Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/04/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2289 del 2017 - Pag. 1 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2289 del 2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Occupazione senza titolo di immobile” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CS), in data 25.03.1958, e , C.F. , parte nata a Parte_2 C.F._2
Corigliano Calabro (CS), in data 08.12.1957, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ANTONIO PEZZO, giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORI -
E
, P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGINA MARIA CARUSO, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliato come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 27.07.2017,
e hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro Controparte_2 tempore. La difesa delle parti attrici ha dedotto che:
- con atto pubblico del 6.05.1998, a ministero del Notaio , n. 54620 del Persona_1 repertorio, i coniugi avevano acquistato, da , il Persona_2 Controparte_3 magazzino dell'estensione di mq 22, facente parte dell'immobile di maggiore consistenza denominato “Palazzo Bianchi”, sito in , P.zza del Popolo Controparte_2
n. 3, individuato in Catasto al foglio 117 part. 882 sub. 6;
- detto magazzino confina, da un lato, con piazza del Popolo e, dagli altri lati, con proprietà del Comune di , che lo ha destinato a sede municipale;
Controparte_2
- il predetto del tutto illegittimamente, ha occupato l'immobile, modificandolo e CP_1 distruggendo le suppellettili ivi presenti, senza averne alcun titolo, essendosene impossessato senza porre in essere alcun provvedimento amministrativo volto all'occupazione;
- l'Ente convenuto ha, così, privato del possesso del cespite i legittimi proprietari, operando in assenza totale dei necessari presupposti di legge, e in particolare, senza alcuna valida e/o efficace dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, pur in presenza della realizzazione dell'opera pubblica integrante la radicale e irreversibile trasformazione dell'immobile;
- l'attività posta in essere è riconducibile alla fattispecie c.d. occupazione “usurpativa”, che si distingue dall'occupazione “acquisitiva” per non essere collegata ad una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità e, dunque, per la sua inidoneità ad affievolire a diritto dominicale;
- in questi casi, mancando il presupposto della validità e/o efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, difetta qualsiasi collegamento tra l'interesse pubblico e l'opera realizzata che, quindi, pur essendo riconducibile ad un soggetto non privato, non attua alcuna potestà pubblica;
di conseguenza, la condotta della P.A. si traduce in un'attività meramente materiale e lesiva del diritto dominicale e della correlata situazione possessoria, tutelabile davanti al Giudice Ordinario;
- gli attori, anche a seguito di giudizio possessorio, preso atto della situazione irreversibile del proprio immobile, hanno sempre rivendicato il diritto al risarcimento del danno, ma inutilmente, nonostante l'ente abbia, più volte, manifestato l'intenzione di pagare il dovuto, senza però provvedervi, con grave danno per gli attori che, ancora oggi, continuano a pagare tributi sull'immobile;
- il , convocato per la mediazione, non ha inteso comparire, Controparte_1 costringendo i coniugi ad instaurare il presente giudizio per ottenere il Persona_2 ristoro di tutto quanto ad essi dovuto;
- l'occupazione illegittima, traducendosi in un mero fatto, non è in grado di assurgere a titolo dell'acquisto, con la conseguenza che la trasformazione dell'immobile e la conseguente realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità concreta un illecito permanente;
- a seguito degli interventi della CEDU, l'istituto dell'accessione invertita risulta superato, pertanto, è esclusa ogni forma di espropriazione indiretta, nonché la distinzione tra occupazione usurpativa e appropriativa;
- nel caso di specie, mancando del tutto il provvedimento amministrativo e perdurando a tutt'oggi l'occupazione del bene illegittimamente appreso, il diritto al risarcimento del danno non si prescrive, né il titolare del bene soggiace al termine prescrizionale quinquennale;
- nell'ipotesi in cui l'iter amministrativo manca o non risulta completato, l'occupazione dell'immobile deve essere qualificata come illecito permanente, nella cui vigenza non decorre la prescrizione, con la conseguenza che il soggetto privato del possesso può agire nei confronti dell'ente pubblico senza dover sottostare al termine prescrizionale quinquennale decorrente dalla trasformazione irreversibile del bene, con l'unico limite temporale rinvenibile nell'acquisto della proprietà, per usucapione ventennale del bene, eventualmente maturata dall'ente;
- tale circostanza è da escludere perché mai eccepita dal e, comunque, smentita CP_1 dalla copiosa corrispondenza a mezzo della quale l'Ente ha sempre riconosciuto il diritto degli attori all'equivalente loro dovuto per l'illegittima occupazione;
- la distinzione tra occupazione usurpativa e appropriativa rileva nell'individuazione del dies a quo di commissione dell'illecito che, nel caso di specie, decorre dal momento dell'immissione in possesso da parte dell'amministrazione, che per sua stessa ammissione, per come riportato nell'ordinanza di questo Tribunale (ex Tribunale di Rossano) del 4.02.2014 coincide con la data del 3.01.2001, data di consegna dell'immobile all'impresa aggiudicataria Controparte_4
- pertanto, agli attori – ribadita la volontà di rinunciare alla restituzione del bene - dovranno essere liquidate tutte le somme dovute a titolo di trasferimento dell'immobile, mancata utilità del bene, spese sostenute per pagamento tributi ed energia elettrica, a titolo di risarcimento del danno;
- avendo gli attori, quali proprietari, preso atto della irreversibile trasformazione dell'immobile, dichiarano con il presente atto di abdicare al diritto di proprietà, R.G. n. 2289 del 2017 - Pag. 3 di 19
formulando, contestualmente, richiesta di pagamento della somma dovuta per la perdita dell'immobile, che, per come accertato nella perizia di parte allegata, è pari ad € 22.000,00, giustificata dalla posizione del magazzino nella piazza principale, integralmente recuperata;
- nelle fattispecie concernenti occupazioni senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato è in re ipsa, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus e all'impossibilità di conseguire l'utilità, anche solo potenziale, ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso;
- in conseguenza di ciò, la determinazione del risarcimento va fatta con riferimento al c.d. danno figurativo e, quindi, nel caso di specie, al valore locativo del cespite usurpato e, trattandosi di danno in re ipsa, costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum;
- gli attori, entrambi medici convenzionati con il avevano acquistato l'immobile CP_5 con lo scopo evidente di locarlo per attività commerciale, provvedendo, nel contempo, a pagare i relativi tributi, pertanto, sulla base delle determinazioni svolte dal consulente tecnico di parte, ai coniugi compete, a tale titolo, la somma Persona_2 complessiva di € 27.000,00 (canone medio di € 150,00 moltiplicato per tutte le mensilità dalla data di occupazione ad oggi);
- tale obbligazione risarcitoria, avendo natura di debito di valore, è suscettibile di rivalutazione monetaria, mirando alla reintegrazione del patrimonio dei danneggiati, e costituisce, in quanto tale, non solo l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria, ma solo un elemento di commisurazione del danno;
- alle somme così determinate vanno aggiunte, a carico del quella di € 970,00, CP_1 per tributi corrisposti dal 2001 al 2017, oltre ad € 293,00 per pagamento energia elettrica.
