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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunziato, all'udienza del 2/4/2025, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 295/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti S. Natola e N. Acquaviva;
Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...]
difesa dagli avv.ti R. Travi e G. B. M. Marino;
Resistente
OGGETTO: servizio mensa
*******
Con ricorso depositato in data 12/1/2022 la parte ricorrente come in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente dell dal 4/4/1989 con la Controparte_2
qualifica di Collaboratore professionale Infermiere e di essere inquadrato nel livello D della classificazione del personale, così come previsto dal CCNL del personale
Comparto Sanità e di prestare servizio con orario di lavoro articolato in 3 turni giornalieri di oltre 6 ore l'uno, deduceva:
- che, dal marzo 2020, la mensa aziendale sita in alla Via Garrone, nei pressi del CP_1
Policlinico, era stata chiusa;
- che era stato negato ai lavoratori il diritto ad usufruire della mensa nonché il diritto al buono pasto sostitutivo.
Adiva, pertanto, il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Bari al fine di sentire accertare il proprio diritto alla fruizione della mensa o, in mancanza, alla fruizione di modalità alternative al servizio mensa e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno subito per la mancata istituzione del servizio mensa o di modalità alternative per ogni giorno di effettiva presenza in servizio a far data dal marzo
2020, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva ritualmente in giudizio l Controparte_1
sollevando eccezione di difetto di giurisdizione e di nullità del
[...]
ricorso; nel merito, contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza odierna, la causa, giunta sul ruolo dello scrivente Giudicante, è stata decisa, previa discussione, mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato e va disatteso.
Si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 2595/2023 pronunciata dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2058/2022 R.G. da cui non vi è motivo di discostarsi in quanto condivisibili: “1.In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta.
In conformità con quanto già osservato da questa Sezione Lavoro (cfr. sentenza resa nel procedimento n. 9075/2014), deve osservarsi che “l'eccezione trascura palesemente il fatto che nell'ambito del pubblico impiego c.d. <> (o
<>) la gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. avviene con l'impiego di poteri e capacità del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2,
d.lgs. n. 165 del 2001). La legge pertanto devolve al g.o. tutte le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (fatti salvi, naturalmente, i settori non <>) consentendo al giudice ordinario di conoscere incidentalmente – e, se del caso, di disapplicare – anche gli atti amministrativi presupposti (art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001). Restano alla giurisdizione del g.a. solo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di non
<> (art. 63, comma 4, cit.). Nel caso di specie non v'è dubbio che la controversia in esame riguardi un rapporto di lavoro alle dipendenze di una p.a. e, in
Pag. 2 di 7 particolare, i diritti ed i correlativi obblighi che da esso scaturiscono. L'attore, infatti, si duole del fatto che il suo diritto alla mensa, sancito prima dall'art. 33 d.P.R. n. 270 del
1987 e poi dall'art. 29 c.c.n.l. Sanità Pubblica del 20.9.2001, sarebbe stato leso perché la convenzione intercorsa tra ed Università non gli avrebbe – a suo giudizio CP_1
– garantito la possibilità di fruire del servizio attraverso modalità alternative. (…) Ne consegue che, sulla scorta delle disposizioni normative sopra rammentate, la cognizione di essa non può che spettare al giudice ordinario”.
2. Sempre in via pregiudiziale, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n. 5794/2004).
Alla stregua dei su riportati principi, il ricorso introduttivo del giudizio deve reputarsi sufficientemente determinato. La parte ricorrente, infatti, ha esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni.
3. Venendo al merito, occorre premettere che si rinvengono precedenti di segno sfavorevole ai ricorrenti resi in fattispecie analoghe alla presente dalla Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, le cui argomentazioni, rilevanti pure nell'ipotesi all'odierno esame, sono condivise e vengono di seguito anche integralmente trasposte ex art. 118 disp. att. c.p.c. (tra le altre, cfr. sentenza n. 1320/2017 Corte di Appello di Bari, Sez.
Lavoro, in senso conforme sentenza n. 276/2018, Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro).
Per il personale dipendente non in possesso della qualifica dirigenziale, alla stregua dell'odierna parte ricorrente, trova applicazione l'art. 29, pure rubricato “mensa”, del
CCNL di comparto del 20.9.2001, integrativo del CCNL del 7.4.1999, che disponeva:
Pag. 3 di 7 “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare
10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di .
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del d.p.r. 270/1987 e 68, comma 2, del d.p.r. n. 384 del
1990”.
Come ha affermato la Cassazione con le sentenze 2.10.2012, n. 16736, e 8.11.2013, n.
25192, la normativa collettiva nazionale non ha costituito nell'immediato alcun diritto
a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio mensa, né quanto alle possibili modalità sostitutive di fruizione, essendo rimessa ogni determinazione al riguardo alle aziende sanitarie datrici, compatibilmente con le risorse disponibili.
La Corte apicale, infatti, ha ritenuto che, con la formula adottata dall'art. 29 CCNL del
2001, identica, per quanto qui rileva, al testo dell'art. 24 CCNL del 2004 (e successive modificazioni) riferito ai dirigenti – vale a dire con la clausola “Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive” – le parti sociali abbiano optato per l'insussistenza di un diritto/dovere al servizio mensa, ovvero alla fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto), espressamente prevedendo, peraltro, l'abrogazione sia dell'art. 33, primo comma, d.p.r. n. 270 del 1987, sia del secondo comma dell'art. 68
d.p.r. n. 384 del 1990.
Cass. 16736/12 ha precisato: < comma 5) del d.p.r. n. 270 del 1987, art. 33, che attribuiva direttamente ed
Pag. 4 di 7 immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori. Sarebbe stato quindi necessario che il diritto venisse previsto in sede di contrattazione decentrata …>>.
Cass. 25192/13 ha ribadito che è <> l'<
CCNL 20.9.2001, in relazione al quale questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di servizio sostitutivo di mensa, il detto articolo, nel prevedere il potere delle aziende, "in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili", di "istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive", non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, nè alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili>>.
Non sfugge che tale pronuncia di legittimità ha rigettato l'impugnazione della
[...]
ma la decisione della Corte regolatrice è maturata per il diverso motivo Pt_2 dell'esistenza in ambito salentino di un accordo integrativo aziendale, che all'art. 35 configurava il diritto dei lavoratori alla mensa, con la conseguenza che, a contrario, per quel che rileva nella presente fattispecie, senza un'ulteriore legittima e valida pattuizione di secondo livello, le citate disposizioni della contrattazione collettiva nazionale non possono produrre il risultato ermeneutico auspicato dai lavoratori della sanità della provincia di CP_1
Erano, dunque, le menzionate norme di legge che configuravano per i lavoratori della sanità un diritto alla mensa come servizio oppure monetizzabile in via sostitutiva, dato che l'art. 33 d.p.r. 270/87, al primo comma, con dicitura chiaramente diversa nel contenuto e nell'impostazione, sanciva: “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”, mentre l'art. 68 d.p.r. 384/90, operando di conserva, regolava nel dettaglio il costo del singolo pasto.
Le previgenti disposizioni di legge, quindi, nel concorso dei requisiti della effettività della prestazione lavorativa e della peculiare durata e dislocazione temporale della stessa, attribuivano a tutti i dipendenti – si ribadisce – un vero e proprio diritto soggettivo alla mensa, la cui mancata attuazione in concreto esponeva
Pag. 5 di 7 l'amministrazione al risarcimento;
tanto che la giurisprudenza di legittimità aveva più volte confermato le pronunce di accoglimento della domanda dei lavoratori avente come oggetto il ristoro economico previsto in alternativa.
Con la scelta letterale del termine “possono” e con la valida abrogazione delle suddette norme di legge, le parti sociali stipulanti i CCNL del 2001, nel regime sopravvenuto del lavoro pubblico contrattualizzato, hanno volontariamente imboccato la diversa via di lasciare all'amministrazione un ampio margine di valutazione, sia per i dirigenti che per gli altri dipendenti del comparto della sanità pubblica, senza la previsione di una posizione soggettiva tutelabile in capo agli addetti e con l'effetto di procurare una soluzione di continuità rispetto al passato.
Di qui il cambio di indirizzo, rispetto alle risalenti controversie in materia di mensa governate dall'abrogata legislazione nazionale, della giurisprudenza di legittimità, come dianzi si è segnalato.
Né nella presente fattispecie risulta, né, tantomeno, è stato allegato che il diritto alla mensa sia stato sancito a livello di contrattazione decentrata.
In proposito, vale la pena di evidenziare come parte resistente ha specificamente obiettato come la pretesa attorea non possa validamente (ed esclusivamente) fondarsi sull'invocato art. 29 del CCNL del 20.09.2001 del Comparto Sanità, avendo eccepito testualmente che “non è stato prodotto o richiamato alcun atto che sancisca il diritto alla mensa a livello di contrattazione decentrata” (cfr. pag. 6 della memoria difensiva).
Conclusivamente, manca dimostrazione nel presente giudizio di un riconoscimento giuridicamente tutelabile del preteso diritto alla mensa o a modalità di fruizione alternative alla stessa vigenti in costanza di rapporto, né, tantomeno, parte ricorrente ha ritualmente allegato la sussistenza di ulteriori fonti negoziali, oltre all'art. 29 del
CCNL Comparto Sanità. Di conseguenza, alcun inadempimento è configurabile in capo all'azienda convenuta.
Sul piano giuridico, la circostanza che, fino a marzo 2020, un servizio mensa sia stato offerto ai dipendenti dell'Azienda convenuta, non può equivalere ad un vincolo efficace anche per il futuro, in assenza di un atto istitutivo demandato alle determinazioni aziendali o delle parti sociali.
Pag. 6 di 7 Risulta determinante, in proposito, anche osservare che il Regolamento volto a disciplinare in via sperimentale le “modalità di erogazione di buoni pasto sostitutivi della mensa aziendale” e le modalità “di esercizio alternativo del diritto alla mensa, o l'esercizio alternativo del diritto alla mensa”, oltre ad avere una efficacia subordinata alla verifica del Collegio Sindacale in materia di controlli sulla spesa (artt. 40 e 40 bis
D.Lgs. 165/2001) e ad aver stabilito un tetto massimo di 11 volte al mese (per usufruire del buono pasto sostitutivo del servizio mensa aziendale), risale, temporalmente, quanto all'epoca della sua adozione, ad agosto 2022.
Dunque, si tratta di una fonte giuridica, senz'altro pertinente rispetto al tema della fruizione della mensa e del conseguimento dei buoni pasto, ma irrilevante rispetto alle pretese oggetto di giudizio, che si collocano – infatti – tutte nell'arco temporale precedente, ossia ricompreso tra marzo 2020 e novembre 2021.
4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, restando assorbita ogni ulteriore questione”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono che si attagliano perfettamente alla fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, il ricorso va respinto.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, la compensazione è giustificata dalla natura della controversia e dalla oscillazione della Giurisprudenza di merito che si registra sulle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 295/2022 R.G. promossa da contro l' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
ogni diversa istanza, eccezione disattese, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari, 2/4/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunziato, all'udienza del 2/4/2025, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 295/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti S. Natola e N. Acquaviva;
Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...]
difesa dagli avv.ti R. Travi e G. B. M. Marino;
Resistente
OGGETTO: servizio mensa
*******
Con ricorso depositato in data 12/1/2022 la parte ricorrente come in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente dell dal 4/4/1989 con la Controparte_2
qualifica di Collaboratore professionale Infermiere e di essere inquadrato nel livello D della classificazione del personale, così come previsto dal CCNL del personale
Comparto Sanità e di prestare servizio con orario di lavoro articolato in 3 turni giornalieri di oltre 6 ore l'uno, deduceva:
- che, dal marzo 2020, la mensa aziendale sita in alla Via Garrone, nei pressi del CP_1
Policlinico, era stata chiusa;
- che era stato negato ai lavoratori il diritto ad usufruire della mensa nonché il diritto al buono pasto sostitutivo.
Adiva, pertanto, il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Bari al fine di sentire accertare il proprio diritto alla fruizione della mensa o, in mancanza, alla fruizione di modalità alternative al servizio mensa e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno subito per la mancata istituzione del servizio mensa o di modalità alternative per ogni giorno di effettiva presenza in servizio a far data dal marzo
2020, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva ritualmente in giudizio l Controparte_1
sollevando eccezione di difetto di giurisdizione e di nullità del
[...]
ricorso; nel merito, contestava la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza odierna, la causa, giunta sul ruolo dello scrivente Giudicante, è stata decisa, previa discussione, mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è infondato e va disatteso.
Si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 2595/2023 pronunciata dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 2058/2022 R.G. da cui non vi è motivo di discostarsi in quanto condivisibili: “1.In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta.
