Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00975/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2026, proposto da
SA AN HI, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliata in Catania in via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2317/24 Tribunale di Messina-Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. VO GI RI UM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 2317/2024 del 04/12/2024 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro, notificata il 31/12/2024, è stato riconosciuto il diritto della Sig.ra SA EM HI alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, e per l’effetto il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento in favore di quella, a tale titolo, dell’importo di € 1.461,45, oltre interessi (nei limiti dell'art. 16 legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, e dunque con esclusione del cumulo fra interessi e rivalutazione) dal dovuto al soddisfo.
Nonostante la notifica della sentenza in data 31/12/2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha ancora adempiuto agli obblighi di cui alla sopra indicata sentenza.
Ritenendo esser vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, modificato dall' articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Sig.ra SA EM AN, con ricorso notificato in data 23 gennaio 2026, ha agito per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 2317/2024 del 04/12/2024 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo del competente ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con memoria di mera forma, senza mai contestare il mancato passaggio in giudicato della sentenza oggetto dell’avviato giudizio di ottemperanza.
Il giorno 26/03/2026 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, con rimessione dello stesso in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 31/12/2024) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta il 23/01/2026, dopo più di un anno dall’avvenuta notifica della sentenza n. 2317/2024 del 04/12/2024 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro. Mentre per quanto attiene al passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza qui si tratta – quale presupposto necessario ogni qual volta non venga in questione, così come nel caso di specie, l’ottemperanza a sentenze del G.A. (in termini, ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905) -, pur in assenza della produzione, da parte della ricorrente, di una attestazione di segreteria che lo comprovi, il suo sussistere può a giudizio del Collegio senz’altro desumersi dalla mancanza di contestazioni specifiche da parte dell’Amministrazione intimata all’interno delle proprie difese: in particolare tenuto conto del fatto che il patrocinio delle Amministrazioni statali – nel cui novero certamente rientra il Ministero dell’Istruzione e del Merito – convenute in giudizio avviene proprio ad opera dei competenti Uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i quali, a norma dell’art. 11 del R.D. n. 1611/1933, deve avvenire la notifica degli atti processuali – e quindi: anche la notifica di impugnazioni eventualmente proposte avverso la sentenza n. 2317/2024 del 04/12/2024 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro, che, ove esistenti, ne avrebbero impedito il passaggio in giudicato; con la conseguenza ulteriore di onerare la Difesa Erariale della formulazione della relativa eccezione. E non senza ancor mancare di rilevare come - sia pure non nel rispetto dei termini di cui agli artt. 73, primo comma, e 87, terzo comma, c.p.a. - sia comunque sopravvenuto, in data 25/03/2026, il deposito in segreteria, da parte della ricorrente, di una attestazione di segreteria del 12/03/2026, che comprova il passaggio in giudicato della sentenza per l’ottemperanza alla quale è stato intrapreso il presente giudizio.
Nel merito, la pretesa esercitata dai ricorrenti trova fondamento nella sentenza sopra indicata. Il collegio pertanto accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Ministero intimato la corresponsione alla ricorrente della retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per un importo pari a € 1.461,45, oltre interessi - nei limiti dell'art. 16 legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, e dunque con esclusione del cumulo fra interessi e rivalutazione - dal dovuto al soddisfo, entro il termine di giorni 60 dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza n. 2317/2024 del 04/12/2024 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo, con loro distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente – i quali dichiarano in gravame di avere anticipato le spese e non ancora riscosso le competenze della presente procedura -, così come consente il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Ministero intimato la corresponsione alla ricorrente della retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per un importo pari a € 1.461,45, oltre interessi - nei limiti dell'art. 16 legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, e dunque con esclusione del cumulo fra interessi e rivalutazione - dal dovuto al soddisfo, entro il termine di giorni 60 dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza n. 2317/2024 del 04/12/2024 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di 500,00 (cinquecento/00) euro – più accessori così come per legge -, e che distrae in favore dei patrocinatori antistatari della ricorrente, in persona degli Avv.ti Marco Di Pietro e Walter Miceli, nella misura del 50% di tale somma distintamente in favore di ciascuno di essi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ZI, Presidente
VO GI RI UM, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VO GI RI UM | LE ZI |
IL SEGRETARIO