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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/11/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15857/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15857/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. LUPPI ALBERTO, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio del difensore in Desenzano del Garda (BS) Via Giunio Bruto n.18
e
(c.f. ), con l'avv. TONIATO LAURA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Castiglione delle Stiviere (MN) Via Cesare Battisti
n.44
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 23.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE: «1) Dichiararsi la separazione dei coniugi Parte_2
( ) nata a [...] il [...]S3 cittadina italiana, residente in C.F._3
25015 Desenzano del Garda (BS) Viale Risorgimento n.226, e ( ), nato Parte_1 C.F._1
a Verona in data 12.07.1966, residente in [...], coniugatisi in
Desenzano del Garda (BS) in data 30.01.2023, con atto trascritto nei registri di stato civile di detto Comune,
Atti di Matrimonio n.3, Parte 1, Anno 2023 autorizzando gli stessi a vivere separati osservando mutuo rispetto.
2) Ordinarsi al competente ufficiale di Stato Civile di provvedere, a margine dell'atto di matrimonio, all'annotazione della emananda sentenza, cui le parti dichiarano sin d'ora di fare acquiescenza.
3) Affidarsi i figli minori e congiuntamente a entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2 collocamento abitativo prevalente degli stessi presso la madre in Bedizzole (BS) Via Masciaga di Sotto n.8. 4) Disporsi che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in modo condiviso con particolare riguardo alle decisioni di maggiore interesse inerenti l'istruzione, l'educazione e la salute del figlio, clic saranno, quindi, assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio medesimo, precisando che le decisioni stille questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando il minore stia con l'uno o l'altro genitore.
5) Salvo diversi accordi tra le parti e nel rispetto delle esigenze dei figli e dei loro impegni sportivi e/o scolastici ed extrascolastici, i rapporti padre-figlio saranno regolati di volta in volta previo accordo tra i genitori.
6) Nessun assegno di mantenimento a favore dei figli verrà corrisposto all'altro genitore, provvedendo gli stessi al mantenimento diretto della prole.
7) Dirsi tenuti i ricorrenti al pagamento nella misura del 50% ciascuno di tutte le spese straordinarie per i figli come disciplinate e previste nel protocollo adottato dall'adito Tribunale, che sottoscritto dalle parti è allegato come doc.3 al ricorso, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli medesimi.
8) Disporsi che per le spese proposte che richiedano il preventivo accordo, le stesse debbano essere inviate su richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia di spesa e il suo esatto ammontare e che l'altra parte debba fornire risposta scritta entro 10 giorni dalia ricezione, in difetto della quale la spesa si intenderà autorizzata e dovrà, quindi, essere sostenuta interamente dalla parte che ha sostenuto la spesa.
9) Per le spese sanitarie urgenti che non necessitino di essere concordate in ragione della loro urgenza dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
10) le parti convengono che ogni prelievo effettuato sul conto corrente dedicato delia figlia minore , Per_1 disabile, su cui viene accreditata la pensione ex L. 104/92, venga effettuato mediante fuma congiunta.
11) Le parti si concedono sin d'ora reciproca autorizzazione a conseguire il rinnovo e/o il rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio.
12) L'assegno unico per i figli sarà al 100% a favore della sig.ra così come per le Parte_2 detrazioni fiscali.
13) Spese di causa compensate tra le parti.»
PER IL DIVORZIO: «1) Affidarsi i figli minori e congiuntamente a entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con collocamento abitativo prevalente degli stessi presso la madre in Bedizzole (BS) Via Masciaga di
Sotto n.8
2) Disporsi che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in modo condiviso con particolare riguardo alle decisioni di maggiore interesse inerenti l'istruzione, l'educazione e la salute del figlio, che saranno, quindi, assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio medesimo, precisando che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando il minore stia con l'uno o l'altro genitore.
3) Salvo diversi accordi tra le parti e nel rispetto delle esigenze dei figli e dei loro impegni sportivi e/o scolastici ed extrascolastici, i rapporti padre-figlio saranno regolati di volta in volta previo accordo tra gli stessi. 4) Porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1 Parte_2 mensilmente la somma di euro 200,00 a titolo di concorso per il mantenimento dei figli (cento per ciascun figlio). Detta somma dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese di competenza e sarà soggetta ad adeguamento annuale in base agli indici Istat.
