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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/12/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 18/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2855 / 2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Felice Gianluca Belluzzi, con il quale è elettivamente domiciliato in Torre di Ruggiero (RC), Via Rino Gaetano n. 9
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sabina Pingaro, con la quale è elettivamente domiciliata in Salerno (SA), Via E. De Crescenzo n. 76
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2
dall'Avv. Christian Lo Scalzo, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale CP_2
Resistente OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/08/2025, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249015301025000, notificata in data il 08/08/2025, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39420160001470450000, n.
39420160003960729000, n. 39420170002553980000, n.
39420180002270115000, n. 39420180005339822000, n.
39420190002376135000, n. 39420190004897041000, n.
39420210002280568000, n. 39420220001035159000, n.
39420220004967443000, relativi a contributi anni dal 2015 al 2021. CP_2
A tal fine, ha esposto:
- che gli avvisi di addebito non sono mai stati notificati;
- che l'intimazione di pagamento è nulla per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi di mora, nonché per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi;
- che è maturata la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 335/1995.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “1)
Accertare e dichiarare la propria competenza a decidere in merito alla presente opposizione ex art. 615 c.p.c. e 617 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
2)
Dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420249015301025/000 per tutte le ragioni esposte in narrativa ed in particolare per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'attuazione della richiesta impositiva nonché per l'intervenuta prescrizione del credito contributivo asseritamente vantato da di cui agli avvisi di addebito analiticamente indicati in ricorso;
CP_2
3) condannare l' , in persona del proprio Controparte_1 3
legale rappresentante pro tempore , eventualmente in solido con l'Ente
Creditore, pagamento delle spese e dei compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c. che dichiara formalmente di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita
[...]
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la Controparte_1
rituale notifica degli avvisi di addebito e di atti interruttivi della prescrizione e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 24/11/2025, si è costituito l' CP_2
eccependo di aver provveduto allo sgravio degli avvisi di addebito oggetto di causa e concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Va dichiarata la cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, per cui viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
L'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire 4
attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, o discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali:
l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento, costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali – anche se enunciati o risultanti dagli atti – non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368;
Cass. SU 128.9.2000 n. 1048). 5
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
-l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
-occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
-deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82,
n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie, è venuta meno la materia del contendere, in quanto l' nel costituirsi in giudizio, ha dedotto e allegato l'avvenuto sgravio CP_2
delle pretese creditorie oggetto dell'atto impugnato, come si evince dalla 6
comunicazione di cancellazione d'impresa del 06/12/2024 e dal relativo prospetto.
Tale circostanza è stata confermata dalla parte ricorrente che, nel corso dell'udienza di discussione, a mezzo del procuratore costituito, preso atto dell'avvenuto sgravio, ha dichiarato di aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dei resistenti alla refusione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo, dunque, tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (Cass. n. 4884/1996; Cass. n. 2937/1999).
In applicazione a tale principio, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto che il provvedimento di cancellazione dell'impresa, con conseguente sgravio, allegato alla memoria di costituzione dell' reca data anteriore all'introduzione del presente giudizio. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, sezione lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2855 / 2025, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 18/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 18/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2855 / 2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Felice Gianluca Belluzzi, con il quale è elettivamente domiciliato in Torre di Ruggiero (RC), Via Rino Gaetano n. 9
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sabina Pingaro, con la quale è elettivamente domiciliata in Salerno (SA), Via E. De Crescenzo n. 76
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2
dall'Avv. Christian Lo Scalzo, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale CP_2
Resistente OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/08/2025, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249015301025000, notificata in data il 08/08/2025, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39420160001470450000, n.
39420160003960729000, n. 39420170002553980000, n.
39420180002270115000, n. 39420180005339822000, n.
39420190002376135000, n. 39420190004897041000, n.
39420210002280568000, n. 39420220001035159000, n.
39420220004967443000, relativi a contributi anni dal 2015 al 2021. CP_2
A tal fine, ha esposto:
- che gli avvisi di addebito non sono mai stati notificati;
- che l'intimazione di pagamento è nulla per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi di mora, nonché per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi;
- che è maturata la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 335/1995.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “1)
Accertare e dichiarare la propria competenza a decidere in merito alla presente opposizione ex art. 615 c.p.c. e 617 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
2)
Dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420249015301025/000 per tutte le ragioni esposte in narrativa ed in particolare per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'attuazione della richiesta impositiva nonché per l'intervenuta prescrizione del credito contributivo asseritamente vantato da di cui agli avvisi di addebito analiticamente indicati in ricorso;
CP_2
3) condannare l' , in persona del proprio Controparte_1 3
legale rappresentante pro tempore , eventualmente in solido con l'Ente
Creditore, pagamento delle spese e dei compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c. che dichiara formalmente di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita
[...]
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la Controparte_1
rituale notifica degli avvisi di addebito e di atti interruttivi della prescrizione e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 24/11/2025, si è costituito l' CP_2
eccependo di aver provveduto allo sgravio degli avvisi di addebito oggetto di causa e concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Va dichiarata la cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, per cui viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
L'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire 4
attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, o discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali:
l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento, costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali – anche se enunciati o risultanti dagli atti – non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368;
Cass. SU 128.9.2000 n. 1048). 5
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
-l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
-occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
-deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82,
n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie, è venuta meno la materia del contendere, in quanto l' nel costituirsi in giudizio, ha dedotto e allegato l'avvenuto sgravio CP_2
delle pretese creditorie oggetto dell'atto impugnato, come si evince dalla 6
comunicazione di cancellazione d'impresa del 06/12/2024 e dal relativo prospetto.
Tale circostanza è stata confermata dalla parte ricorrente che, nel corso dell'udienza di discussione, a mezzo del procuratore costituito, preso atto dell'avvenuto sgravio, ha dichiarato di aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dei resistenti alla refusione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo, dunque, tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (Cass. n. 4884/1996; Cass. n. 2937/1999).
In applicazione a tale principio, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto che il provvedimento di cancellazione dell'impresa, con conseguente sgravio, allegato alla memoria di costituzione dell' reca data anteriore all'introduzione del presente giudizio. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, sezione lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2855 / 2025, disattesa Parte_1
ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 18/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci