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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/10/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe AMOROSO, all'esito dell'udienza del 21.10.2025,
sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in data
22.10.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2355 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. (c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.03.1981 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in
Cagliari, via Gianturco n.12, presso lo Studio dell'Avv. Maurizio MARRAS che la rappresenta e la difende, unitamente agli Avv.ti Giovanni RINALDI, Walter
MI, AB AN e CO ZA, in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
convenuto contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
pagina 1 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale:
IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121 e
124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o
dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano
l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per
violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli
artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate,
accertarsi e dichiararsi il diritto di parte ricorrente a usufruire della “Carta
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli
anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, o per i diversi anni
di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al
personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
ad assegnare alla parte ricorrente, ora per Controparte_1
allora, la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per
l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di
cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e
funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento
equipollente) l'importo nominale di € 2.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di
servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla
formazione professionale di parte ricorrente;
IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento,
da parte del , dell'obbligo formativo sancito Controparte_1
dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94,
oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e
dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto
di parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica”, di cui all'art. 1 della
pagina 2 Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/2021, 2021/22,
2022/23, condannarsi il al risarcimento dei Controparte_1
danni in maniera specifica, mediante assegnazione alla parte ricorrente della
“Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la
formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8
del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e
accredito sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale
di € 2.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato),
quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte
ricorrente.
***
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre
il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in
favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e
non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura
maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto
dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti del al fine di Controparte_1
domandare la condanna dello stesso all'erogazione della somma di euro 500,00
annui di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
In particolare, ella ha esposto:
− di essere attualmente docente a tempo determinato e di avere lavorato nella scuola pubblica statale come insegnante di scuola primaria con contratto a tempo
pagina 3 determinato alle dipendenze del convenuto negli anni scolastici CP_1
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
− di non essere stata riconosciuta beneficiaria della c.d. Carta elettronica, del valore di euro 500,00 che consente agli insegnanti di ruolo di ricevere e utilizzare tale importo in prodotti e servizi correlati o propedeutici alla loro formazione professionale e all'accrescimento della propria cultura in generale;
− che la normativa che disciplina la Carta del docente deve essere ritenuta illegittima nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
2. Il convenuto , pur avendo ricevuto regolarmente la notifica CP_1
dell'atto introduttivo, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Occorre premettere come certamente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare di per sé solo motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con la direttiva n. 1999/70/CE.
Giova ricordare, al riguardo, che la Corte di Giustizia, con pronuncia interpretativa del diritto comunitario, vincolante per il Giudice nazionale, ha stabilito che le prescrizioni enunciate nel menzionato accordo quadro sono
pagina 4 applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico, ha chiarito che,
conformemente all'articolo 1, comma 121°, della legge n. 107/2015 cit., il bonus è
versato al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è
obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1
competenze professionali e che, inoltre, dall'adozione del d.l. 08.04.2020, n. 22, il versamento di detta indennità è stato finalizzato a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. CP_1
Nella stessa sede, il Giudice comunitario ha sottolineato che il bonus docenti deve essere considerato come rientrante tra le condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che, pertanto, spetta al Giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio, allorché era alle dipendenze del con contratti di lavoro a CP_1
tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (ordinanza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-451/21).
Sul punto, anche il più recente orientamento della Corte di Cassazione ha sancito la diretta applicabilità delle clausole della direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio,
con conseguente obbligo in capo al Giudice nazionale, allorquando debba decidere di controversie tra amministrazione e propri dipendenti, di non applicazione della normativa interna incompatibile (ex multis, Cass. civ., sez. L,
06.03.2020 n. 6441).
Orbene, alla luce di quanto appena sopra espresso è ben possibile affermare, in capo alla ricorrente, in linea di principio, il diritto a beneficiare della Carta
pagina 5 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sul presupposto della non applicazione, da parte di questo Giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo), perché incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto comunitario, in forza del principio di primauté del diritto eurounitario.
Posto quanto sopra, è opportuno stabilire se, nel caso concreto, la ricorrente si trovasse, nei periodi dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da non giustificare un trattamento difforme, a quella dei lavoratori a tempo indeterminato a essi comparabile.
Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è rinvenibile alcuna diversificazione tra le due figure, di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore ad esso astrattamente comparabile.
D'altronde, è lo stesso che, tanto nel presente giudizio quanto CP_1
nell'ambito del giudizio a quo in cui era stata pronunciata l'ordinanza resa dalla
Corte di Giustizia nella causa C-451/21, non ha contestato l'equiparabilità tra i docenti con differente durata di contratto di lavoro.
Ebbene, una simile perfetta equiparazione, tale da non tollerare trattamento diversificato è possibile, in ragione dell'obiettivo formativo del bonus di cui si discute, solo con riferimento ai lavoratori a termine che, in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro per come in concreto dipanatosi nel corso dell'anno scolastico, abbiano garantito una certa stabilità e continuità di rapporto e, quindi, abbiano con stabilità e continuità erogato l'insegnamento agli studenti loro assegnati.
Deve, infatti, essere rilevato come l'impiego (la destinazione) di risorse in formazione del personale rappresenti per il datore di lavoro un vero e proprio
pagina 6 investimento e, come tale, presupponga un ritorno che, nel caso di specie, non è
certo economico bensì in mera qualità della prestazione resa.
Tale investimento, pertanto, è giustificato nel solo caso in cui il lavoratore garantisca quella stabilità di rapporto che porti a far presumere che della spesa in formazione fatta in favore dal docente il datore di lavoro, il MINISTERO, possa trarre un vantaggio immediato (tanto che la somma messa a disposizione deve essere spesa entro la tempistica circoscritta dei summenzionati 24 mesi) e sostanziale, in termini di qualità dell'insegnamento.
Occorre, oltre a ciò, senz'altro richiamare i più recenti principi espressi dalla della
Corte di Cassazione sulla questione oggetto del presente giudizio, la quale, preso le mosse dal nesso, evincibile dalla norma istitutiva della Carta docente, tra il sostegno economico alla formazione e la didattica e muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia europea, ha affermato, in primo luogo, che “sono
proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno
alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato
temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti,
allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile,
devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In secondo luogo, la Corte di legittimità in tale occasione ha evidenziato la necessità di rimuovere la discriminazione subita dagli insegnanti a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo agli insegnanti incaricati di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e ha concluso nel senso che l'art. 1, comma 121°, l. n. 107/2015 cit. si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
pagina 7 Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “La Carta Docente di cui all'art.
1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi
annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi
per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_1
Infine, la Corte ha enunciato due ulteriori principi, distinguendo tra i docenti che
“al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema
delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, a cui “spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data
del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e i docenti che, invece, al momento della pronuncia giudiziale, “siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze”, a cui “spetta il risarcimento, per i danni che siano
da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la
liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra
cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è
funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio” (Cass. civ.,
Sez. L., 27.10.2023, n. 4090).
pagina 8 Dal principio da ultimo espresso, discende che le diverse azioni sono anche sottoposte a differenti termini di prescrizione, in quanto l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1° e 2°, l. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
invece, la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella vicenda scrutinata, alla luce dello stato matricolare allegato al ricorso,
ha espletato incarichi di docenza fino al termine delle attività Parte_1
didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023.
La ricorrente non rientra nel novero dei docenti che hanno svolto Pt_1
supplenze fino al termine delle attività scolastiche per gli anni scolastici succitati per cui il mancato riconoscimento della Carta docente determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato la cui situazione è comparabile, senza che si ravvisino ragioni oggettive atte a giustificare tale disparità di trattamento, non potendosi sostenere, come si è visto,
sostanziali diversità quanto al diritto – dovere di formazione dei docenti a tempo determinato rispetto al personale di ruolo.
Alla luce di quanto sopra, pertanto il Controparte_1
deve essere condannato a costituire in favore della parte ricorrente, con
[...]
le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, DPCM 28.11.2016 (GU n.
pagina 9 281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n.
107, con accredito sulla stessa del detto bonus e, quindi, della somma pari a complessivi euro 2.500,00, somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
5. In virtù del criterio di soccombenza, quindi, il convenuto deve CP_1
essere condannato a rifondere la ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione,
possono essere fissate al di sotto dei minimi tariffari, pur in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria, ma considerata la indiscussa natura seriale della controversia.
Giova rammentare che, secondo l'orientamento costante della Corte Suprema, “In
tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014,
non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i
parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in
giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento
e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione
professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione
del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi”
(Cass. civ., Sez. VI, 01.06.2020, n. 10343; Cass. civ., Sez. III, 23.04.2020, ord. n.
8146).
Deve pure applicarsi l'aumento del 5% ai sensi dell'art. 4, comma 1°-bis, D.M.
55/2014, aumento che si reputa equo in ragione della semplicità e serialità
dell'atto predisposto.
pagina 10 Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie la domanda proposta dalla ricorrente;
2. condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, a erogare, in favore di la Carta Parte_1
elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121°, l.
13.07.2015, n. 107, con accredito dell'importo di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
3. condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 1.130,50, di cui euro 49,00 per spese ed euro 1.081,50 per onorari (complessivo di maggiorazione al 5% come da motivazione), oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore degli Avv.ti Maurizio MARRAS, Giovanni RINALDI,
Walter MI, AB AN e CO RI, dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 22.10.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe AMOROSO
pagina 11