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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 27/05/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri
Giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Dott. Ilario Ottobrino Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 26.5.25, sentita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 299 dell'anno 2022, pendente
TRA
Parte_1
DIFENSORE: Avv. VERUNELLI GIUSEPPE
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
CP_1
DIFENSORE: Avv. PLICANTI MOIRA
- PARTE RESISTENTE -
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
Con le conclusioni così precisate:
Conclusioni del ricorrente Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo per quanto esposto e visto l'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi in data 14.04.2022,
P a g . 1 | 4 -dichiarare la separazione personale dei coniugi nato a [...]_1 il 25.06.1949 e nata a [...] il [...] entrambi residenti in [...]
PO (MS) Via Europa, 43;
- confermare a carico di l'assegno mensile di mantenimento di € 100,00 Parte_1
(cento,00 ) già indicato nel provvedimento presidenziale del 14.04.2022;
- si rimette all'apprezzamento del Tribunale per quanto all'assegnazione della casa coniugale
e degli arredi.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri.”
Conclusioni della resistente : CP_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, per le ragioni esposte in narrativa, -dichiarare la separazione personale dei coniugi , (c.f: ) nata a [...] C.F._1
FI (ms) in data 11.08.1959 e (c.f: , nato a [...] C.F._2
PO (ms) in data 25.06.1949 entrambi residenti in [...], con ordine di annotazione all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di FI -assegnare la casa coniugale, sita in PO, via Europa 43, compresi i relativi arredi nessuno escluso -porre a carico di l'onere di contribuire al CP_1 Parte_1 mantenimento della moglie , stante la non autosufficienza economica della CP_1 stessa, mediante assegno mensile di € 350,00 e/o quella maggiore o minore ritenuta congrua dall'Illl.mo Tribunale. Con vittoria di spese e di onorari.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14.2.22 adiva l'intestato Tribunale per sentir accogliere le Parte_1 conclusioni come in epigrafe. Si costituiva . CP_1
All'udienza presidenziale del 14.4.2022 era disposto assegno di mantenimento di € 100 a carico del in favore della da corrispondersi entro il 10 di ogni mese. Parte_1 CP_1
Il fascicolo era riassegnato con provvedimento di variazione tabellare del 18.10.22 alla scrivente.
All'udienza del 22.3.24 le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in modalità cartolare su loro istanza.
Con ordinanza del 31.1.25, erano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. e la causa era trattenuta in decisione.
*** contraeva matrimonio concordatario il 6 maggio 1981 con . Parte_1 CP_1 Per_ Dall'unione era nata la figlia , oggi maggiorenne ed economicamente autonoma.
Espone il ricorrente di essere percettore di reddito mensile pensionistico di € 1500, oltre assegno di accompagnamento;
di essere ricoverato in una casa di accoglienza e sostenere una retta mensile di € 1.450. L'immobile adibito a casa familiare, sito nel Comune di PO in via Europa numero 43, è attualmente occupato dalla CP_1
La resistente evidenzia che ormai la convivenza con il coniuge è venuta meno da anni, di non godere di alcun reddito ed essere mantenuta dalla figlia.
***
P a g . 2 | 4 Posto che i fatti esposti sono incontestati, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi, essendo irrimediabilmente venuta meno l'affectio coniugalis, anche tenuto conto delle rispettive condotte processuali, e risultando pacifica l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ormai da tempo cessata.
Quanto all'assegno di mantenimento del coniuge, pur risultando la sproporzione tra i rispettivi redditi, tenuto conto degli esborsi del deve confermarsi la somma di € 100, già Parte_1 stabilita con provvedimento presidenziale.
In ordine all'assegnazione della casa familiare, poi, si osserva che essa è funzionale a salvaguardare la prole nel momento dello scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori, ed
è disposta in presenza di figli minorenni o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.
In proposito, la Suprema Corte ha in più occasioni ribadito come l'assegnazione della casa familiare risponda esclusivamente all'esigenza di tutela degli interessi della prole a permanere nel medesimo ambiente in cui è cresciuta (sul punto si vedano, ex multis: Cass. 12309/2004; Cass. 1198/2006) e, pertanto, “[…] la revoca dell'assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario” (cfr. Cass. civ. Sez. I n. 32151/2023).
Tanto premesso, la relativa domanda è inammissibile, non avendo la coppia – come peraltro confermato anche dalla resistente – prole minore o maggiorenne non autosufficiente.
Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte):
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
RIDUZIONI ( ex art. 4 c.1 ult.parte )
Compenso al netto delle riduzioni €3.808,00
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA se e come per legge dovuti.
In ragione dell'adesione alla domanda di separazione, le spese devono essere compensate per un terzo, rimanendo nel resto a carico della resistente soccombente.
P a g . 3 | 4
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 299 dell'anno
2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da ei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2. DISPONE che corrisponda a Parte_1 CP_1 l'assegno di mantenimento di € 100,00 mensili, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese;
3. DICHIARA inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale;
4. CONDANNA alla refusione delle spese di lite – operata la CP_1 compensazione per un terzo – nei confronti di che liquida Parte_1 in € 3808 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti;
5. Manda alla Cancelleria per quanto di propria competenza, ivi compresa la trasmissione all'ufficiale di stato civile del Comune ove l'atto di matrimonio fu trascritto della sentenza di separazione giudiziale.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio del 26.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 4 | 4