farmaci da banco), spese scolastiche (iscrizione, libri di testo, gite scolastiche, mensa) e spese straordinarie. Il tutto come meglio specificato dalle Linee Guida concernenti le spese per i figli ratificate dal Tribunale di Monza che si intendono qui integralmente riportate e che si allegano al presente accordo (v. doc. n. 26). Il genitore che anticiperà la spesa avrà diritto al rimborso del 50% di tale spesa entro 10 (dieci) giorni dall'esibizione dei relativi documenti giustificativi (scontrini con causale o ricevute fiscali). Tali spese, oltre che documentate, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori salvo trattasi di spese mediche urgenti e delle spese scolastiche necessarie (iscrizione alla scuola pubblica e libri di testo), solo da documentare. Infine le parti concordano nel detrarre le spese mediche e scolastiche dei minori dalle tasse al 50% ciascuno.
pagina 6 di 8 7. Assegno di mantenimento tra i ricorrenti - non previsto. A seguito del trasferimento di proprietà di cui al punto 4 i ricorrenti dichiarano di essere autosufficienti economicamente, rinunciando a versarsi l'un l'altro l'assegno di mantenimento, e di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, dichiarando di aver già provveduto a dividere i propri beni.
8. Conti correnti. I ricorrenti resteranno ciascuno titolare del proprio conto corrente ed esclusivi proprietari delle somme ivi giacenti. I ricorrenti sono contitolari dei conti correnti n. n. 000005734016, che si Pt_3 impegnano a chiudere nel più breve tempo possibile nonché del conto corrente n. n. Controparte_4
02631/1000/00103212, sul quale è appoggiato il mutuo della casa coniugale e che resterà aperto e cointestato fino all'esaurimento dello stesso.
9. Automobile. L'automobile Citroen C3 Picasso tg. ES532XV di proprietà della signora Parte_2 rimarrà nella disponibilità di quest'ultima.
10. Espatrio. I ricorrenti, pur concedendosi reciprocamente l'autorizzazione alla richiesta e ritiro dei documenti necessari e all'espatrio con i minori, si impegnano a non portare i figli all'estero senza l'assenso dell'altro genitore, che verrà eventualmente concesso di volta in volta, e comunque escludendo fin da ora che i minori possano espatriare per scopi diversi da quelli turistici o scolastici.
11. Rapporti patrimoniali tra le parti. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro, riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni nel caso di mutamento dell'attuale situazione come previsto dalla legge.
pagina 7 di 8 Motivi della decisione
Premesso che:
- hanno contratto matrimonio in data 26.7.2003 a Milano;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati in data 28.9.2004, in data 21.6.2007 e in data 20.10.2011 Per_7 Per_8 Per_9
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
3.7.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 21.6.2007, maggiorenne ma non economicamente indipendente, e , Per_8 Per_9
20.10.2011) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 30.5.2024, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Milano in data 26.7.2003 (Atto n. 573, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3.7.2025
Il Presidente est.
AU ON
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