Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/03/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4287/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Seconda sezione civile
Il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4287/2017 del R.G. avente ad
OGGETTO: assicurazione contro i danni
TRA
in persona del l.r.p.t., Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Orsini
n.42 presso lo studio legale dell'avv. Federico Cozzolino unitamente all'avv. Livio Caprile che la rappresenta e la difende in virtù di procura speciale apposta in calce all'atto di citazione
Attrice
E
elettivamente domiciliati in Vico Controparte_1
Equense alla via San Ciro n. 16, presso lo studio dell'Avv. Elio Trombetta, che la rappresenta e la difende, in virtù di procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 13 giugno 2024
*****
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE
STATO NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO
TRIBUTARIO PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO
TOTALE DALLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1°
OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO 2025 (sabato).
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL
DEPOSITO DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO,
ATTESO CHE IL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI
REPLICA EX ART. 190 CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 20
NOVEMBRE 2024.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio 2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.06.2017, conveniva in giudizio Parte_1 al fine di ottenere la condanna della Controparte_1 stessa al pagamento dell'importo di euro 33.208,52 liquidato dalla stessa attrice, in qualità di impresa assicuratrice, in favore di a Controparte_2 titolo di indennizzo per i danni subiti dall'imbarcazione a motore - denominata “S. Pazienza” modello Sorrento 7.50
Open matricola n. 21803 - di sua proprietà a seguito dell'incendio sviluppatosi in data 17.11.2015 presso il capannone industriale sito in Vico Equense (NA) in via E.
Bosco 81/b ove la l'imbarcazione era depositata per il rimessaggio invernale.
Deduceva, quindi, che la convenuta, titolare firmatario della ditta individuale, in qualità di custode
. 2 N. 4287/2017 R.G.A.C.
dell'imbarcazione doveva essere ritenuta responsabile della causazione del medesimo incendio ex art. 1228 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c., e, conseguentemente, affermava il proprio diritto a surrogarsi ex art. 1916 c.c., fino a concorrenza dell'ammontare liquidato al danneggiato a titolo di indennizzo, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 eccepiva il difetto di legittimazione della società assicuratrice per assenza dei presupposti della surrogazione ex art. 1916 c.c.; contestava inoltre la fondatezza della domanda nel merito nonché la sproporzione del quantum liquidato dalla compagnia assicuratrice a titolo di indennizzo.
1. In tema di assicurazione contro i danni,
l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Il diritto di surroga dell'assicuratore è disciplinato dall'art. 1916
c.c., che si pone come norma speciale rispetto alla ordinaria disciplina della surroga contrattuale, di talché il diritto dell'assicuratore che abbia pagato l'indennità all'assicurato danneggiato, di surrogarsi, nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile, per la rivalsa delle somme corrisposte, non deriva dal rapporto assicurativo, che per il terzo responsabile è
"res inter alios", ma dalla legge.
La Cassazione ha in proposito chiarito (cfr. Cass n.
20740 del 2016) che quella dell'assicuratore è una successione a titolo particolare del diritto vantato dall'assicurato nei confronti del terzo responsabile dell'evento dannoso, con sostituzione integrale e omnicomprensiva all'assicurato-danneggiato, in forza di
. 3 N. 4287/2017 R.G.A.C.
meccanismo giuridico ontologicamente del tutto diverso dal regresso che è, invece, un diritto nuovo scaturente dal pagamento dell'obbligazione solidale.
Sotto il profilo probatorio, ai fini della surroga ex art. 1916 c.c., l'assicuratore può adempiere all'onere di provare la sua qualità di assicuratore ed il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto d'assicurazione e l'individuazione del danno risarcito. Tuttavia, quando l'assicuratore agisce nei confronti del terzo responsabile, questi, mentre non può far valere ragioni di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto, deducibili soltanto dall'altro contraente, è legittimato a contrastare, in via d'eccezione, i presupposti della surrogazione medesima, e, quindi, può opporre la nullità del contratto stesso, inclusa quella per inesistenza del rischio o per carenza di interesse, oppure l'avvenuto pagamento dell'indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto. In tal caso è necessario che l'assicuratore esibisca la polizza, ovvero provi in altra forma documentale il contenuto del contratto, non essendo sufficiente il solo richiamo al numero di polizza contenuto nella quietanza rilasciata dal terzo danneggiato (Corte appello Torino sez. III,
21/07/2020, n.734).
Nel caso di specie parte attrice ha dedotto e documentalmente provato la polizza assicurativa n.
605998116, la quietanza di pagamento, nonché la ricevuta del bonifico effettuato in favore del soggetto assicurato in data 26.07.2016, per l'ammontare Controparte_3 di euro 27.845,65.
Ai fini della individuazione dei soggetti responsabili dell'incendio occorso, nei confronti dei quali
. 4 N. 4287/2017 R.G.A.C.
l'assicurazione può pretendere la refusione delle indennità corrisposte al danneggiato, dalle risultanze dell'istruttoria risulta pacifico che l'attrice CP_1
fosse titolare della omonima ditta individuale
[...] svolgente attività di rimessaggio imbarcazioni da trasporto, come risulta dalla visura della camera di commercio in atti depositata.
Nell'ambito dell'interrogatorio formale, inoltre, la stessa ha confermato che Controparte_1
l'imbarcazione modello Sorrento 7.50 Open era stata consegnata presso il capannone industriale per l'attività di rimessaggio.
Orbene, il contratto di rimessaggio è una forma negoziale atipica da inquadrarsi nello schema generale del contratto di deposito, disciplinato dagli artt. 1766 e ss. c.c., che si sostanzia nell'assunzione dell'obbligazione da parte di un soggetto di ricevere dall'altro soggetto un bene mobile (specialmente imbarcazioni da diporto, ma anche roulottes ed autovetture) con l'obbligo di custodirlo in apposito locale o area durante il periodo concordato e di restituirlo nello stato in cui è stato riconsegnato.
Ciò posto, nei casi di responsabilità ex recepto grava in capo a chi assume l'obbligo di custodia la prova liberatoria della non imputabilità dell'evento e quindi, nel caso di specie, che il danneggiamento della imbarcazione si è verificato nonostante la convenuta abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno ai veicoli.
Premesso che l'incendio di un veicolo lasciato in deposito in un'area di rimessaggio non costituisce una eventualità imprevedibile, attesa la natura non ignifuga dei mezzi oggetto di ricovero, nel caso di specie, parte
. 5 N. 4287/2017 R.G.A.C.
convenuta non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante. Conseguentemente, va affermata la responsabilità contrattuale di nella Controparte_1 causazione del danneggiamento occorso all'imbarcazione assicurata.
In presenza di tutti i presupposti delineati dall'art. 1916 c.c. la domanda di surrogazione è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Parte convenuta, infine, ha eccepito l'erroneità della quantificazione dei danni subiti dalla imbarcazione
“Santa Pazienza” e liquidati dalla compagnia assicuratrice.
In particolare, ha evidenziato che Controparte_1
l'indennizzo versato da parte attrice risulta essere sproporzionato atteso che l'imbarcazione “Santa Pazienza” era stata danneggiata solo parzialmente.
Dalla consulenza tecnica espletata, immune da vizi logici e pienamente condivisibile, è emerso che in assenza di fatture dei materiali sostituiti e dei lavori eseguiti, tenuto conto delle verifiche e dei rilievi fotografici. la somma per la riparazione può considerarsi pari ad euro
16503,52.
Pertanto, posto che il danneggiante, in virtù della funzione compensativa reintegratoria e non punitiva del risarcimento del danno, è tenuto a risarcire il danneggiato nei limiti del danno effettivamente sofferto, la surrogazione nei diritti vantati del danneggiato nei confronti del terzo responsabile deve essere limitata, sotto il profilo quantitativo, ai pregiudizi effettivamente accertati.
Ne consegue, pertanto, che la domanda va parzialmente accolta e va condannata al pagamento, Controparte_1
. 6 N. 4287/2017 R.G.A.C.
in favore di dell'importo Parte_1 pari ad euro 16.503,52 oltre interessi e rivalutazione.
2. Le spese di lite, compensate per la metà, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, ex art. 92 comma 2 c.p.c. seguono, per il resto, il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m.
n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché del valore della causa (determinato in applicazione del criterio del “disputatum”, risultando la domanda accolta, ex art. 5 d.m. 55/2014: cfr, ex multis,
Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022), nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in persona Parte_1 del l.r.p.t., nei confronti di così Controparte_1 provvede:
A) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore Controparte_1 di dell'importo di euro Parte_1
16.503,52 oltre interessi e rivalutazione;
B) compensa le spese processuali per la metà e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., della residua parte, che liquida in euro 2.538,50 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovuti.
Torre Annunziata, 6 marzo 2025
. 7 N. 4287/2017 R.G.A.C.
.
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
8