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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.12074/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 12/11/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
- nato a [...], il [...], residente a [...]
Copertino (BR), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato
NI OI
Ricorrente
C O N T R O
corrente in Copertino (LE), in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avvocato Paolo Ferreri
- , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avvocato Marcello Raho
Resistenti
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato e rivendicazione crediti di lavoro
FATTO DIRITTO
Con atto depositato il 30/11/2020 il ricorrente di cui in epigrafe espone di aver lavorato alle dipendenze dell'impresa “ dal Controparte_1
Gennaio 2013 al Novembre 2019 senza alcun inquadramento con mansioni di conduzione di autocarri, mezzi meccanici e macchine movimento terra come ruspe e terne, mansioni rientranti a suo avviso nel Livello IV° del CCNL Edilizia,
Piccola e Media Industria, per otto ore al giorno da Lunedì a Venerdì, dalle 6,00 alle 14,30 in estate e dalle 7,00 alle 15,30 in inverno e per circa sei ore nella giornata del Sabato, dalle 6,00 alle 12,30 in estate e dalle 7,00 alle 13,30 in inverno, afferma di aver lavorato sotto le direttive del titolare sig. , Parte_2 di aver percepito una retribuzione di circa 1.000,00 - 1.200,00 euro mensili, lamenta di non aver ricevuto compenso per il lavoro straordinario effettuato di
, né indennità di contingenza, né indennità di mensa, né E.D.R., né Per_1 accantonamenti presso la Cassa Edile, né il Trattamento di Fine Rapporto pari ad € 11.617,00, ritiene di aver maturato il diritto a percepire € 185.633,96 per differenze retributive come da conteggi esposti in ricorso, rappresenta di aver rivendicato le spettanze maturate e non corrisposte con lettera del 7/11/2020 e chiede accertarsi e dichiararsi il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la ditta dal Gennaio 2013 al Novembre 2019, Controparte_1 dichiararsi che il ricorrente ha maturato le differenze retributive di cui ai conteggi di parte e condannarsi parte convenuta al pagamento della somma di
185.633,96 o al pagamento della somma che risulterà dovuta in corso di causa, nonché condannarsi parte convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva o, in subordine, al risarcimento del danno da omessa contribuzione ex art.2116 c.c., in ogni caso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio l'impresa “ con Controparte_1 memoria nella quale contesta la fondatezza del ricorso e ne chiede la reiezione, rilevando che il ricorrente ha più volte chiesto differenze retributive, con lettera del 5/6/2020 per il periodo 9/5/2007 - Novembre 2019, con richiesta di €
25.000,00, poi con lettera del 17/7/2020 per il periodo dal Gennaio 2013 al
Novembre 2019, con richiesta di € 18.500,00 e infine con lettera del 6/11/2020 dal Gennaio 2013 al Novembre 2019 con richiesta di 185.663,96, sostenendo che il ricorrente non ha mai lavorato per la ditta Controparte_1
rappresentando che in passato il ricorrente ha invece lavorato con regolare
[...] assunzione alle dipendenze della fino al 2010, anno in Controparte_1 cui per problemi di salute ha cessato di lavorare ed è divenuto titolare di prestazione pensionistica, eccependo prescrizione dei crediti retributivi azionati, rilevando che la società non svolge attività di Controparte_1 costruzioni edili, bensì attività nel settore agricolo e dal 21/1/2014 anche attività di estrazione tufo da cava e che la ditta dal 2013 applica ai propri dipendenti il CCNL del settore dei lapidei, eccependo nullità del ricorso per indeterminatezza per mancata indicazione dei cantieri di svolgimento della asserita attività lavorativa, contestando i conteggi di parte ricorrente sia perché elaborati sulla base del CCNL Edilizia, laddove l'impresa convenuta applica
2 invece CCNL dei lapidei, sia perché in tali conteggi si computano somme da versare alla Cassa Edile, laddove gli istituti della Cassa Edile si applicano soltanto alle cave di prestito e non alle cave nelle quali l'attività estrattiva è
l'attività unica e principale della impresa.
Alla udienza del 15/3/2022 il Giudice ha invitato le parti a integrare il contraddittorio nei confronti di che si è costituito in giudizio con memoria CP_2 depositata il 15/7/2022 nella quale ha chiesto:
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- in via principale, rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e diritto;
- in via subordinata, nel caso di accertata fondatezza della domanda giudiziale, CP_ condannare la resistente al versamento dei contributi previdenziali dovuti all' , nei limiti della prescrizione quinquennale.
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Tanto premesso, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Va infatti ricordato che la Corte di Cassazione con sentenza n.6332 del
5/5/2001 ha affermato che “in base al principio generale desumibile dall'art. 2697 cod. civ. secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè durata del rapporto lavorativo e livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che sia intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale
è commisurata – per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.)”.
Inoltre, si deve rilevare che secondo costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione gli indici della subordinazione all'interno del rapporto di lavoro sono da individuarsi nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere
3 direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, nella continuità delle prestazioni, nella osservanza di un orario predeterminato, nel versamento a cadenze fisse di una retribuzione predeterminata, (vedasi, tra le altre,
Cassazione, sentenza n.9251 del 19/4/2010, sentenza n.24561 del 31/10/2013
e, più, recentemente, sentenza n.14434 del 10/7/2015, nella quale si afferma che “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità”).
Si deve inoltre rilevare che la Corte di Cassazione con sentenza n.3714 del
16/2/2009 ha chiarito che “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova”.
Nel caso in esame si deve rilevare come parte ricorrente non abbia offerto prova ragionevolmente certa delle proprie allegazioni circa l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'impresa convenuta.
Infatti, i testi ascoltati per parte ricorrente, , Testimone_1 Tes_2
e , hanno descritto la attività lavorativa svolta dal
[...] Testimone_3 ricorrente come segue.
Il teste , ascoltato alla udienza del 23/5/2023, ha Testimone_1 dichiarato: “ADR sono il genero di;
sono stato dipendente Parte_1 dalla ditta MF Costruzioni per circa 10 anni;
ho finito di lavorare poco prima dell'inizio del periodo OV (2020). Per tale ditta io svolgevo mansioni di operaio e guidavo il camion, motivo per cui è accaduto di recarmi presso la cava della resistente, per fare il carico di sabbione e brecciolina. In tali occasioni ho CP_3 sempre visto il ricorrente lavorare utilizzando la pala meccanica per prelevare il materiale da caricare sul mio camion.
Per tale motivo frequentavo la per 2/3 volte alla settimana. Parte_3
Comunque, in quanto mio affine, sapevo che il ricorrente lavorava lì.
Nella cava vedevo lavorare altre persone che però non conosco;
ho notato solo il ricorrente utilizzare la pala meccanica.
4 Io frequentavo la cava in tale arco orario: dalle ore 8.30 alle ore 13 al massimo.
Quando arrivavo nella cava vedevo il ricorrente che già operava sulla pala meccanica non mi è capitato di vedere chi gli desse le direttive.
Non so quale fosse il suo orario di lavoro;
posso solo dire che lo vedevo rientrare a casa verso le ore 15/15.30. tanto so perché abitiamo nello stesso stabile. Credo che iniziasse a lavorare verso le ore 7; tanto posso dire perché usciva da casa verso le ore 6.30.
Nulla so sulla retribuzione percepita dal ricorrente.
Quando mi recavo nella cava firmavo la bolla di trasporto del materiale acquistato, bolla che mi veniva consegnata di norma dal figlio del titolare. Nella cava vedevo anche il titolare ”. Parte_2
Il teste ascoltato alla udienza del 28/11/2023 ha Testimone_2 dichiarato:
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
ADR sono il figlio del ricorrente;
avvisato della facoltà di astensione per i prossimi congiunti dichiara di volere rispondere e presta il giuramento di rito.
ADR ho frequentato la cava della società resistente nell'anno 2017 allorquando capitava di consegnare le capsule del caffè ordinate alla ditta per cui lavoravo;
tali capsule venivano fatturate all'oleificio attiguo alla cava dei Ciccarese.
E' accaduto altresì di andare nella cava dove lavorare mio padre anche negli anni
2013 (o forse anche prima) sino all'anno 2018/2019, periodo in cui mio padre vi ha lavorato. Mi recavo nella cava sia quando avevo esigenza di prendere l'auto di mio padre quando ne avevo bisogno o nelle occasioni in cui mio padre (che soffriva di mal di schiena) mi chiedeva di portargli un antidolorifico o per portargli il panino.
ADR nel periodo febbraio marzo 2014 accadeva di andare quotidianamente nella cava proprio per la necessità di prendere l'auto di mio padre perché ne ero privo.
In tali casi mi accompagnava alla cava qualche amico (in tale periodo io andavo a riprendere mio padre quando finiva di lavorare).
Negli altri casi mi recavo nella cava saltuariamente (una volta ogni mese o ogni due mesi, non vi era una cadenza precisa). Nell'anno 2017 in cui consegnavo le capsule alla segretaria della cava (fatturate tuttavia all'oleificio attiguo) Parte_2
è accaduto di recarmi nella cava 7 volte, tanto ho verificato dalle fatture emesse dalla PO VI SR (ditta per cui lavoro) all'oleificio di cui era titolare o comunque era gestito dal figlio (società agricola li Tumi) e che Controparte_4 era attiguo alla cava in cui lavorava mio padre.
5 Quando arrivavo alla cava vedevo mio padre lavorare al nastro, o guidare un camion o pale meccaniche, o lavorare nella parte interna della cava (dove si raccoglieva la sabbia più sottile) o in officina a riparare mezzi. Era un tuttofare.
ADR ricordo che nella cava lavorava un ragazzo albanese conosciuto come Per_2 altra persona di nome , la segretaria , per un periodo un certo Per_3 Persona_4 Pt_
, come camionista. Poi vedevo il titolare e suo figlio (il Per_5 Controparte_5 secondo poi si è andato a lavorare nell'oleificio attiguo alla cava) che lavoravano in ufficio. Nell'ultimo periodo ha lavorato anche il genero . Parte_4
ADR mio padre usciva da casa alle ore 06/06.30 e rientrava alle ore 15/15.30 dal lunedì al venerdì ed il sabato sino alle ore 13/13.30.
ADR l'ingresso alla cava ed all'oleificio era unico, poi da un lato si accedeva alla cava dall'altro all'oleificio Li Tumi.
ADR prima dell'anno 2013 mio padre da ultimo aveva lavorato per la ditta Valerio
Rizzo e prima con il padre che si occupava di realizzazione di Persona_6 strade e bitumazione;
non ricordo sino a quando ha lavorato;
so che ha cessato quel lavoro perché usurante. In tutto ha lavorato per circa una decina d'anni. Non ricordo se nel frattempo ha lavorato anche per altri.
Non ricordo da quando mio padre ha iniziato a percepire la pensione.
Dal giugno 2014 non vivo più con i miei genitori perché mi sono sposato e vivo altrove a meno di 1 km dalla casa paterna. Tuttavia accadeva spesso di passare da casa di mio padre nel pomeriggio e verificavo l'orario in cui tornava dal lavoro.
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L'ultimo teste di parte ricorrente, , ascoltato alla udienza del Testimone_4
16/4/2024 ha dichiarato:
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ADR conosco le parti in giudizio in quanto il ricorrente è mio compaesano a
Copertino e talvolta l'ho visto anche nel sito della società resistente dove io ho lavorato per 3 stagioni agricole di sei mesi circa ognuna, come bracciante agricolo regolare della società resistente. Io mi occupavo solo delle campagna della società resistente ove c'era un uliveto ed un vigneto. Preciso altresì che nella stessa sede sulla vi era sia la cava che l'oleificio oltre i terreni su cui Parte_5 lavoravo.
È accaduto talvolta di notare il ricorrente nella struttura del società resistente ma non so dire se lavorasse nella cava. Io mi limitavo a passare con il trattore per qualche minuto e poi tornavo nei campi. Pertanto non so indicare cosa facesse il ricorrente. Sicuramente non lavorava nelle campagne come me. Non so indicare
6 con che frequenza ho visto il ricorrente nella sede della società resistente. Preciso che io non conoscevo nessuno anche perché non parlavo l'italiano (che invece ora parlo e capisco). Pertanto lavoravo in campagna e basta.
Io ho lavorato per tre stagioni agricole per circa 6 mesi all'anno e fui assunto dal padre (poi deceduto) di ed . Io ho lavorato verso l'anno 2014 Per_7 Parte_2 sino ad un anno dopo la morte del padre di ed , ma non so Per_7 Parte_2 essere più preciso. “
Dalle dichiarazioni testimoniali non si evincono indici di subordinazione individuati dalla giurisprudenza nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, nella continuità delle prestazioni, nella osservanza di un orario predeterminato, nel versamento a cadenze fisse di una retribuzione predeterminata e non emerge dunque prova della esistenza di un'attività lavorativa con carattere di subordinazione svolta da alle dipendenze della impresa Parte_1 convenuta, tanto meno con mansioni di Operaio qualificato di 4° livello del CCNL
Edilizia Piccola e Media Industria, come delineate nei conteggi esposti in ricorso.
Infatti, il teste pur affermando di aver visto il ricorrente Testimone_1 lavorare con la pala meccanica, non sa indicare con precisione gli orari di lavoro e non riferisce di direttive impartite dalla impresa presunta datrice di lavoro al ricorrente, ma si limita ad affermare che “Nella cava vedevo anche il titolare
”. Parte_2 il teste , pur affermando di essersi recato frequentemente Testimone_2 presso la per alcuni mesi nel 2014 e occasionalmente nell'anno 2013 e Pt_3 negli anni fino al 2018 o 2019, nulla dice su eventuali direttive date al ricorrente dai rappresentanti o titolari della ditta, in quanto afferma soltanto che “ricordo che nella cava lavorava un ragazzo albanese conosciuto come altra Per_2 persona di nome , la segretaria , per un periodo un certo Per_3 Persona_4 Pt_
, come camionista. Poi vedevo il titolare e suo figlio (il Per_5 Controparte_5 secondo poi si è andato a lavorare nell'oleificio attiguo alla cava) che lavoravano in ufficio. Nell'ultimo periodo ha lavorato anche il genero .” Parte_4 il teste ha dichiarato che “È accaduto talvolta di notare il Testimone_4 ricorrente nella struttura del società resistente ma non so dire se lavorasse nella cava. Io mi limitavo a passare con il trattore per qualche minuto e poi tornavo nei campi. Pertanto non so indicare cosa facesse il ricorrente”.
Dalle dichiarazioni testimoniali rese in favore di parte ricorrente non emerge dunque che si recasse presso la cava in esecuzione di un Parte_1 contratto di lavoro subordinato, in quanto da dette dichiarazioni non emerge che
7 il ricorrente ricevesse direttive o che fosse soggetto a controlli sulla attività svolta.
Peraltro, il teste di parte resistente ha dichiarato: “sono il genero del Parte_4 titolare della società resistente.
Ho lavorato per la società resistente dall'anno 2014 all'anno 2017 ma non ricordo con maggiore precisione data di inizio e fine del rapporto. Avevo un contratto regolare.
Io ero il conducente degli escavatori e delle pale meccaniche. Oltre a me c'era una persona di nome che svolgeva le mie stesse mansioni. Non ricordo il suo Per_3 cognome. Era una persona di Copertino. Io lavoravo dal lunedì al venerdì nella cava. Non ho mai visto lavorare il ricorrente. Preciso che ho sempre conosciuto di vista in quanto compaesano. Parte_1
Non l'ho mai visto lavorare nella cava. Non so se avesse i patentini per guidare mezzi meccanici. Io li avevo
So che in passato ha lavorato nella ditta di un mio amico che si chiama Per_6
come manovale. “+
[...]
Il secondo teste ascoltato per parte resistente, ha Controparte_6 dichiarato: “ADR ho lavorato nella cava del sig prima da ottobre a Parte_2 dicembre 2016, poi da maggio a dicembre 2017. Dopo di che non ho più lavorato nella cava. “
Allorquando gli è stata mostrata la fotocopia della fotografia del ricorrente allegata al ricorso questo teste ha dichiarato:
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ADR ho visto questa persona nella cava qualche giorno prima della mia partenza per l'India che avveniva tra fine dicembre e gennaio di ogni anno. Ciò avveniva pochi giorni prima della fine del mio rapporto di lavoro nella cava del sig
, probabilmente quindi a dicembre 2017. Non so esattamente per quale Parte_2 motivo il ricorrente fosse venuto nella cava;
forse per sostituirmi durante la mia assenza, ma non ne sono certo. Comunque in tali occasioni ho visto anche che il ricorrente faceva pulizia vicino al nastro dove si accumulava la polvere fina.
