Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 676/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 676/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CASTALDO TOMMASO
e
), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
TRANCHINO EMANUEL
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
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“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, rimanendo liberi di fissare la propria residenza ove lo ritengano opportuno. A tal proposito, si precisa che il IG. ha già rilasciato la casa coniugale condotta in CP locazione dalle parti e si impegna ed obbliga ad iniziare le pratiche per il cambio di residenza entro e non oltre quindici giorni dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
2) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di Per_1 comune accordo le decisioni relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
La responsabilità genitoriale è esercitata dai genitori in modo condiviso, impegnandosi di conseguenza gli stessi ad adottare insieme ogni decisione che riguardi l'istruzione, l'educazione e la formazione del figlio, nonché concordare preventivamente ogni decisione in merito;
lo stesso dicasi per l'eventuale trasferimento del minore in Comune diverso da quello di attuale residenza. Per favorire il mantenimento di un'equilibrata e serena relazione affettiva di Per_1 con entrambi i genitori, questi si impegnano a collaborare lealmente e fattivamente, nell'assoluto rispetto delle attività scolastiche ed extra scolastiche del figlio e del suo diritto ad un sereno ed ordinato programma di vita.
Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione concernenti il minore saranno assunte dal genitore che al momento della decisione avrà il figlio presso di sé, nonostante l'impegno del genitore di tenere informato l'altro sulle decisioni assunte.
3) Il figlio avrà collocazione prevalente e residenza presso la madre nella casa coniugale sita in Modena, via Diena n. 127.
Il mobilio allocato all'interno dell'abitazione è da intendersi di proprietà esclusiva della IG.ra . Pt_1
4) Vista la revoca della misura in data 13 marzo 2025 indicata al punto 4 del ricorso depositato dalle parti:
pagina 2 di 9 4.a) Il padre potrà vedere il figlio il martedì ed il giovedì (salvo diverso accordo tra i genitori da prendere con almeno tre giorni di anticipo), pernottamenti compresi, nelle settimane in cui il minore trascorrerà il week end con la madre, dall'uscita dal lavoro alle ore 18.00 circa, fino alle mattine seguenti in cui il bimbo verrà riaccompagnato a scuola dal IG. CP
Inoltre, esclusivamente nelle settimane in cui il minore trascorrerà il week end con il padre, il papà starà con il figlio solo il martedì (salvo diverso accordo tra i genitori da prendere con almeno tre giorni di anticipo), pernottamento compreso, dall'uscita dal lavoro alle ore 18.00 circa fino alla mattina seguente in cui il bimbo verrà riaccompagnato dal IG. a scuola o a casa della madre a seconda CP delle eIGenze scolastiche.
Nei giorni in cui il minore starà con il papà, questi avrà cura di accompagnarlo anche agli allenamenti relativi alla eventuale disciplina sportiva del figlio.
4.b.) Il papà potrà tenere il figlio presso di sé a fine settimana alterni, prelevandolo il venerdì all'uscita dal lavoro, riportandolo presso la casa della madre la domenica alle ore 20.00, salvo diverso accordo tra i genitori.
4.c) Salvo diversi accordi tra i genitori, il figlio trascorrerà ad anni alterni col padre 4 (quattro) giorni consecutivi, dal 25 al 28 dicembre compresi ovvero dal giorno 31 al 03 gennaio compresi. La Vigilia di Natale sarà sempre trascorsa dal figlio fino a dopo cena alle 22.30 con il genitore con cui non trascorrerà il Natale.
Per quanto riguarda l'Epifania, il figlio starà con ciascun genitore ad anni alterni ed in caso di disaccordo negli anni pari prevarrà la scelta del padre e negli anni dispari la scelta della madre.
Durante le festività pasquali il figlio starà con ciascun genitore ad anni alterni dal venerdì al giorno di Pasqua compreso, trascorrendo il giorno di Pasquetta con il genitore con cui non avrà trascorso la Pasqua.
In caso di disaccordo, negli anni pari prevarrà la scelta del padre e negli anni dispari la scelta della madre.