Tanto premesso, e hanno chiesto a Parte_1 Parte_2 questo Tribunale, di: a. dichiarare il trasferimento, in capo al , dell'immobile di Controparte_1
e così individuato: magazzino dell'estensione di Parte_1 Parte_2
22 mq lordi, facente parte dell'edificio di maggiore consistenza, denominato “Palazzo Bianchi”, sito in piazza del Popolo, a , meglio individuato al fl.117, part. Controparte_1
882, sub. C/1, cl. 11, del Catasto terreni ed edifici di detto comune - loro pervenuto con atto pubblico del 6.05.1998, a ministero notaio , n. 54620 del repertorio – Persona_1 confinante, da un lato, con piazza del Popolo e, dagli altri lati, con proprietà del comune di
; Controparte_1
b. dichiarare il come sopra rappresentato tenuto alla Controparte_1 corresponsione in favore degli attori della somma di € 22.000,00 a titolo di risarcimento del danno per la sottrazione dell'immobile, rapportato al valore di mercato, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo pagamento;
c. condannarlo comunque al pagamento della somma di € 27.000,00 per la perdita della disponibilità del bene e conseguente utilità, rapportata al valore locativo del cespite, dal
3.01.2001 al mese di luglio 2017, oltre le successive somme sino all'effettivo trasferimento, per come esposto in narrativa, con rivalutazione monetaria e interessi legali;
d. condannarlo al pagamento della somma di € 970,00, per le spese sostenute a titolo di tributi, e a quella di € 293,00, per pagamento energia elettrica;
e. il tutto per la complessiva somma di € 50.263,00 o a quell'altra che sarà determinata in corso di causa;
f. condannarlo al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge per la mancata comparizione al procedimento di mediazione obbligatoria avviata dai coniugi PE
;
[...]
g. condannarlo, infine, al pagamento delle spese diritto e onorari di causa. R.G. n. 2289 del 2017 - Pag. 4 di 19
Si è costituito il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con comparsa di costituzione depositata all'udienza del 2.07.2018. La sua difesa ha dedotto che:
- il Comune di , in data 13.03.1997, giusta atto amministrativo a rogito Controparte_2 del Segretario Generale dell'Ente, dott. Rep. n. 12190, registrato in Parte_3
il 28.03.1997 al n. 204, ha acquistato, da Controparte_2 Persona_4 l'immobile composto da piani e vani sito in Piazza del Popolo di e Controparte_2 denominato “Palazzo Bianchi”;
- sin dalla data di acquisto, nel 1997, il Comune si era attivato per procedere a ristrutturazione;
- al piano terra di detto intero fabbricato vi erano degli immobili residuali, il primo dei quali è stato acquistato dall'Ente con atto pubblico amministrativo ricevuto dal Segretario Generale, dott. del 25.05.2008, Rep. n. 14283, registrato in Persona_5
l'8.06.2008 al n. 783, mentre l'altro è rimasto in ditta ad CP_1 Parte_1
, il quale era stato reso edotto dall'allora responsabile dell'Ente della
[...] CP_6 volontà di quest'ultimo di acquistare la proprietà dell'immobile, attesa l'urgenza di intervenire sul fabbricato per la ristrutturazione, come risulta dalle comunicazioni prot. n. 23165 del 19.07.1999 e prot. n. 19199 del 4.07.2000, notificate a mezzo del Messo
Comunale;
- negli anni 2000/2001 il ha espletato la gara di appalto e consegnato, con CP_1 processo verbale del 03.01.2001, alla ditta appaltatrice i lavori Parte_4 per procedere al restauro e recupero funzionale di “Palazzo Bianchi” a sede comunale;
- con atto amministrativo a rogito del Segretario Generale, dott. Rep. Persona_6
n. 14283 del 24.05.2006, e , e Parte_5 Parte_6 Controparte_7
tutti eredi del defunto hanno ceduto a titolo Controparte_8 Persona_7 oneroso al Comune di , il magazzino identificato al foglio 177, part. Controparte_2
882, sub. 3, avente estensione pari a mq 14 e facente anch'esso parte del “Palazzo Bianchi” (avente le stesse caratteristiche e condizioni fatiscenti dell'immobile oggetto di contestazione), per un importo di € 4.389,88;
- i lavori hanno interessato, notoriamente e direttamente, l'intero fabbricato con la preparazione di un cantiere edile per l'esecuzione dei lavori, poi effettuata nel tempo;
- detti lavori all'interno dell'edificio si sono protratti per oltre un decennio e fino al 2016. L'aver dedotto di essere venuta a conoscenza dello spoglio clandestino solo nel novembre del 2012 costituisce un espediente per gravare l'Ente pubblico di responsabilità e/o di attività in danno di parte ricorrente. La conoscenza della esecuzione dei lavori nasceva in capo al ricorrente con le comunicazioni degli anni 1999 e 2000 e con i numerosi incontri succedutisi per la definizione transattiva della fattispecie, mai portata a termine;
- gli attori hanno proposto ricorso ai sensi dell'art. 703 c.p.c. al fine di ottenere la reintegrazione nel possesso del magazzino de quo, assumendo che l'impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione per conto del Comune di aveva rimosso Controparte_2 la serranda, sostituendola con pannelli in legno, così impedendo loro l'accesso all'immobile;
- sentiti gli informatori, il Tribunale di Rossano, considerato che la condotta dell'Ente era stata caratterizzata dall'esercizio di una potestà discrezionale di amministrazione attiva finalizzata ad assicurare ai cittadini la migliore erogazione possibile del servizio pubblico in un compendio immobiliare a destinazione sicuramente pubblica, a fronte della quale la situazione della parte ricorrente si è comunque affievolita ad interesse legittimo, così rendendo necessario sottoporre la valutazione della condotta dell'Ente al giudice amministrativo, con ordinanza del 27.03.2013, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso;
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- con ricorso ex art. 669-terdecies c.p.c., e Parte_1 Parte_2 hanno proposto reclamo avverso la predetta ordinanza, eccependo l'erronea, superficiale e incoerente ricostruzione dei fatti, la mancata valutazione delle prove acquisite, nonché la violazione dell'art. 116 c.p.c. e chiedendo al Collegio di revocare l'ordinanza reclamata e disporre la reintegrazione degli stessi nel possesso dell'immobile e, in via subordinata, di ordinare all'Amministrazione resistente l'immediata cessazione della turbativa e la reintegrazione nel possesso ex art. 1170 c.c., con espressa istanza di risarcimento dei danni patiti e patiendi;
- il Tribunale di Castrovillari, ex Tribunale di Rossano, con ordinanza del 04.02.2014, ritenuta la giurisdizione del G.O., in quanto nella fattispecie la condotta della P.A. si era tradotta in un'attività meramente materiale e lesiva del diritto dominicale e della correlata situazione di possesso, ha dichiarato inammissibile la domanda possessoria presentata con ricorso del 23.11.2012, in quanto proposta oltre il termine annuale dell'avvenuto spoglio;
- in data 22.01.2017, si è tenuto il referendum consultivo per la fusione dei Comuni di e , il cui responso ha decretato la volontà di unire i due Enti CP_1 Controparte_2
e, a decorrere dal 31.03.2018, è stato istituito il Comune unico di Corigliano-Rossano, giusta Legge regionale 2.02.2018 n. 2, che ha disposto l'estinzione dei singoli Comuni oggetto della fusione e la successione del nuovo Comune in tutti i rapporti attivi e passivi dei soppressi enti, riferendosi, però esclusivamente, ai rapporti sostanziali e non anche a processuali, non specificamente menzionati;
- tale circostanza costituisce un'ipotesi riconducibile ad una causa di interruzione del processo ex art. 299 c.p.c. e 300 comma 2 c.p.c., atteso che con la fusione si è verificata la perdita della capacità di stare in giudizio del in parola;
CP_1
- la soppressione ex lege di un Ente pubblico con la successione di un altro dà luogo ad un fenomeno equiparabile alla morte o alla perdita di capacità di stare in giudizio della persona fisica, con conseguente applicabilità dell'istituto dell'interruzione del processo;
- la richiesta attorea di risarcimento del danno, dovuto per effetto dell'abdicazione, a favore del cessato Comune di , del diritto di proprietà sull'immobile, Controparte_2
è eccessiva;
- gli attori, sulla scorta di una perizia di parte, hanno quantificato il danno in complessivi € 22.000,00, sulla base del valore dell'immobile “giustificato dalla posizione del magazzino nella piazza principale della città (oggi) integralmente recuperata”, ma detto importo è eccessivo e sproporzionato;
- il momento di maturazione del credito al risarcimento del danno da occupazione usurpativa, cui va commisurato il valore dell'immobile e da cui decorrono gli interessi, va identificato con l'irreversibile trasformazione del bene, che segna la perdita di ogni utilità e godimento per il proprietario;
- il parametro per la liquidazione del danno è costituito dal valore di mercato del bene al giorno dell'acquisizione da parte della p.a., non già sul presupposto di un trasferimento, ma esclusivamente come perdita di utilità per il proprietario, in quanto l'attività manipolatrice, attraverso la progressiva trasformazione fisica del bene, risulta aver compromesso ogni possibilità, presente e futura, di destinazione dello stesso verso qualsiasi impiego difforme da quello impresso dall'occupante, con la conseguenza che il relativo danno andrebbe liquidato in misura corrispondente al valore venale del bene nel momento in cui ne è localizzabile l'annullamento fisico-giuridico e cioè quello della irreversibile trasformazione;
la valutazione non può essere effettuata ad oggi, ma al momento della reale acquisizione da parte del Comune di un immobile fatiscente ed inutilizzabile;
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- la irreversibile trasformazione dell'immobile non può coincidere con l'ultimazione dei lavori, ma va individuato in un momento intermedio tra l'inizio e l'ultimazione degli stessi;
- nel caso di specie, essa può essere collocata nel periodo intercorrente tra l'anno 2005, allorquando i lavori di ristrutturazione sono stati sospesi, e il mese di novembre 2012, allorquando l'impresa aggiudicatrice dei lavori aveva rimosso la serranda di chiusura del magazzino di proprietà , sostituendola con panelli di legno;
Persona_2
- il valore cui occorre fare riferimento per quantificare il risarcimento spettante agli attori, quale conseguenza dell'abdicazione degli stessi al diritto di proprietà sull'immobile per cui è causa, è quello di € 4.389,88, a cui e , Parte_5 Parte_6 [...]
e eredi del defunto hanno Controparte_7 Controparte_8 Persona_7 ceduto a titolo oneroso, al Comune di , il magazzino identificato al Controparte_2 foglio 177, part. 882, sub 3, cat. C/1, cl. 8, avente estensione pari a mq 14, facente anch'esso parte del “Palazzo Bianchi” e avente le stesse caratteristiche e condizioni fatiscenti dell'immobile oggetto di contestazione;
- ai fini del risarcimento del danno conseguente all'irreversibile trasformazione del bene deve farsi ricorso, in ordine ai prezzi e alle valutazioni (avuto riguardo, in particolare, agli atti di cessione, a procedimenti relativi all'applicazione di imposte e tributi, ovvero a procedimenti in sede giudiziaria) per beni ubicati nella zona ed aventi analoghe caratteristiche di destinazione urbanistica, sia agli elementi in possesso della stessa amministrazione e a quelli forniti dalla controparte, sia alle informazioni che possono essere acquisite presso uffici fiscali o altri pubblici ufficiali;
- il valore dell'immobile non può, comunque, essere determinato sulla base di una perizia di parte, che non può assurgere a fonte probatoria, in quanto costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio;
- tale debolezza probatoria permane anche se la consulenza di parte sia stata confermata sotto il vincolo del giuramento, con la conseguenza che il giudice del merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e confutarne il contenuto quando ponga alla base del proprio convincimento considerazioni incompatibili e incoerenti con lo stesso e conformi al parere del proprio consulente, vale a dire il CTU;
- in merito alla richiesta di risarcimento del danno dovuto per la perdita della disponibilità del bene, al contrario di quanto asserito da controparte, lo stesso non può ritenersi in re ipsa e non può coincidere con il semplice evento dell'occupazione, la quale non costituisce danno di per sé, bensì la condotta produttiva del danno stesso. Di conseguenza, è onere degli attori provare l'effettiva entità del danno, e cioè la concreta lesione derivante, ad esempio, dal non aver potuto locare il bene oppure dall'aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli.
- il danneggiato, al fine di ottenere in giudizio il risarcimento del danno patito a seguito dell'occupazione sine titulo del proprio immobile deve dimostrare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio e non semplicemente allegare la lesione del proprio diritto di proprietà;
- l'assenza di prove relative al tipo di utilizzo o godimento del bene esclude il ristoro del danno patito dal presunto danneggiato;
- nel procedimento ex art. 669-terdecies c.p.c., è emerso che gli attori si sono disinteressati dell'immobile, omettendo di esercitare su di esso ogni, pur ridotta, forma di utilizzazione;
circostanza che vale a superare, qualora dovesse ritenersi che il danno da occupazione sia in re ipsa, le presunzioni addotte da controparte in base alle quali lo stesso può ritenersi provato;
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- resta da dimostrare il pagamento, da parte degli attori, delle somme richieste a titolo di rimborso dei tributi e di spese per la fornitura di energia elettrica. Ciò posto, il ha concluso chiedendo al Tribunale Controparte_1 adito di:
a. in via pregiudiziale, interrompere il presente giudizio per estinzione del
[...]
, per i motivi esposti in atti;
Controparte_2
b. in via subordinata, nel merito, ridurre la richiesta di condanna al pagamento della somma di
€ 22.000,00 a titolo di risarcimento del danno per la sottrazione dell'immobile, così come formulata dagli odierni attori;
c. rigettare la richiesta di condanna al pagamento della somma di € 27.000,00 per la perdita della disponibilità del bene e conseguente utilità, così come formulata dagli odierni attori;
d. rigettare la richiesta di condanna al pagamento della somma di € 970,00 per le spese sostenute a titolo di tributi e quella di € 293,00 per pagamento energia elettrica;
e. rigettare la richiesta di condanna al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione avviata dagli odierni attori;
f. con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa. Rigettata l'eccezione di interruzione del giudizio - formulata dal Controparte_1
, costituitosi in giudizio in luogo del , originariamente
[...] Controparte_2 convenuto e, nelle more, estinto per intervenuta fusione -, concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., depositate le relative memorie e disposta CTU sull'immobile oggetto di causa, all'udienza del 5.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti di parte e nei verbali di causa, chiedendone l'accoglimento con vittoria di compensi e di spese.
La causa è stata, quindi, assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Thema decidendum.
Nella comparsa conclusionale depositata in data 07.01.2025 le parti attrici hanno parzialmente modificato le proprie conclusioni in ordine al quantum debeatur, aderendo sostanzialmente alla quantificazione operata dal C.T.U. - € 16.000,00 a titolo di risarcimento del danno per la sottrazione dell'immobile ed € 12.672,00, per la perdita della disponibilità del bene - e hanno chiesto, altresì, l'assegnazione al di di un termine entro cui CP_1 Controparte_1 disporre il trasferimento in suo favore dell'immobile di cui è causa, nonché la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
Ebbene, è noto che l'art 190, comma 2 c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria (Cass. civ. n. 19894 del 2005).
Le comparse conclusionali hanno, infatti, soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, pertanto, non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum, senza che rilevi l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione (v. Cass. civ. n. 5478 del 2006).
Tuttavia, è stato più volte chiarito dalla Suprema Corte che, nonostante la natura principalmente illustrativa di atti come la comparsa conclusionale e la memoria di replica, è comunque possibile rinunciare alla domanda o ai suoi singoli capi anche dopo la precisazione delle conclusioni;
si tratta di principio fondato sulla facoltà della parte di restringere il thema decidendum, consentendo alle parti di modificare o rinunciare alla domanda o alle eccezioni R.G. n. 2289 del 2017 - Pag. 8 di 19
precedentemente formulate, anche in fasi avanzate del processo (cfr. da ultimo Cass. Sez. Unite n.
3453 del 2024). Ne consegue che è ammissibile la riduzione dell'originario petitum in relazione alla domanda risarcitoria avanzata. Inammissibili, invece, le ulteriori modifiche, in quanto tardive.
3. In rito.
3.1. Nel presente giudizio le parti attrici hanno chiesto la condanna del
[...]
al risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima occupazione del locale Controparte_1 magazzino, di loro proprietà, avvenuta in assenza dei presupposti di legge e senza essere preceduta da alcun provvedimento amministrativo volto all'occupazione e, in particolare, in assenza di alcuna valida e/o efficace dichiarazione di pubblica utilità. L'ente convenuto, di contro, non ha contestato né la proprietà del magazzino in capo agli attori - peraltro, risultante da atto pubblico per Notaio del 6.05.1998, allegato in atti – né Per_1 di essersi impossessato del bene e di averlo sottoposto a lavori di ristrutturazione per adibirlo a sede comunale, limitandosi solo a dedurre che i predetti lavori avevano interessato l'intero edificio ove il magazzino è ubicato e che, nel corso del giudizio possessorio introdotto dagli stessi attori, il Tribunale di Castrovillari, ex Tribunale di Rossano, aveva accertato l'avvenuta apprensione del bene da parte dell'ente mediante un'attività meramente materiale e lesiva del diritto dominicale, (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione).
