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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria all'udienza del 26 GIUGNO 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° R.G.3941/2023
TRA
, nata il [...] a San Giorgio a [...], difesa dall'avv. Francesco Parte_1
Scognamiglio
E in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. OLIVA ANNA CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/07/2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 29.06.2023, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui è affetta parte ricorrente. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'assegno mensile di assistenza con vittoria delle spese del giudizio.
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2 domanda. All'odierna udienza, disposta l'integrazione della consulenza tecnica alla luce della nuova documentazione medica depositata, la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
***
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Nel merito, il CTU, in sede di integrazione peritale eseguita nel corso del presente giudizio, alla luce della documentazione medica versata in atti e acquisita nel corso della presente fase, ha accertato che la ricorrente, già affetta da plurime patologie quali: cardiopatia ischemica cronica con pregresso intervento di ptca, alla broncopneumopatia cronica in tabagista, l'artrosi polidistrettuale, sindrome ansioso-depressiva, carcinoma papillifero di basso grado non infiltrante della vescica trattato mediante turb e instillazioni cht endovescicali, recidivato nel maggio 2024 e sottoposto a ulteriore turb nell'ottobre 2024, si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno di invalidità.
Le conclusioni del CTU appaiono del tutto corrette e adeguatamente motivate
In particolare, il CTU ha adeguatamente valutato tutte le patologie da cui la ricorrente è affetta e ha evidenziato come il carcinoma papillifero, ( cfr lettera di dimissioni da Villa dei Fiori ricovero dal
19/05/2023 al 23/05/2023: TURBT – neoformazione vescicale- esame istologico del 29/05/2023: carcinoma a cellule transizionali, papillifero a crescita invertita di basso grado sec WHO-ISUP non infiltrante) comporta una maggiorazione della percentuale di valutazione, risultando la patologia di carattere recidivante.
Tutte le infermità, per la loro naturale evoluzione cronica in peius, sono da ritenersi a carattere permanente.
Conseguentemente, va dichiarato che la ricorrente presenta i requisiti sanitari propri dell'assegno mensile di invalidità nella misura del 74% a decorrere dal primo maggio 2023, epoca da cui si può far risalire il peggioramento del quadro clinico.
Quanto alle spese, l'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla proposizione del giudizio di ATP giustifica la compensazione per intero delle spese di Atp. Le spese della presente fase seguono il regime della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, così come le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità a decorrere dal primo maggio 2023;
2) compensa le spese della fase di ATP;
condanna parte resistente al pagamento delle spese della presente fase, liquidate in complessivi euro
2.697,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
CP_
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Nola, lì 26 giugno 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmen Maria Pigrini
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria all'udienza del 26 GIUGNO 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° R.G.3941/2023
TRA
, nata il [...] a San Giorgio a [...], difesa dall'avv. Francesco Parte_1
Scognamiglio
E in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. OLIVA ANNA CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/07/2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 29.06.2023, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui è affetta parte ricorrente. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'assegno mensile di assistenza con vittoria delle spese del giudizio.
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2 domanda. All'odierna udienza, disposta l'integrazione della consulenza tecnica alla luce della nuova documentazione medica depositata, la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
***
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Nel merito, il CTU, in sede di integrazione peritale eseguita nel corso del presente giudizio, alla luce della documentazione medica versata in atti e acquisita nel corso della presente fase, ha accertato che la ricorrente, già affetta da plurime patologie quali: cardiopatia ischemica cronica con pregresso intervento di ptca, alla broncopneumopatia cronica in tabagista, l'artrosi polidistrettuale, sindrome ansioso-depressiva, carcinoma papillifero di basso grado non infiltrante della vescica trattato mediante turb e instillazioni cht endovescicali, recidivato nel maggio 2024 e sottoposto a ulteriore turb nell'ottobre 2024, si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno di invalidità.
Le conclusioni del CTU appaiono del tutto corrette e adeguatamente motivate
In particolare, il CTU ha adeguatamente valutato tutte le patologie da cui la ricorrente è affetta e ha evidenziato come il carcinoma papillifero, ( cfr lettera di dimissioni da Villa dei Fiori ricovero dal
19/05/2023 al 23/05/2023: TURBT – neoformazione vescicale- esame istologico del 29/05/2023: carcinoma a cellule transizionali, papillifero a crescita invertita di basso grado sec WHO-ISUP non infiltrante) comporta una maggiorazione della percentuale di valutazione, risultando la patologia di carattere recidivante.
Tutte le infermità, per la loro naturale evoluzione cronica in peius, sono da ritenersi a carattere permanente.
Conseguentemente, va dichiarato che la ricorrente presenta i requisiti sanitari propri dell'assegno mensile di invalidità nella misura del 74% a decorrere dal primo maggio 2023, epoca da cui si può far risalire il peggioramento del quadro clinico.
Quanto alle spese, l'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla proposizione del giudizio di ATP giustifica la compensazione per intero delle spese di Atp. Le spese della presente fase seguono il regime della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, così come le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità a decorrere dal primo maggio 2023;
2) compensa le spese della fase di ATP;
condanna parte resistente al pagamento delle spese della presente fase, liquidate in complessivi euro
2.697,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
CP_
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Nola, lì 26 giugno 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmen Maria Pigrini