TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/06/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6244/2023
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Jesolo (VE), Via Tritone n. 1, presso e nello studio dell'Avv. LUCATO
ANGELICA del Foro di Venezia, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attrice opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Zanè (VI), Via Pettina' n. 30, presso e nello studio dell'Avv. GUALTIERO
ALESSANDRA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Contratto di Appalto
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da note autorizzate depositate telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Piaccia al Giudice Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa: in via pregiudiziale: disporre la rinnovazione della C.T.U. o l'integrazione della stessa, prevedendo una prova adeguata a mezzo di un laboratorio specializzato di tenuta all'acqua delle coperture dei giardini d'inverno oggetto di contestazione: nel merito: per i motivi tutti di cui in narrativa, eliminarsi le difformità e i vizi dell'opera a spese di ovvero CP_1 in alternativa diminuirsi proporzionalmente il prezzo pattuito, condannandosi altresì l'appaltatore CP_1 per il caso di sua colpa al risarcimento del danno, computato in via equitativa in una percentuale del
[...]
10% del valore dell'opera o nella diversa somma di giustizia, dichiarandosi per l'effetto nullo e inefficace, e revocando, il decreto ingiuntivo opposto n. 4953/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza, il 30 ottobre 2023, depositato il 31 ottobre 2023, e notificato il 2 novembre 2023, e assolvendosi anche Parte_1 in parte, dalle domande o pretese di con spese di lite rifuse;
CP_1 nel merito, in via subordinata: ove l'opera appaltata, considerata nella sua unicità e complessità, risultasse all'esito degli accertamenti tecnici richiesti assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, pronunciarsi la risoluzione del contratto di appalto ex art. 1668, 2° comma, c.c., ordinandosi la restituzione della somma versata da di € 58.240,00 oltre interessi legali ex Parte_1 art. 1284, 4° comma, c.c., dichiarandosi per l'effetto nullo e inefficace, e revocando, il decreto ingiuntivo opposto n. 4953/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza, il 30 ottobre 2023, depositato il 31 ottobre 2023, e notificato il 2 novembre 2023, e assolvendosi da ogni domanda o pretesa di Parte_1 CP_1 con spese di lite rifuse”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da note autorizzate depositate telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte negli scritti difensivi di rigettare CP_1
l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 1980/2023 del 30.10.2023 oltre ad interessi moratori e rivalutazione monetaria sul capitale dal di del dovuto e fino al saldo avvenuto;
accertarsi e dichiararsi che è creditrice nei confronti della della somma di Euro CP_1 Parte_1
15.976,60 per la fornitura delle strutture Allupergola come descritta in atti per i motivi ivi dedotti, o, in subordine, che è creditrice nei confronti della diversa somma maggiore o minore CP_1 Parte_1 che sarà accertata in corso di causa, oltre ad interessi moratori e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto;
in ogni caso:
pagina 2 di 7 con vittoria di spese documentate e compenso dell'avvocato patrocinante tanto in sede di ricorso per decreto ingiuntivo che di opposizione, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. al 4%, i.v.a. al 22% e successive occorrende”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1980/2023 del 31.10.2023 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato il pagamento di
€ 15.979,60 a titolo di saldo del prezzo di due c.d. giardini d'inverno. La società opponente esponeva: che le due strutture erano state installate nel luglio 2021, in ritardo rispetto ai termini pattuiti;
che in data 2.9.2021 erano comparse copiose infiltrazioni d'acqua piovana, riconosciute dalla controparte e comunque formalmente contestate sia in data 3.9.2021 sia in data 23.9.2021; che aveva CP_1
effettuato un intervento non risolutivo e inaccettabile da un punto di vista estetico;
che nell'ottobre
2023 la ditta terza incaricata per la siliconatura dei giunti aveva rilevato che erano state utilizzate per le pareti orizzontali componenti che invece dovevano essere posate solo in verticale. Parte_1
chiedeva dunque, ai sensi del primo comma dell'art. 1668 c.c., la condanna della controparte a eliminare i vizi dell'opera o la riduzione proporzionale del prezzo pattuito, fermo il riconoscimento dei danni cagionati, e in subordine, ai sensi del secondo comma dell'art. 1668 c.c., dichiararsi la risoluzione del contratto e ordinarsi la restituzione della somma versata di € 58.240,00 oltre interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c., in ogni caso previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e previa dichiarazione di improcedibilità della domanda monitoria per mancata instaurazione della procedura di negoziazione assistita.
Costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare la decadenza e la prescrizione delle CP_1
domande avversarie, tenuto conto che le strutture erano state realizzate sulla base del progetto elaborato dal Direttore Lavori incaricato dall'opponente e che dunque il contratto intervenuto tra le parti si configurava alla stregua di una compravendita e non di un appalto. Nel merito richiedeva che la controparte producesse i titoli abitativi relativi ai due giardini d'inverno e replicava: che le infiltrazioni si erano verificate in occasione di fenomeni atmosferici di portata eccezionale ed erano state successivamente risolte, come riconosciute anche dalla controparte;
che in fase di collaudo non era stato contestato alcun pregiudizio estetico;
che gli interventi di siliconatura rientravano nell'ordinaria manutenzione dopo due anni dall'installazione dei manufatti;
che le pavimentazioni e le opere murarie pagina 3 di 7 erano rimaste di competenza del committente e non dell'installatore. La società opposta chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del provvedimento monitorio.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, formulata da ai sensi dell'art. 648 CP_1
c.p.c., e istruiva il giudizio mediante escussione della prova orale parzialmente ammessa e mediante espletamento di C.T.U., successivamente alla quale veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, che venivano rassegnate come in epigrafe, e di discussione della causa, la quale veniva così trattenuta in decisione, previa assegnazione di un termine anticipato per il deposito delle rispettive memorie conclusive.
Tanto premesso, va innanzitutto rigettata la domanda attorea di dichiarazione dell'improcedibilità della domanda monitoria, in quanto nel caso di specie l'instaurazione della procedura di negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 3, c. 3, lett. a), D.L. 134/2014.
Secondariamente, vanno rigettate le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dalla società opposta.
Il contratto intercorso tra le parti si qualifica infatti alla stregua di un contratto di appalto, in quanto non si è limitata a fornire un prodotto, ma ne ha altresì curato l'installazione, effettuando CP_1
rilievi e misurazioni in loco e approntando il relativo disegno tecnico (cfr. deposizioni testimoniale dei testi e ), nonché curando la c.d. “posa in opera”, come si evince dall'esplicito Testimone_1 Tes_2
contenuto del contratto sottoscritto da entrambe le società, che rispecchia la volontà negoziale dei contraenti (doc. 2 di parte opposta). Si ravvisa così una prevalenza del lavoro sulla materia (Cass. n.
5935/2018).
Posta la suddetta qualificazione contrattuale, si rileva che la società opposta non ha contestato che le infiltrazioni d'acqua piovana riportate dalla controparte si siano manifestate per la prima volta in data
2.9.2021. Rispetto a tale occorrenza, la denuncia del relativo vizio risulta tempestiva in quanto inviata in data 23.9.2021 (doc. 4 attoreo), vale a dire entro il termine di sessanta giorni indicato dall'art. 1667 c.c.: la società committente non è dunque decaduta dal diritto di garanzia azionato nel presente giudizio di opposizione.
pagina 4 di 7 Nemmeno risulta prescritta la relativa azione, in quanto il terzo comma dell'art. 1667 c.c., pur prevedendo che “l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera”, altresì prescrive che “il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purchè le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta”, come appunto avvenuto nel caso di specie.
Passando ad esaminare il merito della controversia, di rileva che la sussistenza dei vizi denunciati dalla società opponente è stata esclusa dalla C.T.U. disposta in corso di causa, la quale risulta chiara ed esaustiva nei suoi contenuti, nonché congruamente motivata da un punto di vista tecnico e scevro di vizi logici e procedurali, per cui come tale condivisibile nei suoi risultati e idonea ad essere posta a fondamento della presente decisione.
In primo luogo, il C.T.U. nominato da questo Giudice non ha riscontrato infiltrazioni d'acqua dalle coperture dei due manufatti, in quanto non comparse né all'esito delle piogge che hanno preceduto le operazioni peritali, né all'esito delle prove di irrogazione effettuate dal perito nel contraddittorio con le parti (prove del tutto congrue in quanto è stato indirizzato sulla copertura delle strutture un getto d'acqua continuo e mirato, dunque da presumersi secondo il senso comune dotate di potenzialità infiltrative ancora maggiori rispetto a un fenomeno atmosferico di ordinaria intensità).
E sebbene abbia riscontrato l'intervento di siliconatura dedotto dalla società opponente (di cui è stata esclusa la riconducibilità alle attività di ordinaria manutenzione del manufatto), il C.T.U. non ha potuto verificare la preesistenza di fenomeni infiltrativi dalla copertura, stante il mancato dilavamento dei muri perimetrali (cfr. pag. 13 dell'elaborato peritale). Fenomeni che avrebbero dovuto essere dimostrati dalla parte opponente, la quale tuttavia non ha formulato alcun specifico capitolo di prova orale inerente alle infiltrazioni provenienti, come detto, dalla copertura delle due strutture (i capitoli non ammessi risultano d'altronde del tutto generici e financo in parte valutativi).
In secondo luogo, il C.T.U. ha riscontrato contenute infiltrazioni d'acqua dalle pareti laterali, non qualificandole tuttavia quali vizi dell'opera in quanto i manufatti in questione (denominati dalla stessa società opponente “giardini d'inverno fin dall'atto di citazione), stanti le loro caratteristiche tecniche
(note anche alla società opponente, che peraltro si avvaleva dell'ausilio dei professionisti sentiti anche quali testi nel presente giudizio), non costituiscono strutture a tenuta impermeabile e a destinazione lato sensu abitativa (laddove invece vi ha installato anche una cucina e un salotto munito Parte_1
pagina 5 di 7 di schermo piatto a muro, così violando quanto disposto dalla Delibera del Consiglio del Comune di Jesolo
n. 48 del 27.5.2021, secondo cui: “In tutto il territorio comunale, al fine di prolungare al massimo il periodo di balneazione, è consentito installare coperture mobili di piscine e giardini d'inverno … Dette strutture, poiché sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile, non dovranno costituire un apprestamento fisso e dovranno essere caratterizzate dalla facile possibilità di asportazione e/o impaccamento. … In considerazione del fatto che dette coperture non costituiscono volume e superficie coperta, la loro struttura dovrà avere caratteristiche di facile amovibilità. … Lo spazio interno non potrà essere suddiviso da pareti o apprestamenti di alcun tipo, allo scopo di evitare la creazione di vani, contrastanti con la funzione del giardino d'inverno” – cfr. pag. 7 e 8 dell'elaborato peritale).
In terzo luogo, il vizio estetico dedotto dalla società opponente risulta del tutto generico: non viene infatti mai descritto negli atti difensivi di parte attrice e in ogni caso non risulta rilevato dal C.T.U., ma anzi potrebbe dirsi addirittura escluso sulla scorta della documentazione fotografica che correda l'elaborato peritale in atti.
