Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/05/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 479/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 479/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta delega a margine Parte_1 C.F._1 in calce all'atto di citazione dall'avv. BENVENUTO KATIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio del medesimo RICORRENTE contro
CP_1 RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI Parte ricorrente concludeva riportandosi ai propri atti di causa. Fatto e Diritto Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., parte ricorrente, dopo aver dedotto
- di aver stipulato, in data 30.01.2007, insieme a , dapprima convivente e CP_1 successivamente marito, un contratto di mutuo (a rogito del notaio Persona_1
Rep.20651/Racc.161406) con per l'importo di €240.000,00 per la durata di Controparte_2
30 anni, per l'acquisto dell'immobile (in comproprietà) sito in Azzio Via Roma n.3;
- di aver pagato il predetto mutuo in addebito sul conto corrente cointestato ai due co-mutuatari acceso presso con n.3236046; Controparte_2
- di aver presentato nel 2020 ricorso per separazione giudiziale dal coniuge avanti al Tribunale di Varese;
in data 18.5.2021 i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati con assegnazione della casa coniugale alla e con pronuncia della sentenza n.676/2023 di separazione dei Pt_1 coniugi, che sul punto confermava le condizioni rese in sede presidenziale;
- che nel dicembre 2020 aveva trasferito su altro conto corrente l'accredito del CP_1 proprio stipendio e, pertanto, da allora in poi, il conto corrente suindicato era stato CP_2 alimentato esclusivamente dalla e le rate mensili di mutuo hanno continuato ad essere Pt_1 pagate da parte della sola senza restituzione della quota del 50% da parte del , Pt_1 CP_1 per un complessivo esborso di €.49.350,60 dal maggio 2021 fino al 31.12.2024 (mentre la quota del 50% a carico del , pagata dalla , è pari ad €.24.675,30); CP_1 Pt_1 insta questo Tribunale per ottenere la restituzione della quota del 50% delle rate di mutuo versate e dovute dal , previo accertamento che le rate del mutuo di cui si discute erano CP_1 state integralmente pagate dalla . Pt_1 pagina 1 di 4
- la conclusione, in data 30.01.2007, da parte delle odierne parti di causa, dapprima conviventi e successivamente coniugi, di un contratto di mutuo (a rogito del notaio Persona_1
Rep.20651/Racc.161406) con per l'importo di €240.000,00 e per la durata di Controparte_2
30 anni, per l'acquisto dell'immobile in comproprietà sito in Azzio (v. docc.01 e ss. di parte ricorrente);
- l'avvenuto pagamento del predetto mutuo in addebito sul conto corrente cointestato ai due co- mutuatari acceso presso con n.3236046 (v. doc.04 di parte ricorrente); Controparte_2
pagina 2 di 4 - l'avvenuto deposito nel 2020 di ricorso per separazione giudiziale dei coniugi avanti al Tribunale di Varese da parte della ricorrente (v. doc. 03 di parte ricorrente): in data 18.5.2021 i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati con assegnazione della casa coniugale alla
(v. doc. 05 di parte ricorrente) e con pronuncia della sentenza di separazione dei coniugi Pt_1
n.676/2023, che sul punto confermava le condizioni rese in sede presidenziale (v. docc. 08 e ss. di parte ricorrente);
- che dal dicembre 2020 in poi il conto corrente suindicato era stato alimentato CP_2 esclusivamente dalla e le rate mensili di mutuo continuavano ad essere addebitate e Pt_1 pagate sul conto corrente da parte della sola (v. docc.04 e 06 di parte CP_2 Pt_1 ricorrente);
- la ha, in adempimento del predetto mutuo, sborsato dal maggio 2021 (data della Pt_1 pronuncia dei provvedimenti presidenziali di separazione: v. doc. 5 cit.) fino al 31.12.2024 la somma complessiva di €.49.350,60 (ivi compresa la quota spettante al ), di tal che la quota CP_1 del 50% a carico del , pagata dalla , è pari ad €.24.675,30 (v. doc.6 cit.). CP_1 Pt_1
Considerata, poi, l'assenza di ogni statuizione in merito al mutuo nella sentenza di separazione inter partes, deve concludersi che le somme pretese dalla ricorrente a titolo di quota dei ratei di mutuo contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa coniugale cointestata siano ripetibili a far data dalla pronuncia dei provvedimenti di separazione coniugale, sicché il resistente va condannato a rimborsare alla ricorrente la metà delle rate anticipate dalla dalla data di Pt_1 emissione dell'Ordinanza Presidenziale nell'ambito della quale è stata sciolta la comunione legale tra i coniugi. Infine, per completezza di trattazione, deve rilevarsi che parte resistente non ha fornito prove o chiesto di provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda della ricorrente (v. in questo senso Cass.13533/2001: le S.U. chiariscono che la parte che agisce per l'adempimento può limitarsi ad allegare, senza onere di provarlo, che l'adempimento non vi sia stato, per le evidenti difficoltà -in applicazione del principio di riferibilità o di vicinanza alla prova- per il creditore di fornire la prova di non aver ricevuto la prestazione, e cioè di fornire la prova di un fatto negativo -salvo che si tratti di inadempimento di obbligazioni negative-; al contrario, la prova dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente agevole per il debitore, che di regola sarà in possesso di una quietanza, al rilascio della quale ha diritto ex art. 1199 c.c. o di altro documento;
nello stesso senso v. da ultimo ex multis Cass.13685/2019). Logico corollario di quanto sopra esposto è che il resistente dovrà restituire alla ricorrente gli importi richiesti. Su tali somme graveranno gli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori domande, eccezioni o istanza devono ritenersi assorbite e/o reiette. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo sul valore dell'accolto e tenuto conto dell'effettiva attività svolta.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
- accoglie la domanda svolta da parte ricorrente e, per l'effetto,
pagina 3 di 4 - verificato che il conto corrente n.3236046 dal dicembre 2020 in poi è stato alimentato CP_3 esclusivamente da e che le rate mensili di mutuo dal maggio 2021 al dicembre Parte_1
2024 sono state pagate integralmente con addebito sul conto corrente n. 3236046 CP_2 nonché che solo ha corrisposto all'istituto di credito mutuante il complessivo Parte_1 importo di €.49.350,60 in adempimento del contratto di mutuo contratto in data 30.01.2007 a rogito del notaio 0651/Racc.161406 con per cui è co- Persona_2 Controparte_2 mutuatario;
CP_1
- dichiara che è tenuto al pagamento del 50% dell'importo di ogni singola rata di CP_1 mutuo pagata dalla , e per l'effetto, Pt_1
- condanna al pagamento in favore di dell'importo di €24.675,30, CP_1 Parte_1 oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €.1.689,00, oltre oneri di legge.
Così deciso in Busto Arsizio il 29.5.2025
Il Giudice A.D'Elia
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