3.2. Preliminarmente occorre rilevare che, nelle controversie instaurate dal proprietario di un bene a seguito di occupazione illegittima da parte della pubblica amministrazione, è necessario distinguere tra comportamenti materiali e “comportamenti amministrativi”, in quanto nel caso in cui l'amministrazione pone in essere un comportamento senza esercitare un potere pubblico, si avrà una fattispecie di occupazione c.d. usurpativa, in cui la P.A. occupa il bene privato in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità, e la giurisdizione sarà devoluta al giudice ordinario, mentre qualora vi sia stata, da parte della P.A., l'emissione di un atto amministrativo, espressione dell'esercizio del potere, quale la dichiarazione di pubblica utilità, in forza del quale l'area privata sia stata lecitamente occupata, anche se la procedura non si è conclusa con il decreto di esproprio, il collegamento con l'esercizio, almeno ab origine, di un potere amministrativo è sufficiente a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cass. Civ. sez. un. n. 9334 del 2018, secondo la quale “In tema di risarcimento dei danni derivanti dall'illecita occupazione di un bene, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., quando il comportamento della p.a., cui si ascrive la lesione oggetto della domanda, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, espressione di un potere amministrativo in concreto esistente, riguardante l'individuazione e la configurazione dell'opera pubblica sul territorio, cui la condotta successiva, anche se illegittima, si ricollega in senso causale”). Sono, invece, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e alla competenza in un unico grado della Corte d'Appello le controversie relative alla determinazione di indennizzi previsti in caso di adozioni di provvedimenti di c.d. “acquisizione sanante” di cui all'art. 42-bis T.U. espropriazioni, incluse le somme dovute a titolo di risarcimento del danno per il periodo di occupazione del bene senza titolo (sul punto Cass. sez. un. n. 15283 del 2016). 3.3. Nel caso di specie, tenuto conto del petitum e della causa petendi, la domanda spiegata dagli attori ha per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima occupazione del locale magazzino di loro proprietà, da parte del (ora Controparte_2
), mediante un comportamento meramente materiale, non preceduto Controparte_1 da alcun procedimento ablatorio e posto in essere in assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità.
Senza alcuna pretesa di esaustività e riassumendo in modo schematico l'evoluzione nel corso del tempo, per occupazione illegittima si intende l'occupazione di fatto di un bene da parte della P.A. in danno del legittimo proprietario, cui fa seguito la realizzazione di un'opera pubblica, R.G. n. 2289 del 2017 - Pag. 9 di 19
in assenza di un valido provvedimento espropriativo. Tuttavia, ad una attenta analisi, l'illegittimità dell'occupazione da parte della pubblica amministrazione può derivare da tre distinte situazioni:
- una occupazione di mero fatto effettuata in assenza di qualunque valido atto amministrativo e, quindi, in assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità (c.d. occupazione usurpativa pura);
- un procedimento espropriativo affetto da vizi, dichiarato illegittimo dalla giurisdizione amministrativa, in cui si avrà una originaria occupazione legittima del bene derivante da un procedimento espropriativo, che, tuttavia, diverrà illegittima ab origine a seguito dell'annullamento del procedimento espropriativo ad opera del giudice amministrativo (c.d. occupazione usurpativa spuria);
- un procedimento espropriativo validamente iniziato con una regolare dichiarazione di pubblica utilità, seguita dall'occupazione di urgenza del bene, ma mai concluso con l'emissione di un decreto di esproprio traslativo della proprietà, in cui l'occupazione diviene illegittima solo dalla data di scadenza dell'occupazione di urgenza del bene (c.d. occupazione appropriativa). Tutte le tre le ipotesi evocate danno origine a una identica situazione di fatto, a prescindere dalla circostanza che l'originaria presa di possesso sia legittima e, successivamente, non lo sia più, o che l'occupazione sia illegittima fin dal principio. In tutte e tre le ipotesi, l'attività compiuta dalla pubblica amministrazione si concretizza in una illegittima occupazione di un bene del privato e, quale che sia la sua qualificazione (come occupazione usurpativa o appropriativa), in nessun caso si verifica il trasferimento del diritto di proprietà in capo all'amministrazione, permanendo in capo al privato, titolare del diritto di proprietà leso dall'occupazione, la tutela restitutoria e/o quella risarcitoria. Infatti, l'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l'irreversibile trasformazione del suo bene per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, nemmeno quando vi sia una dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'amministrazione e il privato proprietario ha, pertanto, sempre diritto di chiederne la restituzione o, in alternativa, ha la possibilità di abdicare a tale diritto chiedendo il risarcimento del danno, al quale si aggiunge il diritto di vedersi risarcito per la perdita delle utilità ricavabili dal bene per il periodo dell'illegittima occupazione (Cass. Civ. n. 4477 del 2015; Cons. Stato n. 1907 del 2021 ha precisato che “L'illecito spossessamento del privato da parte della p.a. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, neanche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione. Si tratta di un illecito permanente che viene meno solo con l'acquisizione del bene ai sensi dell'articolo 42-bis D.P.R. n. 327/2001, con la sua restituzione o con un contratto traslativo tra le parti, di natura transattiva”). Tale orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, che ha riconosciuto il carattere di illecito permanente dell'occupazione (superando la precedente qualificazione di illecito istantaneo con effetti permanenti) e, di conseguenza, la permanenza del diritto al risarcimento del danno in capo al privato, è successivo alle pronunce della Corte di Strasburgo, che avevano censurato le forme di c.d. espropriazione indiretta elaborate nell'ordinamento italiano - alle quali si faceva conseguire l'acquisto della proprietà da parte della P.A. nel caso di irreversibile trasformazione del bene oggetto di occupazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 1464 del 1983) - configurandole come illecito permanente perpetrato nei confronti di un diritto fondamentale dell'uomo, garantito dall'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione EDU, senza che potesse assumere alcuna rilevanza in contrario il dato fattuale dell'intervenuta realizzazione di un'opera pubblica sul terreno interessato, affermando che l'acquisizione del diritto di proprietà non può mai conseguire a un illecito [cfr. ex plurimis, Corte EDU sent. 30/05/2000, AR E RA c. Italia;
29/07/2004, c. Per_8
Italia; 19/05/2005, c. Italia;
21/12/2006, c. Italia;
4/12/2007, c. Italia, Per_9 Per_10 CP_9 attraverso le quali si è pervenuti al superamento dell'orientamento, costantemente ribadito per circa trent'anni, secondo cui la trasformazione irreversibile del fondo, intervenuta in presenza della dichiarazione di pubblica utilità non seguita tempestivamente dal decreto di espropriazione, R.G. n. 2289 del 2017 - Pag. 10 di 19
determina l'acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione e la corrispondente perdita da parte del privato, configurandosi al tempo stesso come un fatto illecito a carattere istantaneo, idoneo a far sorgere il diritto al risarcimento del danno, con decorrenza dalla data di scadenza del periodo di occupazione legittima o da quella della trasformazione irreversibile, a seconda che quest'ultima abbia avuto luogo in epoca anteriore o posteriore alla predetta scadenza (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 6853 del 2003; Cass. Civ. n. 3007 del 2004)]. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale enunciato, dunque, l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, non dà luogo – anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità – all'acquisto della proprietà della Pubblica Amministrazione, ma integra un illecito di natura permanente che legittima il privato a richiedere, accanto ad una pretesa risarcitoria avente sempre ad oggetto i danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita del godimento e delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, anche la restituzione del fondo o, in alternativa, il risarcimento del danno per equivalente per la perdita della proprietà, che egli può esperire, in alternativa alla restituzione, abdicando alla proprietà del bene stesso (Cass. civ. sez. un. n. 735 del 2015).
Si è determinata, quindi, una riunificazione della occupazione appropriativa e di quella propriamente usurpativa, caratterizzata dalla mancanza originaria o dall'intervenuta scadenza della dichiarazione di pubblica utilità (cfr. Cass. Civ. n. 12961 del 2018; Cass. Civ. n. 22929 del 2017), in riferimento alla quale già in precedenza si era ritenuto che, configurandosi l'occupazione come un comportamento di mero fatto, la trasformazione irreversibile del fondo fosse inidonea a determinare l'acquisto della proprietà da parte della Amministrazione, ricollegabile invece alla rinuncia del proprietario al diritto dominicale, implicita nella proposizione della domanda di risarcimento per equivalente.
Per effetto di tale riunificazione, è venuta meno, peraltro, la rigida distinzione tra le causae petendi delle pretese risarcitorie correlate alle due fattispecie
3.4. Se, quindi, di fatto, non sussistono differenze tra le descritte ipotesi di occupazione illegittima da parte della P.A., - quantomeno in relazione alle conseguenze, giacché quale che sia la sua qualificazione, permane in capo al privato titolare del diritto di proprietà leso dall'occupazione la tutela restitutoria e/o la tutela risarcitoria - tuttavia, la corretta ricostruzione della fattispecie da cui sia originata l'occupazione risulta indispensabile al fine di individuare la giurisdizione cui rivolgersi per far constatare l'illegittimità dell'occupazione. La giurisprudenza in materia, infatti, seguendo i principi dettati dall'art. 103 Cost. e dall'art. 7 c.p.a., in tema di riparto della giurisdizione tra giurisdizione civile e giurisdizione amministrativa, ha evidenziato che appartengono alla cognizione del giudice ordinario le ipotesi residuali in cui l'amministrazione – come nella fattispecie - abbia agito nell'assoluto difetto di una potestà ablativa, ossia i casi di occupazione c.d. usurpativa pura (nei quali manca la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in ragione della quale è stata disposta l'occupazione di un immobile) oppure i casi di c.d. sconfinamento (che ricorre qualora la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dal presupposto provvedimento di approvazione del progetto), poiché tali fattispecie non sono in alcun modo riconducibili all'esercizio di una potestà amministrativa, trattandosi di meri comportamenti materiali tenuti in carenza assoluta di potere (Cass. Civ. sez. un. n. 18272 del 2019), mentre rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto dà luogo ad una controversia riconducibile in parte direttamente e in parte mediatamente ad un provvedimento amministrativo, la domanda di risarcimento per i danni che si pretendono conseguenti ad una occupazione iniziata dopo la dichiarazione di pubblica utilità, in virtù di un decreto di occupazione d'urgenza, e proseguita successivamente alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, in quanto la domanda è collegata a un provvedimento ablativo espressione di un potere amministrativo in concreto esistente (Cass. Civ. sez. un. 9334 del 2019; Cass. civ. ord. n. 28330 del 2019). R.G. n. 2289 del 2017 - Pag. 11 di 19
Alla luce di quanto indicato, quindi, non vi è dubbio che la presente controversia sia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la fattispecie de qua rientra nell'ambito della responsabilità della P.A. per occupazione c.d. usurpativa pura, caratterizzata dal difetto assoluto di qualunque collegamento con l'esercizio del potere amministrativo, stante la mancanza di una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera realizzata in violazione del diritto di proprietà degli attori e costituente illecito a carattere permanente, che esclude l'acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica e determina il sorgere della pretesa risarcitoria in capo al privato usurpato.
4. Nel merito.
4.1. La domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Le parti attrici – il cui diritto di proprietà sul bene oggetto di causa è sostanzialmente incontestato, oltre che desumibile dalla documentazione in atti (v. atto pubblico per Notaio
del 6.05.1998) - hanno proposto una domanda di risarcimento del danno da perdita della Per_1 proprietà, senza chiedere la restituzione del bene e dichiarando di voler abdicare al proprio diritto di proprietà, nonché del danno derivante dal mancato godimento e dall'impossibilità, a causa dell'apprensione dell'immobile da parte del di conseguire dal medesimo bene ogni utilità, CP_1 atteso che il locale magazzino era stato acquistato dai coniugi con lo scopo di Persona_2 essere locato per attività commerciale. E' pacifica la circostanza dell'avvenuta occupazione e “irreversibile trasformazione”, da parte del convenuto, del locale magazzino di proprietà attorea e il conseguente diritto dei CP_1 coniugi al risarcimento del danno per la sostanziale sottrazione dell'immobile. Ciò Persona_2 che, invece, è in contestazione è, da un lato, la quantificazione del danno per equivalente e, dall'altro, la sussistenza del danno da perdita della disponibilità del bene. L'ente convenuto, infatti, non ha mai negato di essersi impossessato del bene oggetto di causa e di avervi realizzato un'opera pubblica, senza aver avviato un procedimento espropriativo e in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità, così ponendo in essere un'occupazione illegittima in pregiudizio al diritto di proprietà degli attori, né si è opposto alla domanda di questi ultimi, volta al risarcimento del danno per equivalente conseguente all'occupazione sine titulo.
Il Comune convenuto ha, invece, contestato l'importo risarcitorio richiesto dai coniugi per la perdita dell'immobile, ritenendolo eccessivo e sproporzionato, nonché la Persona_2 sussistenza del danno da perdita della disponibilità dell'immobile per effetto dell'occupazione perpetrata negli anni, ritenendo che tale voce di danno debba essere provata in termini di effettiva lesione del patrimonio del danneggiato e non soltanto prospettata come violazione del diritto di proprietà.
