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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 315/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASTROVINCI DARIO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1233/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230001263986000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1830/2025 depositato il
24/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 22.04.2024 IC EL ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate
Riscossione avverso la cartella di pagamento n. 29820230001263986000 contenente l'iscrizione a ruolo dei seguenti tributi e la seguente descrizione: Ruolo n. 2023/250193 reso esecutivo in data 02.03.2023
Ruolo Ordinario, il tutto per un importo di euro 1.660,71 “Dichiarazione modello Redditi/2019 presentata per il periodo d' imposta 2018. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973. Comunicazione predisposta in data 10.12.2021 con codice atto numero
36316231913.”. Il tutto per un importo di euro 1.666,59 comprensivo di diritti di notifica per euro 5,88..
Il ricorrente deduceva l'illegittimità della cartella impugnata per le seguenti motivazioni:1) Inesistenza giuridica della notificazione;
2) Assenza della qualifica di messo notificatore in capo al soggetto che ha notificato l' atto opposto;
3) Nullità della cartella di pagamento impugnata perché notificata oltre il termine triennale previsto, a pena di decadenza, dell'articolo 25 del D.P.R. 602/1973; 4) Inesistenza della pretesa tributaria, atteso che la dichiarazione fiscale presentate dal ricorrente, per l'anno d'imposta in contestazione, non esprimeva gli importi a debito indicati nella cartella di pagamento;
5) Violazione del D.p.r. 28/01/1988 n. 43, del D.P.R. N. 602/1973 articolo 12 comma 4 nonché dell' articolo 2697 del codice civile non risultando che il ruolo sia stato firmato dal titolare dell' ufficio o da un suo delegato;
6) Difetto di motivazione con riferimento alla modalità di calcolo degli interessi e per assenza del tasso applicato. Chiedeva pertanto di ritenere e definitivamente annullare la cartella di pagamento impugnata con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alla condanna dell'Agente della Riscossione al rimborso delle somme eventualmente pagate dal ricorrente per evitare atti esecutivi e con interessi come di legge. Vinte le spese e gli onorari.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 06.06.2024 chiedendo: in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate
Riscossione per le motivazioni indicate in narrativa;
di autorizzare la chiamata in garanzia dell'Ente
Impositore, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siracusa, Ufficio Territoriale di Siracusa, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, e/o disporsi ex officio l'integrazione del contraddittorio con l'Ente
Impositore, al fine di essere da questo manlevato e garantito;
di dichiarare legittima la procedura di riscossione;
di dichiarare il rigetto del ricorso perché del tutto infondato in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa;
di condannare controparte al pagamento di tutte le somme e dei relativi accessori richiesti, nonché delle spese processuali da distrarsi in favore del difensore antistatario;
di condannare, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, il solo Ente Impositore al pagamento delle spese processuali.
Il ricorrente depositava in data 27.11.2025 memorie illustrative.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e debba essere conseguentemente rigettato.
1.Il primo e secondo motivo di ricorso, afferenti alla dedotta inesistenza giuridica della notificazione e all'assenza della qualifica di messo notificatore in capo al soggetto che ha notificato l'atto opposto, che per la loro intrinseca connessione possono essere esaminati congiuntamente, non risultano fondati.
Tali eccezioni non appaiono meritevoli di accoglimento sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, condiviso da questo Corte, secondo il quale “il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo pec, rende privo di qualsivoglia significato la presenza di meri vizi di natura procedimentale, sempre che non vi sia una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione” (cfr., tra le altre, Cass. 14.02.2019 n. 4505 e Cass. n. 7665/2016).
Nel caso di specie l'atto impugnato risulta regolarmente notificato a mezzo posta presso il domicilio del ricorrente in data 01.02.2024 (v. doc. 2 attestazione di notifica all. alle controdeduzioni della resistente, neppure contestata dal ricorrente).
In ogni caso le eventuali irregolarità intercorse in questo mezzo di notifica restano sanate dal raggiungimento dello scopo. È noto, invero, il principio ormai consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte cfr. Cass. Civ. sez. 5 13.03.2015 n. 5057) secondo il quale nella materia della notifica anche degli atti tributari, “la eventuale nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato”.
Il procedimento di notificazione, infatti, è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto di imposizione fiscale, sicché la eventuale sua nullità resta sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione ad opera di quest'ultimo dell'atto invalidamente notificato.
2.Il terzo motivo di ricorso, relativo alla dedotta nullità della cartella di pagamento impugnata perché notificata oltre il termine triennale previsto, a pena di decadenza, dell'articolo 25 del D.P.R. 602/1973, non appare meritevole di accoglimento.
Non si è verificata alcuna decadenza o prescrizione del potere impositivo dell'agente della riscossione, anche alla luce della proroga dei termini di decadenza e prescrizione nella fase di riscossione coattiva disposta dalla normativa per l'emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19 (v. in particolare art. 67 del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii. e art. 5, comma 8, del D.L. n. 41/2021).
Nel caso di specie, trattandosi di dichiarazione presentate nel 2019, si applica la proroga annuale ex art. 5 comma 8 del D.L. n. 41/2021.
Si applica inoltre la proroga di 85 gg. dei termini disposta dall'art. 67 del D.L. 18/2020, che così dispone:
“sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Il comma 4 dello stesso art. 67 ha previsto che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3,
L. 27.07.2000 n. 212, l'art. 12 del D.Lgs. 24.09.2015 n. 159”, il quale a sua volta dispone che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori […]”.
Con ordinanza n. 960 del 15/01/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “occorre…interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”; “in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della L. 27.07.2000 n. 212”.
3.Il quarto motivo di ricorso, concernente l'eccepita inesistenza della pretesa tributaria, atteso che la dichiarazione fiscale presentate dal ricorrente, per l'anno d' imposta in contestazione, non esprimeva gli importi a debito indicati nella cartella di pagamento, non appare condivisibile.
Questa censura appare assolutamente generica e priva di qualsivoglia elemento di possibile valutazione e risulta inoltre smentita dal debito d'imposta derivante dalla dichiarazione della ricorrente sottoposta al controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/73, così come si evince dalla cartella di pagamento impugnata.
Il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione per comprovare quanto affermato in ordine alla dichiarazione fiscale presentata.
4. Il quinto motivo di ricorso, afferente alla dedotta violazione del D.p.r. 28/01/1988 n. 43, del D.P.R. n.
602/1973 articolo 12 comma 4 nonché dell' articolo 2697 del codice civile, non risultando che il ruolo sia stato firmato dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, non appare meritevole di accoglimento.
Si rileva, in proposito, che i ruoli sono atti interni dell'Amministrazione Finanziaria e rilevano in ordine ai rapporti fra la stessa ed il concessionario della riscossione.
Il ruolo viene vistato e reso esecutivo mediante una procedura informatica che prevede l'apposizione della firma elettronica da parte del Direttore dell'Ufficio o di un suo delegato.
Atteso che i ruoli dell'Agenzia delle Entrate vengono formati e trasmessi unicamente per via informatica, ne deriva che la validazione eseguita anche in via centralizzata dal sistema informatico dell'amministrazione creditrice consente di considerare certa la provenienza del ruolo trasmesso al concessionario da parte del titolare dell'Agenzia delle Entrate o di un suo delegato.
A mente di quanto disposto dall'art. 12 ult. comma D.P.R. n.601/73 il ruolo può essere sottoscritto “anche mediante firma elettronica” dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Essendo ora prevista la formazione automatizzata del ruolo, non è rilevante la mancanza di sottoscrizione autografa.
In secondo luogo si rileva per completezza che nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, u.c., manca qualsiasi espressa previsione della sanzione legale della nullità del ruolo per omessa sottoscrizione. Costituisce ius receptum il principio che, in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, così come la giurisprudenza di legittimità ha chiarito nei più vari contesti (cfr. per il ruolo Cass. Civ. n. 24322/2014, per la cartella esattoriale Cass. Civ. n. 13461 del
2012, per il diniego di condono Cass. Civ. n. 11458 del 2012, per l'avviso di mora Cass. Civ. n. 4283 del
2010, per l'attribuzione di rendita Cass. n. 8248 del 2006) e diversamente da quel che accade per l'avviso di accertamento che, se non sottoscritto, è nullo per tassativa previsione di legge (cfr. D.P.R. n. 600 del
1973, art. 42, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56).
Ciò che in sostanza conta, in assenza dell'espressa previsione di elementi formali a pena di nullità, è che l'atto sia riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, a meno che non si dimostri, con onere della prova a carico di colui che la allega, l'insussistenza del potere e/o della provenienza.
5. Il sesto motivo di ricorso, afferente all'eccepito difetto di motivazione con riferimento alla modalità di calcolo degli interessi e per assenza del tasso applicato, non appare condivisibile.
A parte la genericità della censura, relativamente al calcolo degli interessi, va evidenziato che a pag. 6 della cartella di pagamento sono testualmente indicati i criteri legali applicati per la loro determinazione. In particolare, viene indicato il disposto di cui all'art. 20 DPR n. 602/1973, che regola il tasso applicabile (con decreti ministeriali). Pertanto, nel caso di specie la cartella di pagamento impugnata, che fa riferimento a un tasso annuo degli interessi noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale che fissa anche i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo, è pienamente conforme all'orientamento giurisprudenziale da ultimo enunciato dalle SS.UU. della S.C. secondo il quale:
“Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”(cfr. Cass. SS.UU. 22281/2022).
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa – sezione quarta –in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in
€ 1.063,50 per compensi, oltre accessori di legge ove dovuti, da distrare in favore del difensore della resistente. Così deciso in Siracusa in data 19.12.2025
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASTROVINCI DARIO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1233/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230001263986000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1830/2025 depositato il
24/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 22.04.2024 IC EL ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate
Riscossione avverso la cartella di pagamento n. 29820230001263986000 contenente l'iscrizione a ruolo dei seguenti tributi e la seguente descrizione: Ruolo n. 2023/250193 reso esecutivo in data 02.03.2023
Ruolo Ordinario, il tutto per un importo di euro 1.660,71 “Dichiarazione modello Redditi/2019 presentata per il periodo d' imposta 2018. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR n. 600 del 1973. Comunicazione predisposta in data 10.12.2021 con codice atto numero
36316231913.”. Il tutto per un importo di euro 1.666,59 comprensivo di diritti di notifica per euro 5,88..
Il ricorrente deduceva l'illegittimità della cartella impugnata per le seguenti motivazioni:1) Inesistenza giuridica della notificazione;
2) Assenza della qualifica di messo notificatore in capo al soggetto che ha notificato l' atto opposto;
3) Nullità della cartella di pagamento impugnata perché notificata oltre il termine triennale previsto, a pena di decadenza, dell'articolo 25 del D.P.R. 602/1973; 4) Inesistenza della pretesa tributaria, atteso che la dichiarazione fiscale presentate dal ricorrente, per l'anno d'imposta in contestazione, non esprimeva gli importi a debito indicati nella cartella di pagamento;
5) Violazione del D.p.r. 28/01/1988 n. 43, del D.P.R. N. 602/1973 articolo 12 comma 4 nonché dell' articolo 2697 del codice civile non risultando che il ruolo sia stato firmato dal titolare dell' ufficio o da un suo delegato;
6) Difetto di motivazione con riferimento alla modalità di calcolo degli interessi e per assenza del tasso applicato. Chiedeva pertanto di ritenere e definitivamente annullare la cartella di pagamento impugnata con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alla condanna dell'Agente della Riscossione al rimborso delle somme eventualmente pagate dal ricorrente per evitare atti esecutivi e con interessi come di legge. Vinte le spese e gli onorari.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 06.06.2024 chiedendo: in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate
Riscossione per le motivazioni indicate in narrativa;
di autorizzare la chiamata in garanzia dell'Ente
Impositore, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Siracusa, Ufficio Territoriale di Siracusa, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, e/o disporsi ex officio l'integrazione del contraddittorio con l'Ente
Impositore, al fine di essere da questo manlevato e garantito;
di dichiarare legittima la procedura di riscossione;
di dichiarare il rigetto del ricorso perché del tutto infondato in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa;
di condannare controparte al pagamento di tutte le somme e dei relativi accessori richiesti, nonché delle spese processuali da distrarsi in favore del difensore antistatario;
di condannare, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, il solo Ente Impositore al pagamento delle spese processuali.
Il ricorrente depositava in data 27.11.2025 memorie illustrative.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e debba essere conseguentemente rigettato.
1.Il primo e secondo motivo di ricorso, afferenti alla dedotta inesistenza giuridica della notificazione e all'assenza della qualifica di messo notificatore in capo al soggetto che ha notificato l'atto opposto, che per la loro intrinseca connessione possono essere esaminati congiuntamente, non risultano fondati.
Tali eccezioni non appaiono meritevoli di accoglimento sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, condiviso da questo Corte, secondo il quale “il raggiungimento dello scopo della notifica, vale a dire la produzione del risultato della conoscenza dell'atto notificato a mezzo pec, rende privo di qualsivoglia significato la presenza di meri vizi di natura procedimentale, sempre che non vi sia una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione” (cfr., tra le altre, Cass. 14.02.2019 n. 4505 e Cass. n. 7665/2016).
Nel caso di specie l'atto impugnato risulta regolarmente notificato a mezzo posta presso il domicilio del ricorrente in data 01.02.2024 (v. doc. 2 attestazione di notifica all. alle controdeduzioni della resistente, neppure contestata dal ricorrente).
In ogni caso le eventuali irregolarità intercorse in questo mezzo di notifica restano sanate dal raggiungimento dello scopo. È noto, invero, il principio ormai consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte cfr. Cass. Civ. sez. 5 13.03.2015 n. 5057) secondo il quale nella materia della notifica anche degli atti tributari, “la eventuale nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato”.
Il procedimento di notificazione, infatti, è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto di imposizione fiscale, sicché la eventuale sua nullità resta sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione ad opera di quest'ultimo dell'atto invalidamente notificato.
2.Il terzo motivo di ricorso, relativo alla dedotta nullità della cartella di pagamento impugnata perché notificata oltre il termine triennale previsto, a pena di decadenza, dell'articolo 25 del D.P.R. 602/1973, non appare meritevole di accoglimento.
Non si è verificata alcuna decadenza o prescrizione del potere impositivo dell'agente della riscossione, anche alla luce della proroga dei termini di decadenza e prescrizione nella fase di riscossione coattiva disposta dalla normativa per l'emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19 (v. in particolare art. 67 del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii. e art. 5, comma 8, del D.L. n. 41/2021).
Nel caso di specie, trattandosi di dichiarazione presentate nel 2019, si applica la proroga annuale ex art. 5 comma 8 del D.L. n. 41/2021.
Si applica inoltre la proroga di 85 gg. dei termini disposta dall'art. 67 del D.L. 18/2020, che così dispone:
“sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Il comma 4 dello stesso art. 67 ha previsto che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3,
L. 27.07.2000 n. 212, l'art. 12 del D.Lgs. 24.09.2015 n. 159”, il quale a sua volta dispone che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori […]”.
Con ordinanza n. 960 del 15/01/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “occorre…interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”; “in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della L. 27.07.2000 n. 212”.
3.Il quarto motivo di ricorso, concernente l'eccepita inesistenza della pretesa tributaria, atteso che la dichiarazione fiscale presentate dal ricorrente, per l'anno d' imposta in contestazione, non esprimeva gli importi a debito indicati nella cartella di pagamento, non appare condivisibile.
Questa censura appare assolutamente generica e priva di qualsivoglia elemento di possibile valutazione e risulta inoltre smentita dal debito d'imposta derivante dalla dichiarazione della ricorrente sottoposta al controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/73, così come si evince dalla cartella di pagamento impugnata.
Il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione per comprovare quanto affermato in ordine alla dichiarazione fiscale presentata.
4. Il quinto motivo di ricorso, afferente alla dedotta violazione del D.p.r. 28/01/1988 n. 43, del D.P.R. n.
602/1973 articolo 12 comma 4 nonché dell' articolo 2697 del codice civile, non risultando che il ruolo sia stato firmato dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, non appare meritevole di accoglimento.
Si rileva, in proposito, che i ruoli sono atti interni dell'Amministrazione Finanziaria e rilevano in ordine ai rapporti fra la stessa ed il concessionario della riscossione.
Il ruolo viene vistato e reso esecutivo mediante una procedura informatica che prevede l'apposizione della firma elettronica da parte del Direttore dell'Ufficio o di un suo delegato.
Atteso che i ruoli dell'Agenzia delle Entrate vengono formati e trasmessi unicamente per via informatica, ne deriva che la validazione eseguita anche in via centralizzata dal sistema informatico dell'amministrazione creditrice consente di considerare certa la provenienza del ruolo trasmesso al concessionario da parte del titolare dell'Agenzia delle Entrate o di un suo delegato.
A mente di quanto disposto dall'art. 12 ult. comma D.P.R. n.601/73 il ruolo può essere sottoscritto “anche mediante firma elettronica” dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Essendo ora prevista la formazione automatizzata del ruolo, non è rilevante la mancanza di sottoscrizione autografa.
In secondo luogo si rileva per completezza che nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, u.c., manca qualsiasi espressa previsione della sanzione legale della nullità del ruolo per omessa sottoscrizione. Costituisce ius receptum il principio che, in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, così come la giurisprudenza di legittimità ha chiarito nei più vari contesti (cfr. per il ruolo Cass. Civ. n. 24322/2014, per la cartella esattoriale Cass. Civ. n. 13461 del
2012, per il diniego di condono Cass. Civ. n. 11458 del 2012, per l'avviso di mora Cass. Civ. n. 4283 del
2010, per l'attribuzione di rendita Cass. n. 8248 del 2006) e diversamente da quel che accade per l'avviso di accertamento che, se non sottoscritto, è nullo per tassativa previsione di legge (cfr. D.P.R. n. 600 del
1973, art. 42, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56).
Ciò che in sostanza conta, in assenza dell'espressa previsione di elementi formali a pena di nullità, è che l'atto sia riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, a meno che non si dimostri, con onere della prova a carico di colui che la allega, l'insussistenza del potere e/o della provenienza.
5. Il sesto motivo di ricorso, afferente all'eccepito difetto di motivazione con riferimento alla modalità di calcolo degli interessi e per assenza del tasso applicato, non appare condivisibile.
A parte la genericità della censura, relativamente al calcolo degli interessi, va evidenziato che a pag. 6 della cartella di pagamento sono testualmente indicati i criteri legali applicati per la loro determinazione. In particolare, viene indicato il disposto di cui all'art. 20 DPR n. 602/1973, che regola il tasso applicabile (con decreti ministeriali). Pertanto, nel caso di specie la cartella di pagamento impugnata, che fa riferimento a un tasso annuo degli interessi noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale che fissa anche i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo, è pienamente conforme all'orientamento giurisprudenziale da ultimo enunciato dalle SS.UU. della S.C. secondo il quale:
“Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”(cfr. Cass. SS.UU. 22281/2022).
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa – sezione quarta –in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in
€ 1.063,50 per compensi, oltre accessori di legge ove dovuti, da distrare in favore del difensore della resistente. Così deciso in Siracusa in data 19.12.2025