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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 102/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 102/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
IG (MO), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Panunzio del foro di Trani, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Barletta (BT) alla via Milano n. 52;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...]7, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Tiziana Covino e Michele Persichetti del foro di Modena, con domicilio eletto presso e nel loro studio sito in Modena alla via Ganaceto n. 39;
APPELLATA
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 1702/2024 del 21.11.2024, pubblicata in data
25.11.2024, del Tribunale di Modena, avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 30 settembre 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante concludeva chiedendo alla Corte di Appello di: “Preliminarmente sospendere l'efficacia Parte_1 esecutiva della sentenza e, nel merito, pronunciare la riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di
Modena indicata in epigrafe, in accoglimento dei motivi di gravame proposti, così stabilendo: - (motivo
A) accertare e dichiarare l'ingiustizia della sentenza, determinata dal contegno della odierna appellata in violazione degli artt. 88 e 337-ter, c. 2, c.c. e norme in tema di mantenimento dei figli minori e/o non ancora autosufficienti e, per l'effetto disporre che, a fronte della collocazione della figlia presso Per_1 il padre dal 07.10.2024, non spetta più al di corrispondere il mantenimento per tale figlia alla ex Pt_1 moglie, con assegno unico in favore dei genitori da percepire nella misura del 50% ognuno;
ove per la funzione devolutiva dell'appello e nell'interesse della prole, questa Corte ritenga di delibare anche il mantenimento della figlia per quanto alle effettive modifiche della condizione degli ex coniugi Per_1
(trasferimento di dal 07.10.2024 presso il padre) disporre a carico della l'importo di
Per_1 Pt_2 euro 250 o di quella diversa somma che sarà stabilita in relazione al reddito della a titolo di Pt_2 mantenimento della figlia da versare al . Eventualmente disponendo, sempre ove ciò sia
Per_1 Pt_1 ritenuto di giustizia e nell'interesse della figlia ed attuabile nel presente grado di giudizio, la
Per_1 restituzione al , da parte della anche delle somme versategli dall'appellante a titolo di Pt_1 Pt_2 mantenimento di tale figlia, per i mesi da ottobre 2024 all'attualità (euro 150 da ottobre a dicembre 2024 ed euro 300 per il mese di gennaio 2025). - (Motivo B) determinare l'aumento del mantenimento tutto in favore di o, comunque, prevalentemente in favore di essa rispetto all'importo stabilito di euro 500
Per_1
(o della diversa somma che sarà stabilita), stante le sue aumentate necessità in ragione della sua maggiore età per quanto indicato nella parte motiva della sentenza (da ritenere prevalente sulla parte dispositiva); - (Motivo C) per quanto alla decisione di aumentare il mantenimento in parte anche in ragione dal presunto e non provato aumento del reddito del , stabilire il mantenimento dovuto dal Pt_1
nel minore valore antecedente alla sentenza impugnata, di euro 150, stante la diminuzione del Pt_1 reddito dell'appellante, ovviamente sempre per la sola figlia , ancora collocata presso la madre;
- Per_2
(Motivo D) porre le spese del primo grado a carico della o, in subordine comunque compensarle Pt_2 integralmente tra le parti per le ragioni esposte in atto di appello;
- valutare il contegno dell'appellata nel primo grado del giudizio anche ai sensi dell'art. 96 1 e 3 co c.p.c.; - con condanna alle spese del presente grado di appello, da porre a carico dell'appellata per il noto principio della soccombenza;
in subordine compensandole tra le parti per quanto dedotto nel presente ricorso”, l'appellata Parte_2 così concludeva: “Contrariis reiectis, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: - dichiarare cessata la materia del contendere relativamente al mantenimento della figlia maggiorenne , dal momento Per_1 che, successivamente alla sentenza di primo grado, il sig. non lo ha più corrisposto e la sig.ra Pt_1
2 non ne ha più preteso il pagamento, di fatto rinunciandovi;
- per tutto il resto, rigettare il Pt_2 proposto appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui al presente atto e per
l'effetto confermare la sentenza di primo grado. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 28.11.2023 dinanzi al Tribunale di
Modena, la Sig.ra premesso di avere contratto matrimonio con il Sig. a Bianco Parte_2 Parte_1
(RC) in data 07.08.2004, che dall'unione matrimoniale erano nate le figlie in data 30.07.2005, Per_1 maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, ed il 24.08.2009, di anni quattordici, che con Per_2 sentenza del 27.11.2020 il Tribunale di Modena dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, recependo le conclusioni congiunte dei coniugi, poneva a carico del padre un assegno mensile per il mantenimento delle figlie, collocate in via prevalente presso la madre, pari ad euro 300 (euro
150,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie e stabiliva che il potesse vedere e Pt_1 tenere con sé le figlie un fine settimana ogni due in via alternata con la madre oltre ad un pomeriggio infrasettimanale nella giornata del mercoledì, che successivamente al divorzio, la condizione lavorativa del era cambiata, in quanto cessava l'attività di lavoratore dipendente e diveniva lavoratore autonomo Pt_1 titolare di partita iva, svolgendo una attività di sostegno alle imprese, pertanto non più sottoposta ad orari definiti, ma con maggiore flessibilità di orari e più tempo libero e di certo con un maggior guadagno e che le esigenze delle due figlie era aumentate con il crescere della loro età, tutto ciò premesso, domandava di aumentare l'importo del contributo posto a carico del padre per il mantenimento delle due figlie ad euro 500 mensili e di stabilire che il padre vedesse e tenesse con sé le figlie dal mercoledì pomeriggio sino alla mattina del giovedì con l'accompagnamento a scuola. Nonostante la regolare notifica, nessuno si costituiva per il convenuto . Con ordinanza resa all'udienza dello 06.06.2024, il Giudice istruttore autorizzava Parte_1 parte ricorrente all'accesso presso le banche dati delle pubbliche amministrazioni ed in particolare all'anagrafe tributaria al fine di acquisire le ultime dichiarazioni dei redditi di e ordinava a Credito Emiliano Parte_1
S.p.A., Credit Agricole Italia S.p.A. e Postepay S.p.A. l'esibizione del saldo e giacenza media dei conti correnti intestati al Sig. , assegnando termine fino al 24.09.2024 per il deposito della documentazione. Parte_1
Acquisiti tali documenti, all'udienza del 13.11.2024, la parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nei propri atti e il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
3 Con sentenza emessa il 21 novembre 2024 e pubblicata in data 25 novembre 2024, il Tribunale di Modena,
a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1500 del 27.11.2020, poneva a carico del padre un assegno di mantenimento per le figlie ed di euro 500 mensili (euro 250,00 Per_1 Per_2 per ogni figlia) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente sulla base degli indici
Istat, stabiliva che nella giornata di mercoledì la figlia minore pernottasse presso il padre, con riaccompagnamento a scuola la mattina del giovedì, disponeva che l'assegno unico universale fosse percepito per l'intero dalla e poneva le spese processuali a carico del resistente Pt_2 Pt_1 liquidandole in euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge.
Il Tribunale poneva a fondamento della decisione in ordine agli aspetti economici, e dunque all'assegno mensile per il mantenimento delle figlie, oltre alle aumentate necessità della figlia più grande ormai Per_1 diciottenne, anche il verosimile aumento della capacità di reddito del Sig. essendo stato allegato e Pt_1 provato che il medesimo, prima lavoratore dipendente, nel novembre 2023, diveniva titolare di partita Iva e amministratore unico di società di consulenze. Il Giudice di primo grado riteneva dunque equo aumentare l'assegno di mantenimento per le figlie, in assenza di elementi di valutazione di segno contrario, ad euro
500,00 mensili, avuto riguardo anche al fatto che le ragazze vivono con la madre la quale sostiene in via prevalente gli oneri e le spese che le riguardano e per la medesima ragione attribuiva per l'intero l'assegno unico universale alla madre.
2.- Con appello depositato in data 20.01.2025, il Sig. ha impugnato detta sentenza chiedendone Parte_1 la sostanziale riforma, in quanto iniqua, ingiusta e non conforme a diritto. L'appellante si duole in primo luogo di una violazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 337 ter comma 2 c.c. e del connesso principio di proporzionalità, posto che la figlia dal 7 ottobre 2024 vive con il padre il quale provvede per intero al Per_1 suo mantenimento. Una tale circostanza fattuale sarebbe stata sottaciuta dalla ricorrente madre all'udienza del
13.11.2024, e ciò in palese violazione di quanto previsto dall'art. 88 c.p.c.; la Sig.ra insisteva infatti Pt_2 per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso così inducendo il giudicante a stabilire un contributo da versarsi alla madre anche per il mantenimento di La sentenza del Tribunale di Modena andrebbe Per_1 dunque senz'altro riformata, a fronte della collocazione ormai stabile, pacifica ed accettata dalla madre della figlia presso il padre al quale non spetta più di corrispondere l'assegno per questa figlia bensì solo Per_1 quello per la figlia Ove, per la funzione devolutiva dell'appello e nell'interesse dei figli, la Corte Per_2 ritenesse di delibare già in questa sede per il mantenimento della figlia della coppia , il domanda Per_1 Pt_1 porsi a carico della madre contributo al mantenimento della figlia più grande nella misura di euro 250,00 mensili o della diversa somma ritenuta congrua.
Quale secondo motivo di gravame, deduce erroneità della statuizione sull'aumento del Parte_1 mantenimento di entrambe le figlie nella misura disposta nella sentenza. In ragione di quanto osservato nella parte motiva sulle accresciute esigenze della figlia , l'aumento del mantenimento, ad avviso Per_1
4 dell'appellante, andava stabilito solo in favore della stessa o, per lo meno, in misura prevalente e non certo al
50%. Lamenta poi l'appellante una errata considerazione da parte del Tribunale di Modena delle proprie condizioni economiche, atteso che il padre non avrebbe visto aumentato i suoi redditi bensì diminuiti, come emerso dalla documentazione acquisita. Il ha sì lasciato il precedente lavoro come operaio per tentare Pt_1 di migliorare la propria situazione economica ma ad oggi non ne vedrebbe ancora i frutti. Le deduzioni della controparte circa la presenza di prestiti infruttiferi restituiti al additati come sintomo di ricchezza del Pt_1 medesimo, sarebbero del tutto infondate, ben sapendo la che tali prestiti sono stati fatti ad una zia che Pt_2 si era trovata in un momento di grave difficoltà. Inoltre, il ristorante le cui quote sono state acquisite dalla società di consulenza verrà lasciato per le perdite che sta riportando.