Riscontrata l'insussistenza dei vizi e delle difformità lamentate da l'opposizione va così Parte_1
integralmente rigettata (in nessun caso, d'altronde, avrebbe potuto essere riconosciuto un risarcimento del danno reputazionale, genericamente dedotto e rimasto comunque del tutto indimostrato), con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2018, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase decisoria stante l'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 1. rigetta l'opposizione formulata da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1980/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 31.10.2023, così dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € 4.227,00 Parte_1 CP_1
per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di condannando la stessa a rifondere a quanto eventualmente da questa Parte_1 CP_1
sia stato versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, il 5 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Jesolo (VE), Via Tritone n. 1, presso e nello studio dell'Avv. LUCATO
ANGELICA del Foro di Venezia, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
Attrice opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Zanè (VI), Via Pettina' n. 30, presso e nello studio dell'Avv. GUALTIERO
ALESSANDRA del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Contratto di Appalto
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da note autorizzate depositate telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Piaccia al Giudice Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa: in via pregiudiziale: disporre la rinnovazione della C.T.U. o l'integrazione della stessa, prevedendo una prova adeguata a mezzo di un laboratorio specializzato di tenuta all'acqua delle coperture dei giardini d'inverno oggetto di contestazione: nel merito: per i motivi tutti di cui in narrativa, eliminarsi le difformità e i vizi dell'opera a spese di ovvero CP_1 in alternativa diminuirsi proporzionalmente il prezzo pattuito, condannandosi altresì l'appaltatore CP_1 per il caso di sua colpa al risarcimento del danno, computato in via equitativa in una percentuale del
[...]
10% del valore dell'opera o nella diversa somma di giustizia, dichiarandosi per l'effetto nullo e inefficace, e revocando, il decreto ingiuntivo opposto n. 4953/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza, il 30 ottobre 2023, depositato il 31 ottobre 2023, e notificato il 2 novembre 2023, e assolvendosi anche Parte_1 in parte, dalle domande o pretese di con spese di lite rifuse;
CP_1 nel merito, in via subordinata: ove l'opera appaltata, considerata nella sua unicità e complessità, risultasse all'esito degli accertamenti tecnici richiesti assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, pronunciarsi la risoluzione del contratto di appalto ex art. 1668, 2° comma, c.c., ordinandosi la restituzione della somma versata da di € 58.240,00 oltre interessi legali ex Parte_1 art. 1284, 4° comma, c.c., dichiarandosi per l'effetto nullo e inefficace, e revocando, il decreto ingiuntivo opposto n. 4953/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza, il 30 ottobre 2023, depositato il 31 ottobre 2023, e notificato il 2 novembre 2023, e assolvendosi da ogni domanda o pretesa di Parte_1 CP_1 con spese di lite rifuse”.
Parte convenuta opposta ha concluso come da note autorizzate depositate telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte negli scritti difensivi di rigettare CP_1
l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 1980/2023 del 30.10.2023 oltre ad interessi moratori e rivalutazione monetaria sul capitale dal di del dovuto e fino al saldo avvenuto;
accertarsi e dichiararsi che è creditrice nei confronti della della somma di Euro CP_1 Parte_1
15.976,60 per la fornitura delle strutture Allupergola come descritta in atti per i motivi ivi dedotti, o, in subordine, che è creditrice nei confronti della diversa somma maggiore o minore CP_1 Parte_1 che sarà accertata in corso di causa, oltre ad interessi moratori e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto;
in ogni caso:
pagina 2 di 7 con vittoria di spese documentate e compenso dell'avvocato patrocinante tanto in sede di ricorso per decreto ingiuntivo che di opposizione, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. al 4%, i.v.a. al 22% e successive occorrende”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1980/2023 del 31.10.2023 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato il pagamento di
€ 15.979,60 a titolo di saldo del prezzo di due c.d. giardini d'inverno. La società opponente esponeva: che le due strutture erano state installate nel luglio 2021, in ritardo rispetto ai termini pattuiti;
che in data 2.9.2021 erano comparse copiose infiltrazioni d'acqua piovana, riconosciute dalla controparte e comunque formalmente contestate sia in data 3.9.2021 sia in data 23.9.2021; che aveva CP_1
effettuato un intervento non risolutivo e inaccettabile da un punto di vista estetico;
che nell'ottobre
2023 la ditta terza incaricata per la siliconatura dei giunti aveva rilevato che erano state utilizzate per le pareti orizzontali componenti che invece dovevano essere posate solo in verticale. Parte_1
chiedeva dunque, ai sensi del primo comma dell'art. 1668 c.c., la condanna della controparte a eliminare i vizi dell'opera o la riduzione proporzionale del prezzo pattuito, fermo il riconoscimento dei danni cagionati, e in subordine, ai sensi del secondo comma dell'art. 1668 c.c., dichiararsi la risoluzione del contratto e ordinarsi la restituzione della somma versata di € 58.240,00 oltre interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c., in ogni caso previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e previa dichiarazione di improcedibilità della domanda monitoria per mancata instaurazione della procedura di negoziazione assistita.
Costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare la decadenza e la prescrizione delle CP_1
domande avversarie, tenuto conto che le strutture erano state realizzate sulla base del progetto elaborato dal Direttore Lavori incaricato dall'opponente e che dunque il contratto intervenuto tra le parti si configurava alla stregua di una compravendita e non di un appalto. Nel merito richiedeva che la controparte producesse i titoli abitativi relativi ai due giardini d'inverno e replicava: che le infiltrazioni si erano verificate in occasione di fenomeni atmosferici di portata eccezionale ed erano state successivamente risolte, come riconosciute anche dalla controparte;
che in fase di collaudo non era stato contestato alcun pregiudizio estetico;
che gli interventi di siliconatura rientravano nell'ordinaria manutenzione dopo due anni dall'installazione dei manufatti;
che le pavimentazioni e le opere murarie pagina 3 di 7 erano rimaste di competenza del committente e non dell'installatore. La società opposta chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del provvedimento monitorio.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, formulata da ai sensi dell'art. 648 CP_1
c.p.c., e istruiva il giudizio mediante escussione della prova orale parzialmente ammessa e mediante espletamento di C.T.U., successivamente alla quale veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, che venivano rassegnate come in epigrafe, e di discussione della causa, la quale veniva così trattenuta in decisione, previa assegnazione di un termine anticipato per il deposito delle rispettive memorie conclusive.
Tanto premesso, va innanzitutto rigettata la domanda attorea di dichiarazione dell'improcedibilità della domanda monitoria, in quanto nel caso di specie l'instaurazione della procedura di negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 3, c. 3, lett. a), D.L. 134/2014.
Secondariamente, vanno rigettate le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dalla società opposta.
Il contratto intercorso tra le parti si qualifica infatti alla stregua di un contratto di appalto, in quanto non si è limitata a fornire un prodotto, ma ne ha altresì curato l'installazione, effettuando CP_1
rilievi e misurazioni in loco e approntando il relativo disegno tecnico (cfr. deposizioni testimoniale dei testi e ), nonché curando la c.d. “posa in opera”, come si evince dall'esplicito Testimone_1 Tes_2
contenuto del contratto sottoscritto da entrambe le società, che rispecchia la volontà negoziale dei contraenti (doc. 2 di parte opposta). Si ravvisa così una prevalenza del lavoro sulla materia (Cass. n.
5935/2018).
Posta la suddetta qualificazione contrattuale, si rileva che la società opposta non ha contestato che le infiltrazioni d'acqua piovana riportate dalla controparte si siano manifestate per la prima volta in data
2.9.2021. Rispetto a tale occorrenza, la denuncia del relativo vizio risulta tempestiva in quanto inviata in data 23.9.2021 (doc. 4 attoreo), vale a dire entro il termine di sessanta giorni indicato dall'art. 1667 c.c.: la società committente non è dunque decaduta dal diritto di garanzia azionato nel presente giudizio di opposizione.
pagina 4 di 7 Nemmeno risulta prescritta la relativa azione, in quanto il terzo comma dell'art. 1667 c.c., pur prevedendo che “l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera”, altresì prescrive che “il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purchè le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta”, come appunto avvenuto nel caso di specie.
Passando ad esaminare il merito della controversia, di rileva che la sussistenza dei vizi denunciati dalla società opponente è stata esclusa dalla C.T.U. disposta in corso di causa, la quale risulta chiara ed esaustiva nei suoi contenuti, nonché congruamente motivata da un punto di vista tecnico e scevro di vizi logici e procedurali, per cui come tale condivisibile nei suoi risultati e idonea ad essere posta a fondamento della presente decisione.
