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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4969 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. TE IN nelle cause civili riunite iscritte ai
Nn°13474 e 13475/2022 R.G.L., promosse
D A
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv.to BUTTA' FILIPPO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in
Via Marchese di Villabianca, 54 a PALERMO.
- ricorrente -
C O N T R O in persona del suo legale rappresentante pro-tempore. CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_2
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'avv.to Rosaria Ciancimino, giusta procura generale in Notaio Per_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 17/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorsi depositati in data 29/12/2022, successivamente riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti indicati in epigrafe convennero in giudizio la per sentirla condannare al pagamento di CP_1 quanto dovuto loro a titolo di retribuzione relativa agli ultimi tre mesi di rapporto
(ovvero le retribuzioni relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2021) e gli Assegni per il Nucleo familiare, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e col favore delle spese di lite.
La società convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituì in giudizio.
1 Disposta l'integrazione del contraddittorio all'udienza del 20.9.2024, si costituì in giudizio l' , che chiese condannarsi la società al versamento in suo favore dei CP_2 contributi previdenziali eventualmente omessi.
Le cause, istruite mediante la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, sono state decise all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della società convenuta che, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito i ricorsi vanno accolti.
Devono, innanzitutto, ritenersi documentalmente provate le circostanze di fatto allegate in ricorso.
Risulta, infatti, per tabulas che il datore di lavoro non ha corrisposto ai ricorrenti le retribuzioni (e gli assegni per il nucleo familiare) relativi ai mesi da luglio a settembre
2021, avendo fatto istanza di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
(cfr. prospetti paga in atti).
Tuttavia, la società, che ne aveva certamente l'onere, non ha provato di essere stata effettivamente ammessa ai benefici della ed anzi dalla nota del 31 CP_3 CP_2
marzo 2022, allegata agli atti (seppur riferita ad un collega dei ricorrenti), emerge che l'istanza è stata rigettata dall in quanto “Non sono stati prodotti copia della CP_4
comunicazione sindacale preventiva e prova del relativo invio della comunicazione alla
. CP_5
Orbene, tale circostanza fa sorgere in capo alla convenuta l'obbligo di retribuire i lavoratori indebitamente sospesi dal servizio.
Al riguardo giova richiamare il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale. Ne consegue che, nel caso in cui siano stati sospesi dal servizio taluni dipendenti e non sia stata accolta la richiesta di ammissione al trattamento di cassa integrazione, il datore di lavoro, non potendo invocare gli effetti del provvedimento amministrativo sul rapporto di lavoro, ha l'onere di provare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione a lui non imputabile,
2 senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. (Fattispecie relativa a sospensione unilaterale del rapporto di lavoro e della corresponsione della retribuzione effettuata dal datore di lavoro, in assenza della concessione del richiesto trattamento di integrazione salariale, per esaurimento del lavoro di un cantiere edile)“ (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7300 del 16/04/2004, ma anche
Cass. Sez. L, Sentenza n. 5101 del 10/04/2002).
L'obbligo retributivo gravante sulla convenuta non può, peraltro, comprendere quanto richiesto a titolo di assegni per il nucleo familiare, in quanto “Unico obbligato alla erogazione degli assegni familiari è l' laddove il datore di lavoro, quando CP_2
corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice "adiectus solutionis causa", con la conseguenza che, ove l' abbia comunicato al datore di lavoro la CP_2
non spettanza del trattamento, quest'ultimo non è più tenuto ad anticiparlo ai dipendenti” (Cass. Sez. L., 05/05/1998).
D'altro canto, neanche l' , per quanto convenuto in giudizio, può ritenersi CP_2
tenuto a corrispondere ai ricorrenti quanto richiesto a tale titolo, non avendo avuto il rapporto alcuna esecuzione nel periodo di causa.
Al riguardo giova richiamare il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, presuppone - alla stregua della funzione previdenziale assunta dall'istituto rispetto alla originaria funzione di mera integrazione del salario - l'effettivo svolgimento di attività lavorativa, come si evince dalla disciplina generale sugli assegni familiari di cui al d.P.R. 30 maggio 1955, n.
797, e successive modificazioni ed integrazioni, richiamata dal terzo comma del predetto art. 2, la quale - ad eccezione di alcune particolari situazioni specificamente indicate (malattia, infortunio etc.) - commisura la entità degli assegni relativi a ciascun periodo di paga alle e ad un numero minimo di ore lavorate;
ne consegue che, al di fuori delle predette situazioni particolari (e di quelle specificamente contemplate da altre disposizioni, quali i periodi di cassa integrazione e di mobilità e quelli di permesso o aspettativa per motivi politici o sindacali), gli assegni non spettano per i periodi (nella specie, compresi fra la data di sospensione dell'attività
3 produttiva e quella di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore) in cui, pur essendo formalmente in essere il rapporto, sia tuttavia carente la prestazione lavorativa in conseguenza della insussistenza del sinallagma funzionale del contratto (nella quale ipotesi, d'altra parte, non sorge neanche il diritto alla retribuzione, che, per il principio generale di corrispettività, è anch'esso collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi di illegittima interruzione o unilaterale sospensione del rapporto, nei quali l'obbligo retributivo è riconducibile agli effetti risarcitori della condotta inadempiente del datore di lavoro). Nè l'esclusione del diritto agli assegni, limitatamente a tali periodi, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., con riguardo alla diversità di trattamento rispetto alla indicate situazioni particolari, atteso che in queste ultime la scelta del legislatore - di equiparare determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva - trova giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo di alcune categorie di lavoratori in dipendenza di programmi di risanamento dell'attività produttiva soggetti al controllo della p.a. (cassa integrazione, mobilità) oppure è riconducibile alla tutela di beni costituzionalmente garantiti, in relazione ad eventi che comportano "ex lege" l'inattività (malattia, infortunio, maternità)e alla necessità del ripristino delle energie lavorative e del godimento della vita familiare e sociale (ferie, riposi) ovvero in relazione all'esercizio di diritti politici e sindacali (permessi e aspettative per ricoprire cariche pubbliche elettive e sindacali) e all'assolvimento di doveri civici (richiamo alle armi).(Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'assegno in questione per il periodo controverso, non attribuendo alcun rilievo alla circostanza che tale diritto fosse stato riconosciuto da circolari emanate dall non CP_2
potendo tali circolari derogare a disposizioni di legge, ne' al fatto che i crediti per le retribuzioni del periodo in questione fossero stati ammessi al passivo fallimentare, atteso che, a parte la non configurabilità di un collegamento esclusivo del diritto all'assegno con quello alla retribuzione, comunque non invocabile nella specie, il ricordato provvedimento giudiziale era vincolante solo ai fini dell'accollo, gravante "ex lege" sull' come Fondo di garanzia ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, del debito CP_2 retributivo del datore di lavoro insolvente, ma non acquistava alcuna efficacia nel
4 giudizio in cui l' era evocato come soggetto direttamente obbligato alla CP_2
prestazione previdenziale.)” (Cass. Sez. L., 27/03/2004, n. 6155).
Passando alla quantificazione dei crediti, devono condividersi i conteggi effettuati del CTU poiché esenti da vizi logico-giuridici.
Pertanto, la società convenuta va condannata a corrispondere, a titolo di retribuzioni, in favore di e di , la somma di euro Parte_1 Parte_2
5.268,66 per ciascuno, oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi maturati dall'1.11.2025 sino al soddisfo.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale dell , per CP_2 compensare integralmente le spese di lite fra i ricorrenti e l' . CP_4
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n.
147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
Vanno definitivamente poste a carico della società convenuta le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia della società convenuta.
In parziale accoglimento dei ricorsi, condanna la società convenuta a corrispondere, a titolo di retribuzioni, in favore di ciascun ricorrente la somma di euro
5.268,66, oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi maturati dall'1.11.2025 sino al soddisfo.
Dichiara compensate le spese di lite fra l' e le altre parti del giudizio. CP_2
Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.650,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
Iva e Cpa come per legge.
Pone a carico della società convenuta le spese della CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Palermo il 18/11/2025.
IL GIUDICE
TE IN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. TE IN nelle cause civili riunite iscritte ai
Nn°13474 e 13475/2022 R.G.L., promosse
D A
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv.to BUTTA' FILIPPO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in
Via Marchese di Villabianca, 54 a PALERMO.
- ricorrente -
C O N T R O in persona del suo legale rappresentante pro-tempore. CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_2
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'avv.to Rosaria Ciancimino, giusta procura generale in Notaio Per_1
- resistente -
All'esito dell'udienza del 17/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorsi depositati in data 29/12/2022, successivamente riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti indicati in epigrafe convennero in giudizio la per sentirla condannare al pagamento di CP_1 quanto dovuto loro a titolo di retribuzione relativa agli ultimi tre mesi di rapporto
(ovvero le retribuzioni relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2021) e gli Assegni per il Nucleo familiare, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e col favore delle spese di lite.
La società convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituì in giudizio.
1 Disposta l'integrazione del contraddittorio all'udienza del 20.9.2024, si costituì in giudizio l' , che chiese condannarsi la società al versamento in suo favore dei CP_2 contributi previdenziali eventualmente omessi.
Le cause, istruite mediante la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, sono state decise all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della società convenuta che, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito i ricorsi vanno accolti.
Devono, innanzitutto, ritenersi documentalmente provate le circostanze di fatto allegate in ricorso.
Risulta, infatti, per tabulas che il datore di lavoro non ha corrisposto ai ricorrenti le retribuzioni (e gli assegni per il nucleo familiare) relativi ai mesi da luglio a settembre
2021, avendo fatto istanza di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
(cfr. prospetti paga in atti).
Tuttavia, la società, che ne aveva certamente l'onere, non ha provato di essere stata effettivamente ammessa ai benefici della ed anzi dalla nota del 31 CP_3 CP_2
marzo 2022, allegata agli atti (seppur riferita ad un collega dei ricorrenti), emerge che l'istanza è stata rigettata dall in quanto “Non sono stati prodotti copia della CP_4
comunicazione sindacale preventiva e prova del relativo invio della comunicazione alla
. CP_5
Orbene, tale circostanza fa sorgere in capo alla convenuta l'obbligo di retribuire i lavoratori indebitamente sospesi dal servizio.
Al riguardo giova richiamare il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale. Ne consegue che, nel caso in cui siano stati sospesi dal servizio taluni dipendenti e non sia stata accolta la richiesta di ammissione al trattamento di cassa integrazione, il datore di lavoro, non potendo invocare gli effetti del provvedimento amministrativo sul rapporto di lavoro, ha l'onere di provare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione a lui non imputabile,
2 senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. (Fattispecie relativa a sospensione unilaterale del rapporto di lavoro e della corresponsione della retribuzione effettuata dal datore di lavoro, in assenza della concessione del richiesto trattamento di integrazione salariale, per esaurimento del lavoro di un cantiere edile)“ (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7300 del 16/04/2004, ma anche
Cass. Sez. L, Sentenza n. 5101 del 10/04/2002).
L'obbligo retributivo gravante sulla convenuta non può, peraltro, comprendere quanto richiesto a titolo di assegni per il nucleo familiare, in quanto “Unico obbligato alla erogazione degli assegni familiari è l' laddove il datore di lavoro, quando CP_2
corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice "adiectus solutionis causa", con la conseguenza che, ove l' abbia comunicato al datore di lavoro la CP_2
non spettanza del trattamento, quest'ultimo non è più tenuto ad anticiparlo ai dipendenti” (Cass. Sez. L., 05/05/1998).
D'altro canto, neanche l' , per quanto convenuto in giudizio, può ritenersi CP_2
tenuto a corrispondere ai ricorrenti quanto richiesto a tale titolo, non avendo avuto il rapporto alcuna esecuzione nel periodo di causa.
Al riguardo giova richiamare il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, presuppone - alla stregua della funzione previdenziale assunta dall'istituto rispetto alla originaria funzione di mera integrazione del salario - l'effettivo svolgimento di attività lavorativa, come si evince dalla disciplina generale sugli assegni familiari di cui al d.P.R. 30 maggio 1955, n.