In conformità con quanto già osservato da questa Sezione Lavoro (cfr. sentenza resa nel procedimento n. 9075/2014), deve osservarsi che “l'eccezione trascura palesemente il fatto che nell'ambito del pubblico impiego c.d. <> (o
<>) la gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. avviene con l'impiego di poteri e capacità del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2,
d.lgs. n. 165 del 2001). La legge pertanto devolve al g.o. tutte le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (fatti salvi, naturalmente, i settori non <>) consentendo al giudice ordinario di conoscere incidentalmente – e, se del caso, di disapplicare – anche gli atti amministrativi presupposti (art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001). Restano alla giurisdizione del g.a. solo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di non
<> (art. 63, comma 4, cit.). Nel caso di specie non v'è dubbio che la controversia in esame riguardi un rapporto di lavoro alle dipendenze di una p.a. e, in
Pag. 2 di 7 particolare, i diritti ed i correlativi obblighi che da esso scaturiscono. L'attore, infatti, si duole del fatto che il suo diritto alla mensa, sancito prima dall'art. 33 d.P.R. n. 270 del
1987 e poi dall'art. 29 c.c.n.l. Sanità Pubblica del 20.9.2001, sarebbe stato leso perché la convenzione intercorsa tra ed Università non gli avrebbe – a suo giudizio CP_1
– garantito la possibilità di fruire del servizio attraverso modalità alternative. (…) Ne consegue che, sulla scorta delle disposizioni normative sopra rammentate, la cognizione di essa non può che spettare al giudice ordinario”.
2. Sempre in via pregiudiziale, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n. 5794/2004).
Alla stregua dei su riportati principi, il ricorso introduttivo del giudizio deve reputarsi sufficientemente determinato. La parte ricorrente, infatti, ha esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni.
3. Venendo al merito, occorre premettere che si rinvengono precedenti di segno sfavorevole ai ricorrenti resi in fattispecie analoghe alla presente dalla Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, le cui argomentazioni, rilevanti pure nell'ipotesi all'odierno esame, sono condivise e vengono di seguito anche integralmente trasposte ex art. 118 disp. att. c.p.c. (tra le altre, cfr. sentenza n. 1320/2017 Corte di Appello di Bari, Sez.
Lavoro, in senso conforme sentenza n. 276/2018, Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro).
Per il personale dipendente non in possesso della qualifica dirigenziale, alla stregua dell'odierna parte ricorrente, trova applicazione l'art. 29, pure rubricato “mensa”, del
CCNL di comparto del 20.9.2001, integrativo del CCNL del 7.4.1999, che disponeva:
Pag. 3 di 7 “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare
10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di .
2.000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del d.p.r. 270/1987 e 68, comma 2, del d.p.r. n. 384 del
1990”.
Come ha affermato la Cassazione con le sentenze 2.10.2012, n. 16736, e 8.11.2013, n.
25192, la normativa collettiva nazionale non ha costituito nell'immediato alcun diritto
a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio mensa, né quanto alle possibili modalità sostitutive di fruizione, essendo rimessa ogni determinazione al riguardo alle aziende sanitarie datrici, compatibilmente con le risorse disponibili.
La Corte apicale, infatti, ha ritenuto che, con la formula adottata dall'art. 29 CCNL del
2001, identica, per quanto qui rileva, al testo dell'art. 24 CCNL del 2004 (e successive modificazioni) riferito ai dirigenti – vale a dire con la clausola “Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive” – le parti sociali abbiano optato per l'insussistenza di un diritto/dovere al servizio mensa, ovvero alla fruizione dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto), espressamente prevedendo, peraltro, l'abrogazione sia dell'art. 33, primo comma, d.p.r. n. 270 del 1987, sia del secondo comma dell'art. 68
d.p.r. n. 384 del 1990.
Cass. 16736/12 ha precisato: < comma 5) del d.p.r. n. 270 del 1987, art. 33, che attribuiva direttamente ed
Pag. 4 di 7 immediatamente il diritto al servizio mensa, senza alcun rinvio a determinazioni ulteriori. Sarebbe stato quindi necessario che il diritto venisse previsto in sede di contrattazione decentrata …>>.
Cass. 25192/13 ha ribadito che è <> l'<
CCNL 20.9.2001, in relazione al quale questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di servizio sostitutivo di mensa, il detto articolo, nel prevedere il potere delle aziende, "in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili", di "istituire mense di servizio o, in alternativa, di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive", non ha costituito nell'immediato alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all'istituzione del servizio, nè alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili>>.
Non sfugge che tale pronuncia di legittimità ha rigettato l'impugnazione della
[...]
ma la decisione della Corte regolatrice è maturata per il diverso motivo Pt_2 dell'esistenza in ambito salentino di un accordo integrativo aziendale, che all'art. 35 configurava il diritto dei lavoratori alla mensa, con la conseguenza che, a contrario, per quel che rileva nella presente fattispecie, senza un'ulteriore legittima e valida pattuizione di secondo livello, le citate disposizioni della contrattazione collettiva nazionale non possono produrre il risultato ermeneutico auspicato dai lavoratori della sanità della provincia di CP_1
Erano, dunque, le menzionate norme di legge che configuravano per i lavoratori della sanità un diritto alla mensa come servizio oppure monetizzabile in via sostitutiva, dato che l'art. 33 d.p.r. 270/87, al primo comma, con dicitura chiaramente diversa nel contenuto e nell'impostazione, sanciva: “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”, mentre l'art. 68 d.p.r. 384/90, operando di conserva, regolava nel dettaglio il costo del singolo pasto.