In primo luogo, il C.T.U. nominato da questo Giudice non ha riscontrato infiltrazioni d'acqua dalle coperture dei due manufatti, in quanto non comparse né all'esito delle piogge che hanno preceduto le operazioni peritali, né all'esito delle prove di irrogazione effettuate dal perito nel contraddittorio con le parti (prove del tutto congrue in quanto è stato indirizzato sulla copertura delle strutture un getto d'acqua continuo e mirato, dunque da presumersi secondo il senso comune dotate di potenzialità infiltrative ancora maggiori rispetto a un fenomeno atmosferico di ordinaria intensità).
E sebbene abbia riscontrato l'intervento di siliconatura dedotto dalla società opponente (di cui è stata esclusa la riconducibilità alle attività di ordinaria manutenzione del manufatto), il C.T.U. non ha potuto verificare la preesistenza di fenomeni infiltrativi dalla copertura, stante il mancato dilavamento dei muri perimetrali (cfr. pag. 13 dell'elaborato peritale). Fenomeni che avrebbero dovuto essere dimostrati dalla parte opponente, la quale tuttavia non ha formulato alcun specifico capitolo di prova orale inerente alle infiltrazioni provenienti, come detto, dalla copertura delle due strutture (i capitoli non ammessi risultano d'altronde del tutto generici e financo in parte valutativi).
In secondo luogo, il C.T.U. ha riscontrato contenute infiltrazioni d'acqua dalle pareti laterali, non qualificandole tuttavia quali vizi dell'opera in quanto i manufatti in questione (denominati dalla stessa società opponente “giardini d'inverno fin dall'atto di citazione), stanti le loro caratteristiche tecniche
(note anche alla società opponente, che peraltro si avvaleva dell'ausilio dei professionisti sentiti anche quali testi nel presente giudizio), non costituiscono strutture a tenuta impermeabile e a destinazione lato sensu abitativa (laddove invece vi ha installato anche una cucina e un salotto munito Parte_1
pagina 5 di 7 di schermo piatto a muro, così violando quanto disposto dalla Delibera del Consiglio del Comune di Jesolo
n. 48 del 27.5.2021, secondo cui: “In tutto il territorio comunale, al fine di prolungare al massimo il periodo di balneazione, è consentito installare coperture mobili di piscine e giardini d'inverno … Dette strutture, poiché sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile, non dovranno costituire un apprestamento fisso e dovranno essere caratterizzate dalla facile possibilità di asportazione e/o impaccamento. … In considerazione del fatto che dette coperture non costituiscono volume e superficie coperta, la loro struttura dovrà avere caratteristiche di facile amovibilità. … Lo spazio interno non potrà essere suddiviso da pareti o apprestamenti di alcun tipo, allo scopo di evitare la creazione di vani, contrastanti con la funzione del giardino d'inverno” – cfr. pag. 7 e 8 dell'elaborato peritale).
In terzo luogo, il vizio estetico dedotto dalla società opponente risulta del tutto generico: non viene infatti mai descritto negli atti difensivi di parte attrice e in ogni caso non risulta rilevato dal C.T.U., ma anzi potrebbe dirsi addirittura escluso sulla scorta della documentazione fotografica che correda l'elaborato peritale in atti.
Riscontrata l'insussistenza dei vizi e delle difformità lamentate da l'opposizione va così Parte_1
integralmente rigettata (in nessun caso, d'altronde, avrebbe potuto essere riconosciuto un risarcimento del danno reputazionale, genericamente dedotto e rimasto comunque del tutto indimostrato), con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2018, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000) con la riduzione ai minimi tariffari per la fase decisoria stante l'applicazione del rito semplificato di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 1. rigetta l'opposizione formulata da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1980/2023 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 31.10.2023, così dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € 4.227,00 Parte_1 CP_1
per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di condannando la stessa a rifondere a quanto eventualmente da questa Parte_1 CP_1
sia stato versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, il 5 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 7 di 7