Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 26/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 332/2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 26/02/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto all udice sulla piattaforma
Microsoft Teams, per parte ricorrente il l.r.p.t. assistito dall'avv. Rigo, Parte 1
e, per parte resistente, l'avv. GR.
rta il L'avv. Rigo rappresenta d'aver depositato telematicamente la denun per i 26.02.2025 dal legale rappresentante dell'opponente nei confronti di Pt_2 reati di cui agli artt. 371 e 374-bis c.p. o per qualsivoglia ulteriore ipotesi di reato identificabile nella vicenda.
e IMR s.p.a. di cui è Formula istanza di deposito del contratto concluso tra Pt_2 amera di commercio. stata scoperta l'esistenza solo oggi tramite accesso odier ire prima della data odierna in L'accesso in Camera di commercio non
PEsona_1 quanto è stato appreso che il deceduto aveva una segretaria, non più sunzione a settembre/ottobre dipendente di IMR da molti anni, fin
2024. Al suo ritorno a lavoro, la segretaria ha chiesto di avere accesso ai suoi vecchi documenti, accessibili solo previa riattivazione da parte dell'amministratore del sistema informatico. Solo a quel punto, e segnatamente a gennaio 2025, è stata rintracciata una scansione del contratto oggetto dell'istanza con timbro della Camera di commercio. Al rientro del lrpt da un viaggio all'estero lo scorso 22.02.2025, questi ha chiesto di investigare sul documento e la Camera di commercio ha verificato che il documento era ancora disponibile presso i propri archivi. È stata dunque rilasciata copia autentica dell'originale depositato. Viene dunque fatta istanza di acquisizione di questo documento.
L'avv. GR si oppone all'acquisizione in quanto l'istanza è tardiva e dunque inammissibile. In ordine alla denuncia rappresenta che il procedimento penale non preclude la prosecuzione del procedimento civile. L'avv. Rigo chiede di poter descrivere il contenuto del documento oggetto dell'istanza di deposito.
Il Giudice
Invita l'avv. Rigo a soprassedere dalla descrizione del contenuto del documento, in quanto aspetto funzionale alla valutazione della sua rilevanza del documento, ossia ad un giudizio logicamente successivo a quello attinente alla sua ammissibilità rispetto alla quale si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice Visto l'art. 420, comma 5, c.p.c.; rilevato che la norma consente la proposizione di nuovi mezzi di prova che la parte non abbia «potuto proporre prima»;
rilevato che, nella specie, la società ha argomentato la propria impossibilità di rinvenire il documento facendo riferimento a profili attinenti squisitamente alla sua organizzazione interna, riassumibile in un difettoso passaggio di consegne al momento del decesso del precedente legale rappresentante della società, ciò che conduce a ritenere che la mancata "scoperta" del documento vada ricondotta non già ad un'impossibilità oggettiva, bensì a difficoltà soggettive riconducibili ad un deficit organizzativo e, perciò, alla sua stessa negligenza;
ritenuto che
l'acquisizione del documento non possa essere disposta nemmeno mediante l'applicazione dell'art. 421 c.p.c.; ritenuto infatti che l'esercizio di quel potere-dovere si proietta rispetto all'esplorazione di piste probatorie suggerite dalle parti, con ciò implicando la sua destinazione ad approfondimento rispetto a fatti allegati dalle parti medesime, laddove nel presente contesto IMR, che ha negato fi icorso in
Parte 3 vorrebbe opposizione l'esistenza di qualsiasi rapporto negoziale depositare oggi un documento - il contratto tra IMR e Pt_2 olo non è stato prospettato tra i fatti nell'opposizione, ma che anzi smentisce radicalmente la ricostruzione difensiva ivi proposta;
respinge l'istanza di deposito;
ritenuto di doversi dare corso al giudizio, invita i difensori a precisare le rispettive posizioni.
L'avv. Rigo, alla luce della denuncia proposta nei confronti di Pt 2 chiede che venga sospeso il giudizio, tenuto anche conto della circostanza c lora si desse esecuzione ad un'eventuale sentenza di condanna, la società non potrebb e le somme versate vista la residenza e la cittadinanza statunitense di Pt 3
[...]
GR si oppone alla richiesta di sospensione per le ragioni già esposte. Le eventuali difficoltà nella ripetizione delle somme attengono al segno della decisione di questo giudizio, non ancora avvenuta.
Il Giudice Ritenuto che alla decisione della causa non o denuncia sporta dal legale rappresentante della società nei confronti di Pt 2 in quanto, «la prestazione del giuramento suppletorio (così come di quello decisorio), ai sensi dell'art. 2738 cod. civ., implicando una presunzione "iuris et de iure" in ordine all'esistenza dei fatti che ne hanno formato oggetto svincola l'esito del giudizio civile da quello dell'eventuale procedimento penale per falsità del giuramento stesso, la cui definizione può soltanto costituire titolo per le pretese risarcitorie da avanzare verso chi abbia giurato il falso. Ne consegue che, nell'ipotesi di un giuramento così configurato, deve considerarsi erronea la sospensione necessaria del procedimento civile, non ricorrendo alcun caso di pregiudizialità né alcuna delle altre situazioni legali che autorizzino detta sospensione» [Cass., n. 22037/2009]; ritenuto altresì che le difficoltà nella ripetizione delle eventuali somme oggetto di condanna siano, oltre che del tutto ipotetiche, anche prospettate senza alcun addentellato concreto che le giustifichi;
invita i difensori a discutere la causa.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
Data rilettura del verbale alle parti che nulla oppongono, si ritira in camera di consiglio alle 13.45.
All'esito, alle ore 14.13, pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri R.G. 332/2024
EPUBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA Parte 4 rappresentata e difesa, in forza di procura ntonio Rigo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO Parte 3 rappresentato e difeso, in forza di procura depositata telematicamente,
, rea GR, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati resistente dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29 luglio 2024, Parte 4
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 80/2024 emesso dal
Tribunale di Gorizia a favore di Parte_3 e con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 130.686,65 a titolo di compensi mensili di maggio e giugno 2011 e bonus relativi agli anni 2009 e 2010 in base al contratto di lavoro autonomo "Operation Management" concluso tra le parti il 01.05.2008.
1.1. Nell'opporsi al provvedimento monitorio, ha sostenuto che Pt_2 non avrebbe mai intrattenuto alcun rapporto contrattuale con la società, ciò che ha condotto quest'ultima a disconoscere l'esistenza del contratto azionato, dei relativi allegati, nonché delle sottoscrizioni in esso apposte. Invero, secondo la tesi di IMR,
Pt 2 avrebbe intrattenuto rapporti lato sensu lavorativi con altra e diversa compagine la IMR Shangai - ma non avrebbe avuto alcun rapporto diretto con la Parte 4 Del resto ha sostenuto l'opponente - le parti non avrebbero mai dato esecuzione al contratto azionato (proprio perché esso non è mai esistito, tanto da essere disconosciuto).
Ha perciò chiesto la revoca del provvedimento monitorio, sostenendo l'insussistenza del credito azionato.
*
2. Nel costituirsi in giudizio, Pt 2 ha contestato le difese di IMR, sostenendo che esse siano state proposte in mala fede. A sostegno della sua posizione, ha depositato numerosi documenti, atti ad evidenziare, in primo luogo, la sussistenza del rapporto, riconosciuta dallo stesso difensore della società avv. Antonio Rigo nei dialoghi stragiudiziali tra le parti;
in secondo luogo, la regolare esecuzione del salvo l'inadempimento rispetto ai compensi di maggio e giugno 2011 e contratto-
dei bonus 2009 e 2010 -; infine, il riconoscimento dei debiti provenienti sia da esponenti dell'opponente che dal suo legale rappresentante pro tempore PEsona_1
Pt 2 ha precisato di non disporre dell'originale del contratto azionato, contenente le firme disconosciute, ma si è offerto di provarne il contenuto per testi.
Ha infine chiesto il rigetto dell'opposizione.
*
3. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita documentalmente, mediante l'escussione di testimoni e mediante il giuramento suppletorio deferito d'ufficio a
Parte 3 Di seguito, i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va immediatamente posta in luce l'estrema incoerenza e, in effetti, come sostenuto da Pt_2 la mala fede che ha animato
-
le difese della società nel corso del processo.
Questa, dopo aver inizialmente negato ogni rapporto negoziale con Pt_2, ha proposto svariate istanze in antitesi con questa ricostruzione, quale quella volta all'acquisizione di documenti asseritamente divenuti rilevanti in corso di causa, tra cui uno scambio di e-mail intercorso tra Pt 2 e un esponente di IMR da cui si evincerebbe si la spettanza dei bonus rivendicati, ma anche l'erroneità del calcolo prospettato dallo stesso Pt 2, posto che essi andrebbe quantificati come percentuale dell'utile della compagine cinese e non del fatturato della società italiana. A confermare la profonda incoerenza della condotta processuale della società vale anche l'istanza di deposito proposta in sede di discussione (cfr. verbale del2 6.02.2025], avente ad oggetto un ipotetico diverso contratto intercorso tra le parti, ossia un negozio che, a prescindere dal contenuto, confermerebbe l'esistenza di un rapporto inter partes che la stessa società ha radicalmente negato nelle sue difese iniziali.
In sostanza, negata l'esistenza di qualsiasi relazione nel ricorso in opposizione, la società ha poi assunto incoerenti e inattendibili iniziative istruttorie tese ad accreditare l'assunto che il rapporto sarebbe sì esistito, ma con “diverso” contenuto.
Il tenore delle difese della società va posto in luce fin d'ora in quanto determinante rispetto al successivo svolgimento dell'istruttoria e al conseguente esito del giudizio [cfr. verbale d'udienza del 23.10.2024].
*
5. In ordine alla spettanza dei compensi per i mesi di maggio e giugno 2011, si ritiene che vadano ribadite le considerazioni già espresse nell'ordinanza relativa alla sospensione della provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto. In merito, le difese di IMR, alla luce del compendio documentale posto a disposizione da Pt_2 sono del tutto smentite. Benché, come detto, la società abbia negato l'esistenza d'un rapporto diretto con Pt 2 sussiste la sua prova documentale, consacrata nella comunicazione dell'avv. Rigo del 23.03.2012 [cfr. doc. 4 Pt 2 . Vi si legge non già la negazione d'un rapporto con la "compagine italiana" opponente, bensì la mera correzione che il rapporto non intercorrerebbe con Parte_4 bensì con IMR s.p.a., vale a dire con il medesimo soggetto, la cui denominazione è semplicemente mutata come risulta dalla visura camerale [cfr. doc. 8 opponente]. Soprattutto, IMR s.p.a. è la denominazione che la società aveva al tempo della conclusione dell'accordo con Pt 2 come risulta dal contratto allegato a sostegno della domanda monitoria [cfr. doc. 1 Pt 2. A questa significativa comunicazione dell'avv. CP_1 bbinano, nel senso della sussistenza del rapporto dedotto in giudizio, tutte le comunicazioni, basate sull'esistenza del rapporto medesimo, intervenute tra Pt 2 ed esponenti della società tra cui che dai carteggi risulta aver sempre Parte 5
,
“rappresentato” la società nei confronti di Pt_2, con pieno avallo del suo legale rappresentante PEsona_1 [cfr. doc. 38 Pt 2 - [cfr., tra gli altri, docc. 19, 20, 39,
62 Pt 2 . Nel dettaglio, vale la pena riportare le parole con cui Parte_5 al fine
,
di giustificare i ritardi nei pagamenti verso Pt_2 attesta il suo rapporto con IMR affermando che «non è il sig. PE_1 che ha problemi, la la IMR spa, la nostra azienda, la società con la quale hai il contratto» [cfr. doc. 39 Pt_2
Ancora, in termini del tutto decisivi, va rilevata la piana esecuzione del contratto azionato, manifestata dal pagamento delle fatture emesse da Pt 2 [cfr. doc. 26 Pt 2 da parte della società opponente [cfr. docc. da 27 a 35 Pt_2 per un importo, da un lato, esattamente coincidente con quello rivendicato a titolo di compensi mensili e, dall'altro lato, plasticamente corrispondente a quello concordato in seno al contratto [cfr. doc. 1 Pt_2 ].
Quanto precede vale senz'altro a ritenere facilmente superabile la difesa societaria secondo cui il contratto azionato da Pt_2 non sarebbe mai stato stipulato e le firme in esso contenute non sarebbero riconducibili all'autore apparente. Questa difesa, consistente in un "diniego di originale", risulta infatti travolta dalle ulteriori risultanze a disposizione, rivelandosi così piuttosto sterile e del tutto strumentale. Deve invece accreditarsi la rilevanza del contratto [cfr. doc. 1 Pt 2 e, stante la sua costante esecuzione da parte della società, la prova del credito relativo ai compensi mensili di maggio e giugno 2011 dovuti al lavoratore, per la cifra complessiva di euro 7.333,34, di cui non risulta l'avvenuto pagamento da parte della società.
5.2. È da precisare che alla spettanza di quest'importi non osta il fatto che la scadenza naturale del contratto sia stata fissata per l'aprile 2011. Il lavoratore ha sostenuto di aver proseguito la propria attività anche nei mesi di maggio e giugno
2011 e ha documentato che il rapporto è proseguito, quanto meno fino a metà giugno 2011 e comunque oltre la scadenza naturale. Ciò si evince dalla mail inviatagli da tale Parte_6 [cfr. doc. 41 Pt_2 , dalle dichiarazioni provenienti da esponenti della compagine cinese [cfr. docc. 43 e 44 Pt_2 e dal ringraziamento per l'attività svolta proveniente dalla società opponente intervenuto nel mese di giugno [cfr. doc. 51 Pt_2 . In mancanza di puntuali contestazioni in proposito da parte della società, i crediti per i mesi di maggio e giugno 2011 paiono perciò provati.
* 6. Quanto ai bonus relativi agli anni 2009 e 2010, la loro previsione è inserita non già nel corpo del contratto, bensì all'interno di uno dei suoi allegati - All.
2 - redatto sempre il 01.05.2008 e apparentemente sottoscritto, ancora una volta, dal legale rappresentante della società all'epoca in carica.
In esso si legge, testualmente, che «...al consulente spetterà, oltre a quanto fissato di comune accordo, un compenso aggiuntivo sul Compenso dell'art. 5 del contratto pari all'1,5% del fatturato annuo del committente», pacificamente identificato nella società opponente.
Sulla genuinità di questo allegato e sulla sua sottoscrizione, IMR ha espresso le stesse difese proposte rispetto al contratto, negandone la stipulazione. Si tratta di difese già contraddette dai documenti allegati agli atti introduttivi, i quali, sebbene non consentano la quantificazione del bonus, ne suggeriscono il diritto a percepirlo.
6.1. Infatti, la spettanza dei bonus è suggerita dalle e-mail intercorse tra Pt_2 e la società, all'interno delle quali questa riconosce il diritto al bonus e cerca di Pt 2 concordarne un pagamento posticipato e dilazionato [cfr. doc. 16 e, soprattutto, dalla conversazione intercorsa, nel gennaio 2011, tra Parte_5
Pt 2 [cfr. doc. (esponente di IMR), PEsona_1 (legale rappresentante di IMR) e
38 Pt 2 .
In particolare, nel corso della conversazione Pt 2 rivendicò alcuni crediti, mentre PE 1 rappresentò le difficoltà finanziarie della società e Parte 5 tentò di trovare una soluzione che consentisse di onorare i debiti verso Pt 2 in modo compatibile con quelle difficoltà finanziarie. Nel dettaglio, nel corso della conversazione, viene palesata la situazione debitoria di IMR verso Pt 2 per stipendi già maturati e si fa riferimento ai bonus 2009 e 2010, con pacifico riconoscimento della loro spettanza al lavoratore.
