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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 5078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5078 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
così composta:
Dott.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dott. Gabriele Sordi Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al numero 519 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 (cui è riunito anche il subprocedimento 519-1/2024 rgac), vertente
TRA
, (c.f. , rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe De Gregorio del foro di Velletri Parte_1 C.F._1
e ed elett.te dom.to presso il suo studio in Anzio via Cupa n.14
APPELLANTE
E
(c.f. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Filippo Ermini n.68, presso lo _1 C.F._2 studio degli Avv. Geraldine Florence Pagano e Claudia Salustri che la rappresentano e difendono giusta mandato in atti,
APPELLATA
E
con l'intervento del P.G. in sede
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n 885/2023, pubblicata il 29/6/2023,
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Tivoli, adito dall'Aversa con ricorso depositato il 27/8/21, ha, dopo aver dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel 2006 (sentenza non definitiva datata 30/6/2022),
. disposto l'affidamento esclusivo alla madre dei figli (2009) e (2011) che ha Persona_1 Persona_2 collocato presso la _1
. disposto che il regime di vita dei minori venga determinato dalla madre, riservata al padre la facoltà di incontrare i figli minori con le modalità protette di cui infra, . previsto un contributo paterno al mantenimento dei figli minori in ragione di € 800 mensili (euro 400 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili, in una col 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del
Tribunale di Tivoli,
. dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Il primo Giudice ha segnalato
. quanto all'affidamento dei minori, che dalla ctu svolta nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni di Roma era emerso come la madre fosse genitore adeguato a salvaguardare le esigenze dei minori,
a differenza dell che ha una personalità costrittiva con comportamenti disfunzionali nei confronti dei T_ figli -presenta difficoltà nella capacità di mentalizzare gli stati emotivi e cognitivi dei figli e di dar loro una risposta adeguata. Il padre, inoltre, risulta eccessivamente disimpegnato nella gestione dei figli, sia per quanto attiene la tempistica della frequentazione attuale, sia per quanto attiene il rispetto degli impegni extrascolastici dei minori. Ragioni lavorative e economiche vengono poste a fondamento delle dinamiche di noncuranza, pur se le stesse chiaramente non possono spiegare le numerose occasioni di passività osservate”>-,
. che, nell'udienza presidenziale, le parti avevano dato atto della insorgenza di un rifiuto dei minori di vedere il padre, sicchè, in sede di provvedimenti provvisori emanati il 27 aprile 2022, sono stati previsti, onde fornire supporto alla ricostruzione del rapporto genitoriale, incontri protetti padre/figli, venendo le parti contestualmente invitate alla prosecuzione/attivazione del rapporto di sostegno alla genitorialità menzionato nella citata ctu,
. che, dalla relazione dei Servizi sociali del Comune di Guidonia Montecelio (RM), depositata in data 13 febbraio 2023, è emerso i) il disagio dei ragazzi che “si vedono costantemente ostacolare ogni loro iniziativa, perché il papà fa passare moltissimo tempo prima di dare il suo consenso”, difficoltà che ha richiesto la prosecuzione dell'intervento di mediazione del Servizio, ma l continua a far leva sul profilo economico, T_ sicchè qualsiasi richiesta venga fatta dalla merito ad un'attività dei minori, viene accolta solo se _1
l è sicuro di non dover pagare e, pure se rassicurato in tal senso, non sempre si attiva in tempi congrui, T_
ii) che gli incontri in spazio neutro, attivati il 7 ottobre 2022, si sono interrotti a dicembre su richiesta esplicita dei ragazzi;
inizialmente gli incontri sono andati molto bene ma poi vari episodi hanno condotto i ragazzi a chiedere di non andare, come ad esempio il documento per per il quale era necessaria Per_2 documentazione che, il preciso impegno assunto, l non ha fatto pervenire nel giorno ed orario indicato, T_ negandosi anche al telefono a suo dire per questioni lavorative, iii) nel corso dei colloqui effettuati distintamente con la l , si è cercato di far comprendere, soprattutto all , la necessità che _1 T_ T_ egli si ponga in maniera più disponibile verso i suoi figli, evitando la focalizzazione sul piano economico che va a discapito del rapporto emotivo;
la proposta di proseguire con un percorso terapeutico sull'alta conflittualità è stata respinta dalla assato ha fatto tanti percorsi ed anche una CTU- mentre CP_2
l , che non ha propriamente rifiutato, sembra non comprenderne il senso, iv) la da anni seguita T_ _1 da uno psicoterapeuta privato con cui il Servizio si è confrontato, mentre l non ha intrapreso alcun T_ percorso di sostegno alla genitorialità,
. che il Centro per la Famiglia del Comune di Guidonia Montecelio ha, all'esito degli incontri protetti padre/figli, svoltisi nell'arco di tre mesi, v) dato conto dell'inizio positivo e della persistenza di un conflitto che
“sembra ostacolare la disponibilità di ognuno a rivedere i propri vissuti e posizioni”, nonché dell'utilità degli incontri che hanno consentito ai minori di esprimere i loro bisogni ed al padre di dare letture diverse ai comportamenti dei figli, evitando il rischio dell'assunzione di posizioni simmetriche e poco funzionali, vi) ha ritenuto più utile, al fine del miglioramento della relazione padre/figli, l'attivazione di interventi di tipo terapeutico specializzati nell'alta conflittualità, che possano accompagnare il nucleo in un lavoro sistemico e terapeutico sui nodi emersi,
. quanto su esposto induce a privilegiare un affidamento monogenitoriale dei minori alla madre, minori che continueranno ad incontrare il padre sotto la sorveglianza dei Servizi sociali, anche la fine di verificare l'avvio da parte dell di un percorso terapeutico di sostegno alla genitorialità, T_
. dall'estremamente scarna produzione documentale di entrambi si evince che l ha dichiarato un T_ reddito mensile da lavoro dipendente di circa 1650 euro, per 13 mensilità -sostanzialmente confermato dalle uniche due buste paga prodotte aprile e maggio 2023- e che la a dichiarato un reddito mensile di _1 circa 1150 euro, per tredici mensilità, gravato da mutuo trentennale di euro 478/mese per l'acquisto della prima casa.
Ha proposto tempestivo appello l , adducendo che T_
. in primo grado, ha chiesto affidamento condiviso dei figli, come stabilito nella separazione giudiziale, e contributo al mantenimento di euro 250 ciascuno, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente,
. la decisione sull'affidamento v) non tiene conto del fatto che l'esponente paga regolarmente l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie inderogabili (cfr documentazione di primo grado e in particolare quanto prodotto in occasione del procedimento ex art. 709 ter c.p.c.), che vi è un forte contenzioso tra le parti in ordine alle spese straordinarie “voluttuarie”, che lo stipendio da caporal maggiore che percepisce non gli permette di usufruire di professionisti privati per la cura dei figli, professionisti cui rivolgersi “per impellenti necessità qualora il SSN non permetta un facile accesso”, che il “discutibile episodio relativo alla carta di identità di per cui la autorizzazione è stata concessa in ritardo in quanto il ricorrente si trovava sul PE posto di lavoro”, è “unico”, che nessuna istruttoria è stata disposta al riguardo “ad eccezione di una copiosa corrispondenza via mail che rivela esclusivamente la sussistenza di richieste di contributi economici da parte della la resistenza in tal senso da parte dell ”, vi) fa leva esclusivamente sulla relazione dei _1 T_
Servizi Sociali affidatari a seguito dell'ordinanza presidenziale 27/04/2022 e “su una ormai datata perizia disposta dal Tribunale dei Minori a seguito di sospensione della potestà genitoriale ad entrambi i genitori per un eccessivo conflitto tra gli stessi”, vii) pur prendendo atto della mancata volontà dei minori di vedere il padre e della necessità di un'attività di ricostruzione del rapporto padre figli tramite attivazione di incontri in modalità protette, non tiene del fatto che l'intervento del SS è stato assolutamente carente, da parte dei predetti servizi, viii) trascura di considerare che i rapporti del deducente, militare di carriera, con i figli erano, prima della sua lunga trasferta all'estero, in linea di massima positivi “con visite e vacanze vissute in tranquillità” e che la situazione è cambiata con il suo rientro in Patria: i figli non hanno più voluto vederlo, instaurandosi un insano meccanismo di “scambio” che fa leva su richieste economiche, ciò che sconta anche
“l'assoluta assenza da parte dei servizi sociali sia nel deposito degli elaborati che per l'attivazione degli incontri protetti che cominciano soltanto il 07/10/2022 sei mesi dopo l'ordinanza presidenziale e circa un anno dall'inizio della quasi interruzione totale dei rapporti”; pure i colloqui protetti appaiono condizionati dalla logica dello scambio, tant'è che i “bambini si presentano con fogli con domande predisposte ove si chiede non della salute o delle cose del quotidiano ma indagatrici della situazione economica del padre su quanto guadagna o dove abita attualmente”; dottoressa he non si perita a richiami ufficiali intimando pagamenti di spese a suo dire dovute (vedasi Per_3 mail allegata n. 3) e che a tutt'oggi alle richieste dell'appellante a restaurare rapporti e visite anche con modalità protetta come stabilito nella sentenza, si sente rispondere “… di rivolgersi alle autorità competenti”>, ix) non considera che nessuna indagine hanno svolto i servizi sociali sulla esistenza di eventuali attività di alienazione parentale da parte della madre e che, nella relazione, i predetti evidenzia che mentre l è disponibile al percorso terapeutico specifico per l'alta conflittualità, la i è rifiutata, x) in T_ _1 conclusione, viola la l. 54/2006 -l'affido esclusivo rappresenta l'eccezione-, e gli artt 155 e 337 ter cod civ,
. la previsione relativa all'assegno viola il criterio di proporzionalità: in proposito, non è chiaro quali siano i criteri utilizzati per la determinazione dell'assegno di mantenimento –“non certo le buste paga prodotte dall'appellante”- e se sia stato operato un bilanciamento tra le condizioni di vita tra i due coniugi, essendo di contro certo che il Tribunale non ha “preso in considerazione che a seguito dell'affido esclusivo al signor
è stato sottratto il 50% dell'assegno unico che gli verrebbe corrisposto dall'INPS” e che l'esponente si T_ dichiara disponibile a cedere, così aumentando l'assegno di oltre 150 euro,
. s'impone la sospensione della sentenza, risultando lesi il rapporto tra e i figli minori e il Parte_1 diritto di costoro alla bigenitorialità; oltretutto, l'affido esclusivo permette alla “di disporre come crede _1 delle spese per i figli anche di carattere voluttuario”, risultando poi l'assegno assolutamente insostenibile per uno stipendio di poco più di 1700 euro.
Ha chiesto alla Corte di sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e di accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado ”affidamento condiviso dei due figli […]”, assegno “di mantenimento
[…] congruo alla capacità reddituale dell'appellante quale risultato dall'accertamento istruttorio, rivalutabile secondo indici ISTAT”, “oltre la corresponsione del 50% delle spese scolastiche, mediche e ludiche come da
Protocollo d'intesa del Tribunale di Tivoli del 29/10/2018”, “che le spese straordinarie siano concordate preventivamente e quanto eventualmente anticipato comunicato entro 60 giorni e corrisposto nel mese di interesse”; “In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e rigettate in primo grado disporre eventuali accertamenti ed eventuale C.T.U sulla capacità genitoriale. Disporre altresì eventuali accertamenti sulle capacità reddituali dei coniugi”.
Costituendosi, la a rappresentato che _1
. l'appello si concentra sull'affidamento, senza prendere in considerazione le modalità di visita dei figli, deducendosene “un disinteresse dell'appellante ad investirsi in una ripresa di contatti con i due ragazzi” oppure la volontà di prestare <“acquiescenza” alla sentenza laddove è stato stabilito, in parte motiva, che “gli incontri tra il padre ed i figli continueranno ad addivenire in maniera protetta>,
. l persevera , mancanze indicate T_ dal Collegio di prime cure, segnalate dalla Ctu che risulta, “al di là della data […], pienamente attuale”, tanto da essere confermata dalla relazione sugli incontri protetti redatta dal “Centro per la famiglia”; l'appellante continua a confondere il piano del benessere emotivo dei figli con questioni relative al mantenimento e non comprende quali siano le reiterate mancanze che gli vengono attribuite, “pensando di essere un buon padre solo perché paga l'assegno ordinario di mantenimento” e di non dover “curarsi degli aspetti emotivi dei figli”,
. l xi) “non si spiega perché i ragazzi non vogliano stare con lui”, non comprendendo che “i continui T_ dinieghi, i continui ricatti, gli ostacoli frapposti per qualsiasi inezia e per qualsiasi decisione si sono inevitabilmente riverberati sui minori ai quali ha fatto passare un'infanzia a dir poco terribile tanto che nei suoi confronti pende un procedimento per maltrattamenti in famiglia in cui sono vittime dirette (e non meramente assistite) proprio i figli minori”, xii) asserisce che è dal ritorno dalla missione in Bosnia nel marzo
2022 che i figli, prima positivi col padre, non vogliono più vederlo, ciò che tuttavia non corrisponde al vero, visto che “il minore ha spiegato alla psicologa del Centro per le famiglie che entrambi sono rimasti Per_2 feriti –lui ed il fratello perché hanno incontrato il padre presso il Centro scout senza sapere del suo PE rientro in Italia e della sua presenza lì ed esplicitando il malessere per averlo trovato più interessato a chiarire questioni legali/economiche che ad incontrar loro, dopo 6 mesi di lontananza”; a tanto aggiungasi che “sono anni che il Sig. ha ostacolato i figli nello svolgimento dei campi scout accampando questioni T_ economiche” e che <è sempre stato lui a “ricattare” in continuazione moglie e figli pretendendo che quest'ultima si accollasse tutte le spese perché altrimenti non avrebbe “concesso le necessarie autorizzazioni>, xiv) è, stando alla ctu, una
, che esprime sempre con modi litigiosi, oppositivi, e scarsamente tolleranti”>, il che determina ricadute sui figli, xv) accusa il SS di inerzia e vorrebbe “bypassare una sentenza del Tribunale”, cercando di vedere i figli al di fuori degli incontri protetti, tant'è che _1 intimandole via mail di far scendere i minori perché a suo dire “si era accordato con loro” e che aveva mandato una mail all'assistente sociale non riscontrata e pertanto in virtù di “silenzio – assenso” poteva vedere i minori”>, xvi)
(Servizi, Tribunale, ex moglie ...) il fallimento dei suoi rapporti con i minori allorquando dovrebbe indagare sulle proprie condotte ed affrontare le sue personali problematiche prima di riprendere un proficuo rapporto con i figli>: sempre tentato di tenere i figli lontano dalle dinamiche tossiche del padre>, xvii) è stato condannato per maltrattamenti (giudizio n. 6216/2014) ad un anno e 11 mesi di reclusione (cfr all 3 sentenza n. 1793 del
11/08/2022) ed è sottoposto ad ulteriore giudizio, sempre dinanzi al Tribunale di Velletri, per maltrattamenti nei confronti dei figli e della moglie successivamente commessi (prossima udienza dibattimentale fissata al
14/10/2025, all 4), xviii) recentemente, si è rivolto al SS per riprendere gli incontri con i minori che, convocati dalla D.ssa hanno riferito di non sentirsela ancora di vedere il padre, xix) non può censurare la Per_3 deducente che non ha aderito alla proposta di percorso, visto che ha seguito innumerevoli percorsi terapeutici senza esito, e questo per esclusiva responsabilità dell che T_ non è in grado di relazionarsi con IA (da sottolineare che il sig. ha effettuato il percorso T_ genitoriale durante la CTU perché “costretto” per poi riprendere a comportarsi come al solito)>,
. quanto alle statuizioni economiche, è evidente il divario reddituale tra i coniugi, visto che xx) controparte non ha prodotto né in primo grado, né in questa sede alcuna dichiarazione reddituale (nonostante nell'indice dell'avverso atto ve ne sia menzione), percepisce non meno di euro 2.000 mensili per tredici mensilità - essendo militare di carriera-, ha incassato dalla vendita della ex casa coniugale 60.000 euro, ha partecipato a missioni estere, incrementando le sue entrate, è intestatario di una casa ereditata e “ad oggi non consta se ancora continui a stazionare nella casa dei suoi genitori […] ove ovviamente le sue spese sono piuttosto limitate”, xxi) la deducente, impiegata part time, addetta al call center presso Capital spa -attualmente in regime di solidarietà a causa di esuberi-, percepisce circa euro 1.200 mensili per tredici mensilità ed ha un mutuo trentennale per la prima casa, il cui importo mensile è di euro 478 euro (tasso fisso 1.85); si occupa inoltre quotidianamente dei figli che non trascorrono col padre alcun periodo, xxii) l'assegno è stato in separazione determinato in 700 euro mensili, sicchè, considerando la rivalutazione nel prosieguo maturata, nel 2024 l'assegno detto ammonterebbe ad € 835 circa, con la conseguenza che il Tribunale ha in definitiva ridotto il contributo, xxiii) l non corrisponde le spese straordinarie e mediche per i figli a far data dal T_
2014 e si rifiuta di corrispondere il 20% delle spese ordinarie che superano il mantenimento, come previsto dal Protocollo del Tribunale di Velletri, maturando un debito di euro 7438 per il quale gli è stato notificato decreto ingiuntivo, da lui opposto, xxiv) per far fronte alle spese, la deducente lavora anche per la NG AN
(all 7 in qualità di agente monomandatario a partita Iva), attività poco redditizia e caratterizzata da orari scomodi per i figli, xxiv) controparte è giunta ad opporsi ad un intervento podologico per -che aveva PE un'unghia incarnita-, previste dal nostro sistema sanitario!>, xxv) l , pur sollecitato ad occuparsi dell'acquisto dei libri T_ scolastici e a prendere gli appuntamenti per le visite mediche dei minori presso il SSN, non si è mai attivato, xxvi) egli non si preoccupa né di quanto la madre spenda per i figli, né se i minori soffrissero perché -per causa sua- non potevano praticare sport o partecipare all'attività degli scout, ciò che è indice della mancanza di interesse che comporta l'affidamento monogenitoriale. Ha chiesto alla Corte di rigettare sospensiva e appello e, in via istruttoria, xxvii) di disporre l'audizione dei minori, ove ritenuto necessario, e “ordinare il deposito della documentazione reddituale al sig. , T_ compresi gli emolumenti percepiti nella missione estera in Bosnia avvenuta nell'anno 2021/2022, xxviii) di disporre accertamenti sul patrimonio del sig. anche a mezzo della Polizia tributaria”, Parte_1
“reiterando, poi, le istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183 nn. 1 – 2 – 3, VI comma c.p.c.
Con istanza “di modifica delle condizioni di divorzio in corso di giudizio e richiesta di erogazione di servizi sociali per il miglioramento dei contatti genitori-figli (art 473 bis.39 cpc)”, l'Aversa ha rappresentato che, pur essendosi rivolto all'ex coniuge, ai figli ed al SS, non vede i minori da oltre 3 anni, che i contatti per telefono e via w.a. non vanno oltre le formalità di cortesia, che il SS gli ha rappresentato che i ragazzi non danno disponibilità ad incontrarlo, che si è attivato presso un consultorio familiare per effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità, la cui pendenza è stata comunicata anche al SS di Guidonia, che sarebbe auspicabile l'intervento di un assistente sociale “veramente terzo o di un mediatore familiare, al fine di facilitare i contatti fra il ricorrente ed i figli, come previsto dall'art 473 bis.39, cpc”, che la norma richiamata consente al giudice di disporre anche d'ufficio la modifica delle condizioni di divorzio e di affidamento, nonché di stabilire l'erogazione di servizi sociali, qualora necessario per il benessere del minore e per il mantenimento dell'equilibrio familiare. Ha chiesto alla Corte di modificare le condizioni di affido, stabilendo che il deducente possa vedere i figli in modalità protette, beneficiando di un percorso di riavvicinamento, e, vista l'inerzia del
SS, di affidare l'opera di mediazione ad un “organo terzo”, diverso dal SS di Guidonia, con obbligo di relazione periodica;
in subordine, ha chiesto alla Corte di disporre un monitoraggio periodico da parte del SS e la predisposizione di u piano di mediazione familiare finalizzato a favorire una miglior comunicazione fra i genitori.
Nel costituirsi, la a ribadito il permanere delle criticità in capo alla controparte che ha avviato il _1 percorso di sostegno alla genitorialità solo nel novembre 2024 -a distanza quindi di oltre un anno dalla sentenza- e per soli tre incontri, ciò cui segue l'inconsistenza della inerzia da lui attribuita al SS;
ha poi segnalato che xxviii) l è stato condannato per maltrattamenti verso la deducente ed i figli, ciò che T_ ragionevolmente non è stato riferito a “colei che ha svolto i tre incontri di sostegno alla genitorialità del ricorrente”, xxix) il rifiuto dei minori ad incontrare il padre va ricercato nel loro vissuto di soggezione alla violenza paterna, xxx) non si comprende come sia possibile fare incontri protetti con ragazzi che non vede da due anni e che hanno affermato di non volerlo incontrare, è difficile pensare ad una mediazione in presenza di un procedimento penale che lo vede condannato per maltrattamenti nei confronti dei figli, xxx) va ordinato all il deposito della documentazione reddituale e bancaria degli ultimi tre anni. Ha chiesto il rigetto di T_ tutte le istanze.
L'esame dell'istanza su riportata è stato rimesso all'udienza di trattazione del merito e i due procedimenti sono stati riuniti.
E' pervenuto il parere del PG.
E' pervenuto l'aggiornamento del SS nel quale si legge che
. la situazione familiare dei minori è nota già dal 2019, allorquando il Tribunale per i Minorenni di Roma ha sospeso la responsabilità genitoriale di entrambi “ravvisando una condizione di grave pregiudizio dei minori riconducibile alle dinamiche genitoriali disfunzionali ed alla conflittualità della coppia genitoriale”, . dopo una serie di interventi attivati dal servizio, nel 2021 il Tribunale ha revocato le precedenti disposizioni, mandando ai servizi di continuare a monitorare la situazione e incaricando il Comune di Anzio di attivare una educativa domiciliare presso l'abitazione paterna -per facilitare il rasserenamento della relazione padre/minori- mai attivata,
. nel corso del procedimento conclusosi con la sentenza appellata, sono stati effettuati incontri in spazio neutro che, iniziati positivamente, sono stati interrotti dopo tre mesi su richiesta dei figli,
. sono stati effettuati i colloqui con la l'Aversa di cui la sentenza dà conto, _1
. la da anni seguita da uno psicoterapeuta privato con cui il servizio ha interloquito, mentre, quanto _1 all , soltanto nel maggio 2024 vi è stata la presa in carico da parte del servizio sociale di Anzio che lo ha T_ inviato al consultorio per intraprendere il percorso di sostegno, iniziato a novembre 2024: sussiste un'attestazione del percorso effettuato dall , redatta dopo tre incontri, nel gennaio 2025, ma non si sa T_ se sia ancora attivo e a che punto si trovi,
. nell'arco temporale considerato, i ragazzi, che ormai hanno 16 e 14 anni e capacità di decidere in autonomia, sono stati ascoltati più volte, per capire se intendano riallacciare un rapporto con il padre: nel mese di febbraio
2025, i ragazzi si sono recati presso la cugina del padre;
inizialmente titubanti, hanno finito per stare bene sin quanto la zia ha i soldi, ecc..”>, ciò che deve aver infastidito i minori che hanno declinato gli inviti successivi;
del compleanno del padre, lo stesso ha invitato i figli per una cena, ma mentre voleva andare, PE
ha risposto subito di no e, perciò, neanche il fratello alla fine è andato con il papà>; l ha Per_2 T_ proposto a di andare insieme a vedere il tennis a Roma, ma il ragazzo, già organizzato con la scuola Per_2 tennis, ha addotto di essere impegnato per un compito in classe, onde non dispiacere al padre;
l ha T_ comunque commentato l'impedimento con il fatto che ormai i biglietti erano troppo costosi;
i ragazzi vivono una condizione ambivalente nei confronti del padre, “perché se da una parte desiderano passare del tempo con lui, dall'altra hanno paura che le loro azioni o parole vengano strumentalizzate dal padre. Nel corso degli anni, purtroppo, gli atteggiamenti del sig. sono stati sempre altalenanti, passando da momenti in cui T_ tentava di riallacciare un rapporto con i figli per poi sparire anche per molto tempo rappresentando loro che il problema è sempre economico. In ogni caso, i ragazzi si rifiutano categoricamente di ricominciare gli incontri protetti. Entrambi vorrebbero poter riavere un rapporto libero con il padre, ma le delusioni passate sono state talmente tante che non riescono più ad affidarsi al padre”.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza dell'11/9/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 10/9/2025, l'Aversa ha reiterato le conclusioni già spiegate anche in via istruttoria.
Con note del 10/9/2025, la a rappresentato che nei conti correnti non figura l'importo di 60.000 ex _1 adverso incassato dalla vendita della casa, mentre il CUD anno 2022 non contempla l'introito correlato alla missione in Bosnia, sussistendo evidentemente un'altra dichiarazione reddituale o trattandosi di importo non soggetto a tassazione perché proveniente da organizzazione internazionale;
ha insistito sull'esistenza del divario e sulle ulteriori deduzioni. Ha chiesto il rigetto dell'appello e dell'ulteriore istanza che ha preluso all'instaurazione del subprocedimento, insistendo sulle conclusioni istruttorie già formulate.
L'istanza di sospensione è assorbita. Quanto alle istanze istruttorie, va segnalato che le note di trattazione scritta depositate in primo grado dall non ne contengono, rinvenendosi in ogni caso deduzione di prova contraria alla prova per testi T_ articolata da controparte (vedi infra). Non si ritiene di accedere all'espletamento di “eventuali accertamenti”
(cfr atto d'appello) non meglio specificati e alla “eventuale CTU sulla capacità genitoriale”, non risultando allegati elementi che possano far ritenere superate le risultanze di quella già svolta dinanzi al Tribunale per i
Minorenni di Roma.
Passando alle richieste della non va disposta l'audizione dei minori che appare superflua, avendo i _1 predetti già espresso il loro intendimento al SS che lo ha riportato nelle relazioni da ultimo depositate. Quanto alle richieste formulate nella memoria ex art 183, comma 6, n 2, cpc (7/10/2022), e ribadite nelle note di trattazione scritta, è irrilevante la prova orale dedotta al fine di dimostrare a) la resistenza del padre allo svolgimento da parte dei figli delle attività sportive e alla relativa partecipazione alle attività scout, risultando la stessa evidenziata dalla corrispondenza via mail intercorsa fra i genitori, b) l'esistenza di difficoltà relazionali dell nei confronti dei figli, risultando il profilo già esaminato nella ctu svolta dinanzi al TMM e trattato T_ nelle relazioni dei Servizi.
Non v'ha luogo c) all'ordine di esibizione della documentazione reddituale , trattandosi di duplicazione T_ di quello già contenuto nel decreto di fissazione dell'udienza davanti alla Corte, né d) all'espletamento di accertamenti patrimoniali dovendosi giungere alla conferma della misura dell'assegno, visto che, alla luce degli elementi acquisiti, le doglianze dell risultano infondate. T_
Al riguardo, è da segnalare, infatti, che
. l ha avuto nel triennio 2022/2024 un introito medio pari ad euro netti mensili 2.150, per come si T_ evince dalle CU agli atti, e non è onerato di canoni locatizi, mentre la ) ha dichiarato al Presidente - _1 udienza 26/4/2022- di percepire euro 1245/1300 mese, inclusa tredicesima, ciò che corrisponde alle risultanze della CU anno di imposta 2022 (unico documento reddituale prodotto nei due gradi di giudizio) nella quale figura un reddito di euro 1280 mese netti, f) ha dichiarato di svolgere altra attività lavorativa a partita Iva che deduce essere poco remunerativa, senza quantificare neanche approssimativamente l'introito relativo, avendo peraltro omesso di depositare del tutto la documentazione bancaria, g) è gravata da mutuo per l'acquisto di prima casa per euro 478 mensili,
. la sentenza emessa in sede di separazione, pronunciata il 16/2/2017, ha determinato il contributo al mantenimento dei minori in euro 700 mensili, importo che per effetto della rivalutazione Istat era pari, al mese di giugno 2023, ad euro 822 mensili,
. da tanto discendono sostenibilità dell'esborso da parte dell -che già versava 700 euro e non ha T_ allegato sopravvenute contrazioni di reddito- e congruità dell'importo visto che ai minori andrebbe assicurato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio -ed assicurato fra l'altro un alloggio-, considerato l'incremento delle esigenze in rapporto alla loro crescita e stante anche la valenza dei compiti di cura assunti dal genitore convivente.
Passando all'esame dell'ulteriore motivo di censura, va osservato che, nell'atto d'appello, l ha chiesto T_
l'affidamento condiviso dei figli, adducendo che non sono provate le reiterate mancanza attribuitegli
. visto che egli si fa carico delle spese straordinarie e si limita a contestare la sua partecipazione alle spese
“voluttuarie”,
. visto che non può farsi leva sul rifiuto dei ragazzi di incontrarlo, non essendosi indagato sull'esistenza di possibili condizionamenti materni e essendo mancato l'intervento del SS. Le doglianze dell non hanno pregio, dal momento che il primo Giudice ha, condivisibilmente, fatto leva T_ su un esercizio delle funzioni decisionali che sottende la sua incapacità di sintonizzazione con i bisogni ed i desideri dei minori: va precisato, al riguardo, che
. l'incapacità risulta, oltre che dalla ctu più volte menzionata (cfr pag 53) e dalle relazioni del SS, dalle trascrizioni delle conversazioni del padre con i minori, conversazioni che registrano l'interesse, insistentemente manifestata da costoro, a praticare sport e partecipare agli scout e l'indisponibilità a recepirlo manifestata dall che adduce incomprensioni con la iconducibili per quanto emerge dalle mail T_ _1 con lei scambiate a difficoltà economiche- e per superare il disappunto dei figli contesta loro il disinteresse mostrato durante la sua assenza, escludendo che essi possano decidere se vederlo o meno,
. la ctu ha segnalato in capo all'odierno appellante, anche, “dinamiche di noncuranza” non giustificabili con gli addotti impegni lavorativi, come ad esempio accaduto in occasione dell'invio di documentazione necessaria cui l'interessato ha provveduto non nei tempi concordati e solo dopo sollecitazioni che inizialmente non ha riscontrato,
. trattasi di attitudini e modalità non consone alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione, sana ed equilibrata crescita psicologica dei figli, attitudini e modalità non riconducibili, come vorrebbe l'appellante, a quell'inevitabile e fisiologica diversità di scelte educative tra i genitori – sussistenti specie in un contesto di contrapposizione come quello che caratterizza i giudizi di separazione/divorzio– compatibile con l'affidamento condiviso.
Non vi sono elementi per ritenere superate le criticità su evidenziate, stante anche il tenore dell'atto d'appello e considerato anche la presenza delle pendenze penali ricordate dalla tesse considerazioni valgono _1 quanto all', da intendersi spiegata ai sensi dell'art 709 ter cpc, applicabile ratione temporis, istanza con la quale si sollecita, in via principale, la modifica delle condizioni di divorzio e dell'affidamento: quanto al regime di visita, va confermata la previsione contenuta in sentenza -incontri in modalità protetta sotto la sorveglianza del SS- previsione che è volta a consentire il riavvicinamento anche in funzione del ripristino dell'affido condiviso. Non può accedersi al chiesto coinvolgimento di un SS diverso da quello di Guidonia, del quale non è stata dimostrata l'inadeguatezza: non può l imputare al SS T_
l'indisponibilità di ragazzi l'uno sedicenne e l'altro quattordicenne -come tali dotati di autonomo discernimento- a presenziare agli incontri col padre.
Quanto sopra prelude all'esame della subordinata, dovendosi ritenere che le cennate pendenze penali non consentono la predisposizione di un piano di mediazione familiare finalizzato a favorire il miglioramento della comunicazione fra i genitori e ritenendo questa Corte che sia l a doversi sottoporre ad un percorso di T_ sostegno alla genitorialità.
L'atteggiamento di ambivalenza dei minori verso il padre richiede valutazione e sostegno, sicchè il SS va onerato non solo di avviare il padre verso un percorso di sostegno genitoriale ma anche di assicurare ai figli una valutazione psicologica anche tramite TSMREE e un percorso di sostegno psicologico.
Le spese di lite del grado, ivi comprese quelle afferenti il subprocedimento, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nelle cause 519/2024 e 519-1/2024 rgac, così provvede
. rigetta l'appello e l'istanza “di modifica delle condizioni di divorzio in corso di giudizio e richiesta di erogazione di servizi sociali per il miglioramento dei contatti genitori-figli”, . onera il SS territorialmente competente di avviare l ad un percorso di sostegno genitoriale e di T_ assicurare ai minori una valutazione psicologica, anche tramite TSMREE, e un percorso di sostegno psicologico,
. condanna l al pagamento in favore della elle spese di lite che liquida, anche per il T_ _1 subprocedimento, in euro 7.000 per compensi, oltre oneri di legge,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato se dovuto.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il Presidente
Sofia Rotunno
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
così composta:
Dott.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dott. Gabriele Sordi Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al numero 519 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 (cui è riunito anche il subprocedimento 519-1/2024 rgac), vertente
TRA
, (c.f. , rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe De Gregorio del foro di Velletri Parte_1 C.F._1
e ed elett.te dom.to presso il suo studio in Anzio via Cupa n.14
APPELLANTE
E
(c.f. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Filippo Ermini n.68, presso lo _1 C.F._2 studio degli Avv. Geraldine Florence Pagano e Claudia Salustri che la rappresentano e difendono giusta mandato in atti,
APPELLATA
E
con l'intervento del P.G. in sede
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n 885/2023, pubblicata il 29/6/2023,
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Tivoli, adito dall'Aversa con ricorso depositato il 27/8/21, ha, dopo aver dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel 2006 (sentenza non definitiva datata 30/6/2022),
. disposto l'affidamento esclusivo alla madre dei figli (2009) e (2011) che ha Persona_1 Persona_2 collocato presso la _1
. disposto che il regime di vita dei minori venga determinato dalla madre, riservata al padre la facoltà di incontrare i figli minori con le modalità protette di cui infra, . previsto un contributo paterno al mantenimento dei figli minori in ragione di € 800 mensili (euro 400 per ciascun figlio), annualmente rivalutabili, in una col 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del
Tribunale di Tivoli,
. dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Il primo Giudice ha segnalato
. quanto all'affidamento dei minori, che dalla ctu svolta nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni di Roma era emerso come la madre fosse genitore adeguato a salvaguardare le esigenze dei minori,
a differenza dell che ha una personalità costrittiva con comportamenti disfunzionali nei confronti dei T_ figli -presenta difficoltà nella capacità di mentalizzare gli stati emotivi e cognitivi dei figli e di dar loro una risposta adeguata. Il padre, inoltre, risulta eccessivamente disimpegnato nella gestione dei figli, sia per quanto attiene la tempistica della frequentazione attuale, sia per quanto attiene il rispetto degli impegni extrascolastici dei minori. Ragioni lavorative e economiche vengono poste a fondamento delle dinamiche di noncuranza, pur se le stesse chiaramente non possono spiegare le numerose occasioni di passività osservate”>-,
. che, nell'udienza presidenziale, le parti avevano dato atto della insorgenza di un rifiuto dei minori di vedere il padre, sicchè, in sede di provvedimenti provvisori emanati il 27 aprile 2022, sono stati previsti, onde fornire supporto alla ricostruzione del rapporto genitoriale, incontri protetti padre/figli, venendo le parti contestualmente invitate alla prosecuzione/attivazione del rapporto di sostegno alla genitorialità menzionato nella citata ctu,
. che, dalla relazione dei Servizi sociali del Comune di Guidonia Montecelio (RM), depositata in data 13 febbraio 2023, è emerso i) il disagio dei ragazzi che “si vedono costantemente ostacolare ogni loro iniziativa, perché il papà fa passare moltissimo tempo prima di dare il suo consenso”, difficoltà che ha richiesto la prosecuzione dell'intervento di mediazione del Servizio, ma l continua a far leva sul profilo economico, T_ sicchè qualsiasi richiesta venga fatta dalla merito ad un'attività dei minori, viene accolta solo se _1
l è sicuro di non dover pagare e, pure se rassicurato in tal senso, non sempre si attiva in tempi congrui, T_
ii) che gli incontri in spazio neutro, attivati il 7 ottobre 2022, si sono interrotti a dicembre su richiesta esplicita dei ragazzi;
inizialmente gli incontri sono andati molto bene ma poi vari episodi hanno condotto i ragazzi a chiedere di non andare, come ad esempio il documento per per il quale era necessaria Per_2 documentazione che, il preciso impegno assunto, l non ha fatto pervenire nel giorno ed orario indicato, T_ negandosi anche al telefono a suo dire per questioni lavorative, iii) nel corso dei colloqui effettuati distintamente con la l , si è cercato di far comprendere, soprattutto all , la necessità che _1 T_ T_ egli si ponga in maniera più disponibile verso i suoi figli, evitando la focalizzazione sul piano economico che va a discapito del rapporto emotivo;
la proposta di proseguire con un percorso terapeutico sull'alta conflittualità è stata respinta dalla assato ha fatto tanti percorsi ed anche una CTU- mentre CP_2
l , che non ha propriamente rifiutato, sembra non comprenderne il senso, iv) la da anni seguita T_ _1 da uno psicoterapeuta privato con cui il Servizio si è confrontato, mentre l non ha intrapreso alcun T_ percorso di sostegno alla genitorialità,
. che il Centro per la Famiglia del Comune di Guidonia Montecelio ha, all'esito degli incontri protetti padre/figli, svoltisi nell'arco di tre mesi, v) dato conto dell'inizio positivo e della persistenza di un conflitto che
“sembra ostacolare la disponibilità di ognuno a rivedere i propri vissuti e posizioni”, nonché dell'utilità degli incontri che hanno consentito ai minori di esprimere i loro bisogni ed al padre di dare letture diverse ai comportamenti dei figli, evitando il rischio dell'assunzione di posizioni simmetriche e poco funzionali, vi) ha ritenuto più utile, al fine del miglioramento della relazione padre/figli, l'attivazione di interventi di tipo terapeutico specializzati nell'alta conflittualità, che possano accompagnare il nucleo in un lavoro sistemico e terapeutico sui nodi emersi,
. quanto su esposto induce a privilegiare un affidamento monogenitoriale dei minori alla madre, minori che continueranno ad incontrare il padre sotto la sorveglianza dei Servizi sociali, anche la fine di verificare l'avvio da parte dell di un percorso terapeutico di sostegno alla genitorialità, T_
. dall'estremamente scarna produzione documentale di entrambi si evince che l ha dichiarato un T_ reddito mensile da lavoro dipendente di circa 1650 euro, per 13 mensilità -sostanzialmente confermato dalle uniche due buste paga prodotte aprile e maggio 2023- e che la a dichiarato un reddito mensile di _1 circa 1150 euro, per tredici mensilità, gravato da mutuo trentennale di euro 478/mese per l'acquisto della prima casa.
Ha proposto tempestivo appello l , adducendo che T_
. in primo grado, ha chiesto affidamento condiviso dei figli, come stabilito nella separazione giudiziale, e contributo al mantenimento di euro 250 ciascuno, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente,
. la decisione sull'affidamento v) non tiene conto del fatto che l'esponente paga regolarmente l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie inderogabili (cfr documentazione di primo grado e in particolare quanto prodotto in occasione del procedimento ex art. 709 ter c.p.c.), che vi è un forte contenzioso tra le parti in ordine alle spese straordinarie “voluttuarie”, che lo stipendio da caporal maggiore che percepisce non gli permette di usufruire di professionisti privati per la cura dei figli, professionisti cui rivolgersi “per impellenti necessità qualora il SSN non permetta un facile accesso”, che il “discutibile episodio relativo alla carta di identità di per cui la autorizzazione è stata concessa in ritardo in quanto il ricorrente si trovava sul PE posto di lavoro”, è “unico”, che nessuna istruttoria è stata disposta al riguardo “ad eccezione di una copiosa corrispondenza via mail che rivela esclusivamente la sussistenza di richieste di contributi economici da parte della la resistenza in tal senso da parte dell ”, vi) fa leva esclusivamente sulla relazione dei _1 T_
Servizi Sociali affidatari a seguito dell'ordinanza presidenziale 27/04/2022 e “su una ormai datata perizia disposta dal Tribunale dei Minori a seguito di sospensione della potestà genitoriale ad entrambi i genitori per un eccessivo conflitto tra gli stessi”, vii) pur prendendo atto della mancata volontà dei minori di vedere il padre e della necessità di un'attività di ricostruzione del rapporto padre figli tramite attivazione di incontri in modalità protette, non tiene del fatto che l'intervento del SS è stato assolutamente carente, da parte dei predetti servizi, viii) trascura di considerare che i rapporti del deducente, militare di carriera, con i figli erano, prima della sua lunga trasferta all'estero, in linea di massima positivi “con visite e vacanze vissute in tranquillità” e che la situazione è cambiata con il suo rientro in Patria: i figli non hanno più voluto vederlo, instaurandosi un insano meccanismo di “scambio” che fa leva su richieste economiche, ciò che sconta anche
“l'assoluta assenza da parte dei servizi sociali sia nel deposito degli elaborati che per l'attivazione degli incontri protetti che cominciano soltanto il 07/10/2022 sei mesi dopo l'ordinanza presidenziale e circa un anno dall'inizio della quasi interruzione totale dei rapporti”; pure i colloqui protetti appaiono condizionati dalla logica dello scambio, tant'è che i “bambini si presentano con fogli con domande predisposte ove si chiede non della salute o delle cose del quotidiano ma indagatrici della situazione economica del padre su quanto guadagna o dove abita attualmente”; dottoressa he non si perita a richiami ufficiali intimando pagamenti di spese a suo dire dovute (vedasi Per_3 mail allegata n. 3) e che a tutt'oggi alle richieste dell'appellante a restaurare rapporti e visite anche con modalità protetta come stabilito nella sentenza, si sente rispondere “… di rivolgersi alle autorità competenti”>, ix) non considera che nessuna indagine hanno svolto i servizi sociali sulla esistenza di eventuali attività di alienazione parentale da parte della madre e che, nella relazione, i predetti evidenzia che mentre l è disponibile al percorso terapeutico specifico per l'alta conflittualità, la i è rifiutata, x) in T_ _1 conclusione, viola la l. 54/2006 -l'affido esclusivo rappresenta l'eccezione-, e gli artt 155 e 337 ter cod civ,
. la previsione relativa all'assegno viola il criterio di proporzionalità: in proposito, non è chiaro quali siano i criteri utilizzati per la determinazione dell'assegno di mantenimento –“non certo le buste paga prodotte dall'appellante”- e se sia stato operato un bilanciamento tra le condizioni di vita tra i due coniugi, essendo di contro certo che il Tribunale non ha “preso in considerazione che a seguito dell'affido esclusivo al signor
è stato sottratto il 50% dell'assegno unico che gli verrebbe corrisposto dall'INPS” e che l'esponente si T_ dichiara disponibile a cedere, così aumentando l'assegno di oltre 150 euro,
. s'impone la sospensione della sentenza, risultando lesi il rapporto tra e i figli minori e il Parte_1 diritto di costoro alla bigenitorialità; oltretutto, l'affido esclusivo permette alla “di disporre come crede _1 delle spese per i figli anche di carattere voluttuario”, risultando poi l'assegno assolutamente insostenibile per uno stipendio di poco più di 1700 euro.
Ha chiesto alla Corte di sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e di accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado ”affidamento condiviso dei due figli […]”, assegno “di mantenimento
[…] congruo alla capacità reddituale dell'appellante quale risultato dall'accertamento istruttorio, rivalutabile secondo indici ISTAT”, “oltre la corresponsione del 50% delle spese scolastiche, mediche e ludiche come da
Protocollo d'intesa del Tribunale di Tivoli del 29/10/2018”, “che le spese straordinarie siano concordate preventivamente e quanto eventualmente anticipato comunicato entro 60 giorni e corrisposto nel mese di interesse”; “In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e rigettate in primo grado disporre eventuali accertamenti ed eventuale C.T.U sulla capacità genitoriale. Disporre altresì eventuali accertamenti sulle capacità reddituali dei coniugi”.
Costituendosi, la a rappresentato che _1
. l'appello si concentra sull'affidamento, senza prendere in considerazione le modalità di visita dei figli, deducendosene “un disinteresse dell'appellante ad investirsi in una ripresa di contatti con i due ragazzi” oppure la volontà di prestare <“acquiescenza” alla sentenza laddove è stato stabilito, in parte motiva, che “gli incontri tra il padre ed i figli continueranno ad addivenire in maniera protetta>,
. l persevera , mancanze indicate T_ dal Collegio di prime cure, segnalate dalla Ctu che risulta, “al di là della data […], pienamente attuale”, tanto da essere confermata dalla relazione sugli incontri protetti redatta dal “Centro per la famiglia”; l'appellante continua a confondere il piano del benessere emotivo dei figli con questioni relative al mantenimento e non comprende quali siano le reiterate mancanze che gli vengono attribuite, “pensando di essere un buon padre solo perché paga l'assegno ordinario di mantenimento” e di non dover “curarsi degli aspetti emotivi dei figli”,
. l xi) “non si spiega perché i ragazzi non vogliano stare con lui”, non comprendendo che “i continui T_ dinieghi, i continui ricatti, gli ostacoli frapposti per qualsiasi inezia e per qualsiasi decisione si sono inevitabilmente riverberati sui minori ai quali ha fatto passare un'infanzia a dir poco terribile tanto che nei suoi confronti pende un procedimento per maltrattamenti in famiglia in cui sono vittime dirette (e non meramente assistite) proprio i figli minori”, xii) asserisce che è dal ritorno dalla missione in Bosnia nel marzo
2022 che i figli, prima positivi col padre, non vogliono più vederlo, ciò che tuttavia non corrisponde al vero, visto che “il minore ha spiegato alla psicologa del Centro per le famiglie che entrambi sono rimasti Per_2 feriti –lui ed il fratello perché hanno incontrato il padre presso il Centro scout senza sapere del suo PE rientro in Italia e della sua presenza lì ed esplicitando il malessere per averlo trovato più interessato a chiarire questioni legali/economiche che ad incontrar loro, dopo 6 mesi di lontananza”; a tanto aggiungasi che “sono anni che il Sig. ha ostacolato i figli nello svolgimento dei campi scout accampando questioni T_ economiche” e che <è sempre stato lui a “ricattare” in continuazione moglie e figli pretendendo che quest'ultima si accollasse tutte le spese perché altrimenti non avrebbe “concesso le necessarie autorizzazioni>, xiv) è, stando alla ctu, una
, che esprime sempre con modi litigiosi, oppositivi, e scarsamente tolleranti”>, il che determina ricadute sui figli, xv) accusa il SS di inerzia e vorrebbe “bypassare una sentenza del Tribunale”, cercando di vedere i figli al di fuori degli incontri protetti, tant'è che _1 intimandole via mail di far scendere i minori perché a suo dire “si era accordato con loro” e che aveva mandato una mail all'assistente sociale non riscontrata e pertanto in virtù di “silenzio – assenso” poteva vedere i minori”>, xvi)
(Servizi, Tribunale, ex moglie ...) il fallimento dei suoi rapporti con i minori allorquando dovrebbe indagare sulle proprie condotte ed affrontare le sue personali problematiche prima di riprendere un proficuo rapporto con i figli>: sempre tentato di tenere i figli lontano dalle dinamiche tossiche del padre>, xvii) è stato condannato per maltrattamenti (giudizio n. 6216/2014) ad un anno e 11 mesi di reclusione (cfr all 3 sentenza n. 1793 del
11/08/2022) ed è sottoposto ad ulteriore giudizio, sempre dinanzi al Tribunale di Velletri, per maltrattamenti nei confronti dei figli e della moglie successivamente commessi (prossima udienza dibattimentale fissata al
14/10/2025, all 4), xviii) recentemente, si è rivolto al SS per riprendere gli incontri con i minori che, convocati dalla D.ssa hanno riferito di non sentirsela ancora di vedere il padre, xix) non può censurare la Per_3 deducente che non ha aderito alla proposta di percorso, visto che ha seguito innumerevoli percorsi terapeutici senza esito, e questo per esclusiva responsabilità dell che T_ non è in grado di relazionarsi con IA (da sottolineare che il sig. ha effettuato il percorso T_ genitoriale durante la CTU perché “costretto” per poi riprendere a comportarsi come al solito)>,
. quanto alle statuizioni economiche, è evidente il divario reddituale tra i coniugi, visto che xx) controparte non ha prodotto né in primo grado, né in questa sede alcuna dichiarazione reddituale (nonostante nell'indice dell'avverso atto ve ne sia menzione), percepisce non meno di euro 2.000 mensili per tredici mensilità - essendo militare di carriera-, ha incassato dalla vendita della ex casa coniugale 60.000 euro, ha partecipato a missioni estere, incrementando le sue entrate, è intestatario di una casa ereditata e “ad oggi non consta se ancora continui a stazionare nella casa dei suoi genitori […] ove ovviamente le sue spese sono piuttosto limitate”, xxi) la deducente, impiegata part time, addetta al call center presso Capital spa -attualmente in regime di solidarietà a causa di esuberi-, percepisce circa euro 1.200 mensili per tredici mensilità ed ha un mutuo trentennale per la prima casa, il cui importo mensile è di euro 478 euro (tasso fisso 1.85); si occupa inoltre quotidianamente dei figli che non trascorrono col padre alcun periodo, xxii) l'assegno è stato in separazione determinato in 700 euro mensili, sicchè, considerando la rivalutazione nel prosieguo maturata, nel 2024 l'assegno detto ammonterebbe ad € 835 circa, con la conseguenza che il Tribunale ha in definitiva ridotto il contributo, xxiii) l non corrisponde le spese straordinarie e mediche per i figli a far data dal T_
2014 e si rifiuta di corrispondere il 20% delle spese ordinarie che superano il mantenimento, come previsto dal Protocollo del Tribunale di Velletri, maturando un debito di euro 7438 per il quale gli è stato notificato decreto ingiuntivo, da lui opposto, xxiv) per far fronte alle spese, la deducente lavora anche per la NG AN
(all 7 in qualità di agente monomandatario a partita Iva), attività poco redditizia e caratterizzata da orari scomodi per i figli, xxiv) controparte è giunta ad opporsi ad un intervento podologico per -che aveva PE un'unghia incarnita-, previste dal nostro sistema sanitario!>, xxv) l , pur sollecitato ad occuparsi dell'acquisto dei libri T_ scolastici e a prendere gli appuntamenti per le visite mediche dei minori presso il SSN, non si è mai attivato, xxvi) egli non si preoccupa né di quanto la madre spenda per i figli, né se i minori soffrissero perché -per causa sua- non potevano praticare sport o partecipare all'attività degli scout, ciò che è indice della mancanza di interesse che comporta l'affidamento monogenitoriale. Ha chiesto alla Corte di rigettare sospensiva e appello e, in via istruttoria, xxvii) di disporre l'audizione dei minori, ove ritenuto necessario, e “ordinare il deposito della documentazione reddituale al sig. , T_ compresi gli emolumenti percepiti nella missione estera in Bosnia avvenuta nell'anno 2021/2022, xxviii) di disporre accertamenti sul patrimonio del sig. anche a mezzo della Polizia tributaria”, Parte_1
“reiterando, poi, le istanze istruttorie formulate con le memorie ex art. 183 nn. 1 – 2 – 3, VI comma c.p.c.
