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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/12/2025, n. 3981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3981 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore – Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2517 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIAROSARIA ADAMO;
Parte_1
parte ricorrente
e
; Controparte_1
parte resistente non costituita
nonché contro
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/07/2025, chiedeva che fosse Parte_1 revocato l'assegno di mantenimento per i figli, a modifica del decreto n. 783/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore. A sostegno del ricorso, deduceva che i figli e Persona_1 [...]
erano divenuti economicamente autosufficienti. Persona_2
non si costituiva in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo. Pertanto, va dichiarata la contumacia.
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda va accolta.
L'art. 473 bis 29 c.p.c. prevede che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti
a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Dall'esegesi della disposizione in esame, emerge che la modifica delle condizioni resta ammissibile solo qualora sopravvengano giustificati motivi dopo il provvedimento di cui la parte chiede la modifica.
Invero, già prima dell'introduzione del rito unico delle persone, dei minori e della famiglia
(operato con il d.lgs. 149/2022), la giurisprudenza era chiara nel ritenere che la modifica delle condizioni era ammissibile solo qualora sopravvenivano giustificati motivi dopo la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per tali dovendo intendersi fatti nuovi e non dedotti o deducibili in precedenza, idonei ad incidere sulle condizioni economiche degli obbligati o dei beneficiari rispetto alla situazione presa in considerazione al momento della pronuncia divorzio (cfr. Tribunale Salerno, sez. I, 23/03/2013). Ciò perché i provvedimenti in questione nei procedimenti di separazione e divorzio erano inidonei al giudicato e soggetti alla clausola rebus sic stantibus, con la conseguenza che erano sempre modificabili se emergevano nuove circostanze rispetto al momento in cui era stato adottato il provvedimento di cui si chiedeva la modifica.
Tali principi possono sicuramente essere ribaditi anche dopo la modifica introdotta con il d.lgs.
149/2022, in modo che la corretta esegesi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. impone di verificare che ci siano circostanze sopravvenute che rendono non più rispondenti agli interessi della prole i provvedimenti in precedenza resi.
Nel caso di specie, il lavora con contratto a tempo indeterminato e Persona_2 percepisce la somma mensile di €. 1.900,00 (v. documenti in allegato al ricorso) mentre la figlia convive con il compagno ed ha chiesto revocarsi l'assegno di Persona_1 mantenimento stabilito in suo favore (v. documenti depositati il 30.10.2025). Tali circostanze inducono a ritenere che i figli sono divenuti economicamente autosufficienti.
Pertanto, la domanda va accolta e, per l'effetto, non è più tenuto a Parte_1 corrispondere l'assegno di mantenimento per la prole a far data dalla domanda giudiziale.
Le spese di lite sarebbero state compensate alla luce della natura delle questioni e tenuto conto dei rapporti esistenti tra le parti;
tuttavia, atteso che la resistente non è costituita, le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, a modifica del decreto n. 783/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, revoca l'assegno di mantenimento per i figli;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire