Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Sentenza breve 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 06/06/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 02029/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03161/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3161 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Verdini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Melchiorre Gioia 41/A;
contro
Ministero dell'Interno U.T.G. - Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento adottato, in data 25.01.2024, dallo Sportello Unico per l’Immigrazione - Prefettura di Milano (P-MI/L/N/2020/111984), con cui veniva rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata ai sensi dell’art. 103, comma I, D.L. 34/2020, nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
Rilevato che:
- all’esito del riesame disposto dal Tribunale in accoglimento della domanda cautelare, l’amministrazione ha riconvocato le parti interessate e il ricorrente ha stipulato il contratto di soggiorno, sicché con apposita nota depositata in giudizio ha evidenziato la soddisfazione della pretesa vantata;
Ritenuto che le circostanze suindicate palesino la soddisfazione della pretesa vantata con conseguente sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, mentre le concrete modalità di definizione della lite conducono a compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.