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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/06/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 12746/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12746/2024 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...], CF. e Parte_1 C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...], CF. nella loro qualità di genitori
[...] C.F._2 esercenti la relativa responsabilità sul minore , nato ad [...] il Persona_1
02.01.2014, C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. Michela De Risi e dall'Avv. C.F._3
Massimo Scala, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 17.10.2024, i ricorrenti in epigrafe nella qualità, contestavano le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c. e chiedevano al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti CP_2 sanitari utili per il riconoscimento in favore del figlio minore del beneficio Persona_1 dell'indennità di frequenza e della condizione di disabilità ai sensi della L.104/1992 art.3 c.3, con conseguente condanna dell' a pagare i relativi ratei con gli interessi di legge e rivalutazione, CP_2 sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata specificazione dei motivi di contestazione e, nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso.
Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n.
16279/2023 R.G.; disposta la riunione dei procedimenti, all'odierna udienza, visto il deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata, atteso che gli opponenti specificano le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso, avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis (cfr. dichiarazione di dissenso del 20.09.2024, depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art 445 bis c.p.c. del 27.08.2024- cfr. fascicolo d'ufficio procedimento accertamento tecnico preventivo in atti e deposito del ricorso introduttivo in data 17.10.2024).
Tanto premesso, passando all'esame del merito del ricorso deve rilevarsi che lo stesso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico del minore , riconoscendolo non invalido con decorrenza dalla domanda Persona_1 amministrativa e con handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.104/1992 senza la connotazione di gravità (cfr. consulenza Dott. del 1.08.2024). Persona_2
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono infondate, atteso che il consulente della prima fase di ATPO ha esaminato tutta la documentazione esibita, valutando la gravità delle patologie riscontrate e tenendo in dovuto conto delle emergenze dell'esame obiettivo espletato.
Sostanzialmente parte ricorrente non deduce errori diagnostici del perito, ma pretende di sostituire una diversa valutazione medico legale, a quella resa dal CTU, non corroborata da evidenze medico- scientifiche. In particolare si dà atto che il consulente ha richiamato espressamente a base del proprio giudizio la documentazione di cui l'opponente lamenta il mancato esame, e le patologie in esse certificate.
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle estese e convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un approfondimento delle indagini peritali.
Inoltre, dall'esame della documentazione medica depositata nella fase di opposizione non è dato evincere un aggravamento delle patologie accertate o l'insorgere di nuove patologie di rilievo ai sensi dell'art.149 disp.att. c.p.c..
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che il minore risulta affetto da “deficit dell'apprendimento scolastico, Persona_1 con difficoltà espressive e di lettura e con deficit delle abilità aritmetiche”. Tali patologie per la loro entità “lieve-media” non permettono il riconoscimento dell'indennità di frequenza ex lege 289/90 non trovandosi il minore nella difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, nei termini previsti dalla predetta normativa, né ricorrono i presupposti di cui all'art.3 c.3 L.104/1992.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite. Le spese di CTU sono poste a CP_ carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Si comunichi. Così deciso in Aversa, addì 17.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12746/2024 R.G. LAVORO
TRA
nata a [...] il [...], CF. e Parte_1 C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...], CF. nella loro qualità di genitori
[...] C.F._2 esercenti la relativa responsabilità sul minore , nato ad [...] il Persona_1
02.01.2014, C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. Michela De Risi e dall'Avv. C.F._3
Massimo Scala, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 17.10.2024, i ricorrenti in epigrafe nella qualità, contestavano le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, effettuato ex art. 445 bis c.p.c. e chiedevano al Tribunale di dichiarare nei confronti dell' la sussistenza dei presupposti CP_2 sanitari utili per il riconoscimento in favore del figlio minore del beneficio Persona_1 dell'indennità di frequenza e della condizione di disabilità ai sensi della L.104/1992 art.3 c.3, con conseguente condanna dell' a pagare i relativi ratei con gli interessi di legge e rivalutazione, CP_2 sin dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che, preliminarmente deduceva l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata specificazione dei motivi di contestazione e, nel merito l'infondatezza in fatto e in diritto dello stesso.
Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n.
16279/2023 R.G.; disposta la riunione dei procedimenti, all'odierna udienza, visto il deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata, atteso che gli opponenti specificano le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso, avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis (cfr. dichiarazione di dissenso del 20.09.2024, depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art 445 bis c.p.c. del 27.08.2024- cfr. fascicolo d'ufficio procedimento accertamento tecnico preventivo in atti e deposito del ricorso introduttivo in data 17.10.2024).
Tanto premesso, passando all'esame del merito del ricorso deve rilevarsi che lo stesso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico del minore , riconoscendolo non invalido con decorrenza dalla domanda Persona_1 amministrativa e con handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.104/1992 senza la connotazione di gravità (cfr. consulenza Dott. del 1.08.2024). Persona_2
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono infondate, atteso che il consulente della prima fase di ATPO ha esaminato tutta la documentazione esibita, valutando la gravità delle patologie riscontrate e tenendo in dovuto conto delle emergenze dell'esame obiettivo espletato.
Sostanzialmente parte ricorrente non deduce errori diagnostici del perito, ma pretende di sostituire una diversa valutazione medico legale, a quella resa dal CTU, non corroborata da evidenze medico- scientifiche. In particolare si dà atto che il consulente ha richiamato espressamente a base del proprio giudizio la documentazione di cui l'opponente lamenta il mancato esame, e le patologie in esse certificate.
Pertanto, ciò che viene lamentato in sede di opposizione è una sottostima delle patologie certificate in atti: motivo di contestazione, invero, che nella relativa genericità a fronte delle estese e convincenti argomentazioni riportate dal perito in consulenza, non consente di individuare evidenti ragioni per disporre un approfondimento delle indagini peritali.
Inoltre, dall'esame della documentazione medica depositata nella fase di opposizione non è dato evincere un aggravamento delle patologie accertate o l'insorgere di nuove patologie di rilievo ai sensi dell'art.149 disp.att. c.p.c..
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che il minore risulta affetto da “deficit dell'apprendimento scolastico, Persona_1 con difficoltà espressive e di lettura e con deficit delle abilità aritmetiche”. Tali patologie per la loro entità “lieve-media” non permettono il riconoscimento dell'indennità di frequenza ex lege 289/90 non trovandosi il minore nella difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, nei termini previsti dalla predetta normativa, né ricorrono i presupposti di cui all'art.3 c.3 L.104/1992.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite. Le spese di CTU sono poste a CP_ carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Si comunichi. Così deciso in Aversa, addì 17.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Paesano