Le previgenti disposizioni di legge, quindi, nel concorso dei requisiti della effettività della prestazione lavorativa e della peculiare durata e dislocazione temporale della stessa, attribuivano a tutti i dipendenti – si ribadisce – un vero e proprio diritto soggettivo alla mensa, la cui mancata attuazione in concreto esponeva
Pag. 5 di 7 l'amministrazione al risarcimento;
tanto che la giurisprudenza di legittimità aveva più volte confermato le pronunce di accoglimento della domanda dei lavoratori avente come oggetto il ristoro economico previsto in alternativa.
Con la scelta letterale del termine “possono” e con la valida abrogazione delle suddette norme di legge, le parti sociali stipulanti i CCNL del 2001, nel regime sopravvenuto del lavoro pubblico contrattualizzato, hanno volontariamente imboccato la diversa via di lasciare all'amministrazione un ampio margine di valutazione, sia per i dirigenti che per gli altri dipendenti del comparto della sanità pubblica, senza la previsione di una posizione soggettiva tutelabile in capo agli addetti e con l'effetto di procurare una soluzione di continuità rispetto al passato.
Di qui il cambio di indirizzo, rispetto alle risalenti controversie in materia di mensa governate dall'abrogata legislazione nazionale, della giurisprudenza di legittimità, come dianzi si è segnalato.
Né nella presente fattispecie risulta, né, tantomeno, è stato allegato che il diritto alla mensa sia stato sancito a livello di contrattazione decentrata.
In proposito, vale la pena di evidenziare come parte resistente ha specificamente obiettato come la pretesa attorea non possa validamente (ed esclusivamente) fondarsi sull'invocato art. 29 del CCNL del 20.09.2001 del Comparto Sanità, avendo eccepito testualmente che “non è stato prodotto o richiamato alcun atto che sancisca il diritto alla mensa a livello di contrattazione decentrata” (cfr. pag. 6 della memoria difensiva).
Conclusivamente, manca dimostrazione nel presente giudizio di un riconoscimento giuridicamente tutelabile del preteso diritto alla mensa o a modalità di fruizione alternative alla stessa vigenti in costanza di rapporto, né, tantomeno, parte ricorrente ha ritualmente allegato la sussistenza di ulteriori fonti negoziali, oltre all'art. 29 del
CCNL Comparto Sanità. Di conseguenza, alcun inadempimento è configurabile in capo all'azienda convenuta.
Sul piano giuridico, la circostanza che, fino a marzo 2020, un servizio mensa sia stato offerto ai dipendenti dell'Azienda convenuta, non può equivalere ad un vincolo efficace anche per il futuro, in assenza di un atto istitutivo demandato alle determinazioni aziendali o delle parti sociali.
Pag. 6 di 7 Risulta determinante, in proposito, anche osservare che il Regolamento volto a disciplinare in via sperimentale le “modalità di erogazione di buoni pasto sostitutivi della mensa aziendale” e le modalità “di esercizio alternativo del diritto alla mensa, o l'esercizio alternativo del diritto alla mensa”, oltre ad avere una efficacia subordinata alla verifica del Collegio Sindacale in materia di controlli sulla spesa (artt. 40 e 40 bis
D.Lgs. 165/2001) e ad aver stabilito un tetto massimo di 11 volte al mese (per usufruire del buono pasto sostitutivo del servizio mensa aziendale), risale, temporalmente, quanto all'epoca della sua adozione, ad agosto 2022.
Dunque, si tratta di una fonte giuridica, senz'altro pertinente rispetto al tema della fruizione della mensa e del conseguimento dei buoni pasto, ma irrilevante rispetto alle pretese oggetto di giudizio, che si collocano – infatti – tutte nell'arco temporale precedente, ossia ricompreso tra marzo 2020 e novembre 2021.
4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, restando assorbita ogni ulteriore questione”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono che si attagliano perfettamente alla fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, il ricorso va respinto.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, la compensazione è giustificata dalla natura della controversia e dalla oscillazione della Giurisprudenza di merito che si registra sulle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 295/2022 R.G. promossa da contro l' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
ogni diversa istanza, eccezione disattese, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari, 2/4/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
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