5) Dirsi tenuti i ricorrenti al pagamento nella misura del 50% ciascuno di tutte le spese straordinarie per i figli come disciplinate e previste nel protocollo adottato dall'adito Tribunale, che sottoscritto dalle parti si allega quale doc. 3, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli medesimi.
6) Disporsi che per le spese proposte che richiedano il preventivo accordo, le stesse debbano essere inviate su richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia di spesa e il suo esatto ammontare e che l'altra parte debba fornire risposta scritta entro 10 giorni dalla ricezione, in difetto della quale la spesa si intenderà autorizzata e dovrà, quindi, essere sostenuta interamente dalla parte che ha sostenuto la spesa.
7) Per le spese sanitarie urgenti che non necessitino di essere concordate in ragione della loro urgenza dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
8) Le parti si concedono sin d'ora reciproca autorizzazione a conseguire il rinnovo e/o il rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio.
9) L'assegno unico per i figli sarà diviso al 30% a favore del sig. e 70% a favore della sig.ra Parte_1
; Delle detrazioni fiscali per i figli beneficeranno invece entrambi i genitori nella Parte_2 misura del 50% ciascuno.
10) Il Sig. , qualora non vi sia già stato adempimento in conformità agli impegni assunti in sede di Pt_1 separazione, si impegna al momento del rogito notarile della vendita della casa familiare a versare alla Sig.ra la somma di 25.000,00, trattenendo per sé l'eventuale somma risultante una volta Parte_2 estinto il mutuo.
11) Le parti convengono che le condizioni sopra previste abbiano efficacia a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e dichiarano espressamente, con l'esatto adempimento di quanto qui previsto ed alla luce di quanto in questa sede dichiarato, di non avere più nulla a pretendere l'un dall'altro per nessun titolo o ragione
(in ordine – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – a pretese su mobili di proprietà altrui, regali di nozze e quant'altro).
12) Spese di causa compensate tra le parti.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 30/01/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DESENZANO DEL GARDA (BS) (anno 2023, parte I, n. 3).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite vengono liquidate con la sentenza definitiva.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Brescia, Camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
ST ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15857/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. LUPPI ALBERTO, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio del difensore in Desenzano del Garda (BS) Via Giunio Bruto n.18
e
(c.f. ), con l'avv. TONIATO LAURA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Castiglione delle Stiviere (MN) Via Cesare Battisti
n.44
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 23.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE: «1) Dichiararsi la separazione dei coniugi Parte_2
( ) nata a [...] il [...]S3 cittadina italiana, residente in C.F._3
25015 Desenzano del Garda (BS) Viale Risorgimento n.226, e ( ), nato Parte_1 C.F._1
a Verona in data 12.07.1966, residente in [...], coniugatisi in
Desenzano del Garda (BS) in data 30.01.2023, con atto trascritto nei registri di stato civile di detto Comune,
Atti di Matrimonio n.3, Parte 1, Anno 2023 autorizzando gli stessi a vivere separati osservando mutuo rispetto.
2) Ordinarsi al competente ufficiale di Stato Civile di provvedere, a margine dell'atto di matrimonio, all'annotazione della emananda sentenza, cui le parti dichiarano sin d'ora di fare acquiescenza.
3) Affidarsi i figli minori e congiuntamente a entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2 collocamento abitativo prevalente degli stessi presso la madre in Bedizzole (BS) Via Masciaga di Sotto n.8. 4) Disporsi che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in modo condiviso con particolare riguardo alle decisioni di maggiore interesse inerenti l'istruzione, l'educazione e la salute del figlio, clic saranno, quindi, assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio medesimo, precisando che le decisioni stille questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando il minore stia con l'uno o l'altro genitore.
5) Salvo diversi accordi tra le parti e nel rispetto delle esigenze dei figli e dei loro impegni sportivi e/o scolastici ed extrascolastici, i rapporti padre-figlio saranno regolati di volta in volta previo accordo tra i genitori.
6) Nessun assegno di mantenimento a favore dei figli verrà corrisposto all'altro genitore, provvedendo gli stessi al mantenimento diretto della prole.
7) Dirsi tenuti i ricorrenti al pagamento nella misura del 50% ciascuno di tutte le spese straordinarie per i figli come disciplinate e previste nel protocollo adottato dall'adito Tribunale, che sottoscritto dalle parti è allegato come doc.3 al ricorso, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli medesimi.
8) Disporsi che per le spese proposte che richiedano il preventivo accordo, le stesse debbano essere inviate su richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia di spesa e il suo esatto ammontare e che l'altra parte debba fornire risposta scritta entro 10 giorni dalia ricezione, in difetto della quale la spesa si intenderà autorizzata e dovrà, quindi, essere sostenuta interamente dalla parte che ha sostenuto la spesa.
9) Per le spese sanitarie urgenti che non necessitino di essere concordate in ragione della loro urgenza dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
10) le parti convengono che ogni prelievo effettuato sul conto corrente dedicato delia figlia minore , Per_1 disabile, su cui viene accreditata la pensione ex L. 104/92, venga effettuato mediante fuma congiunta.
11) Le parti si concedono sin d'ora reciproca autorizzazione a conseguire il rinnovo e/o il rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio.
12) L'assegno unico per i figli sarà al 100% a favore della sig.ra così come per le Parte_2 detrazioni fiscali.
13) Spese di causa compensate tra le parti.»
PER IL DIVORZIO: «1) Affidarsi i figli minori e congiuntamente a entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con collocamento abitativo prevalente degli stessi presso la madre in Bedizzole (BS) Via Masciaga di
Sotto n.8
2) Disporsi che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in modo condiviso con particolare riguardo alle decisioni di maggiore interesse inerenti l'istruzione, l'educazione e la salute del figlio, che saranno, quindi, assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio medesimo, precisando che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando il minore stia con l'uno o l'altro genitore.
3) Salvo diversi accordi tra le parti e nel rispetto delle esigenze dei figli e dei loro impegni sportivi e/o scolastici ed extrascolastici, i rapporti padre-figlio saranno regolati di volta in volta previo accordo tra gli stessi. 4) Porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_1 Parte_2 mensilmente la somma di euro 200,00 a titolo di concorso per il mantenimento dei figli (cento per ciascun figlio). Detta somma dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese di competenza e sarà soggetta ad adeguamento annuale in base agli indici Istat.
5) Dirsi tenuti i ricorrenti al pagamento nella misura del 50% ciascuno di tutte le spese straordinarie per i figli come disciplinate e previste nel protocollo adottato dall'adito Tribunale, che sottoscritto dalle parti si allega quale doc. 3, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli medesimi.
6) Disporsi che per le spese proposte che richiedano il preventivo accordo, le stesse debbano essere inviate su richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia di spesa e il suo esatto ammontare e che l'altra parte debba fornire risposta scritta entro 10 giorni dalla ricezione, in difetto della quale la spesa si intenderà autorizzata e dovrà, quindi, essere sostenuta interamente dalla parte che ha sostenuto la spesa.
7) Per le spese sanitarie urgenti che non necessitino di essere concordate in ragione della loro urgenza dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
8) Le parti si concedono sin d'ora reciproca autorizzazione a conseguire il rinnovo e/o il rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio.
9) L'assegno unico per i figli sarà diviso al 30% a favore del sig. e 70% a favore della sig.ra Parte_1
; Delle detrazioni fiscali per i figli beneficeranno invece entrambi i genitori nella Parte_2 misura del 50% ciascuno.
10) Il Sig. , qualora non vi sia già stato adempimento in conformità agli impegni assunti in sede di Pt_1 separazione, si impegna al momento del rogito notarile della vendita della casa familiare a versare alla Sig.ra la somma di 25.000,00, trattenendo per sé l'eventuale somma risultante una volta Parte_2 estinto il mutuo.
11) Le parti convengono che le condizioni sopra previste abbiano efficacia a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e dichiarano espressamente, con l'esatto adempimento di quanto qui previsto ed alla luce di quanto in questa sede dichiarato, di non avere più nulla a pretendere l'un dall'altro per nessun titolo o ragione
(in ordine – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – a pretese su mobili di proprietà altrui, regali di nozze e quant'altro).
12) Spese di causa compensate tra le parti.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 30/01/2023, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DESENZANO DEL GARDA (BS) (anno 2023, parte I, n. 3).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite vengono liquidate con la sentenza definitiva.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Brescia, Camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
ST ET