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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 09.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 7854/2022 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Calò Luana Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Vincenza marina CP_1
Marinelli, Salvatore Graziuso, Marcello Raho e Maria Teresa Petrucci
Resistente
Oggetto: Indennità di disoccupazione Pt_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.07.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe, ha adito l'intestato CP_ Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire da parte dell l'indennità mensile di disoccupazione dal 03.03.2021 (primo giorno successivo alla cessazione Pt_2 dell'infortunio/malattia) e per l'effetto condannare l' resistente al pagamento in proprio favore CP_2 della predetta indennità on la suddetta decorrenza oltre accessori di legge, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il ricorrente, premesso di avere lavorato con contratto a tempo determinato alle dipendenze di
[...] fino al 18.04.2021, ha esposto di aver presentato in data 20.04.2021 domanda per la fruizione Pt_3 dell'indennità avendo maturato tutti i requisiti previsti dalla legge;
di aver comunicato di essere Pt_2 stato in infortunio dal 18.04.2021 al 26.05.2021; che l'indennità richiesta è stata accolta CP_3
CP_ dall' con provvedimento 26.10.2021 solo a decorrere dal 21.09.2021 per 728 giornate e non invece a decorrere dal 03.06.2021 (ottavo giorno successivo alla cessazione del periodo di infortunio) come previsto dalla normativa di settore.
Tanto premesso in fatto, parte ricorrente ha dedotto la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal d.lgs.
22/2015 per la fruizione dell'indennità ritenendo illegittimo il rifiuto dell convenuto Pt_2 CP_2 di erogare l'indennità con la giusta decorrenza, ha chiesto dichiarare il proprio diritto all'indennità di
1 CP_ disoccupazione on decorrenza dal 03.06.2021 e per l' effetto condannare l all'indennità di Pt_2 disoccupazione per complessive euro 3.861,64 oltre accessori come per legge. CP_ Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, resistendo all'avversa domanda e chiedendone il rigetto e rilevando che la domanda amministrativa di erogazione dell'indennità non è stata accolta in quanto a seguito di parere del Centro Medico Legale la capacità lavorativa è stata riacquistata in data 14.09.2021
La causa è stata istruita per via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 9.04.2025, lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, il Tribunale ha deciso con separata sentenza.
* * *
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Il giudizio verte sull'accertamento del diritto del ricorrente a percepire il trattamento di disoccupazione denominato “Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego” (NASpI) a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del periodo di infortunio. CP_ L' invece sostiene che la prestazione deve decorrere solo a seguito del riacquisto della Pt_2 capacità lavorativa che nel caso di specie è avvenuta in data 14.09.2021.
La prestazione richiesta dal ricorrente è stata istituita con il d.lgs. n. 22/2015, quale strumento di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente la propria occupazione.
Della prestazione possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato) con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli (art. 2).
I requisiti per poter fruire della prestazione sono specificati all'art. 3 del citato decreto legislativo: “1.
La riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino Pt_2 congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti
l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e Pt_2 nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
Ai sensi poi del successivo art. 6 D.Lgs. cit. (Domanda e decorrenza della prestazione) è stabilito che:
“
1. La domanda di presentata all' in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni Pt_2 CP_1 dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. La petta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del Pt_2 rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda”.
2 Come chiarito dallo stesso con la circolare n. 94/2015, la con riferimento alla CP_2 Pt_2 decorrenza della prestazione, la stessa viene riconosciuta a decorrere: “
1. dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno;
2. dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno;
3. dall'ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o di mancato preavviso del precedente paragrafo 2.6, qualora la domanda sia stata presentata entro l'ottavo giorno;
dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge;
4. dall'ottavo giorno successivo alla data di cui al precedente punto f) del paragrafo 2.6, qualora la domanda sia stata presentata entro l'ottavo giorno;
dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all'ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge...
… La on sostituisce l'indennità di malattia. In caso di malattia insorta durante la percezione della prestazione Pt_2 di disoccupazione, ma comunque entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione di disoccupazione viene sospesa per tutta la durata dell'indennità di malattia per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa.
Ora, nel caso di specie, l' ha negato la sussistenza del diritto azionato sin dal 03.06.2021, CP_2 assumendo che l'istante è stato in infortunio dal 18.04.2021 al 26.05.2021 e che ha riacquistato la capacità lavorativa solo in data 14.09.2021, facendo quindi decorrere la al 21.09.2021. Pt_2
Tuttavia, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che il ricorrente è stato in infortunio dal
12.05.2021 al 26.05.2021 come da certificato del 12.05.2021 con diagnosi di “Ferita corneale CP_3 occhio dx”. L'infortunio è poi definitivamente cessato il 26.05.2021 come da certificato di pari CP_3 data e “l'infotunato può riprendere il lavoro il giorno 27/05/2021” (cfr. doc. 6 del ricorso)
Non vi è in atti alcuna documentazione che comprovi un prolungamento dell'infortunio o il parere del Centro Medico legale da cui poter desumere la perdita della capacità lavorativa fino al 14.09.2021, come sostenuto dall'istituto previdenziale.
In ogni caso, il richiamo alla capacità lavorativa si riferisce al caso in cui la malattia o infortunio insorge durante la percezione della prestazione di disoccupazione, in tal caso la prestazione di disoccupazione viene sospesa per tutta la durata dell'indennità di malattia per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa.
Non è il caso di specie in cui l'infortunio è insorto prima della percezione della prestazione di disoccupazione e non durante esso, tale da determinare la sospensione ed il ripristino della prestazione.
Per tali ragioni l'istante, pertanto, ha diritto di percepire la detta indennità a far data, ai sensi dell'art. 6 co. 2 d.lgs. n. 22 del 4.3.2015, dal 3.06.2021, quale ottavo giorno successivo alla cessazione del periodo CP_ di infortunio indennizzato, e sino al 21.09.2021, quale giorno in cui è stata corrisposta dall'
3 CP_ Conclusivamente, deve condannarsi l' a corrispondere in favore dell'istante la indennità Pt_2 in relazione al suddetto periodo nella misura di ulteriori euro 3861,64, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di all'indennità di Parte_1 disoccupazione Naspi richiesta con domanda del 20.04.2021 con decorrenza dal 3.06.2021 e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore dell' istante della ulteriore somma di euro 3861,64 CP_1 dovuta a tale titolo, oltre rivalutazione e/o interessi legali come per legge;
- condanna altresì l' convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
€.1.800,00, oltre spese generali IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 09.04.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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