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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/12/2024, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1624/2024 promossa da:
(c.f. , nata alla Spezia il 17.02.1972 (rappresentata Parte_1 C.F._1 e difesa dall'avv. Maccione) e (c.f. ), nato alla Parte_2 C.F._2
Spezia il 26.02.1965, con il suo amministratore di sostegno, avv. Furter - giusta autorizzazione del giudice tutelare (rappresentato e difeso dall'avv. Forcieri) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 13.08.2024 il presente giudizio deducendo: di aver contratto matrimonio civile in La Spezia in data 22.02.1992 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1992, numero 15, parte I); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della separazione dei beni;
che dall'unione sono nati tre figli, (il 29.11.1992), Per_1 Per_ (il 29.05.1998) ed (il 18.04.2005); di essere titolari delle disponibilità reddituali e Per_3 patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata. I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“- I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza, ognuno dove meglio crede con l'obbligo del mutuo rispetto;
- I coniugi si concedono reciprocamente assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di ogni altro equipollente documento valido per l'espatrio;
- I coniugi hanno già provveduto, di comune accordo, alla suddivisione dei beni mobili, arredi e suppellettili acquistati in costanza di matrimonio;
- Ogni altra vicenda patrimoniale tra le parti risulta essere definita;
- La IG.ra ed il IG. dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2 indipendenti e, pertanto, nessun importo a titolo di mantenimento reciproco è dovuto;
Per_
- Come suddetto, i figli , ed , tutti maggiorenni, sono economicamente Per_1 Per_3 autosufficienti ed indipendenti ed aventi ciascuno costituito proprio nucleo familiare e stabilito altrove la residenza”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza affinché la separazione venga omologata alle solite condizioni.
Successivamente è stata depositata la documentazione integrativa richiesta. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , Parte_1 Parte_2 generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in La Spezia in data 22.02.1992 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1992, numero 15, parte I);
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 5.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani