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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
1623/24 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott. ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g 1623/24 promossa da:
, nato ad [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Francesca Cruciani, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Stramaccia Emanuela, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20/02/2000 in AL
EO (PG) precisando che dall'unione sono nate due figlie e Persona_1 [...] ad oggi maggiorenni e che a far data dal perfezionamento della separazione non vi era Per_2 stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“A) Dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in AL EO
(PG) il 20.02.2000 dai coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
1) Confermare l'assegnazione del piano terra e del piano primo dell'abitazione coniugale ubicata in
AS (TR) Piazza dei Martiri delle Foibe n.3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in favore della SI.ra . Assegnare l'abitazione del piano secondo dell'immobile ubicato Controparte_1 in AS (TR) Piazza dei Martiri delle Foibe n.3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in favore del SI. . In conseguenza di ciò la SI.ra si obbliga, Parte_1 Controparte_1 non appena l'immobile sarà stato accatastato come due unità abitative, ad effettuare, a sue spese, la voltura dell'utenza relativa alla fornitura del gas, mentre si obbliga a chiedere un nuovo allaccio a suo nome per le forniture di energia elettrica e dell'acqua. Il SI. si obbliga a Parte_1 corrispondere alla SI.ra , al momento della presentazione della domanda per il Controparte_1 nuovo allaccio dell'utenza dell'acqua e dell'energia elettrica, il 50% della spesa, senza tale anticipato versamento nessuna domanda nuova potrà essere all'uopo richiesta. In ogni caso sino a quando non saranno state attivate le nuove utenze la SI.ra corrisponderà al Controparte_1
SI. la somma pari al 50% delle fatture relative al consumo dell'acqua e Parte_1 dell'energia elettrica.
2) Confermare l'obbligo del SI. di corrispondere come mantenimento a favore delle Parte_1 figlie la somma mensile di € 300,00= per ciascuna, da versarsi su conto corrente della madre sino a quando le figlie vivranno insieme alla medesima. Nel caso in cui esse dovessero cessare di abitare con la madre il mantenimento dovrà essere corrisposto direttamente alle figlie. Naturalmente nel momento in cui le figlie raggiungeranno la loro indipendenza economica pur rimanendo conviventi con la madre, l'obbligo del mantenimento cesserà.
3)Le spese mediche extra S.S.N., ludiche e sportive, se necessarie per le figlie saranno a carico al
50% di ciascun genitore. La relativa quota sarà esigibile a semplice richiesta da parte di ciascun genitore, a seguito della presentazione del relativo documento fiscale. Le altre, non necessarie, dovranno essere preventivamente concordate tra i medesimi genitori;
4) Le parti, dichiarano che con la divisione dell'immobile in comproprietà come innanzi precisato, hanno definito tutte le questioni patrimoniali. Per questo si impegnano a stipulare divisione immobiliare consensuale attribuendosi le quote così come saranno esattamente e catastalmente indicate in un progetto che verrà depositato nella udienza di trattazione, tale divisione è fatta allo scopo di risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, e pertanto chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della L. n.74/1987 e della sentenza della C. Cost. n.154/1999, oltre che della Circolare dell'Agenzia delle entrate n.27/2012;
5) I sig.ri e , dichiarano di aver raggiunto, con le pattuizioni Parte_1 Controparte_1 concordate in questa sede, un componimento soddisfacente di ogni loro questione economica e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
B) Per l'effetto, decretare a carico della moglie la perdita del cognome del marito;
C) Ordinare la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
AL EO (PG) per le annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al R.D. n.1238 del
09.07.1939;
D) Dichiarare compensate le spese legali.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi hanno perfezionato la loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 20/02/2000 tra e in AL EO (PG) alle condizioni Parte_1 Controparte_1 congiunte indicate in ricorso;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di UA
AN (PG) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2000);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott. ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g 1623/24 promossa da:
, nato ad [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Francesca Cruciani, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Stramaccia Emanuela, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20/02/2000 in AL
EO (PG) precisando che dall'unione sono nate due figlie e Persona_1 [...] ad oggi maggiorenni e che a far data dal perfezionamento della separazione non vi era Per_2 stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“A) Dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in AL EO
(PG) il 20.02.2000 dai coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
1) Confermare l'assegnazione del piano terra e del piano primo dell'abitazione coniugale ubicata in
AS (TR) Piazza dei Martiri delle Foibe n.3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in favore della SI.ra . Assegnare l'abitazione del piano secondo dell'immobile ubicato Controparte_1 in AS (TR) Piazza dei Martiri delle Foibe n.3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in favore del SI. . In conseguenza di ciò la SI.ra si obbliga, Parte_1 Controparte_1 non appena l'immobile sarà stato accatastato come due unità abitative, ad effettuare, a sue spese, la voltura dell'utenza relativa alla fornitura del gas, mentre si obbliga a chiedere un nuovo allaccio a suo nome per le forniture di energia elettrica e dell'acqua. Il SI. si obbliga a Parte_1 corrispondere alla SI.ra , al momento della presentazione della domanda per il Controparte_1 nuovo allaccio dell'utenza dell'acqua e dell'energia elettrica, il 50% della spesa, senza tale anticipato versamento nessuna domanda nuova potrà essere all'uopo richiesta. In ogni caso sino a quando non saranno state attivate le nuove utenze la SI.ra corrisponderà al Controparte_1
SI. la somma pari al 50% delle fatture relative al consumo dell'acqua e Parte_1 dell'energia elettrica.
2) Confermare l'obbligo del SI. di corrispondere come mantenimento a favore delle Parte_1 figlie la somma mensile di € 300,00= per ciascuna, da versarsi su conto corrente della madre sino a quando le figlie vivranno insieme alla medesima. Nel caso in cui esse dovessero cessare di abitare con la madre il mantenimento dovrà essere corrisposto direttamente alle figlie. Naturalmente nel momento in cui le figlie raggiungeranno la loro indipendenza economica pur rimanendo conviventi con la madre, l'obbligo del mantenimento cesserà.
3)Le spese mediche extra S.S.N., ludiche e sportive, se necessarie per le figlie saranno a carico al
50% di ciascun genitore. La relativa quota sarà esigibile a semplice richiesta da parte di ciascun genitore, a seguito della presentazione del relativo documento fiscale. Le altre, non necessarie, dovranno essere preventivamente concordate tra i medesimi genitori;
4) Le parti, dichiarano che con la divisione dell'immobile in comproprietà come innanzi precisato, hanno definito tutte le questioni patrimoniali. Per questo si impegnano a stipulare divisione immobiliare consensuale attribuendosi le quote così come saranno esattamente e catastalmente indicate in un progetto che verrà depositato nella udienza di trattazione, tale divisione è fatta allo scopo di risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, e pertanto chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della L. n.74/1987 e della sentenza della C. Cost. n.154/1999, oltre che della Circolare dell'Agenzia delle entrate n.27/2012;
5) I sig.ri e , dichiarano di aver raggiunto, con le pattuizioni Parte_1 Controparte_1 concordate in questa sede, un componimento soddisfacente di ogni loro questione economica e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
B) Per l'effetto, decretare a carico della moglie la perdita del cognome del marito;
C) Ordinare la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
AL EO (PG) per le annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al R.D. n.1238 del
09.07.1939;
D) Dichiarare compensate le spese legali.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi hanno perfezionato la loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 20/02/2000 tra e in AL EO (PG) alle condizioni Parte_1 Controparte_1 congiunte indicate in ricorso;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di UA
AN (PG) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2000);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2024
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti