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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/05/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 655/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 655/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, promossa da:
(C.f.: ), nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Cosenza n. 13
E
(C.f.: ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca De Santis (C.f.: , presso il C.F._3 cui studio elettivamente domiciliano in Catanzaro, in via Piazza F. Stocco n. 10, come da procura in atti;
-ricorrenti-
CON
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusioni per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 15 aprile 2025, i coniugi e Parte_1 Pt_2 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio in data 2 maggio 1976, nel Comune di Squillace (CZ), iscritto nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 1976 al n. 12 parte II, Serie B, scegliendo il regime della comunione dei beni.
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, per contrasti e conflitti sempre più frequenti, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati alla loro separazione e al raggiungimento di un accordo sulle condizioni inerenti ai loro rapporti economici.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo, che segnatamente prevedono:
“a) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
b) La casa coniugale sita in Catanzaro, Via Cosenza n. 13, in attesa di rinvenimento di nuovo alloggio da locare, verrà mantenuto, si rammenta temporaneamente, in uso ad entrambi i coniugi, stante il contratto, tuttora in essere, a nome del di loro figlio ( ); Persona_1
c) Il coniuge che, rinverrà nuova abitazione, successivamente alla pronuncia di separazione personale si impegna a trasferire la dimora e residenza presso quest'ultima unità immobiliare;
d) Stante la percezione, reciproca, di indennità pensionistica, nulla verrà trascritto nel presente accordo relativamente alle disposizioni alimentari;
e) Il patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi è stato diviso con la sottoscrizione del presente ricorso. I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
f) Verranno, altresì suddivisi i compendi mobiliari in comune, e dalla sottoscrizione del presente accordo avranno ognuno gestione separata ed autonoma rispetto alle possidenze economiche proprie”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 21 maggio 2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione ed il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario in Squillace (CZ), il 2 maggio 1976, iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 1976, n. 12, parte II, serie B, con l'intervento necessario del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] l'[...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], autorizzando gli stessi a vivere separatamente, Parte_2
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Squillace (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 655/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, promossa da:
(C.f.: ), nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Cosenza n. 13
E
(C.f.: ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca De Santis (C.f.: , presso il C.F._3 cui studio elettivamente domiciliano in Catanzaro, in via Piazza F. Stocco n. 10, come da procura in atti;
-ricorrenti-
CON
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusioni per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 15 aprile 2025, i coniugi e Parte_1 Pt_2 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio in data 2 maggio 1976, nel Comune di Squillace (CZ), iscritto nel registro degli atti di quel Comune per l'anno 1976 al n. 12 parte II, Serie B, scegliendo il regime della comunione dei beni.
Rappresentavano che il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, per contrasti e conflitti sempre più frequenti, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati alla loro separazione e al raggiungimento di un accordo sulle condizioni inerenti ai loro rapporti economici.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo, che segnatamente prevedono:
“a) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
b) La casa coniugale sita in Catanzaro, Via Cosenza n. 13, in attesa di rinvenimento di nuovo alloggio da locare, verrà mantenuto, si rammenta temporaneamente, in uso ad entrambi i coniugi, stante il contratto, tuttora in essere, a nome del di loro figlio ( ); Persona_1
c) Il coniuge che, rinverrà nuova abitazione, successivamente alla pronuncia di separazione personale si impegna a trasferire la dimora e residenza presso quest'ultima unità immobiliare;
d) Stante la percezione, reciproca, di indennità pensionistica, nulla verrà trascritto nel presente accordo relativamente alle disposizioni alimentari;
e) Il patrimonio mobiliare in comunione tra i coniugi è stato diviso con la sottoscrizione del presente ricorso. I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
f) Verranno, altresì suddivisi i compendi mobiliari in comune, e dalla sottoscrizione del presente accordo avranno ognuno gestione separata ed autonoma rispetto alle possidenze economiche proprie”.
Con deposito di note scritte in sostituzione di udienza, entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 21 maggio 2025, data nella quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione ed il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e i quali hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 concordatario in Squillace (CZ), il 2 maggio 1976, iscritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 1976, n. 12, parte II, serie B, con l'intervento necessario del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] l'[...] e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], autorizzando gli stessi a vivere separatamente, Parte_2
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Squillace (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo