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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/10/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5230/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 16/10/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 15.10.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali la parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5230/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 5230/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5230 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023,
promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Patrizia ZINGONE (C.F. , C.F._1
elettivamente domiciliata a Milano, via Lamarmora n. 42, presso lo studio del difensore;
ricorrente
contro
(C.F. ), residente a [...], località NI CP_1 C.F._2
EC IS;
convenuto contumace
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5230/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 24.7.2023 nella cancelleria di questo
Tribunale, la Parte_1
a. ha esposto quanto segue:
i. essa ricorrente era proprietaria di una struttura e dell'annesso terreno, siti a
Settimo San Pietro, località “NI EC IS”, la quale era stata concessa in comodato alla cooperativa Bau Club Onlus, in cui CP_1
svolgeva le mansioni di guardiano;
[...]
ii. in seguito alla cessazione del rapporto con la suddetta Onlus ed al rilascio dell'immobile da parte di quest'ultima (all'esito del procedimento contenzioso svoltosi dinanzi a questo Tribunale), con comunicazione dell'8.7.2021 essa ricorrente aveva concesso in comodato a CP_1
il godimento dei locali facenti parte della predetta struttura di ricovero per cani, al fine di consentire al convenuto di reperire un'abitazione e,
comunque, con l'impegno da parte del medesimo di liberare l'immobile entro dieci giorni dalla richiesta di essa comodante;
iii. nonostante lo scambio di messaggi via whatsapp nel marzo 2022 e le due diffide invitate da essa ricorrente nei mesi di luglio e settembre del medesimo anno, non aveva provveduto alla liberazione CP_1
dell'immobile ancora occupato, nel quale risultava che il convenuto adottasse “comportamenti non consoni, come ad esempio aver affisso sulla
porta del locale un cartello con l'indicazione della dicitura “ Chi entra è
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5230/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 morto”, oltre ad ospitare ancora cani in precarie condizioni igienico-
sanitarie, oltre ad essersi reso necessario tagliare l'erba alta presente in una porzione (circa 16 mq.) del giardino, per prevenire eventuali incendi
b. ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) dato atto che il contratto di comodato stipulato dall'odierno ricorrente ed il Sig. inerente l'unità immobiliare sito in Settimo San Pietro, in località CP_1
NI EC IS ha trovato la sua scadenza a far tempo dal 17/09/2022;
b) accertato e dichiarato inoltre che il comodante ha intimato il rilascio dell'immobile in pari data;
c) accertare e dichiarare l'abusiva occupazione dell'immobile sito in Settimo San
Pietro, in località NI EC IS a far data dal 17 settembre 2022 e a tutt'oggi, o in quella diversa data che risulterà in corso di causa;
d) PER L'EFFETTO, condannare il signor all'immediato rilascio del predetto CP_1 immobile in favore dell'odierno ricorrente, libero di sé, persone e cose sue.
e) con vittoria delle spese processuali e del compenso di avvocato, maggiorati degli oneri fiscali e previdenziali di legge”.
2. In seguito a diversi rinvii, disposti per consentire il rinnovo della notifica, nell'udienza del
25.7.2025 il giudice ha dichiarato la contumacia di e ha fissato l'udienza del CP_1
15.10.2025 per la discussione, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
3. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il 18.9.2025
dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
4. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 15.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., la parte ricorrente ha depositato le note nelle quali ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo;
in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5230/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 modalità cartolare di trattazione dell'udienza.
***
5. La domanda con cui la ha chiesto il rilascio (rectius, Parte_1
restituzione) dell'immobile oggetto di causa in conseguenza del recesso esercitato ai sensi dell'art. 1810 c.c. (pretesa nella quale sono compendiate le pretese avanzate nelle lettere a, b e d delle conclusioni rassegnate nel ricorso) deve essere accolta, per le ragioni che seguono.
a. Nell'art. 1803 c.c. si legge che “Il comodato è il contratto col quale una parte
consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo
o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il
comodato è essenzialmente gratuito”, mentre ai sensi dell'art. 1810 c.c., “Se non è
stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere
destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la
richiede”.
b. Secondo il consolidato orientamento sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità,
“l'attore in restituzione il quale deduca che un immobile è stato concesso in
godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di
provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto
obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento
della cosa ( cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533, e, conformemente, da
ultimo, Cass., 20/1/2020, n. 1080 ). In altri termini, colui che chiede in restituzione
deve provare il titolo in base al quale è avvenuta la consegna del bene e il relativo
successivo venir meno per qualsiasi causa ( cfr. Cass., 23/12/2010, n. 26003;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5230/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 Cass., 6 26/2/2007, n. 4416; Cass., 10/12/2004, n. 23086 ), l'uno e l'altro elemento
costituendo fatti costitutivi della domanda, la cui dimostrazione incombe all'attore
( v. Cass., 13/7/1984, n. 4119 )”.
c. Nel caso in esame la ha assolto all'onere Parte_1
probatorio su di essa incombente, in particolare:
i. ha prodotto la comunicazione del 18.7.2021 (doc.1 ricorso), nella quale si legge che la medesima aveva autorizzato PA DU “a permanere
all'interno dei locali di cui alla struttura di ricovero per cani a Settimo
San Pietro, in località NI Secce IS a titolo di comodato gratuito. Il
sig. si obbliga a liberare i predetti locali a semplice richiesta CP_1
di entro e non oltre dieci giorni dalla Parte_1
richiesta stessa”;
ii. tale documento, sottoscritto unicamente dal comodatario, costituisce prova idonea del contratto, sia perché vergato su carta intestata all'odierna ricorrente, sia, soprattutto, perché prodotto in causa da quest'ultima,
richiamato l'insegnamento secondo cui “la produzione in giudizio di una
scrittura privata non firmata da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla
equivale a sottoscrizione: Cass. 29 novembre 2018, n. 30948; Cass. 12
luglio 2023, n. 19935)” (Cass. n. 9512/2024, n. 30948/2018);
iii. ha allegato la mancata restituzione dell'immobile, nonostante le plurime richieste di rilascio (diffide scritte, sebbene mai ritirate da quest'ultimo);
d. non costituendosi il giudizio, il convenuto non ha invece assolto all'onere di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5230/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 dimostrare la sussistenza di un valido titolo per il godimento dell'immobile o,
comunque, di averlo rilasciato prima del presente giudizio (o nelle more di quest'ultimo).
e. deve quindi essere condannato alla restituzione dell'immobile CP_1
oggetto di causa, ritenuto congruo fissare il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica della presente sentenza, tenuto conto della sua destinazione anche abitativa (corrisponde altresì all'indirizzo di residenza anagrafica del convenuto),
richiamato l'orientamento secondo cui “il giudice, in mancanza di accordo delle
parti, possa stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato,
quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il
luogo dell'esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di comodato di
immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di congrua dilazione per
rilasciare vuoto l'immobile e per trovare altra sistemazione abitativa” (Cass. n.
14084/2023).
6. Riguardo alla domanda risarcitoria occorre osservare quanto segue:
a. la pretesa de qua deve ritenersi non proposta, siccome mai espressamente avanzata nelle conclusioni rassegnate nel ricorso (trascritte nel punto 1-b della parte espositiva che precede), nel cui accoglimento la parte ricorrente ha insistito anche nelle note conclusive ed ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 15.9.2025;
b. ad abundantiam, quand'anche si fosse ritenuto che, alla luce del tenore complessivo del ricorso (in cui è stato allegato il danno da occupazione sine titulo
ed è stata sollecitata una consulenza tecnica d'ufficio per stimare il valore locativo
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5230/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 dell'immobile), tale domanda sarebbe stata respinta, poiché:
i. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Nell'ipotesi di perdita
della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza
dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al
danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al
lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita
di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone
superiore a quello di mercato;
a fronte della specifica contestazione del
convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il
richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (Cass. n.
30791/2024, n. 14381/2024);
ii. nel caso in esame non sarebbe stato ragionevolmente ritenuto sussistente alcun pregiudizio, in particolare:
o come espressamente illustrato nell'atto introduttivo, la struttura oggetto di causa, adibita a ricovero per cani, era stata da tempo concessa in comodato alla cooperativa Bau Club Onlus e, in seguito, a;
CP_1
o la parte ricorrente ha inoltre giustificato l'esigenza di restituzione dell'immobile con l'affermazione che “L'attività di ricovero ed
assistenza per cani non è più svolta presso i locali in questione, e
l'istante ha necessità che gli stessi siano liberati”;
o emerge pertanto che, sia prima della diffida dell'8.6.2022 (non è
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5230/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 stata prodotta la precedente messaggistica whatsapp (irrilevante,
peraltro, ai fini della decisione) la Pt_1 Parte_1
non aveva chiaramente conseguito alcun corrispettivo per il godimento del bene a carico dei comodatari;
o dalle note conclusive si apprende inoltre che il bene oggetto di causa è stato alienato alla nel Controparte_2
dicembre 2023 e, quindi – in disparte la considerazione che la venditrice ha pattuito conseguito (o, quantomeno, pattuito) il prezzo per la vendita – nel periodo successivo non sarebbe comunque ravvisabile alcun pregiudizio diretto derivante dalla mancata restituzione all'odierna comodante del bene ceduto, né tantomeno, a titolo esemplificativo quest'ultima ha sostenuto che la perdurante occupazione del fabbricato abbia comportato la perdita dell'occasione di alienarlo in un momento precedente o ad un prezzo più vantaggioso;
o per ciò che concerne l'intervallo compreso tra la prima diffida e l'alienazione del dicembre 2023, la Parte_1
non ha allegato alcuna concreta possibilità di godimento diretto o indiretto, né tantomeno quest'ultima può ricavarsi all'esito di un ragionamento inferenziale, laddove gli elementi sopra riportati inducono ad escludere recisamente che la ricorrente avrebbe tratto qualsivoglia guadagno dall'immobile de quo, mai posto a frutto in
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5230/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 passato.
7. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di , non CP_1
ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, ritenuta congrua l'applicazione dello scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00 euro – richiamato l'insegnamento secondo cui “ove la causa debba essere considerata di valore
indeterminabile, trovano applicazione appunto i parametri previsti per le cause di valore
non inferiore ad Euro 26.000,00 e non superiore ad Euro 260.000,00, come disposto dal
citato D.M. n. 55 del 2014, art. 5, commi 5 e 6 (Cass. 15/10/2020, n. 22330; Cass.
26/09/2019, n. 24076; Cass. n. 19/02/2019, n. 4844). Di valore non inferiore a 26.000 Euro
vuol dire che 26.000 euro rappresentano il valore da cui partire per individuare lo
scaglione applicabile". Questa Corte ha chiarito che "L'inciso di regola contenuto nella
disposizione - non sembra affatto stabilire - già sul piano letterale - un valore base
inderogabile che non ammetta l'applicazione dello scaglione inferiore, né fissa una soglia
passibile solo di eventuali correzioni migliorative per il difensore (nel senso che il valore
minimo resterebbe in ogni caso fissato in Euro 26.000,00). Salvo a svalutare del tutto la
formula normativa, ad essa va assegnato il significato di individuare uno scaglione cui il
giudice deve in genere attenersi, ad eccezione dei casi in cui sussistano particolarità della
singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5230/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 "all'oggetto e alla complessità della controversia". Pertanto, lo scaglione tariffario per le
cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro
5201,00-26000,00 (cfr. Cass. 13/01/2022, n. 968)” (Cass. n. 11684/2023) – atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto, siccome squisitamente documentale ed avente ad oggetto questioni di agevole accertamento – con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
- per le fasi di studio e introduttiva, attesa la medesima ragione esposta nel capoverso che precede (modesta complessità della causa);
- per la fase istruttoria, nella quale la parte ricorrente non ha prodotto documenti, né
ha formulato istanze istruttorie;
- per i compensi della fase decisionale, considerato che nelle note conclusive la ricorrente si è limitata a ribadire quanto già allegato nell'atto introduttivo (non essendovi peraltro necessità di prendere posizione sulle difese del convenuto,
siccome rimasto contumace).
PER QUESTI MOTIVI
8. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna a restituire alla l'immobile CP_1 Parte_1
sito a Settimo San Pietro, località “NI EC IS” – oggetto del contratto di comodato precario stipulato l'8.7.2021 tra la ricorrente e il convenuto – entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza;
b. condanna a rimborsare alla le spese CP_1 Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5230/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 processuali, così liquidate:
€ 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 118,50 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 138,27 per spese di notifica;
€ 2.822,27 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 16.10.2025
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5230/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 16/10/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 15.10.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali la parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5230/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 5230/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5230 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023,
promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Patrizia ZINGONE (C.F. , C.F._1
elettivamente domiciliata a Milano, via Lamarmora n. 42, presso lo studio del difensore;
ricorrente
contro
(C.F. ), residente a [...], località NI CP_1 C.F._2
EC IS;
convenuto contumace
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5230/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 24.7.2023 nella cancelleria di questo
Tribunale, la Parte_1
a. ha esposto quanto segue:
i. essa ricorrente era proprietaria di una struttura e dell'annesso terreno, siti a
Settimo San Pietro, località “NI EC IS”, la quale era stata concessa in comodato alla cooperativa Bau Club Onlus, in cui CP_1
svolgeva le mansioni di guardiano;
[...]
ii. in seguito alla cessazione del rapporto con la suddetta Onlus ed al rilascio dell'immobile da parte di quest'ultima (all'esito del procedimento contenzioso svoltosi dinanzi a questo Tribunale), con comunicazione dell'8.7.2021 essa ricorrente aveva concesso in comodato a CP_1
il godimento dei locali facenti parte della predetta struttura di ricovero per cani, al fine di consentire al convenuto di reperire un'abitazione e,
comunque, con l'impegno da parte del medesimo di liberare l'immobile entro dieci giorni dalla richiesta di essa comodante;
iii. nonostante lo scambio di messaggi via whatsapp nel marzo 2022 e le due diffide invitate da essa ricorrente nei mesi di luglio e settembre del medesimo anno, non aveva provveduto alla liberazione CP_1
dell'immobile ancora occupato, nel quale risultava che il convenuto adottasse “comportamenti non consoni, come ad esempio aver affisso sulla
porta del locale un cartello con l'indicazione della dicitura “ Chi entra è
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5230/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 morto”, oltre ad ospitare ancora cani in precarie condizioni igienico-
sanitarie, oltre ad essersi reso necessario tagliare l'erba alta presente in una porzione (circa 16 mq.) del giardino, per prevenire eventuali incendi
b. ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“a) dato atto che il contratto di comodato stipulato dall'odierno ricorrente ed il Sig. inerente l'unità immobiliare sito in Settimo San Pietro, in località CP_1
NI EC IS ha trovato la sua scadenza a far tempo dal 17/09/2022;
b) accertato e dichiarato inoltre che il comodante ha intimato il rilascio dell'immobile in pari data;
c) accertare e dichiarare l'abusiva occupazione dell'immobile sito in Settimo San
Pietro, in località NI EC IS a far data dal 17 settembre 2022 e a tutt'oggi, o in quella diversa data che risulterà in corso di causa;
d) PER L'EFFETTO, condannare il signor all'immediato rilascio del predetto CP_1 immobile in favore dell'odierno ricorrente, libero di sé, persone e cose sue.
e) con vittoria delle spese processuali e del compenso di avvocato, maggiorati degli oneri fiscali e previdenziali di legge”.
2. In seguito a diversi rinvii, disposti per consentire il rinnovo della notifica, nell'udienza del
25.7.2025 il giudice ha dichiarato la contumacia di e ha fissato l'udienza del CP_1
15.10.2025 per la discussione, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
3. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il 18.9.2025
dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
4. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 15.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., la parte ricorrente ha depositato le note nelle quali ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo;
in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5230/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 modalità cartolare di trattazione dell'udienza.
***
5. La domanda con cui la ha chiesto il rilascio (rectius, Parte_1
restituzione) dell'immobile oggetto di causa in conseguenza del recesso esercitato ai sensi dell'art. 1810 c.c. (pretesa nella quale sono compendiate le pretese avanzate nelle lettere a, b e d delle conclusioni rassegnate nel ricorso) deve essere accolta, per le ragioni che seguono.
a. Nell'art. 1803 c.c. si legge che “Il comodato è il contratto col quale una parte
consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo
o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il
comodato è essenzialmente gratuito”, mentre ai sensi dell'art. 1810 c.c., “Se non è
stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere
destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la
richiede”.
b. Secondo il consolidato orientamento sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità,
“l'attore in restituzione il quale deduca che un immobile è stato concesso in
godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di
provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto
obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento
della cosa ( cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533, e, conformemente, da
ultimo, Cass., 20/1/2020, n. 1080 ). In altri termini, colui che chiede in restituzione
deve provare il titolo in base al quale è avvenuta la consegna del bene e il relativo
successivo venir meno per qualsiasi causa ( cfr. Cass., 23/12/2010, n. 26003;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5230/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 Cass., 6 26/2/2007, n. 4416; Cass., 10/12/2004, n. 23086 ), l'uno e l'altro elemento
costituendo fatti costitutivi della domanda, la cui dimostrazione incombe all'attore
( v. Cass., 13/7/1984, n. 4119 )”.
c. Nel caso in esame la ha assolto all'onere Parte_1
probatorio su di essa incombente, in particolare:
i. ha prodotto la comunicazione del 18.7.2021 (doc.1 ricorso), nella quale si legge che la medesima aveva autorizzato PA DU “a permanere
all'interno dei locali di cui alla struttura di ricovero per cani a Settimo
San Pietro, in località NI Secce IS a titolo di comodato gratuito. Il
sig. si obbliga a liberare i predetti locali a semplice richiesta CP_1
di entro e non oltre dieci giorni dalla Parte_1
richiesta stessa”;
ii. tale documento, sottoscritto unicamente dal comodatario, costituisce prova idonea del contratto, sia perché vergato su carta intestata all'odierna ricorrente, sia, soprattutto, perché prodotto in causa da quest'ultima,
richiamato l'insegnamento secondo cui “la produzione in giudizio di una
scrittura privata non firmata da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla
equivale a sottoscrizione: Cass. 29 novembre 2018, n. 30948; Cass. 12
luglio 2023, n. 19935)” (Cass. n. 9512/2024, n. 30948/2018);
iii. ha allegato la mancata restituzione dell'immobile, nonostante le plurime richieste di rilascio (diffide scritte, sebbene mai ritirate da quest'ultimo);
d. non costituendosi il giudizio, il convenuto non ha invece assolto all'onere di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5230/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 dimostrare la sussistenza di un valido titolo per il godimento dell'immobile o,
comunque, di averlo rilasciato prima del presente giudizio (o nelle more di quest'ultimo).
e. deve quindi essere condannato alla restituzione dell'immobile CP_1
oggetto di causa, ritenuto congruo fissare il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica della presente sentenza, tenuto conto della sua destinazione anche abitativa (corrisponde altresì all'indirizzo di residenza anagrafica del convenuto),
richiamato l'orientamento secondo cui “il giudice, in mancanza di accordo delle
parti, possa stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato,
quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il
luogo dell'esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di comodato di
immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di congrua dilazione per
rilasciare vuoto l'immobile e per trovare altra sistemazione abitativa” (Cass. n.
14084/2023).
6. Riguardo alla domanda risarcitoria occorre osservare quanto segue:
a. la pretesa de qua deve ritenersi non proposta, siccome mai espressamente avanzata nelle conclusioni rassegnate nel ricorso (trascritte nel punto 1-b della parte espositiva che precede), nel cui accoglimento la parte ricorrente ha insistito anche nelle note conclusive ed ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 15.9.2025;
b. ad abundantiam, quand'anche si fosse ritenuto che, alla luce del tenore complessivo del ricorso (in cui è stato allegato il danno da occupazione sine titulo
ed è stata sollecitata una consulenza tecnica d'ufficio per stimare il valore locativo
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5230/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 dell'immobile), tale domanda sarebbe stata respinta, poiché:
i. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Nell'ipotesi di perdita
della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza
dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al
danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al
lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita
di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone
superiore a quello di mercato;
a fronte della specifica contestazione del
convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il
richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (Cass. n.
30791/2024, n. 14381/2024);
ii. nel caso in esame non sarebbe stato ragionevolmente ritenuto sussistente alcun pregiudizio, in particolare:
o come espressamente illustrato nell'atto introduttivo, la struttura oggetto di causa, adibita a ricovero per cani, era stata da tempo concessa in comodato alla cooperativa Bau Club Onlus e, in seguito, a;
CP_1
o la parte ricorrente ha inoltre giustificato l'esigenza di restituzione dell'immobile con l'affermazione che “L'attività di ricovero ed
assistenza per cani non è più svolta presso i locali in questione, e
l'istante ha necessità che gli stessi siano liberati”;
o emerge pertanto che, sia prima della diffida dell'8.6.2022 (non è
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5230/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 stata prodotta la precedente messaggistica whatsapp (irrilevante,
peraltro, ai fini della decisione) la Pt_1 Parte_1
non aveva chiaramente conseguito alcun corrispettivo per il godimento del bene a carico dei comodatari;
o dalle note conclusive si apprende inoltre che il bene oggetto di causa è stato alienato alla nel Controparte_2
dicembre 2023 e, quindi – in disparte la considerazione che la venditrice ha pattuito conseguito (o, quantomeno, pattuito) il prezzo per la vendita – nel periodo successivo non sarebbe comunque ravvisabile alcun pregiudizio diretto derivante dalla mancata restituzione all'odierna comodante del bene ceduto, né tantomeno, a titolo esemplificativo quest'ultima ha sostenuto che la perdurante occupazione del fabbricato abbia comportato la perdita dell'occasione di alienarlo in un momento precedente o ad un prezzo più vantaggioso;
o per ciò che concerne l'intervallo compreso tra la prima diffida e l'alienazione del dicembre 2023, la Parte_1
non ha allegato alcuna concreta possibilità di godimento diretto o indiretto, né tantomeno quest'ultima può ricavarsi all'esito di un ragionamento inferenziale, laddove gli elementi sopra riportati inducono ad escludere recisamente che la ricorrente avrebbe tratto qualsivoglia guadagno dall'immobile de quo, mai posto a frutto in
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5230/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 passato.
7. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di , non CP_1
ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, ritenuta congrua l'applicazione dello scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00 euro – richiamato l'insegnamento secondo cui “ove la causa debba essere considerata di valore
indeterminabile, trovano applicazione appunto i parametri previsti per le cause di valore
non inferiore ad Euro 26.000,00 e non superiore ad Euro 260.000,00, come disposto dal
citato D.M. n. 55 del 2014, art. 5, commi 5 e 6 (Cass. 15/10/2020, n. 22330; Cass.
26/09/2019, n. 24076; Cass. n. 19/02/2019, n. 4844). Di valore non inferiore a 26.000 Euro
vuol dire che 26.000 euro rappresentano il valore da cui partire per individuare lo
scaglione applicabile". Questa Corte ha chiarito che "L'inciso di regola contenuto nella
disposizione - non sembra affatto stabilire - già sul piano letterale - un valore base
inderogabile che non ammetta l'applicazione dello scaglione inferiore, né fissa una soglia
passibile solo di eventuali correzioni migliorative per il difensore (nel senso che il valore
minimo resterebbe in ogni caso fissato in Euro 26.000,00). Salvo a svalutare del tutto la
formula normativa, ad essa va assegnato il significato di individuare uno scaglione cui il
giudice deve in genere attenersi, ad eccezione dei casi in cui sussistano particolarità della
singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5230/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 "all'oggetto e alla complessità della controversia". Pertanto, lo scaglione tariffario per le
cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro
5201,00-26000,00 (cfr. Cass. 13/01/2022, n. 968)” (Cass. n. 11684/2023) – atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto, siccome squisitamente documentale ed avente ad oggetto questioni di agevole accertamento – con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
- per le fasi di studio e introduttiva, attesa la medesima ragione esposta nel capoverso che precede (modesta complessità della causa);
- per la fase istruttoria, nella quale la parte ricorrente non ha prodotto documenti, né
ha formulato istanze istruttorie;
- per i compensi della fase decisionale, considerato che nelle note conclusive la ricorrente si è limitata a ribadire quanto già allegato nell'atto introduttivo (non essendovi peraltro necessità di prendere posizione sulle difese del convenuto,
siccome rimasto contumace).
PER QUESTI MOTIVI
8. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna a restituire alla l'immobile CP_1 Parte_1
sito a Settimo San Pietro, località “NI EC IS” – oggetto del contratto di comodato precario stipulato l'8.7.2021 tra la ricorrente e il convenuto – entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza;
b. condanna a rimborsare alla le spese CP_1 Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5230/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 processuali, così liquidate:
€ 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 118,50 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 138,27 per spese di notifica;
€ 2.822,27 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 16.10.2025
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 5230/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12