4.2. Come già sopra rammentato, per occupazione illegittima da parte della pubblica amministrazione - da cui sorge la responsabilità della stessa per i danni subiti dal privato usurpato - si intende l'occupazione di fatto di un bene, in danno al legittimo proprietario, cui fa seguito la realizzazione di un'opera pubblica, in assenza di un valido provvedimento ablatorio. È ormai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, e indipendentemente dall'esistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, ha natura di illecito permanente, che viene a cessare soltanto per effetto: 1) della restituzione del bene;
2) di un accordo transattivo;
3) di un provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis D.Lgs. 327/2001; 4) del compimento dell'usucapione da parte dell'occupante che ha trasformato il bene;
5) della rinuncia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente (v. Cass. Civ. n. 3646 del 2020;
Cass. Civ. n. 20231 del 2016). L'illecito spossessamento del privato da parte della pubblica amministrazione e l'irreversibile trasformazione del bene per la realizzazione di un'opera pubblica, dunque, non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto della proprietà, trattandosi di un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto, come tale inidoneo a R.G. n. 2289 del 2017 - Pag. 12 di 19
determinare il trasferimento del diritto, con la conseguenza che il privato ha sempre diritto a chiedere la restituzione del bene, salvo che non decida - come in questo caso - di abdicare al suo diritto di proprietà e chiedere il risarcimento del danno. E, anzi, nella domanda giudiziale risarcitoria volta ad ottenere l'equivalente del valore venale del bene è implicita la rinunzia abdicativa al diritto dominicale.
Infatti, come costantemente affermato dalla giurisprudenza - formatasi in relazione a quelle fattispecie in cui, diversamente dai casi di accessione invertita, permaneva il diritto del proprietario ad ottenere la restituzione del bene, nonostante l'intervenuta realizzazione materiale dell'opera pubblica - l'azione risarcitoria può essere formulata dal proprietario dell'immobile, in alternativa al rimedio restitutorio, ponendo in essere un meccanismo abdicatorio e specificando che l'opzione del proprietario per una tutela risarcitoria, in luogo della pur possibile tutela restitutoria, comporta un'implicita rinuncia al diritto dominicale sul bene irreversibilmente trasformato;
ma da ciò non consegue, quale effetto automatico, l'acquisto della proprietà del fondo da parte dell'ente pubblico, restando l'acquisizione del bene alla mano pubblica estranea alla fattispecie e propria, invece, di una vicenda logicamente e temporalmente successiva alla definitiva trasformazione del bene e al giudizio stesso (v. Cass. Civ. n. 28297 del 2020, in motivazione).
Infatti, la rinuncia da parte del privato che agisce per il risarcimento del danno per equivalente ha carattere abdicativo e non traslativo, perciò, da essa non consegue, quale effetto automatico, l'acquisto della proprietà del bene da parte dell'amministrazione, essendo sempre necessario un atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà, estraneo alla fattispecie puramente abdicativa che si realizza con la rinuncia insita nella domanda risarcitoria proposta all'interno del giudizio dinanzi al G.O [v. sul punto Cass. Civ. n. 28297 del 2020 nonché Cass. Civ. n.159 del 2024, che testualmente afferma che “Quanto poi al collegamento tra l'effetto traslativo della rinuncia e l'insorgenza del diritto al risarcimento, lo stesso è stato correttamente escluso dalla
Corte territoriale in virtù del richiamo alla più recente giurisprudenza di legittimità, che, a seguito delle citate pronunce con cui è stata riconosciuta la contrarietà dell'accessione invertita all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, non si è limitata ad escludere la possibilità di ricondurre l'acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione alla trasformazione irreversibile del fondo occupato, ma ha evidenziato la necessità del ricorso, ai fini del predetto acquisto, ad uno dei modi tipici previsti dalla legge, escludendo pertanto la possibilità di attribuire efficacia traslativa alla rinuncia e riconoscendo alla stessa il solo effetto di far cessare l'illiceità dell'occupazione e di precludere la condanna dell'Amministrazione alla restituzione dell'immobile, nonché quello di far sorgere il diritto al risarcimento (cfr. Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2015, n. 735;
Cass., Sez. III, 11 dicembre 2020, n. 28297)].
Ne consegue che, pur in presenza di un'espressa rinuncia al diritto di proprietà da parte degli attori, correlata anche alla richiesta di risarcimento del danno per equivalente, non può essere accolta la domanda volta a dichiarare il trasferimento, in capo al Comune di , Controparte_1 dell'immobile oggetto di causa, atteso che, in assenza di una domanda riconvenzionale della parte convenuta, non solo non sussiste un interesse giuridicamente rilevante degli attori ex art. 100 c.p.c., ma l'effetto della rinuncia – che consegue alla presente domanda risarcitoria - è meramente abdicativo del diritto da parte dell' e della . Pt_1 Pt_2 L'acquisto del bene da parte del invece, esula dalla fattispecie in esame e importa CP_1 la necessità di un atto o fatto che rientri tra i modi tipici di acquisto della proprietà, quale un accordo transattivo o un provvedimento con cui l'amministrazione procede alla effettiva liquidazione del danno (v. Cass. civ. n. 19784 del 2024 in motivazione) o l'adozione del provvedimento ex art. 42 bis d.p.r. 327 del 2001, ove, superando peraltro orientamenti giurisprudenziali in senso inverso che negano l'adottabilità del provvedimento in presenza di giudicato sulla illiceità del comportamento della PA e sul risarcimento del danno, lo si interpreti come norma di chiusura che riconduca nell'alveo legale del sistema tutte le situazioni in cui la amministrazione, quale che sia la causa, abbia utilizzato la proprietà altrui per ragioni di pubblico interesse, ma in difetto di valido titolo legittimante. R.G. n. 2289 del 2017 - Pag. 13 di 19
4.3. Ai fini della precisa ricostruzione dogmatica e della esatta quantificazione della pretesa risarcitoria azionata, è opportuno precisare che l'illecito permanente, che si configura sia in ipotesi di occupazione acquisitiva sia in ipotesi di occupazione usurpativa, cessa in caso di rinunzia del proprietario al suo diritto dominicale, rinunzia – come già ricordato - implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.