797, e successive modificazioni ed integrazioni, richiamata dal terzo comma del predetto art. 2, la quale - ad eccezione di alcune particolari situazioni specificamente indicate (malattia, infortunio etc.) - commisura la entità degli assegni relativi a ciascun periodo di paga alle
ne consegue che, al di fuori delle predette situazioni particolari (e di quelle specificamente contemplate da altre disposizioni, quali i periodi di cassa integrazione e di mobilità e quelli di permesso o aspettativa per motivi politici o sindacali), gli assegni non spettano per i periodi (nella specie, compresi fra la data di sospensione dell'attività
3 produttiva e quella di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore) in cui, pur essendo formalmente in essere il rapporto, sia tuttavia carente la prestazione lavorativa in conseguenza della insussistenza del sinallagma funzionale del contratto (nella quale ipotesi, d'altra parte, non sorge neanche il diritto alla retribuzione, che, per il principio generale di corrispettività, è anch'esso collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi di illegittima interruzione o unilaterale sospensione del rapporto, nei quali l'obbligo retributivo è riconducibile agli effetti risarcitori della condotta inadempiente del datore di lavoro). Nè l'esclusione del diritto agli assegni, limitatamente a tali periodi, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., con riguardo alla diversità di trattamento rispetto alla indicate situazioni particolari, atteso che in queste ultime la scelta del legislatore - di equiparare determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva - trova giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo di alcune categorie di lavoratori in dipendenza di programmi di risanamento dell'attività produttiva soggetti al controllo della p.a. (cassa integrazione, mobilità) oppure è riconducibile alla tutela di beni costituzionalmente garantiti, in relazione ad eventi che comportano "ex lege" l'inattività (malattia, infortunio, maternità)e alla necessità del ripristino delle energie lavorative e del godimento della vita familiare e sociale (ferie, riposi) ovvero in relazione all'esercizio di diritti politici e sindacali (permessi e aspettative per ricoprire cariche pubbliche elettive e sindacali) e all'assolvimento di doveri civici (richiamo alle armi).(Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'assegno in questione per il periodo controverso, non attribuendo alcun rilievo alla circostanza che tale diritto fosse stato riconosciuto da circolari emanate dall non CP_2
potendo tali circolari derogare a disposizioni di legge, ne' al fatto che i crediti per le retribuzioni del periodo in questione fossero stati ammessi al passivo fallimentare, atteso che, a parte la non configurabilità di un collegamento esclusivo del diritto all'assegno con quello alla retribuzione, comunque non invocabile nella specie, il ricordato provvedimento giudiziale era vincolante solo ai fini dell'accollo, gravante "ex lege" sull' come Fondo di garanzia ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, del debito CP_2 retributivo del datore di lavoro insolvente, ma non acquistava alcuna efficacia nel
4 giudizio in cui l' era evocato come soggetto direttamente obbligato alla CP_2
prestazione previdenziale.)” (Cass. Sez. L., 27/03/2004, n. 6155).
Passando alla quantificazione dei crediti, devono condividersi i conteggi effettuati del CTU poiché esenti da vizi logico-giuridici.
Pertanto, la società convenuta va condannata a corrispondere, a titolo di retribuzioni, in favore di e di , la somma di euro Parte_1 Parte_2
5.268,66 per ciascuno, oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi maturati dall'1.11.2025 sino al soddisfo.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale dell , per CP_2 compensare integralmente le spese di lite fra i ricorrenti e l' . CP_4
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n.
147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
Vanno definitivamente poste a carico della società convenuta le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia della società convenuta.
In parziale accoglimento dei ricorsi, condanna la società convenuta a corrispondere, a titolo di retribuzioni, in favore di ciascun ricorrente la somma di euro
5.268,66, oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi maturati dall'1.11.2025 sino al soddisfo.
Dichiara compensate le spese di lite fra l' e le altre parti del giudizio. CP_2
Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.650,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
Iva e Cpa come per legge.
Pone a carico della società convenuta le spese della CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Palermo il 18/11/2025.
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