Dal dialogo non è però dato evincere alcuna indicazione né sulle modalità peril calcolo del bonus né sulla cifra comunque spettante. Nel dettaglio, mentre PE_1 afferma «sicuramente bisogna mettere a posto gli stipendi perché degli stipendi uno vive. Il bonus sicuramente lo pagheremo però...», Parte_5 lo interrompe e dice «qui ci sono
7.000, 10.500, quasi 11.000, più 14.500...». Conclude Pt 2 affermando: «c'è anche il 2010 poi».
È quindi chiaro che le parti siano state consapevoli della spettanza dei bonus, ciò che smentisce la tesi societaria volta a disconoscere il diritto a percepirli. Tuttavia, viste le difese di IMR in merito all'All. 2, ovverosia la fonte contenente l'effettivo contenuto del diritto al compenso aggiuntivo, il documento non è utilizzabile.
6.2. L'istruttoria condotta ha però consentito di accertare l'effettivo contenuto del diritto al bonus e, in particolare, il fatto che sia stato concordato il diritto ad un compenso aggiuntivo pari all'1,5% del fatturato della società opponente.
In proposito, va immediatamente posto in luce come la deposizione testimoniale resa da Testimone 1 abbia ulteriormente confermato l'esistenza del diritto ad un bonus.
Va premesso che il teste ha manifestato notevolissime difficoltà nel ricordare i fatti, a causa, verosimilmente, dell'ampio arco di tempo trascorso tra essi e la sua escussione. Invero, egli ha inizialmente riferito che Pt 2 ha intrattenuto un rapporto contrattuale solo con IMR Shangai, ciò che però, come visto, è smentito dalle stesse comunicazioni con cui proprio il teste esprime, verso Pt 2 la posizione della società italiana.
In ordine al diritto al compenso aggiuntivo, egli inizialmente non ha confermato che esso fosse stato concordato, tanto che, rispetto alla registrazione della conversazione cui s'è già fatto riferimento, egli ha indicato che «la discussione cui ho preso parte davo per presupposto che si parlasse di un bonus da calcolare sull'utile di
IMR Shangai. A me non risulta che sia stato formalizzato un accordo sui bonus. Io ricordo che il bonus proposto fu dell'1,5% dell'utile di IMR Shangai. Non ho mai visto documenti che formalizzassero accordi sul bonus, comunque calcolati».
Poi, lo stesso teste, posto di fronte a sue comunicazioni in cui il diritto ad un bonus era dato non già per incerto bensì per concordato [cfr. doc. 16 Pt_2 ha
,
ammesso di non ricordare «che fosse sicuramente concordato il diritto al bonus».
Ancora, di fronte alla mail contenente le rimostranze di Pt 2 rispetto al mancato versamento dei bonus, e innanzi alla sua risposta con cui, giustificando il debitore, ha scritto « Pt_3 mi spiace. Non è il sig. PE_1 che ha problemi, la la IMR spa, la nostra azienda, la società con la quale hai il contratto;
se IMR spa NON incassa non ha la possibilità di pagare alcuno» [cfr. doc. 39 Pt 2 ], egli ha svelato il suo ruolo di portavoce di PE_1, dichiarando: «io parlavo per conto di PE_1. Sicuramente ciò che ho scritto deriva da conoscenze che mi sono state trasmesse da PE_1 . I riferimenti ad un rapporto tra Pt 2 e la società italiana derivano sicuramente da informazioni che mi erano state date da PE_1. In questo carteggio mi limito a riportare la posizione espressami da PE 1 senza avere conoscenza effettiva della situazione».
In questo quadro, trova conferma l'esistenza del diritto al bonus, mai posto in discussione da Parte 5 ed anzi oggetto di mail in cui, data per assodata la spettanza, si cerca di giustificarne il mancato versamento. Trova inoltre conferma che Parte_5 , privo di un'effettiva conoscenza della situazione, abbia trasmesso a Pt 2 le indicazioni provenienti da PE_1 ciò che conduce ad imputare a quest'ultimo il riconoscimento dell'an del debito avente ad oggetto i bonus relativi agli anni 2009 e 2010.
6.3. Il quadro istruttorio così descritto consente di ritenere provato il diritto ad un compenso aggiuntivo, ma, al contempo, lascia indeterminato ed imprecisato il suo oggetto, non consentendo di ritenere pienamente provato che il diritto attribuito a Pt 2 sia proprio quello ad un compenso pari all'1,5% del fatturato annuo della società opponente.
La domanda è giunta così ad uno stato di semiplena probatio.
6.4. È in questo quadro che, con ordinanza del 05.01.2025, è stato disposto d'ufficio, in vista del completamento della prova, il giuramento suppletorio di cui all'art. 2736, n. 2) c.c., disposizione che definisce questo tipo di giuramento come
«quello che è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova».
Nella selezione della parte cui deferire il giuramento, è stato considerato che, secondo l'insegnamento della Cassazione, il giudice deve scegliere la parte maggiormente favorita dalle risultanze della prova esperita o più meritevole di fiducia, anche in considerazione del comportamento processuale [cfr. Cass., n.
6560/2015]. Questi due criteri hanno univocamente condotto alla scelta di Pt_2 tanto perché maggiormente favorito dalle risultanze istruttorie, quanto perché le difese societarie, per le ragioni già esposte, sono risultate da subito davvero poco attendibili.
È stato così deferito a Pt 2 il giuramento suppletorio secondo la seguente formula: «giuro e giurando affermo che il 01.05.2008 ho concluso con la parte resistente, già IMR s.p.a., un accordo in base al quale la predetta società oltre al compenso annuo lordo di euro 44.000,00, da versare con cadenza mensile e valuta al 10 di ogni mese previa emissione di mia fattura, e oltre ai rimborsi spese - si è impegnata a versarmi un "compenso aggiuntivo" pari all'1,5% del fatturato annuo della stessa IMR s.p.a.» ed egli l'ha prestato².
6.4. Così completata la prova, deve concludersi per l'infondatezza dell'opposizione ed il suo rigetto.
6.5. La caratura del giuramento suppletorio esonera da ulteriori precisazioni. È quindi solo per inciso che si precisa come la quantificazione del bonus in misura pari ad euro 123.353,31 - pari all'1,5% dei fatturati del 2009 e del 2010 della società opponente [cfr. docc. da 12 a 15 Pt 2 - è da ritenersi provato anche in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., dal momento che la società non ha espresso alcuna censura rispetto al calcolo eseguito da Pt2 nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo e nella memoria difensiva.
6.6. È infine da ribadire³ che all'adozione del presente provvedimento non osta la denuncia sporta dal legale rappresentante della società nei confronti di Pt_2 per i reati di cui agli artt. 371 e 374-bis c.p. o per qualsivoglia ulteriore ipotesi di reato identificabile nella vicenda.
Va in tal senso ricordato, infatti, che «la prestazione del giuramento suppletorio (così come di quello decisorio), ai sensi dell'art. 2738 cod. civ., implicando una presunzione "iuris et de iure" in ordine all'esistenza dei fatti che ne hanno formato oggetto svincola l'esito del giudizio civile da quello dell'eventuale procedimento penale per falsità del giuramento stesso, la cui definizione può soltanto costituire titolo per le pretese risarcitorie da avanzare verso chi abbia giurato il falso. Ne consegue che, nell'ipotesi di un giuramento così configurato, deve considerarsi erronea la sospensione necessaria del procedimento civile, non ricorrendo alcun di pregiudizialità né alcuna delle altre situazioni legali che autorizzino caso detta sospensione» [Cass., n. 22037/2009].
7. Le spese, liquidate come in dispositivo tenuto conto della media complessità della causa e della redazione dell'atto con l'inserimento di link ipertestuali utili all'accesso diretto ai documenti, seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore di Parte_3 dichiaratosi antistatario nella memoria difensiva.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna Parte 4 a rifondere a Parte 3 le spese del giudizio, liquidate in euro 17.413,50, oltre 15% per spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a., con distrazione a favore dell'avv. Andrea GR.
Gorizia, 26 febbraio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr. verbale d'udienza dell'11.12.2024.
2 Cfr. verbale d'udienza del 12.02.2025.
3 Cfr. verbale d'udienza del 26.02.2025.