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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 02/12/2024, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
ENTENZA N.
Repubblica Italiana IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice rel.
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 27.06.2024, da
1) Parte_1
nato/a Como il 16.11.1978
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Lisa Mantegazza
e
2) Parte_2
nato/a Cantù il 2.02.1976
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
con l'Avv. Lisa Mantegazza
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario ,
in Vertemate con RI , in data 16.10.2004 (anno
2004, atto n. 17, reg. Atti di Matrimonio Comune di Vertemate con RI, parte II, serie A;
trascritto a
CE anno 2004, atto n. 18, reg. Atti di Matrimonio Comune di CE, parte II, serie B)
SEPARAZIONE:
separati mediante accordo di negoziazione assistita in data 10.05.2021
e provvedimento del PM del 13.05.2021
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Testimone_1
- nato il [...] Parte_3
- nata il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 27.06.2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) , e restano affidati ad entrambi i genitori che continueranno ad assumere di comune Tes_1 Pt_3 Per_1
accordo le decisioni relative all'educazione, istruzione, salute, cura e assistenza dei figli;
le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente.
I figli continueranno a vivere presso l'abitazione della madre, in Vertemate con RI, alla via Piave n. 32.
2) Il padre potrà vederli e tenerli con sé con le seguenti modalità:
- a week-end alterni, dalle ore 14 del sabato fino alle ore 20,30 della domenica , salvo, eventuale diverso accordo tra i genitori, valutate anche le esigenze dei figli;
- per giorni quindici durante le vacanze estive, concordandone previamente con la madre la collocazione entro il 30.4 di ogni anno, onde non abbiano a coincidere con le vacanze che la madre stessa trascorrerà unitamente ai figli;
- durante le Festività Natalizie, per il periodo dal 24.12. al 30.12 o dal 30.12 sera fino al 6.1 ad anni alternati;
i giorni di vacanza per Pasqua verranno trascorsi dai genitori ad anni alterni;
inoltre i genitori divideranno tra loro tutti i giorni di vacanza scolastica entro il 30.10 di ogni anno.
Viene fatto salvo un diverso accordo tra i genitori, valutate anche le esigenze dei figli.
3) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con la somma mensile di Euro 200,00, comprensiva dell'assegno unico, per ciascun figlio e quindi complessivamente Euro 600,00 mensili per dodici mensilità,
con decorrenza giugno 2024; somma, che verserà entro il 15 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai con decorrenza 1.6.2025 sulla base 1.6.2024 -1.6.2025.
Inoltre contribuirà, nella misura del 50%, alla mensa scolastica e alle spese extra assegno, così come indicate nel Protocollo del Tribunale di Como, di seguito riportate
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b)
corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-
sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà
inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
4) i signori e si autorizzano reciprocamente per i figli minori a richiedere all'autorità Pt_1 Pt_2
competente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione personale dei coniugi, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre
è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi in data 16.10.2004 , in Vertemate con RI
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vertemate con RI (anno 2004, atto n. 17, reg. Atti di Matrimonio, parte II, serie A) e trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di CE (anno 2004, atto n. 18, reg. Atti di Matrimonio, parte II, serie B) 2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vertemate con RI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 22.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice rel.
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 27.06.2024, da
1) Parte_1
nato/a Como il 16.11.1978
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Lisa Mantegazza
e
2) Parte_2
nato/a Cantù il 2.02.1976
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
con l'Avv. Lisa Mantegazza
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario ,
in Vertemate con RI , in data 16.10.2004 (anno
2004, atto n. 17, reg. Atti di Matrimonio Comune di Vertemate con RI, parte II, serie A;
trascritto a
CE anno 2004, atto n. 18, reg. Atti di Matrimonio Comune di CE, parte II, serie B)
SEPARAZIONE:
separati mediante accordo di negoziazione assistita in data 10.05.2021
e provvedimento del PM del 13.05.2021
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Testimone_1
- nato il [...] Parte_3
- nata il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 27.06.2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) , e restano affidati ad entrambi i genitori che continueranno ad assumere di comune Tes_1 Pt_3 Per_1
accordo le decisioni relative all'educazione, istruzione, salute, cura e assistenza dei figli;
le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte disgiuntamente.
I figli continueranno a vivere presso l'abitazione della madre, in Vertemate con RI, alla via Piave n. 32.
2) Il padre potrà vederli e tenerli con sé con le seguenti modalità:
- a week-end alterni, dalle ore 14 del sabato fino alle ore 20,30 della domenica , salvo, eventuale diverso accordo tra i genitori, valutate anche le esigenze dei figli;
- per giorni quindici durante le vacanze estive, concordandone previamente con la madre la collocazione entro il 30.4 di ogni anno, onde non abbiano a coincidere con le vacanze che la madre stessa trascorrerà unitamente ai figli;
- durante le Festività Natalizie, per il periodo dal 24.12. al 30.12 o dal 30.12 sera fino al 6.1 ad anni alternati;
i giorni di vacanza per Pasqua verranno trascorsi dai genitori ad anni alterni;
inoltre i genitori divideranno tra loro tutti i giorni di vacanza scolastica entro il 30.10 di ogni anno.
Viene fatto salvo un diverso accordo tra i genitori, valutate anche le esigenze dei figli.
3) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con la somma mensile di Euro 200,00, comprensiva dell'assegno unico, per ciascun figlio e quindi complessivamente Euro 600,00 mensili per dodici mensilità,
con decorrenza giugno 2024; somma, che verserà entro il 15 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai con decorrenza 1.6.2025 sulla base 1.6.2024 -1.6.2025.
Inoltre contribuirà, nella misura del 50%, alla mensa scolastica e alle spese extra assegno, così come indicate nel Protocollo del Tribunale di Como, di seguito riportate
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b)
corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-
sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà
inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
4) i signori e si autorizzano reciprocamente per i figli minori a richiedere all'autorità Pt_1 Pt_2
competente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dalla sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita per la separazione personale dei coniugi, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre
è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi in data 16.10.2004 , in Vertemate con RI
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Vertemate con RI (anno 2004, atto n. 17, reg. Atti di Matrimonio, parte II, serie A) e trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di CE (anno 2004, atto n. 18, reg. Atti di Matrimonio, parte II, serie B) 2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vertemate con RI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 22.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Dott.ssa Barbara Cao