Da ultimo l'appellante ritiene ingiusta la statuizione sulle spese di lite del primo grado posto che la Sig.ra mai avrebbe fatto precedere il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio da una richiesta Pt_2 formale di mutamento dei patti all'ex marito. Una tale circostanza, unita alla mancata ricezione per cause fortuite del ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. con conseguente declaratoria di contumacia, impedirebbe secondo l'assunto difensivo del di ravvisare una responsabilità del medesimo nel giudizio di primo grado tale Pt_1 da giustificare la sua condanna al rimborso delle spese di lite.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza Parte_1 impugnata, di:
- stabilire che, a fronte della collocazione della figlia presso il padre dal 7 ottobre 2024, non spetti più Per_1 al medesimo genitore di corrispondere l'assegno di mantenimento per tale figlia alla madre, ponendo invece a carico della medesima, se del caso, contributo mensile per il mantenimento di nella somma ritenuta Per_1 equa e l'obbligo di restituzione delle somme versatele a titolo di mantenimento di questa figlia per i mesi da ottobre all'attualità;
- determinare l'aumento del mantenimento tutto in favore di o, comunque, prevalentemente in favore Per_1 di essa rispetto all'importo stabilito di euro 500 o nella diversa somma che verrà stabilita, stante le sue aumentate esigenze in ragione della sua maggiore età;
- stabilire il mantenimento dovuto dal padre per la figlia nel minore valore antecedente alla sentenza Per_2 impugnata, ovvero euro 150,00, stante la diminuzione del reddito del Pt_1
- porre le spese del primo grado a carico della o comunque disporne la compensazione integrale;
e Pt_2 valutare il contegno dell'appellata nel primo grado di giudizio anche ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.;
Con vittoria di spese del presente grado di appello o in subordine compensazione delle stesse.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 05.05.2025, si è costituita la Sig.ra domandando Parte_2 respingersi l'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Quanto al primo motivo di gravame sul contributo al mantenimento per la figlia , ha fatto rilevare come all'epoca della precisazione delle Per_1 conclusioni in primo grado nel novembre 2024, ella non avesse ancora una sicura conoscenza del cambio
5 formale di residenza di stante i tempi necessari al Comune di IG, indicati in giorni 45, per Per_1 eseguire gli accertamenti dalla data di presentazione della domanda da parte della ragazza avvenuta il 7 ottobre
2024. Pertanto la madre non avrebbe potuto comunicare, giunta ormai a sentenza la causa di primo grado, il cambio di residenza della figlia In ogni caso, successivamente all'emissione della pronuncia, a partire
Per_1 dal dicembre 2024, quando ormai il cambio di residenza poteva dirsi “cristallizzato” e, soprattutto, portato formalmente a conoscenza della madre, questa non aveva più ricevuto alcun contributo di mantenimento per la figlia né l'aveva preteso, cessando sul punto la materia del contendere. Nessuna “palese violazione”
Per_1 dell'art. 88 c.p.c. sarebbe imputabile alla ricorrente in primo grado, come proditoriamente sostenuto dalla controparte. Il Sig. non si è volontariamente costituito in primo grado, di fatto così rinunciando a fare Pt_1 valere le proprie ragioni. Da ultimo, non sarebbe ammissibile in grado di appello la richiesta del di Pt_1 contributo al mantenimento della figlia così come non è ammissibile la richiesta di restituzione delle
Per_1 somme versate per il mantenimento di nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024. In ogni caso,
Per_1 successivamente alla sentenza di primo grado, l'odierno appellante non ha più corrisposto il mantenimento per né la madre lo ha preteso. Ancora, non rientrando il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne
Per_1 tra i diritti indisponibili, la controparte sarebbe inesorabilmente decaduta da qualsivoglia produzione documentale e istanza istruttoria al riguardo.
Per quanto concerne l'assegno mensile per la figlia a differenza di quanto ex adverso dedotto, sarebbe Per_2 sufficiente esaminare gli estratti conto, riportanti spese per centri termali e ristoranti, per comprendere che il rispetto al periodo in cui lavorava come dipendente, ha visto migliorare la sua condizione reddituale Pt_1
e il proprio tenore di vita. L'appellante è oggi amministratore unico di avendone Controparte_1 acquistato quote per un valore di euro 15.000, e tale società ha acquisito la gestione di attività di ristorazione sita in Modena. Ben avrebbe fatto il Giudice di prime cure a concludere che la capacità di reddito del resistente
è presumibilmente aumentata. Inoltre l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla crescita degli stessi figli e non necessita di specifica dimostrazione.
Per quanto attiene alle spese di lite, in particolare alla richiesta avanzata dal di condannare la ricorrente Pt_1 in primo grado al pagamento delle spese di lite, deduce la come avendo il scelto di rimanere Pt_2 Pt_1 contumace, mai le spese di primo grado potrebbero essere poste a carico della madre, neppure nella non creduta ipotesi in cui il dovesse risultare vittorioso in appello. Pt_1
L'appellata ha quindi chiesto alla Corte di Appello, contrariis rejectis, di:
- dichiarare cessata la materia del contendere relativamente al mantenimento della figlia maggiorenne Per_1 dal momento che, successivamente alla sentenza di primo grado, il Sig. non lo ha più corrisposto e la Pt_1
Sig.ra non ne ha più preteso il pagamento, di fatto rinunciandovi;
Pt_2
- per tutto il resto, rigettare il proposto appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
6 In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio.
4.- Entrambe le parti hanno depositato ai sensi dell'art. 473-bis.32 c.p.c. le memorie di replica ivi previste.
All'udienza del 30 settembre 2025, le parti si sono riportate ai propri atti e alle rispettive istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e passando ora al merito, ritiene la Corte che il primo, secondo e terzo motivo di gravame possano essere esaminati insieme, afferendo in buona sostanza alla debenza o meno da parte del padre dell'assegno di mantenimento per la figlia e al contributo mensile per il Per_1 mantenimento delle due figlie da versarsi da parte dei genitori e valutazione delle condizioni economiche degli stessi.
Orbene, in primo luogo è circostanza pacifica, in quanto non contestata, che la figlia maggiorenne il 7 Per_1 ottobre 2024 si sia trasferita a vivere dal padre a IG e dimori stabilmente presso il medesimo a fare tempo da tale data. ha ivi trasferito anche la sua residenza anagrafica, come risulta dalla certificazione rilasciata Per_1 dal Comune di IG - cambio formale di residenza in ogni caso non dirimente e non necessario per delibare sulla effettiva collocazione della figlia delle parti. In accoglimento del proposto gravame, va quindi senz'altro revocato, a fare tempo dalla domanda, l'assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia posto a carico del padre nella sentenza del Tribunale di Modena. Quanto alla richiesta di restituzione Per_1 delle somme versate dall'appellante a tale titolo alla madre, tale domanda risulta inammissibile, trattandosi di contributo alimentare, di non elevato importo e dunque potendosi fondatamente presumere che lo stesso sia stato pressoché integralmente consumato ed utilizzato per provvedere alle spese della figlia. Diversamente dalla prospettazione difensiva dell'appellata, vertendosi, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale, in materia di diritti indisponibili anche per il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti (vedasi Cass. civ. Sez. I 14.12.2018, n. 32529), deve decidersi in questa sede anche sugli oneri di mantenimento per la figlia più grande della coppia. Ora, in base ad una valutazione comparativa delle condizioni economico-reddituali dei genitori per come risultanti dalle allegazioni e deduzioni difensive delle parti e dalla documentazione versata in atti - il padre prima lavoratore dipendente con mansioni di operaio, poi dal novembre 2023 titolare di partita Iva, è ora amministratore unico di dopo Controparte_1 averne acquistato le quote per un valore di euro 15.000 (società questa che risulta gestire un'attività di ristorazione in Modena), il suo ultimo reddito dichiarato (anno di imposta 2023) è pari ad euro 240,00 e gli estratti conto del suo conto corrente registrano nell'anno 2023 alcuni bonifici di non trascurabile importo dal medesimo ricondotti alla restituzione di un prestito;
la madre, di professione educatrice per la cooperativa
Domus Assistenza con retribuzione mensile di circa euro 1.1100, ha percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo di euro 10.649,00 con un imponibile di pari importo e nell'anno di imposta 2022 un reddito complessivo ed imponibile di euro 10.957,00 con imposta netta pari ad euro 397 e il suo reddito mensile
è gravato da canone di affitto di euro 800 per l'appartamento in cui abita con la figlia - tenuto conto Per_2
7 dell'aumentare delle esigenze economiche dei figli con il crescere dell'età e della presumibile maggiore capacità di guadagno del padre, risulta congruo e proporzionato stabilire che il padre e la madre provvedano al mantenimento ordinario diretto delle figlie nei tempi di rispettiva permanenza delle stesse presso ciascun genitore, senza dunque la previsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento delle figlie da versarsi da un genitore all'altro, e ciò a fare data dal deposito della presente sentenza. Va quindi revocato anche l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento ordinario della figlia sempre dalla data Per_2 della sentenza.
Stante la prevalente collocazione della figlia presso il padre e della figlia presso la madre, Per_1 Per_2
l'assegno unico per va attribuito per l'intero al padre mentre l'assegno per la figlia va attribuito Per_1 Per_2 alla madre (vedasi, Cass. civ. Sez. I, 22.02.2025, n. 4672 ove si è ribadita la legittimità dell'attribuzione dell'assegno unico al genitore collocatario, trattandosi di misura progettata per semplificare la gestione economica nell'interesse del minore, garantendo un sostegno finanziario adeguato).
La natura della causa ed il suo esito complessivo giustificano la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Quanto infine alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellante, si rileva come sia noto che la condanna prevista da tale disposizione normativa, ossia la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente (vedasi, Cass. civ. Sez. 6-2, ord. 11.02.2014 n. 3003) e richiede la formulazione di difese giuridicamente inconsistenti, secondo l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. III, 30.12.2014, n. 27534) non essendo sufficiente la mera prospettazione di tesi difensive che risultino infondate. Già solo per i principi giurisprudenziali sopra illustrati e avuto riguardo al contegno processuale della sia in primo che in Pt_2 secondo grado, la domanda del non può trovare accoglimento e va rigettata. A maggior ragione, tenuto Pt_1 conto della decisione del presente grado di giudizio, la domanda risarcitoria spiegata dal deve essere Pt_1 respinta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1702/2024 del Tribunale di Modena, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede, in parziale accoglimento dell'appello:
I.- REVOCA l'assegno posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 ordinario della figlia e da versarsi alla madre a fare tempo dalla domanda e DICHIARA Per_1 Parte_2
INAMMISSIBILE la domanda di restituzione delle somme eventualmente versate a tale titolo dal alla Pt_1 madre dall'ottobre del 2024 sino all'attualità;
II.- STABILISCE che il padre e la madre provvedano al mantenimento diretto Parte_1 Parte_2 delle figlie ed nei rispettivi tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore, Per_1 Per_2
8 quindi l'assegno posto a carico del padre anche per il mantenimento ordinario della figlia CP_2
il tutto a decorrere dalla data del presente provvedimento;
Per_2
III.- ATTRIBUISCE per l'intero l'assegno unico universale per la figlia al padre e quello per la figlia Per_1 alla madre;
Per_2
IV.- COMPENSA integralmente le spese del primo grado e del presente grado di appello;
V.- RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellante . Parte_1
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna il 30.09.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 102/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
IG (MO), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Panunzio del foro di Trani, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Barletta (BT) alla via Milano n. 52;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...]7, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Tiziana Covino e Michele Persichetti del foro di Modena, con domicilio eletto presso e nel loro studio sito in Modena alla via Ganaceto n. 39;
APPELLATA
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 1702/2024 del 21.11.2024, pubblicata in data
25.11.2024, del Tribunale di Modena, avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 30 settembre 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante concludeva chiedendo alla Corte di Appello di: “Preliminarmente sospendere l'efficacia Parte_1 esecutiva della sentenza e, nel merito, pronunciare la riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di
Modena indicata in epigrafe, in accoglimento dei motivi di gravame proposti, così stabilendo: - (motivo
A) accertare e dichiarare l'ingiustizia della sentenza, determinata dal contegno della odierna appellata in violazione degli artt. 88 e 337-ter, c. 2, c.c. e norme in tema di mantenimento dei figli minori e/o non ancora autosufficienti e, per l'effetto disporre che, a fronte della collocazione della figlia presso Per_1 il padre dal 07.10.2024, non spetta più al di corrispondere il mantenimento per tale figlia alla ex Pt_1 moglie, con assegno unico in favore dei genitori da percepire nella misura del 50% ognuno;
ove per la funzione devolutiva dell'appello e nell'interesse della prole, questa Corte ritenga di delibare anche il mantenimento della figlia per quanto alle effettive modifiche della condizione degli ex coniugi Per_1
(trasferimento di dal 07.10.2024 presso il padre) disporre a carico della l'importo di
Per_1 Pt_2 euro 250 o di quella diversa somma che sarà stabilita in relazione al reddito della a titolo di Pt_2 mantenimento della figlia da versare al . Eventualmente disponendo, sempre ove ciò sia
Per_1 Pt_1 ritenuto di giustizia e nell'interesse della figlia ed attuabile nel presente grado di giudizio, la
Per_1 restituzione al , da parte della anche delle somme versategli dall'appellante a titolo di Pt_1 Pt_2 mantenimento di tale figlia, per i mesi da ottobre 2024 all'attualità (euro 150 da ottobre a dicembre 2024 ed euro 300 per il mese di gennaio 2025). - (Motivo B) determinare l'aumento del mantenimento tutto in favore di o, comunque, prevalentemente in favore di essa rispetto all'importo stabilito di euro 500
Per_1
(o della diversa somma che sarà stabilita), stante le sue aumentate necessità in ragione della sua maggiore età per quanto indicato nella parte motiva della sentenza (da ritenere prevalente sulla parte dispositiva); - (Motivo C) per quanto alla decisione di aumentare il mantenimento in parte anche in ragione dal presunto e non provato aumento del reddito del , stabilire il mantenimento dovuto dal Pt_1
nel minore valore antecedente alla sentenza impugnata, di euro 150, stante la diminuzione del Pt_1 reddito dell'appellante, ovviamente sempre per la sola figlia , ancora collocata presso la madre;
- Per_2
(Motivo D) porre le spese del primo grado a carico della o, in subordine comunque compensarle Pt_2 integralmente tra le parti per le ragioni esposte in atto di appello;
- valutare il contegno dell'appellata nel primo grado del giudizio anche ai sensi dell'art. 96 1 e 3 co c.p.c.; - con condanna alle spese del presente grado di appello, da porre a carico dell'appellata per il noto principio della soccombenza;
in subordine compensandole tra le parti per quanto dedotto nel presente ricorso”, l'appellata Parte_2 così concludeva: “Contrariis reiectis, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: - dichiarare cessata la materia del contendere relativamente al mantenimento della figlia maggiorenne , dal momento Per_1 che, successivamente alla sentenza di primo grado, il sig. non lo ha più corrisposto e la sig.ra Pt_1
2 non ne ha più preteso il pagamento, di fatto rinunciandovi;
- per tutto il resto, rigettare il Pt_2 proposto appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui al presente atto e per
l'effetto confermare la sentenza di primo grado. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 28.11.2023 dinanzi al Tribunale di
Modena, la Sig.ra premesso di avere contratto matrimonio con il Sig. a Bianco Parte_2 Parte_1
(RC) in data 07.08.2004, che dall'unione matrimoniale erano nate le figlie in data 30.07.2005, Per_1 maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, ed il 24.08.2009, di anni quattordici, che con Per_2 sentenza del 27.11.2020 il Tribunale di Modena dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, recependo le conclusioni congiunte dei coniugi, poneva a carico del padre un assegno mensile per il mantenimento delle figlie, collocate in via prevalente presso la madre, pari ad euro 300 (euro
150,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie e stabiliva che il potesse vedere e Pt_1 tenere con sé le figlie un fine settimana ogni due in via alternata con la madre oltre ad un pomeriggio infrasettimanale nella giornata del mercoledì, che successivamente al divorzio, la condizione lavorativa del era cambiata, in quanto cessava l'attività di lavoratore dipendente e diveniva lavoratore autonomo Pt_1 titolare di partita iva, svolgendo una attività di sostegno alle imprese, pertanto non più sottoposta ad orari definiti, ma con maggiore flessibilità di orari e più tempo libero e di certo con un maggior guadagno e che le esigenze delle due figlie era aumentate con il crescere della loro età, tutto ciò premesso, domandava di aumentare l'importo del contributo posto a carico del padre per il mantenimento delle due figlie ad euro 500 mensili e di stabilire che il padre vedesse e tenesse con sé le figlie dal mercoledì pomeriggio sino alla mattina del giovedì con l'accompagnamento a scuola. Nonostante la regolare notifica, nessuno si costituiva per il convenuto . Con ordinanza resa all'udienza dello 06.06.2024, il Giudice istruttore autorizzava Parte_1 parte ricorrente all'accesso presso le banche dati delle pubbliche amministrazioni ed in particolare all'anagrafe tributaria al fine di acquisire le ultime dichiarazioni dei redditi di e ordinava a Credito Emiliano Parte_1
S.p.A., Credit Agricole Italia S.p.A. e Postepay S.p.A. l'esibizione del saldo e giacenza media dei conti correnti intestati al Sig. , assegnando termine fino al 24.09.2024 per il deposito della documentazione. Parte_1
Acquisiti tali documenti, all'udienza del 13.11.2024, la parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nei propri atti e il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
3 Con sentenza emessa il 21 novembre 2024 e pubblicata in data 25 novembre 2024, il Tribunale di Modena,
a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1500 del 27.11.2020, poneva a carico del padre un assegno di mantenimento per le figlie ed di euro 500 mensili (euro 250,00 Per_1 Per_2 per ogni figlia) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente sulla base degli indici
Istat, stabiliva che nella giornata di mercoledì la figlia minore pernottasse presso il padre, con riaccompagnamento a scuola la mattina del giovedì, disponeva che l'assegno unico universale fosse percepito per l'intero dalla e poneva le spese processuali a carico del resistente Pt_2 Pt_1 liquidandole in euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge.
Il Tribunale poneva a fondamento della decisione in ordine agli aspetti economici, e dunque all'assegno mensile per il mantenimento delle figlie, oltre alle aumentate necessità della figlia più grande ormai Per_1 diciottenne, anche il verosimile aumento della capacità di reddito del Sig. essendo stato allegato e Pt_1 provato che il medesimo, prima lavoratore dipendente, nel novembre 2023, diveniva titolare di partita Iva e amministratore unico di società di consulenze. Il Giudice di primo grado riteneva dunque equo aumentare l'assegno di mantenimento per le figlie, in assenza di elementi di valutazione di segno contrario, ad euro
500,00 mensili, avuto riguardo anche al fatto che le ragazze vivono con la madre la quale sostiene in via prevalente gli oneri e le spese che le riguardano e per la medesima ragione attribuiva per l'intero l'assegno unico universale alla madre.
2.- Con appello depositato in data 20.01.2025, il Sig. ha impugnato detta sentenza chiedendone Parte_1 la sostanziale riforma, in quanto iniqua, ingiusta e non conforme a diritto. L'appellante si duole in primo luogo di una violazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 337 ter comma 2 c.c. e del connesso principio di proporzionalità, posto che la figlia dal 7 ottobre 2024 vive con il padre il quale provvede per intero al Per_1 suo mantenimento. Una tale circostanza fattuale sarebbe stata sottaciuta dalla ricorrente madre all'udienza del
13.11.2024, e ciò in palese violazione di quanto previsto dall'art. 88 c.p.c.; la Sig.ra insisteva infatti Pt_2 per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso così inducendo il giudicante a stabilire un contributo da versarsi alla madre anche per il mantenimento di La sentenza del Tribunale di Modena andrebbe Per_1 dunque senz'altro riformata, a fronte della collocazione ormai stabile, pacifica ed accettata dalla madre della figlia presso il padre al quale non spetta più di corrispondere l'assegno per questa figlia bensì solo Per_1 quello per la figlia Ove, per la funzione devolutiva dell'appello e nell'interesse dei figli, la Corte Per_2 ritenesse di delibare già in questa sede per il mantenimento della figlia della coppia , il domanda Per_1 Pt_1 porsi a carico della madre contributo al mantenimento della figlia più grande nella misura di euro 250,00 mensili o della diversa somma ritenuta congrua.
Quale secondo motivo di gravame, deduce erroneità della statuizione sull'aumento del Parte_1 mantenimento di entrambe le figlie nella misura disposta nella sentenza. In ragione di quanto osservato nella parte motiva sulle accresciute esigenze della figlia , l'aumento del mantenimento, ad avviso Per_1
4 dell'appellante, andava stabilito solo in favore della stessa o, per lo meno, in misura prevalente e non certo al
50%. Lamenta poi l'appellante una errata considerazione da parte del Tribunale di Modena delle proprie condizioni economiche, atteso che il padre non avrebbe visto aumentato i suoi redditi bensì diminuiti, come emerso dalla documentazione acquisita. Il ha sì lasciato il precedente lavoro come operaio per tentare Pt_1 di migliorare la propria situazione economica ma ad oggi non ne vedrebbe ancora i frutti. Le deduzioni della controparte circa la presenza di prestiti infruttiferi restituiti al additati come sintomo di ricchezza del Pt_1 medesimo, sarebbero del tutto infondate, ben sapendo la che tali prestiti sono stati fatti ad una zia che Pt_2 si era trovata in un momento di grave difficoltà. Inoltre, il ristorante le cui quote sono state acquisite dalla società di consulenza verrà lasciato per le perdite che sta riportando.
Da ultimo l'appellante ritiene ingiusta la statuizione sulle spese di lite del primo grado posto che la Sig.ra mai avrebbe fatto precedere il ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio da una richiesta Pt_2 formale di mutamento dei patti all'ex marito. Una tale circostanza, unita alla mancata ricezione per cause fortuite del ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. con conseguente declaratoria di contumacia, impedirebbe secondo l'assunto difensivo del di ravvisare una responsabilità del medesimo nel giudizio di primo grado tale Pt_1 da giustificare la sua condanna al rimborso delle spese di lite.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza Parte_1 impugnata, di:
- stabilire che, a fronte della collocazione della figlia presso il padre dal 7 ottobre 2024, non spetti più Per_1 al medesimo genitore di corrispondere l'assegno di mantenimento per tale figlia alla madre, ponendo invece a carico della medesima, se del caso, contributo mensile per il mantenimento di nella somma ritenuta Per_1 equa e l'obbligo di restituzione delle somme versatele a titolo di mantenimento di questa figlia per i mesi da ottobre all'attualità;
- determinare l'aumento del mantenimento tutto in favore di o, comunque, prevalentemente in favore Per_1 di essa rispetto all'importo stabilito di euro 500 o nella diversa somma che verrà stabilita, stante le sue aumentate esigenze in ragione della sua maggiore età;
- stabilire il mantenimento dovuto dal padre per la figlia nel minore valore antecedente alla sentenza Per_2 impugnata, ovvero euro 150,00, stante la diminuzione del reddito del Pt_1
- porre le spese del primo grado a carico della o comunque disporne la compensazione integrale;
e Pt_2 valutare il contegno dell'appellata nel primo grado di giudizio anche ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.;
Con vittoria di spese del presente grado di appello o in subordine compensazione delle stesse.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 05.05.2025, si è costituita la Sig.ra domandando Parte_2 respingersi l'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto. Quanto al primo motivo di gravame sul contributo al mantenimento per la figlia , ha fatto rilevare come all'epoca della precisazione delle Per_1 conclusioni in primo grado nel novembre 2024, ella non avesse ancora una sicura conoscenza del cambio
5 formale di residenza di stante i tempi necessari al Comune di IG, indicati in giorni 45, per Per_1 eseguire gli accertamenti dalla data di presentazione della domanda da parte della ragazza avvenuta il 7 ottobre
2024. Pertanto la madre non avrebbe potuto comunicare, giunta ormai a sentenza la causa di primo grado, il cambio di residenza della figlia In ogni caso, successivamente all'emissione della pronuncia, a partire
Per_1 dal dicembre 2024, quando ormai il cambio di residenza poteva dirsi “cristallizzato” e, soprattutto, portato formalmente a conoscenza della madre, questa non aveva più ricevuto alcun contributo di mantenimento per la figlia né l'aveva preteso, cessando sul punto la materia del contendere. Nessuna “palese violazione”
Per_1 dell'art. 88 c.p.c. sarebbe imputabile alla ricorrente in primo grado, come proditoriamente sostenuto dalla controparte. Il Sig. non si è volontariamente costituito in primo grado, di fatto così rinunciando a fare Pt_1 valere le proprie ragioni. Da ultimo, non sarebbe ammissibile in grado di appello la richiesta del di Pt_1 contributo al mantenimento della figlia così come non è ammissibile la richiesta di restituzione delle
Per_1 somme versate per il mantenimento di nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024. In ogni caso,
Per_1 successivamente alla sentenza di primo grado, l'odierno appellante non ha più corrisposto il mantenimento per né la madre lo ha preteso. Ancora, non rientrando il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne
Per_1 tra i diritti indisponibili, la controparte sarebbe inesorabilmente decaduta da qualsivoglia produzione documentale e istanza istruttoria al riguardo.
Per quanto concerne l'assegno mensile per la figlia a differenza di quanto ex adverso dedotto, sarebbe Per_2 sufficiente esaminare gli estratti conto, riportanti spese per centri termali e ristoranti, per comprendere che il rispetto al periodo in cui lavorava come dipendente, ha visto migliorare la sua condizione reddituale Pt_1
e il proprio tenore di vita. L'appellante è oggi amministratore unico di avendone Controparte_1 acquistato quote per un valore di euro 15.000, e tale società ha acquisito la gestione di attività di ristorazione sita in Modena. Ben avrebbe fatto il Giudice di prime cure a concludere che la capacità di reddito del resistente
è presumibilmente aumentata. Inoltre l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla crescita degli stessi figli e non necessita di specifica dimostrazione.
Per quanto attiene alle spese di lite, in particolare alla richiesta avanzata dal di condannare la ricorrente Pt_1 in primo grado al pagamento delle spese di lite, deduce la come avendo il scelto di rimanere Pt_2 Pt_1 contumace, mai le spese di primo grado potrebbero essere poste a carico della madre, neppure nella non creduta ipotesi in cui il dovesse risultare vittorioso in appello. Pt_1
L'appellata ha quindi chiesto alla Corte di Appello, contrariis rejectis, di:
- dichiarare cessata la materia del contendere relativamente al mantenimento della figlia maggiorenne Per_1 dal momento che, successivamente alla sentenza di primo grado, il Sig. non lo ha più corrisposto e la Pt_1
Sig.ra non ne ha più preteso il pagamento, di fatto rinunciandovi;
Pt_2
- per tutto il resto, rigettare il proposto appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
6 In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio.
4.- Entrambe le parti hanno depositato ai sensi dell'art. 473-bis.32 c.p.c. le memorie di replica ivi previste.
All'udienza del 30 settembre 2025, le parti si sono riportate ai propri atti e alle rispettive istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e passando ora al merito, ritiene la Corte che il primo, secondo e terzo motivo di gravame possano essere esaminati insieme, afferendo in buona sostanza alla debenza o meno da parte del padre dell'assegno di mantenimento per la figlia e al contributo mensile per il Per_1 mantenimento delle due figlie da versarsi da parte dei genitori e valutazione delle condizioni economiche degli stessi.
Orbene, in primo luogo è circostanza pacifica, in quanto non contestata, che la figlia maggiorenne il 7 Per_1 ottobre 2024 si sia trasferita a vivere dal padre a IG e dimori stabilmente presso il medesimo a fare tempo da tale data. ha ivi trasferito anche la sua residenza anagrafica, come risulta dalla certificazione rilasciata Per_1 dal Comune di IG - cambio formale di residenza in ogni caso non dirimente e non necessario per delibare sulla effettiva collocazione della figlia delle parti. In accoglimento del proposto gravame, va quindi senz'altro revocato, a fare tempo dalla domanda, l'assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia posto a carico del padre nella sentenza del Tribunale di Modena. Quanto alla richiesta di restituzione Per_1 delle somme versate dall'appellante a tale titolo alla madre, tale domanda risulta inammissibile, trattandosi di contributo alimentare, di non elevato importo e dunque potendosi fondatamente presumere che lo stesso sia stato pressoché integralmente consumato ed utilizzato per provvedere alle spese della figlia. Diversamente dalla prospettazione difensiva dell'appellata, vertendosi, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale, in materia di diritti indisponibili anche per il mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti (vedasi Cass. civ. Sez. I 14.12.2018, n. 32529), deve decidersi in questa sede anche sugli oneri di mantenimento per la figlia più grande della coppia. Ora, in base ad una valutazione comparativa delle condizioni economico-reddituali dei genitori per come risultanti dalle allegazioni e deduzioni difensive delle parti e dalla documentazione versata in atti - il padre prima lavoratore dipendente con mansioni di operaio, poi dal novembre 2023 titolare di partita Iva, è ora amministratore unico di dopo Controparte_1 averne acquistato le quote per un valore di euro 15.000 (società questa che risulta gestire un'attività di ristorazione in Modena), il suo ultimo reddito dichiarato (anno di imposta 2023) è pari ad euro 240,00 e gli estratti conto del suo conto corrente registrano nell'anno 2023 alcuni bonifici di non trascurabile importo dal medesimo ricondotti alla restituzione di un prestito;
la madre, di professione educatrice per la cooperativa
Domus Assistenza con retribuzione mensile di circa euro 1.1100, ha percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo di euro 10.649,00 con un imponibile di pari importo e nell'anno di imposta 2022 un reddito complessivo ed imponibile di euro 10.957,00 con imposta netta pari ad euro 397 e il suo reddito mensile
è gravato da canone di affitto di euro 800 per l'appartamento in cui abita con la figlia - tenuto conto Per_2
7 dell'aumentare delle esigenze economiche dei figli con il crescere dell'età e della presumibile maggiore capacità di guadagno del padre, risulta congruo e proporzionato stabilire che il padre e la madre provvedano al mantenimento ordinario diretto delle figlie nei tempi di rispettiva permanenza delle stesse presso ciascun genitore, senza dunque la previsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento delle figlie da versarsi da un genitore all'altro, e ciò a fare data dal deposito della presente sentenza. Va quindi revocato anche l'assegno posto a carico del padre per il mantenimento ordinario della figlia sempre dalla data Per_2 della sentenza.
Stante la prevalente collocazione della figlia presso il padre e della figlia presso la madre, Per_1 Per_2
l'assegno unico per va attribuito per l'intero al padre mentre l'assegno per la figlia va attribuito Per_1 Per_2 alla madre (vedasi, Cass. civ. Sez. I, 22.02.2025, n. 4672 ove si è ribadita la legittimità dell'attribuzione dell'assegno unico al genitore collocatario, trattandosi di misura progettata per semplificare la gestione economica nell'interesse del minore, garantendo un sostegno finanziario adeguato).
La natura della causa ed il suo esito complessivo giustificano la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Quanto infine alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellante, si rileva come sia noto che la condanna prevista da tale disposizione normativa, ossia la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente (vedasi, Cass. civ. Sez. 6-2, ord. 11.02.2014 n. 3003) e richiede la formulazione di difese giuridicamente inconsistenti, secondo l'ordinaria diligenza (Cass. civ. Sez. III, 30.12.2014, n. 27534) non essendo sufficiente la mera prospettazione di tesi difensive che risultino infondate. Già solo per i principi giurisprudenziali sopra illustrati e avuto riguardo al contegno processuale della sia in primo che in Pt_2 secondo grado, la domanda del non può trovare accoglimento e va rigettata. A maggior ragione, tenuto Pt_1 conto della decisione del presente grado di giudizio, la domanda risarcitoria spiegata dal deve essere Pt_1 respinta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1702/2024 del Tribunale di Modena, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede, in parziale accoglimento dell'appello:
I.- REVOCA l'assegno posto a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 ordinario della figlia e da versarsi alla madre a fare tempo dalla domanda e DICHIARA Per_1 Parte_2
INAMMISSIBILE la domanda di restituzione delle somme eventualmente versate a tale titolo dal alla Pt_1 madre dall'ottobre del 2024 sino all'attualità;
II.- STABILISCE che il padre e la madre provvedano al mantenimento diretto Parte_1 Parte_2 delle figlie ed nei rispettivi tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore, Per_1 Per_2
8 quindi l'assegno posto a carico del padre anche per il mantenimento ordinario della figlia CP_2
il tutto a decorrere dalla data del presente provvedimento;
Per_2
III.- ATTRIBUISCE per l'intero l'assegno unico universale per la figlia al padre e quello per la figlia Per_1 alla madre;
Per_2
IV.- COMPENSA integralmente le spese del primo grado e del presente grado di appello;
V.- RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellante . Parte_1
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna il 30.09.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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