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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 19/06/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 193/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 54/2025
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel. ha pronunciato, all'esito della discussione orale delle parti, mediante pubblicazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 193/2024 R.G. Lav. promossa da:
rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Ugo Nucciarone e Pt_1 dall'Avv. Antonella Testa, elettivamente domiciliato come in atti appellante
contro
:
titolare della ditta DALUS, rappresentate e difese dall'Avv. Rosa Maria Controparte_1
Mauri, elettivamente domiciliata come in atti
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 16.10.2024 il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto l'impugnazione proposta da titolare Controparte_1
della ditta individuale DALUS, avverso i verbali di accertamento del 06.02.2023 con i quali, a seguito dell'annullamento dei rapporti di lavoro denunciati dalla con i propri genitori, CP_1
, dall'1.7.2016 al 30.6.2018 e dal 4.9.2019 al 13.10.2020, e Controparte_2 Pt_2
, dal 3.7.2018 al 12.2.2022, l' aveva provveduto a iscrivere gli stessi dal 01.7.2017
[...] Pt_1
(nei limiti del termine prescrizionale) alla Gestione artigiani quali collaboratori della ricorrente titolare dell'impresa artigiana, con recupero della contribuzione previdenziale non versata e delle relative somme aggiuntive, per complessivi € 58.484,73.
1.1. La ricorrente aveva, in particolare, denunciato la carenza di motivazione e la tardiva notificazione dei verbali di accertamento, oltre che l'infondatezza della pretesa contributiva dell' , per essere genuini i rapporti di lavoro subordinato con i genitori. Pt_1
1.2. Si era costituito l' che deduceva l'infondatezza del ricorso e la correttezza degli esiti Pt_1 accertativi, essendo emerso dalle dichiarazioni rese dagli informatori l'assenza nel caso di specie degli elementi tipici della subordinazione, quale l'eterodirezione, il potere di controllo e quello disciplinare.
1.3. Il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di decadenza per tardiva notifica dei verbali di accertamento da parte dell' . Essi, infatti, erano stati notificati il 6 e il 27.2.2023, essendo Pt_1 terminata l'attività di indagine tesa alla acquisizione dei dati necessari per le valutazioni dell'ente il 7.10.2022, allorquando agli ispettori pervenne la documentazione richiesta. Ne conseguiva che la notifica era avvenuta ben oltre il termine di 90 giorni previsti dall'art. 14, co.2, L. n. 689/1981.
1.4. Avverso detta decisione ha proposto appello l' , chiedendone la riforma. Pt_1
L'appellante censura la statuizione con la quale il primo giudice ha ritenuto tardivamente notificati, ex art. 14, co.2, l. n. 689/1981, i verbali di accertamento, conseguentemente annullandoli, evidenziando che detta disposizione si applica esclusivamente agli illeciti amministrativi e alle relative sanzioni e non anche alle verifiche in materia di previdenza contributiva, soggette al solo termine prescrizionale. Si aggiunge che, come attestato nei verbali ispettivi che qui vengono in rilievo, gli accertamenti nei confronti della DALUS terminarono solo in data 06.02.2023, a conclusione della complessa verifica condotta, donde la notifica di entrambi i verbali sarebbe comunque avvenuta entro il termine di legge di 90 giorni. Si evidenzia, infine, che il Giudice
2 sarebbe tenuto in ogni caso a pronunciarsi sulla legittimità della pretesa di credito azionata, emettendo se del caso sentenza di accertamento e di condanna al pagamento delle somme risultate dovute.
Richiamate, per il resto, le difese del primo grado, afferenti al merito del ricorso proposto dall'allora ricorrente, anche in punto di asserito difetto di motivazione del verbale di accertamento,
l' chiede la riforma della sentenza impugnata e il rigetto delle domande della Pt_1 CP_1
1.5. Costituitasi in giudizio, si è opposta all'appello dell' , evidenziando Controparte_1 Pt_1 che, a fronte della propria eccezione relativa alla violazione dell'art. 14, co.2, l. n. 689/1981, l' Pt_1 non ebbe allora a rilevare l'inapplicabilità della richiamata disposizione alle ispezioni tese alla verifica della situazione previdenziale- contributiva dell'impresa. E, comunque, deduce l'appellante, il termine dei 90 giorni per la notifica della contestazione si applicherebbe per legge anche a tale tipologia di ispezioni, non operando la norma alcuna differenziazione.
Aggiunge che gli Ispettori a seguito dell'accesso e delle verifiche effettuate, hanno inteso Pt_1
procedere alla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione – impugnato in primo grado dall'odierna appellata – contenente diffida ad adempiere non soltanto per contributi previdenziali obbligatori ma anche per somme aggiuntive a titolo di sanzioni pecuniarie e interessi,
a seguito della asserita violazione di cui all'art. 116 comma 8 lett. b) L. n. 388/2000, in virtù dell'avvenuta riqualificazione dei rapporti di lavoro da parte dell' Pt_1
L'appellante reitera, quindi, le argomentazioni in ordine alla mancanza di motivazione degli atti dell' e alla infondatezza dell'accertamento, essendo i rapporti di lavoro instaurati con i Pt_1
genitori di natura genuinamente subordinata.
Conclude, quindi, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, reiterando, in via istruttoria, le richieste di prova orale di cui al ricorso di primo grado.
1.6. All'odierna udienza, dopo la discussione orale della causa, veniva emessa sentenza pubblicata mediante lettura del dispositivo.
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2. L'appello dell' è fondato, risultando erronea la decisione del primo giudice nella parte in Pt_1
cui si è ritenuto fondata l'eccezione di tardività della notifica del verbale di accertamento, con conseguente annullamento dello stesso.
3 2.1. È noto, infatti, che per le verifiche tese al recupero di contributi previdenziali non trova applicazione il termine di cui all'art. 14, co.2, l. n. 689/1981, la cui operatività è limitata agli atti integranti contestazioni di violazioni cui segue l'applicazione di sanzioni amministrative.
Così si è detto che “Il procedimento previsto dalla l. n. 689 del 1981 per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e i requisiti di legittimità ed efficacia del relativo procedimento, con particolare riguardo al dovere di preventiva audizione dell'interessato, non si estendono alla richiesta di adempimento delle obbligazioni previdenziali” (Cass. Sez. L, ordinanza n. 2132 del 29.01.2018).
E si è precisato (Cass., sez. L, sentenza n. 9863 del 22.05.2004) che “Il particolare procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) per l'irrogazione della sanzione amministrativa e i requisiti di legittimità ed efficacia del relativo procedimento non si estendono alla richiesta di adempimento delle obbligazioni previdenziali, ancorché tale richiesta, mediante ordinanza - ingiunzione (o decreto ingiuntivo), sia congiunta a quella della sanzione amministrativa. Pertanto, in ipotesi di ricorso alla ordinanza - ingiunzione, ai sensi dell'art. 35, secondo comma, di detta legge, per il pagamento sia della sanzione amministrativa che dei contributi assicurativi e relativi accessori, l'inosservanza dell'obbligo della contestazione o della notificazione dell'illecito (che è causa di nullità dell'ordinanza per la parte relativa alla sanzione amministrativa) non spiega alcun effetto in ordine alle pretese concernenti i contributi assicurativi
e gli accessori”.
2.2. Infondata è anche l'ulteriore doglianza mossa ai verbali di accertamento impugnati, asseritamente privi di motivazione. Diversamente da quanto prospettato nel ricorso di primo grado, infatti, i verbali in questione risultano compiutamente motivati, essendo esplicitate le ragioni per cui gli ispettori hanno ritenuto non genuino i rapporti di lavoro tra la Parte_3
da una parte, e e , dall'altra. Parte_2 Controparte_2
Va, peraltro, evidenziato, come di recente argomentato dalla Suprema Corte (Cass. Sez. L, ordinanza n. 19776/2023, in un giudizio che aveva ad oggetto un'azione di accertamento negativo del credito contributivo, preteso da sulla base di due verbali di accertamento ispettivo), che Pt_1
«la violazione delle regole del giusto procedimento, sancite dai precetti costituzionali (art. 97
Cost.) e specificate dalla legge nr. 241 del 1990, non si ripercuote sul sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali, ancorato alla sussistenza dei requisiti tipizzati dalla legge (di recente,
Cass. nr. 3129 del 2023 che richiama Cass. nr. 37971 del 2022, punto 10, in conformità a un indirizzo oramai costante); … allorché difettino i fatti costitutivi del diritto vantato, l'interessato
4 non può limitarsi a far leva sulle anomalie del procedimento amministrativo al fine di conseguire la prestazione che rivendica (sentenza nr. 37971 del 2022, cit., punto 11; in epoca più risalente,
Cass., sez. lav., 24 febbraio 2003, n. 2804); …detti principi si attagliano anche all'ipotesi in cui sia stato l'Istituto previdenziale a dare impulso al procedimento, in seguito a una verifica ispettiva
(Cass., nr. 3129 cit;
Cass. nr. 31954 del 2019; nei medesimi termini, Cass. nr. 20604 del 2014);
…quel che rileva è sempre l'accertamento del rapporto sostanziale dedotto in causa».
2.3. Il rigetto delle eccezioni di nullità dei verbali di accertamento oggetto di impugnazione impone di valutare le censure afferenti alla fondatezza della pretesa dell' . Pt_1
Ebbene reputa il collegio che l' non abbia fornito prova della fittizietà dei rapporti di lavoro Pt_1
subordinati1.
2.4. È incontestato che l'attività di commercio e personalizzazione di indumenti da lavoro gestita all'epoca della verifica ispettiva dalla era in precedenza propria Pt_3 Controparte_1
della di cui è sempre stata amministratrice ed unica socia , CP_3 Controparte_2 madre della In data 17.05.2016 la è stata sciolta e posta in liquidazione e CP_1 CP_3
la , che ne era divenuta liquidatrice, ne ha provveduto alla cancellazione dal registro CP_2
Imprese. In seguito, dal 01.07.2016 al 30.06.2018 e dal 04.09.2019 al 13.10.2020, la è CP_2
stata assunta dalla ditta individuale di sua figlia, la con contratti di Parte_3
lavoro a tempo pieno e indeterminato. Anche il padre della titolare della DALUS, Pt_2
, è stato assunto nella ditta individuale di sua figlia con un contratto di lavoro dipendente
[...]
dal 03.07.2018 sino al 12.02.2022, con un orario di lavoro part-time di 20 ore settimanali.
Gli ispettori hanno ritenuto fittizi i rapporti di lavoro in questione, “per l'assoluta carenza in essi di qualsiasi potere eterodirezionale, quali quelli di direzione, controllo e disciplinare da parte della titolare figlia di entrambi i lavoratori interessati”. Controparte_1
5 Tale valutazione è fondata, sostanzialmente, sulla circostanza per cui la e CP_2 Pt_2
avrebbero di fatto continuato a gestire l'attività, a seguito della trasformazione della
[...] società a ditta individuale, di cui era nel frattempo divenuta titolare la figlia Controparte_1
rilevando sempre una impresa a carattere famigliare. I genitori della avrebbero Controparte_1
continuato, senza soluzione di continuità, ad occuparsi dell'attività, assicurando la loro presenza in negozio durante i periodi di apertura dello stesso, compatibilmente con gli impegni familiari di ognuno di loro, curando i contatti ed i rapporti con le aziende fornitrici, l'effettuazione dei pagamenti e i rapporti con i professionisti esterni all'azienda.
A riprova del carattere determinante della collaborazione dell' e di , gli CP_2 Parte_2
ispettori allegano il fatto che l'attività negli ultimi mesi, di comune accordo tra la figlia CP_1
ed i suoi genitori, è stata posta in vendita proprio perché con il
[...] Controparte_1
pensionamento di entrambi i genitori ed il venir meno del loro apporto lavorativo in seno all'azienda non aveva intenzione di proseguirla.
2.5. Reputa, tuttavia, il collegio che gli elementi valorizzati dall' non siano idonei a dimostrare Pt_1 la non genuinità dei rapporti di lavoro dei coniugi con la DALUS Parte_4 Parte_3
Sebbene i predetti coniugi siano stati i gestori dell'attività quando era esercitata in forma
[...]
societaria e abbiano continuato a coadiuvare la figlia quando la stessa è diventata titolare della
DALUS, non può escludersi che per determinati periodi il rapporto si sia atteggiato come di lavoro subordinato.
A fronte degli indizi valorizzati dall' al fine di escludere la subordinazione, vi è che sia Pt_1
l' che il hanno riferito di un orario di lavoro da osservare (così la ha CP_2 CP_1 CP_2
dichiarato agli ispettori di lavorare a tempo pieno, in modo da potersi alternare con la figlia e il marito durante gli orari di apertura dell'esercizio commerciale;
il invece, titolare di un CP_1
contratto part time di 20 ore settimanali, ha riferito di lavorare o la mattina o il pomeriggio). Né la circostanza che l'impegno di entrambi fosse calibrato sulle esigenze dei famigliari può indurre a dubitare della natura subordinata del rapporto, non evincendosi dalle dichiarazioni rese che ciò comportasse un aumento o una diminuzione dell'orario di lavoro. Nei contratti di lavoro sia della che del (allegati al ricorso di primo grado) era, peraltro, contemplata la CP_2 CP_1 possibilità che l'orario subisse variazioni in relazione alle esigenze d'impresa, fermo restando il limite di 40 ore settimanali per la prima e di 20 per il secondo.
6 Neppure contrasta con la natura subordinata del rapporto la circostanza che il abbia, nel CP_1
periodo in cui è stato dipendente della DALUS, continuato ad essere titolare di una delega ad operare sui conti dell'impresa, non essendo detta prerogativa incompatibile con la qualifica di
“addetto alla vendita” del lavoratore, non implicando una partecipazione alla gestione dell'attività di impresa.
Sono stati, inoltre, prodotti dall'originaria ricorrente le buste paga e i bonifici comprovanti il pagamento delle retribuzioni ai genitori nel periodo in cui gli stessi sono stati dipendenti della
DALUS, a riprova della genuinità del rapporto di lavoro.
Per il resto è sì vero che le dichiarazioni rese agli ispettori dalla odierna appellata e dai suoi genitori non contengono alcun accenno alla soggezione dei dipendenti e al CP_2 Parte_2 potere di direzione, di controllo e disciplinare della titolare dell'impresa. E, tuttavia tale omissione non è indice univoco della assenza di tale potere in capo a potendosene Controparte_1
desumere che agli informatori non fu rivolta alcuna specifica domanda sul punto e trarre, anzi, la conclusione che, in difetto di una esplicita esclusione, l'eterodirezione connotasse i rapporti di lavoro di cui trattasi.
3. Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello va accolto per quanto di ragione, dovendosi riformare la sentenza nella parte in cui ha annullato i verbali di accertamento, per tardività della notifica.
Valutando, tuttavia, nel merito l'azione di accertamento negativo della pretesa dell' , proposta Pt_1 da la stessa, alla luce delle argomentazioni che precedono, risulta fondata. Va Controparte_1 conseguentemente affermato che nulla è dovuto da di quanto chiesto con i Controparte_1
verbali di accertamento impugnati.
Quanto alle spese, in ragione della soccombenza reciproca, si reputa congruo disporne la compensazione per la metà tra le parti, liquidandosi la restante frazione, al cui pagamento è tenuto l' in favore dell'appellata, come da dispositivo. Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa il 13.10.2024 dal
Tribunale di Campobasso - Giudice del lavoro – proposto con ricorso qui depositato il 06.12.2024 da in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di titolare Pt_1 Controparte_1
della ditta DALUS, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
7 accoglie l'appello per quanto di ragione e, valutata nel merito la domanda di accertamento negativo del credito contributivo dell' , dichiara che nulla è dovuto da di quanto Pt_1 Controparte_1
chiesto con il verbale di accertamento impugnato.
Compensa per la metà le spese del presente grado di giudizio e liquida la restante frazione, al cui pagamento l' è tenuto in favore dell'appellata in complessivi € 1.000,00, oltre rimborso Pt_1
forfettario per spese generali, nella misura del 15%, IVA e CAP, come per legge.
Campobasso, 28.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., sez. L, ordinanza n. 23252 del 28.08.2024:” I verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli”.