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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/10/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED HE UZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 22.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 684/2024 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Palermo Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Fedele Lucchetta
resistente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dagli avv.ti CP_2
ES MU LI e IL SI resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.03.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03080202400000262000, notificata il 20.02.2024, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di mancato pagamento di contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito n. 03020080014631043000, n. CP_2
03020080021172276000, n. 3302013000017409000, n. 33020160000733046000, n.
33020160002204567000, n. 33020170001445485000, n. 33020170001931820000 e n.
1 33020170001932426000, eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Parte ricorrente agisce al fine di sentire dichiarare l'estinzione credito posto a fondamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Ciò posto, inammissibile deve ritenersi il primo motivo di opposizione con il quale parte ricorrente fa valere vizi attinenti alla omessa o invalida notifica degli atti prodromici all'intimazione opposta.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (cfr. Cass. n. 24506/2016).
In astratto, pertanto, in ipotesi di inesistenza ovvero di nullità insanabile della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa ed in relazione al quale occorre verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella o l'avviso con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310).
Nel caso di specie, parte ricorrente è venuta a conoscenza degli avvisi di addebito oggetto dell'odierno ricorso, tra l'altro, con l'intimazione di pagamento n.
030202390042200 18000, notificata il 26.07.2023 prodotte da Controparte_1
(cfr. intimazione e relata di notifica, allegate alla memoria di costituzione)
[...]
2 sicché è in relazione a tale atto che occorre verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione che la parte assume di non aver potuto esercitare avverso le cartelle siccome non notificate.
Ne consegue che essendo stata l'opposizione proposta con ricorso depositato in data
18.03.2024, ben oltre il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica della precedente comunicazione, le doglianze aventi ad oggetto la omessa o invalida notifica degli AVA sottesi alla comunicazione opposta devono ritenersi inammissibili.
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
(coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.
335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
3 (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_2 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_3 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, con riferimento alla prescrizione sopravvenuta della pretesa creditoria – tra la data della notifica degli avvisi di addebito e quella del ricevimento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposto – occorre distinguere.
L'eccezione di prescrizione è fondata relativamente agli AVA n.
03020080014631043000, n. 03020080021172276000, notificati rispettivamente il
20.11.2008 e il 16.05.2009.
Difatti, il primo atto interruttivo della prescrizione prodotto da Controparte_1
e riguardante i predetti avvisi, è l'intimazione di pagamento n.
[...]
03020199002581266000 notificata il 22.01.2020, intervenuta allorquando il termine di prescrizione quinquennale era ormai decorso.
L'eccezione di prescrizione è infondata, invece, riguardo ai restanti avvisi di addebito.
In particolare, quanto all'AVA n. 3302013000017409000, notificato il 19.03.2013, il termine di prescrizione risulta utilmente interrotto, dapprima, con la notifica delle intimazioni di pagamento n. 03020179002949462000, n. 03020199002581266000, n.
03020239004220018000, rispettivamente, il 17.10.2017, il 22.01.2020 e il 27.07.2023, nonché successivamente, con la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta (20.02.2024).
Quanto agli AVA n. 33020160000733046000, n. 33020160002204567000, n.
33020170001445485000, n. 33020170001931820000 e n. 33020170001932426000, notificati rispettivamente il 10.06.2016, il 23.12.2016, il 18.11.2017 e l'11.01.2018 (gli ultimi due), ha dimostrato di aver interrotto Controparte_1 utilmente il termine di prescrizione, dapprima, con la notifica delle intimazioni di pagamento n. 03020179002949462000, n. 03020199002581266000, n.
03020239004220018000, rispettivamente, il 22.01.2020 e il 27.07.2023, nonché
4 successivamente, con la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta (20.02.2024).
Quanto alla relata di notifica dell'intimazione di pagamento 03020199002581266000, si ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 08.10.2024, che il numero riportato nella predetta relata risulti chiaramente riferibile all'intimazione notificata. Inoltre, la tesi attorea, secondo cui la predetta intimazione sembrerebbe notificata il 22.01.2010, stride con la circostanza che il lotto di stampa dell'atto è datato 26.03.2019, sicché può ritenersi con ragionevole certezza che la data di notifica ivi indicata sia quella del 22.01.2020.
Consegue a quanto sopra, che relativamente all'avviso di addebito n.
3302013000017409000, n. 33020160000733046000, n. 33020160002204567000, n.
33020170001445485000, n. 33020170001931820000 e n. 33020170001932426000, il ricorso deve essere rigettato, dovendosi ritenere tempestivamente interrotta la prescrizione del credito.
Quanto alle spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, le stesse si compensano tra le parti nella misura di un terzo, condannando parte ricorrente al pagamento, in favore delle resistenti, dei restanti due terzi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide: dichiara l'estinzione per prescrizione del credito di cui agli avvisi di addebito n.
03020080014631043000 e n. 03020080021172276000 richiamati nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202400000262000, notificata il
20.02.2024;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna al pagamento Parte_1 dei restanti due terzi in favore delle resistenti, liquidati in € 2.200,00 ciascuna, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
ED HE UZ
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED HE UZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 22.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 684/2024 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Palermo Parte_1
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Fedele Lucchetta
resistente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dagli avv.ti CP_2
ES MU LI e IL SI resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.03.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03080202400000262000, notificata il 20.02.2024, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di mancato pagamento di contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito n. 03020080014631043000, n. CP_2
03020080021172276000, n. 3302013000017409000, n. 33020160000733046000, n.
33020160002204567000, n. 33020170001445485000, n. 33020170001931820000 e n.
1 33020170001932426000, eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Parte ricorrente agisce al fine di sentire dichiarare l'estinzione credito posto a fondamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Ciò posto, inammissibile deve ritenersi il primo motivo di opposizione con il quale parte ricorrente fa valere vizi attinenti alla omessa o invalida notifica degli atti prodromici all'intimazione opposta.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata”. (cfr. Cass. n. 24506/2016).
In astratto, pertanto, in ipotesi di inesistenza ovvero di nullità insanabile della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa ed in relazione al quale occorre verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella o l'avviso con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310).
Nel caso di specie, parte ricorrente è venuta a conoscenza degli avvisi di addebito oggetto dell'odierno ricorso, tra l'altro, con l'intimazione di pagamento n.
030202390042200 18000, notificata il 26.07.2023 prodotte da Controparte_1
(cfr. intimazione e relata di notifica, allegate alla memoria di costituzione)
[...]
2 sicché è in relazione a tale atto che occorre verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione che la parte assume di non aver potuto esercitare avverso le cartelle siccome non notificate.
Ne consegue che essendo stata l'opposizione proposta con ricorso depositato in data
18.03.2024, ben oltre il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica della precedente comunicazione, le doglianze aventi ad oggetto la omessa o invalida notifica degli AVA sottesi alla comunicazione opposta devono ritenersi inammissibili.
Ciò detto, il ricorso contiene, altresì, motivi integranti opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti di tempo ma solo per far valere fatti modificativi od estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
(coincidente con il ruolo esattoriale, di cui la cartella o l'avviso di addebito costituiscono l'estratto).
Con l'odierna domanda giudiziale parte ricorrente contesta, infatti, il diritto delle resistenti a procedere ad esecuzione forzata, in ragione della eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito portati ad esecuzione.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.
335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente
(che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
3 (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_2 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_3 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia, con riferimento alla prescrizione sopravvenuta della pretesa creditoria – tra la data della notifica degli avvisi di addebito e quella del ricevimento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposto – occorre distinguere.
L'eccezione di prescrizione è fondata relativamente agli AVA n.
03020080014631043000, n. 03020080021172276000, notificati rispettivamente il
20.11.2008 e il 16.05.2009.
Difatti, il primo atto interruttivo della prescrizione prodotto da Controparte_1
e riguardante i predetti avvisi, è l'intimazione di pagamento n.
[...]
03020199002581266000 notificata il 22.01.2020, intervenuta allorquando il termine di prescrizione quinquennale era ormai decorso.
L'eccezione di prescrizione è infondata, invece, riguardo ai restanti avvisi di addebito.
In particolare, quanto all'AVA n. 3302013000017409000, notificato il 19.03.2013, il termine di prescrizione risulta utilmente interrotto, dapprima, con la notifica delle intimazioni di pagamento n. 03020179002949462000, n. 03020199002581266000, n.
03020239004220018000, rispettivamente, il 17.10.2017, il 22.01.2020 e il 27.07.2023, nonché successivamente, con la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta (20.02.2024).
Quanto agli AVA n. 33020160000733046000, n. 33020160002204567000, n.
33020170001445485000, n. 33020170001931820000 e n. 33020170001932426000, notificati rispettivamente il 10.06.2016, il 23.12.2016, il 18.11.2017 e l'11.01.2018 (gli ultimi due), ha dimostrato di aver interrotto Controparte_1 utilmente il termine di prescrizione, dapprima, con la notifica delle intimazioni di pagamento n. 03020179002949462000, n. 03020199002581266000, n.
03020239004220018000, rispettivamente, il 22.01.2020 e il 27.07.2023, nonché
4 successivamente, con la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta (20.02.2024).
Quanto alla relata di notifica dell'intimazione di pagamento 03020199002581266000, si ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 08.10.2024, che il numero riportato nella predetta relata risulti chiaramente riferibile all'intimazione notificata. Inoltre, la tesi attorea, secondo cui la predetta intimazione sembrerebbe notificata il 22.01.2010, stride con la circostanza che il lotto di stampa dell'atto è datato 26.03.2019, sicché può ritenersi con ragionevole certezza che la data di notifica ivi indicata sia quella del 22.01.2020.
Consegue a quanto sopra, che relativamente all'avviso di addebito n.
3302013000017409000, n. 33020160000733046000, n. 33020160002204567000, n.
33020170001445485000, n. 33020170001931820000 e n. 33020170001932426000, il ricorso deve essere rigettato, dovendosi ritenere tempestivamente interrotta la prescrizione del credito.
Quanto alle spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, le stesse si compensano tra le parti nella misura di un terzo, condannando parte ricorrente al pagamento, in favore delle resistenti, dei restanti due terzi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide: dichiara l'estinzione per prescrizione del credito di cui agli avvisi di addebito n.
03020080014631043000 e n. 03020080021172276000 richiamati nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202400000262000, notificata il
20.02.2024;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa per un terzo le spese di lite e condanna al pagamento Parte_1 dei restanti due terzi in favore delle resistenti, liquidati in € 2.200,00 ciascuna, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
ED HE UZ
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