Con istanza “di modifica delle condizioni di divorzio in corso di giudizio e richiesta di erogazione di servizi sociali per il miglioramento dei contatti genitori-figli (art 473 bis.39 cpc)”, l'Aversa ha rappresentato che, pur essendosi rivolto all'ex coniuge, ai figli ed al SS, non vede i minori da oltre 3 anni, che i contatti per telefono e via w.a. non vanno oltre le formalità di cortesia, che il SS gli ha rappresentato che i ragazzi non danno disponibilità ad incontrarlo, che si è attivato presso un consultorio familiare per effettuare un percorso di sostegno alla genitorialità, la cui pendenza è stata comunicata anche al SS di Guidonia, che sarebbe auspicabile l'intervento di un assistente sociale “veramente terzo o di un mediatore familiare, al fine di facilitare i contatti fra il ricorrente ed i figli, come previsto dall'art 473 bis.39, cpc”, che la norma richiamata consente al giudice di disporre anche d'ufficio la modifica delle condizioni di divorzio e di affidamento, nonché di stabilire l'erogazione di servizi sociali, qualora necessario per il benessere del minore e per il mantenimento dell'equilibrio familiare. Ha chiesto alla Corte di modificare le condizioni di affido, stabilendo che il deducente possa vedere i figli in modalità protette, beneficiando di un percorso di riavvicinamento, e, vista l'inerzia del
SS, di affidare l'opera di mediazione ad un “organo terzo”, diverso dal SS di Guidonia, con obbligo di relazione periodica;
in subordine, ha chiesto alla Corte di disporre un monitoraggio periodico da parte del SS e la predisposizione di u piano di mediazione familiare finalizzato a favorire una miglior comunicazione fra i genitori.
Nel costituirsi, la a ribadito il permanere delle criticità in capo alla controparte che ha avviato il _1 percorso di sostegno alla genitorialità solo nel novembre 2024 -a distanza quindi di oltre un anno dalla sentenza- e per soli tre incontri, ciò cui segue l'inconsistenza della inerzia da lui attribuita al SS;
ha poi segnalato che xxviii) l è stato condannato per maltrattamenti verso la deducente ed i figli, ciò che T_ ragionevolmente non è stato riferito a “colei che ha svolto i tre incontri di sostegno alla genitorialità del ricorrente”, xxix) il rifiuto dei minori ad incontrare il padre va ricercato nel loro vissuto di soggezione alla violenza paterna, xxx) non si comprende come sia possibile fare incontri protetti con ragazzi che non vede da due anni e che hanno affermato di non volerlo incontrare, è difficile pensare ad una mediazione in presenza di un procedimento penale che lo vede condannato per maltrattamenti nei confronti dei figli, xxx) va ordinato all il deposito della documentazione reddituale e bancaria degli ultimi tre anni. Ha chiesto il rigetto di T_ tutte le istanze.
L'esame dell'istanza su riportata è stato rimesso all'udienza di trattazione del merito e i due procedimenti sono stati riuniti.
E' pervenuto il parere del PG.
E' pervenuto l'aggiornamento del SS nel quale si legge che
. la situazione familiare dei minori è nota già dal 2019, allorquando il Tribunale per i Minorenni di Roma ha sospeso la responsabilità genitoriale di entrambi “ravvisando una condizione di grave pregiudizio dei minori riconducibile alle dinamiche genitoriali disfunzionali ed alla conflittualità della coppia genitoriale”, . dopo una serie di interventi attivati dal servizio, nel 2021 il Tribunale ha revocato le precedenti disposizioni, mandando ai servizi di continuare a monitorare la situazione e incaricando il Comune di Anzio di attivare una educativa domiciliare presso l'abitazione paterna -per facilitare il rasserenamento della relazione padre/minori- mai attivata,
. nel corso del procedimento conclusosi con la sentenza appellata, sono stati effettuati incontri in spazio neutro che, iniziati positivamente, sono stati interrotti dopo tre mesi su richiesta dei figli,
. sono stati effettuati i colloqui con la l'Aversa di cui la sentenza dà conto, _1
. la da anni seguita da uno psicoterapeuta privato con cui il servizio ha interloquito, mentre, quanto _1 all , soltanto nel maggio 2024 vi è stata la presa in carico da parte del servizio sociale di Anzio che lo ha T_ inviato al consultorio per intraprendere il percorso di sostegno, iniziato a novembre 2024: sussiste un'attestazione del percorso effettuato dall , redatta dopo tre incontri, nel gennaio 2025, ma non si sa T_ se sia ancora attivo e a che punto si trovi,
. nell'arco temporale considerato, i ragazzi, che ormai hanno 16 e 14 anni e capacità di decidere in autonomia, sono stati ascoltati più volte, per capire se intendano riallacciare un rapporto con il padre: nel mese di febbraio
2025, i ragazzi si sono recati presso la cugina del padre;
inizialmente titubanti, hanno finito per stare bene sin quanto la zia ha i soldi, ecc..”>, ciò che deve aver infastidito i minori che hanno declinato gli inviti successivi;
del compleanno del padre, lo stesso ha invitato i figli per una cena, ma mentre voleva andare, PE
ha risposto subito di no e, perciò, neanche il fratello alla fine è andato con il papà>; l ha Per_2 T_ proposto a di andare insieme a vedere il tennis a Roma, ma il ragazzo, già organizzato con la scuola Per_2 tennis, ha addotto di essere impegnato per un compito in classe, onde non dispiacere al padre;
l ha T_ comunque commentato l'impedimento con il fatto che ormai i biglietti erano troppo costosi;
i ragazzi vivono una condizione ambivalente nei confronti del padre, “perché se da una parte desiderano passare del tempo con lui, dall'altra hanno paura che le loro azioni o parole vengano strumentalizzate dal padre. Nel corso degli anni, purtroppo, gli atteggiamenti del sig. sono stati sempre altalenanti, passando da momenti in cui T_ tentava di riallacciare un rapporto con i figli per poi sparire anche per molto tempo rappresentando loro che il problema è sempre economico. In ogni caso, i ragazzi si rifiutano categoricamente di ricominciare gli incontri protetti. Entrambi vorrebbero poter riavere un rapporto libero con il padre, ma le delusioni passate sono state talmente tante che non riescono più ad affidarsi al padre”.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza dell'11/9/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 10/9/2025, l'Aversa ha reiterato le conclusioni già spiegate anche in via istruttoria.
Con note del 10/9/2025, la a rappresentato che nei conti correnti non figura l'importo di 60.000 ex _1 adverso incassato dalla vendita della casa, mentre il CUD anno 2022 non contempla l'introito correlato alla missione in Bosnia, sussistendo evidentemente un'altra dichiarazione reddituale o trattandosi di importo non soggetto a tassazione perché proveniente da organizzazione internazionale;
ha insistito sull'esistenza del divario e sulle ulteriori deduzioni. Ha chiesto il rigetto dell'appello e dell'ulteriore istanza che ha preluso all'instaurazione del subprocedimento, insistendo sulle conclusioni istruttorie già formulate.
L'istanza di sospensione è assorbita. Quanto alle istanze istruttorie, va segnalato che le note di trattazione scritta depositate in primo grado dall non ne contengono, rinvenendosi in ogni caso deduzione di prova contraria alla prova per testi T_ articolata da controparte (vedi infra). Non si ritiene di accedere all'espletamento di “eventuali accertamenti”
(cfr atto d'appello) non meglio specificati e alla “eventuale CTU sulla capacità genitoriale”, non risultando allegati elementi che possano far ritenere superate le risultanze di quella già svolta dinanzi al Tribunale per i
Minorenni di Roma.
Passando alle richieste della non va disposta l'audizione dei minori che appare superflua, avendo i _1 predetti già espresso il loro intendimento al SS che lo ha riportato nelle relazioni da ultimo depositate. Quanto alle richieste formulate nella memoria ex art 183, comma 6, n 2, cpc (7/10/2022), e ribadite nelle note di trattazione scritta, è irrilevante la prova orale dedotta al fine di dimostrare a) la resistenza del padre allo svolgimento da parte dei figli delle attività sportive e alla relativa partecipazione alle attività scout, risultando la stessa evidenziata dalla corrispondenza via mail intercorsa fra i genitori, b) l'esistenza di difficoltà relazionali dell nei confronti dei figli, risultando il profilo già esaminato nella ctu svolta dinanzi al TMM e trattato T_ nelle relazioni dei Servizi.
Non v'ha luogo c) all'ordine di esibizione della documentazione reddituale , trattandosi di duplicazione T_ di quello già contenuto nel decreto di fissazione dell'udienza davanti alla Corte, né d) all'espletamento di accertamenti patrimoniali dovendosi giungere alla conferma della misura dell'assegno, visto che, alla luce degli elementi acquisiti, le doglianze dell risultano infondate. T_
Al riguardo, è da segnalare, infatti, che
. l ha avuto nel triennio 2022/2024 un introito medio pari ad euro netti mensili 2.150, per come si T_ evince dalle CU agli atti, e non è onerato di canoni locatizi, mentre la ) ha dichiarato al Presidente - _1 udienza 26/4/2022- di percepire euro 1245/1300 mese, inclusa tredicesima, ciò che corrisponde alle risultanze della CU anno di imposta 2022 (unico documento reddituale prodotto nei due gradi di giudizio) nella quale figura un reddito di euro 1280 mese netti, f) ha dichiarato di svolgere altra attività lavorativa a partita Iva che deduce essere poco remunerativa, senza quantificare neanche approssimativamente l'introito relativo, avendo peraltro omesso di depositare del tutto la documentazione bancaria, g) è gravata da mutuo per l'acquisto di prima casa per euro 478 mensili,
. la sentenza emessa in sede di separazione, pronunciata il 16/2/2017, ha determinato il contributo al mantenimento dei minori in euro 700 mensili, importo che per effetto della rivalutazione Istat era pari, al mese di giugno 2023, ad euro 822 mensili,
. da tanto discendono sostenibilità dell'esborso da parte dell -che già versava 700 euro e non ha T_ allegato sopravvenute contrazioni di reddito- e congruità dell'importo visto che ai minori andrebbe assicurato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio -ed assicurato fra l'altro un alloggio-, considerato l'incremento delle esigenze in rapporto alla loro crescita e stante anche la valenza dei compiti di cura assunti dal genitore convivente.
Passando all'esame dell'ulteriore motivo di censura, va osservato che, nell'atto d'appello, l ha chiesto T_
l'affidamento condiviso dei figli, adducendo che non sono provate le reiterate mancanza attribuitegli
. visto che egli si fa carico delle spese straordinarie e si limita a contestare la sua partecipazione alle spese
“voluttuarie”,
. visto che non può farsi leva sul rifiuto dei ragazzi di incontrarlo, non essendosi indagato sull'esistenza di possibili condizionamenti materni e essendo mancato l'intervento del SS. Le doglianze dell non hanno pregio, dal momento che il primo Giudice ha, condivisibilmente, fatto leva T_ su un esercizio delle funzioni decisionali che sottende la sua incapacità di sintonizzazione con i bisogni ed i desideri dei minori: va precisato, al riguardo, che
. l'incapacità risulta, oltre che dalla ctu più volte menzionata (cfr pag 53) e dalle relazioni del SS, dalle trascrizioni delle conversazioni del padre con i minori, conversazioni che registrano l'interesse, insistentemente manifestata da costoro, a praticare sport e partecipare agli scout e l'indisponibilità a recepirlo manifestata dall che adduce incomprensioni con la iconducibili per quanto emerge dalle mail T_ _1 con lei scambiate a difficoltà economiche- e per superare il disappunto dei figli contesta loro il disinteresse mostrato durante la sua assenza, escludendo che essi possano decidere se vederlo o meno,
. la ctu ha segnalato in capo all'odierno appellante, anche, “dinamiche di noncuranza” non giustificabili con gli addotti impegni lavorativi, come ad esempio accaduto in occasione dell'invio di documentazione necessaria cui l'interessato ha provveduto non nei tempi concordati e solo dopo sollecitazioni che inizialmente non ha riscontrato,
. trattasi di attitudini e modalità non consone alle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione, sana ed equilibrata crescita psicologica dei figli, attitudini e modalità non riconducibili, come vorrebbe l'appellante, a quell'inevitabile e fisiologica diversità di scelte educative tra i genitori – sussistenti specie in un contesto di contrapposizione come quello che caratterizza i giudizi di separazione/divorzio– compatibile con l'affidamento condiviso.
Non vi sono elementi per ritenere superate le criticità su evidenziate, stante anche il tenore dell'atto d'appello e considerato anche la presenza delle pendenze penali ricordate dalla tesse considerazioni valgono _1 quanto all', da intendersi spiegata ai sensi dell'art 709 ter cpc, applicabile ratione temporis, istanza con la quale si sollecita, in via principale, la modifica delle condizioni di divorzio e dell'affidamento: quanto al regime di visita, va confermata la previsione contenuta in sentenza -incontri in modalità protetta sotto la sorveglianza del SS- previsione che è volta a consentire il riavvicinamento anche in funzione del ripristino dell'affido condiviso. Non può accedersi al chiesto coinvolgimento di un SS diverso da quello di Guidonia, del quale non è stata dimostrata l'inadeguatezza: non può l imputare al SS T_
l'indisponibilità di ragazzi l'uno sedicenne e l'altro quattordicenne -come tali dotati di autonomo discernimento- a presenziare agli incontri col padre.
Quanto sopra prelude all'esame della subordinata, dovendosi ritenere che le cennate pendenze penali non consentono la predisposizione di un piano di mediazione familiare finalizzato a favorire il miglioramento della comunicazione fra i genitori e ritenendo questa Corte che sia l a doversi sottoporre ad un percorso di T_ sostegno alla genitorialità.
L'atteggiamento di ambivalenza dei minori verso il padre richiede valutazione e sostegno, sicchè il SS va onerato non solo di avviare il padre verso un percorso di sostegno genitoriale ma anche di assicurare ai figli una valutazione psicologica anche tramite TSMREE e un percorso di sostegno psicologico.
Le spese di lite del grado, ivi comprese quelle afferenti il subprocedimento, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nelle cause 519/2024 e 519-1/2024 rgac, così provvede
. rigetta l'appello e l'istanza “di modifica delle condizioni di divorzio in corso di giudizio e richiesta di erogazione di servizi sociali per il miglioramento dei contatti genitori-figli”, . onera il SS territorialmente competente di avviare l ad un percorso di sostegno genitoriale e di T_ assicurare ai minori una valutazione psicologica, anche tramite TSMREE, e un percorso di sostegno psicologico,
. condanna l al pagamento in favore della elle spese di lite che liquida, anche per il T_ _1 subprocedimento, in euro 7.000 per compensi, oltre oneri di legge,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato se dovuto.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il Presidente
Sofia Rotunno
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori