Articolo 4 della Legge 2 marzo 1974, n. 77
Articolo 3Articolo 5
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11 aprile 1974
Art. 4.
L'articolo 10, punto 2, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372 , e' sostituito dal seguente:
"I servizi notturni possono essere non piu' di due, anche consecutivi, fra due riposi settimanali.
I servizi notturni non devono essere piu' di dodici in un periodo di trenta giorni. In un periodo di trenta giorni devono essere assicurate quindici notti nei riposi giornalieri e settimanali trascorsi in residenza".
Entrata in vigore il 11 aprile 1974
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