Comunque io l'ho visto solo per 2 o 3 giorni prima della mia partenza per l'India.
ADR non ho mai visto il ricorrente nella cava negli altri periodi in cui io vi ho lavorato. Ribadisco che l'ho vito solo per 2 o 3 giorni prima della mia partenza per l'India.
ADR nel periodo in cui ho lavorato nella cava vi lavoravano il titolare, i suoi figli e il genero di nome . Forse un tale;
non ricordo se vi CP_5 CP_5 Pt_4 Per_3 lavorassero altre persone.
8 Per entrambi i periodi io avevo un regolare contratto di lavoro. Nel periodo in cui ho lavorato nella cava non vi lavorava una persona di nazionalità albanese.
Nella cava vi lavoravano anche mio cognato e mio suocero. Le uniche persone estranee alla famiglia del titolare eravamo solo io e di cui ho prima detto. Per_3
ADR il mio soprannome è Happy.
ADR io svolgevo vari compiti tra cui portare il camion, addetto al macchinario della brecciolina (mulino), pulizie e comunque tutto quello che serviva.
ADR io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle ore 07 alle ore 13. Non lavoravo di sabato e non so se la cava fosse aperta in tale giornata. Quando io andavo via alle ore 13 finiva di lavorare anche tale e il genero . A quest'ora Per_3 Pt_4 chiedevamo i mulini e mettevamo il camion a posto. Non so se i figli del titolare andassero via alle ore 13, come me o se si fermavamo a lavorare nell'ufficio.”
Infine, l'ultimo teste ascoltato per parte resistente, ha Controparte_4 dichiarato: “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Sono figlio di legale rappresentante della società resistente;
altresì Parte_2 sono socio della società resistente dove ho lavorato per 3 anni dal 2014 al 2017 come autista. Non so essere più preciso. In precedenza avevo lavorato con la ditta precedente di cui facevano parte anche i miei zii;
forse era Controparte_1 mio zio l'amministratore. Per_7
Conosco il ricorrente perché l'ho visto lavorare in passato con la ditta
[...]
Non ricordo quando è stata costituita la società resistente. CP_1
Escludo fermamente che il ricorrente abbia lavorato con la società resistente negli anni in cui io ho lavorato. Non ho più frequentato la sede della società resistente dopo aver cessato il mio rapporto di lavoro né la frequentavo prima di essere assunto.
Da qualche anno ho una mia ditta di movimento terra;
pertanto può accadere di recarmi talvolta nella sede della ditta dove c'è la cava per caricare il materiale che ho acquistato per la mia ditta. Negli anni in cui io lavorato nella cava eravamo solo io, mio padre e mio fratello che lavoravamo nella cava. Non vi erano persone CP_5 estranee alla famiglia che vi lavoravano. Solo nell'attività agricola svolta nelle nostre campagne attigue alla cava vi lavoravano persone estranee al nucleo familiare.
La società resistente ha sempre svolto attività di estrazione di materiali.
Ribadisco che nella cava non hanno lavorato persone estranee alla mia famiglia.
Pertanto escludo che vi abbia lavorato un ragazzo di nazionalità indiana.
Ribadisco
9 che invece sui terreni agricoli lavoravano varie persone. Aggiungo tuttavia che io non ero sempre presente nella cava in quanto lavorando come autista ero sempre in giro.”
Anche da queste testimonianze non emergono elementi da cui potersi evincere l'inserimento del ricorrente nella organizzazione della impresa
[...] con rapporto lavorativo subordinato, tanto meno con Controparte_1 mansioni inquadrabili nel IV Livello del CCNL Edilizia, come prospettato nei conteggi esposti in ricorso.
In considerazione di tanto, ritiene il giudicante che difetti prova del rapporto lavorativo subordinato, sicché il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva svolta e al valore dedotto in causa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 7.000,00, di cui € 6.000,00 in favore della parte resistente
[...] ed € 1.000,00 in favore di , oltre rimborso Controparte_1 CP_2 forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge
Lecce, li 12/11/2025 – 10/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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