In relazione alle altre festività annuali (es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 di-cembre ecc...), queste saranno trascorse dai genitori con il figlio in maniera alternata (a titolo esemplificativo, il 25 aprile con la madre, il 1°
pagina 3 di 9 maggio con il padre, ecc.) e così di anno in anno secondo il criterio dell'alternanza.
In caso di disaccordo, negli anni pari prevarrà la scelta del padre e negli anni dispari la scelta della madre.
In deroga al calendario ordinario - e salvo diverso accordo tra i genitori -
nel giorno del compleanno del papà (12 maggio) e della Festa del Papà Per_1
(19 marzo) rimarrà con il Padre, così come nel giorno del compleanno della mamma (28 giugno) e della festa della mamma rimarrà con la madre.
Per quanto riguarda il compleanno di (30 dicembre) - e salvo diverso Per_1 accordo tra i genitori – questi ultimi garantiranno e consentiranno l'uno all'altro la frequentazione con il figlio, almeno per qualche ora, affinché lo stesso possa festeggiare il momento con entrambi i genitori (a titolo esemplificativo, pranzo con il padre e cena con la madre, e così di anno in anno secondo il criterio dell'alternanza).
4.d) Per quanto riguarda le vacanze estive, salvo diverso accordo tra i genitori, il figlio trascorrerà due settimane di vacanza anche non consecutive col padre
(tendenzialmente una settimana ad agosto ed una a luglio o settembre) e due settimane di vacanza anche non consecutive con la madre, da concordare tra i genitori entro il 31/5 di ogni anno.
In caso di disaccordo, negli anni pari prevarrà la scelta del padre, in quelli dispari la scelta della madre.
Qualsiasi vacanza “extra” che il padre proporrà al figlio dovrà essere preventivamente concordata con la madre e nel rispetto dei suoi impegni scolastici o extrascolastici e viceversa.
Le spese per le vacanze del figlio saranno sostenute dal genitore con cui il bambino le trascorrerà.
4.e) E' obbligo di ciascun genitore tenere tempestivamente informato l'altro di tutte le questioni rilevanti riguardanti il figlio, anche comunicando i recapiti telefonici e gli indirizzi, qualora il bimbo, per motivi di studio o vacanza, si trovi lontano dai genitori, e garantendo che, nei giorni che passerà con uno dei due, possa partecipare a tutte le attività scolastiche, ricreative o sportive.
pagina 4 di 9 5) Tenuto conto delle necessità del figlio, della sua prevalente collocazione, dei compiti di cura assolti principalmente dalla madre, delle rispettive capacità economiche dei genitori e degli ulteriori indici di cui all'art. 337 ter c.c., nonché delle spese e costi a ciascuno dei coniugi rinvenienti in ragione della separazione, avendola ritenuta la modalità più idonea a realizzare il principio di proporzionalità nella contribuzione ai bisogni del figlio, i IGg.ri e convengono di Pt_1 CP così compartecipare al mantenimento di : Per_1
5.a) a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, il IG. CP
a partire dal mese di settembre 2024 e fintanto che non avrà
[...] Per_1 conseguito la propria autosufficienza economica, verserà entro il giorno 30
(trenta) di ogni mese la somma di € 300,00 (trecento/00) mediante accredito sul c/c bancario intestato alla IG.ra (IBAN: Pt_1
[...]), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con riferimento al mese di inizio contribuzione;
5.b) Inoltre, il padre contribuirà al pagamento delle spese straordinarie che saranno concordate tra i coniugi, nella misura del 50% fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente.
Più analiticamente, tra di esse sono da intendersi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri pagina 5 di 9 di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
d) bollo, manutenzione e assicurazione delle eventuali auto in uso ai figli;
e) spese per la patente.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Con la sottoscrizione del presente ricorso, le parti si impegnano ed obbligano ad effettuare di concerto tutte le pratiche necessarie per farsì che l'assegno unico venga attribuito esclusivamente ed integralmente alla IG.ra . Pt_1
6) I coniugi danno atto di essere entrambi titolari di reddito da lavoro per cui rinunciano, reciprocamente, a qualunque assegno di mantenimento.
7) I coniugi non risultano titolari di diritti reali su beni immobili. In relazione alle autovetture, si precisa che l'autovettura marca Mazda “2” tg. DA620CM resterà di proprietà della IG.ra . Pt_1
pagina 6 di 9 8) I coniugi, visto l'età di , si impegnano per un periodo di almeno 18 Per_1 mesi [dal deposito del presente atto] a non convivere con altro compagno/a senza il consenso dell'ex coniuge, così da tutelare e salvaguardare il figlio minore nel periodo post separazione, il tutto per favorire la stabilità e l'adattamento dello stesso. Al riguardo, i ricorrenti, si impegnano altresì a presentare eventuali compagni e/o compagne al figlio minore, solamente quando le eventuali e/o future relazioni saranno stabili, così da salvaguardare il minore ed il proprio benessere psico/fisico.
9) I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di voler definire ogni questione di natura economica e finanziaria sorta in virtù, causa, occasione e/o costanza del rapporto e/o convivenza matrimoniale, secondo le seguenti modalità:
9.a) il IG. si impegna ed obbliga a versare, a titolo di risarcimento dei CP danni subiti in relazione al procedimento penale meglio descritto al punto n. 4 del ricorso, in favore della Sig.ra – che accetta ai soli fini transattivi, Parte_1 pur ritenendo di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali per un importo superiore ad € 10.000,00 - la complessiva somma di euro 5.000,00 (euro cinquemila,00), da corrispondersi mediante n. 32 rate mensili da euro 150,00 oltre ad un'ultima rata da euro 200,00, decorrenti ogni fine mese (30 di ogni mese) a partire dal mese di settembre 2024 e sino a tutto il mese di maggio
2027, alle coordinate bancarie della IG.ra (IBAN: Pt_1
[...]);
9.b) il IG. si impegna altresì a corrispondere in favore della IG.ra CP
, qualora non avesse ancora provveduto, le seguenti ed ulteriori somme: Pt_1
- € 550,00 relativi a spese condominiali non ancora saldate da corrispondere sulle coordinate bancarie indicate al punto 5.a) entro e non oltre il giorno
15.02.2025;
- saldo integrale di tutte le rate scadute del finanziamento contratto CP_2 in via esclusiva dal IG. (ove la risulta garante) entro e non oltre CP Pt_1 il giorno 15.02.2025.
pagina 7 di 9 A tal proposito, il IG. – per quanto occorrer possa – con la CP sottoscrizione del presente ricorso e come da dichiarazione allegata (doc. 5) si impegna ed obbliga a far fronte in via esclusiva anche al pagamento di tutte le rate successive del predetto finanziamento, impegnandosi a manlevare la IG.ra da ogni e qualsivoglia richiesta dovesse a lei pervenire dalla società fi- Pt_1 nanziaria creditrice;
- € 1.350,00 per la mancata corresponsione del contributo ordinario al mantenimento del figlio per i mesi intercorrenti da agosto 2024 ad oggi Per_1 nonché a titolo di risarcimento ai sensi e per quanto previsto dal punto 9.a) del presente atto, di cui € 675,00 da corrispondere entro e non oltre il giorno
15.03.2025 ed € 675,00 da corrispondere entro e non oltre il giorno
15.04.2025;
10) Ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 9, i coniugi dichiarano di avere definito e risolto ogni altra questione patrimoniale tra loro pendente, anche in via di transazione, di comune accordo tra loro, e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi, anche altro e qui non previsto, titolo o ragione, fatti salvi gli impegni reciprocamente presi con la sotto- scrizione del presente ricorso per separazione consensuale.
11) Le spese di procedura e di assistenza legale sono integralmente compensate tra le parti.
12) Si chiede fin da ora l'omologazione del verbale di separazione dei coniugi che verrà sottoscritto in attuazione delle condizioni di cui sopra”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eIGenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni pagina 8 di 9 concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP
, nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente
[...] come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 12/5/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELNUOVO
RANGONE (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2020 Atto n. 3 Parte I;
III – spese del procedimento compensate
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio del 21/5/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il
Presidente
Riccardo Di Pasquale
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