Infatti, nei casi di occupazione usurpativa o acquisitiva, il proprietario, che abbia implicitamente rinunciato alla proprietà del bene proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, che ricomprende non solo la perdita del godimento del bene nel periodo di occupazione illegittima, ma anche quella relativa all'integrale valore dello stesso, in quanto una implicita conformazione della proprietà privata non è desumibile dall'art. 42 bis del
D.P.R. n. 327 del 2001, il cui disposto, fino a quando non venga esercitato dalla P.A. il relativo potere acquisitivo, non è idoneo a paralizzare i comuni rimedi civilistici attribuiti dall'ordinamento al proprietario (v. Cass. Civ. n. 18142 del 2022).
Si tratta, invero, di indirizzo conforme a quanto recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la quale – in risposta anche a quanto sottolineato criticamente dalla giurisprudenza amministrativa in relazione alla tesi della rinuncia abdicativa, implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente [cfr. in particolare Cons. Stato Adunanza Plenaria n. 2 del 2020, secondo cui il trasferimento della proprietà del bene non può essere l'effetto di una rinuncia abdicativa formulata dal soggetto privato, stante la discrezionalità attribuita alla pubblica amministrazione per l'eventuale acquisizione sanante ex art. 42-bis T.U. d.p.r. 327 del 2001, con la conseguenza che la scelta di acquisire il bene occupato e utilizzato sine titulo o restituirlo è rimessa esclusivamente all'autorità amministrativa (o al commissario ad acta), sicché né il giudice (amministrativo) né il proprietario potrebbero sostituire le proprie valutazioni a quelle attribuite alla competenza e alle responsabilità dell'Autorità individuata dal citato art. 42-bis] – ha ribadito che “non è consentito negare al privato il risarcimento del danno preteso dal proprietario, invocando il mancato formale trasferimento nel proprio patrimonio del bene illegittimamente occupato, sul presupposto che il menzionato istituto sia stato ritenuto contrario ai principi costituzionali e della Cedu e, tuttavia, mantenendo il predetto bene nella propria disponibilità per destinarlo in modo definitivo e irreversibile ad un fine pubblico. L'Amministrazione non può imputare al privato danneggiato il mancato esperimento del rimedio restitutorio in forma specifica, che l'ordinamento interno ed internazionale gli accorda a tutela della proprietà, al fine di essere esonerata dall'obbligazione di risarcimento del danno per equivalente per la perdita della proprietà cui il privato implicitamente rinuncia proponendo la domanda di risarcimento per equivalente, in quanto la scelta dei rimedi a tutela della proprietà è pur sempre riservata al privato danneggiato (Cass. n. 144 del 2020, n. 6301 del 2014)” [Cass. Civ. n. 18142 del 2022]. Infatti, “la succitata giurisprudenza amministrativa, escludendo la possibilità per il privato di azionare i rimedi civilistici comuni (compreso quello del risarcimento del danno per equivalente commisurato al valore del bene), in sostanza ravvisa una modalità conformativa della proprietà privata rimessa all'autorità amministrativa, alla quale soltanto sarebbe riservata, ai sensi dell'art.
42-bis t.u. espr., la decisione di acquisire la proprietà dell'immobile, previo pagamento dell'indennizzo, o di restituirlo previa rimessione allo stato pristino, salva la residua possibilità per il privato di reagire introducendo un giudizio, con esito incerto e dilatato nel tempo, al solo fine di compulsare la stessa autorità ad assumere detta decisione.
Si osserva, tuttavia, che la Costituzione (art. 42, comma 2) rimette alla legge la conformazione della proprietà privata quanto ai "modi di acquisto, di godimento e (...) limiti (...)" e riconosce all'autorità amministrativa il potere espropriativo (cfr. art. 42, comma 3), ma fintanto che tale potere non venga concretamente esercitato, anche tramite l'acquisizione del bene ex art. 42-bis t.u. espr. (eventualmente su impulso del proprietario), è arduo ritenere che al privato siano sottratti i comuni rimedi civilistici a tutela del bene trasformato e reso inservibile alla gamma di usi cui può destinarlo in base alle regole di conformazione della proprietà immobiliare”. R.G. n. 2289 del 2017 - Pag. 14 di 19
Per l'effetto, il proprietario vittima del comportamento illecito dell'Amministrazione ha il diritto di domandare in giudizio il risarcimento del danno, non solo per la perdita del godimento nel periodo considerato (occupazione illegittima), ma anche per la perdita commisurata all'integrale valore del bene, alla cui titolarità il proprietario ha implicitamente (seppur forzosamente) rinunciato proponendo la domanda risarcitoria per equivalente (cd. restitutio in integrum per equivalente).
4.4. Tracciate le coordinate ermeneutiche di riferimento, alla luce delle difese delle parti e della documentazione allegata in atti, nonché dei rilievi operati dal CTU nominato in corso di causa, non vi è dubbio che il convenuto non ha adottato alcun provvedimento ablativo del bene di CP_1 proprietà attorea, né ha emesso alcuna dichiarazione di pubblica utilità, avendo occupato il locale magazzino, facente parte dell'edificio di maggiore consistenza denominato “Palazzo Bianchi”, Per_1 adibito a sede comunale, trasformandolo irreversibilmente (cfr. CTU a firma dell'ing. . In tal modo, la pubblica amministrazione ha tenuto un comportamento illecito, in pregiudizio al diritto di proprietà del privato, dal quale deriva l'obbligo, in capo alla medesima P.A., di risarcire il danno nella misura del valore venale della res al tempo della domanda risarcitoria, con la quale le parti attrici hanno abdicato al bene, non avendo le stesse formulato una domanda di restituzione del bene.
Come già rilevato, infatti, nell'atto introduttivo del presente giudizio i coniugi PE
hanno dichiarato di abdicare al diritto di proprietà sull'immobile occupato e chiesto il
[...] risarcimento dei danni subiti per la perdita della proprietà, nonché di quelli derivati dall'occupazione illecita, in termini di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile, oltre al rimborso delle spese sostenute negli anni per tributi e fornitura di energia elettrica.
4.5. Quanto al primo profilo, occorre rilevare che per l'ipotesi in cui il proprietario abbia optato per la tutela per equivalente, in luogo di quella restitutoria, l'illecito commesso con l'occupazione e l'attività manipolativa del bene, che ne abbia comportato l'irreversibile trasformazione, va ristorato in riferimento al valore del bene al tempo della proposizione della domanda risarcitoria (cfr. Cass. Civ. n. 18142 del 2022), che segna la perdita della proprietà, recando implicita abdicazione del relativo diritto. La somma risultante, trattandosi di debito di valore, sarà poi sottoposta a rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza, con possibilità di riconoscere sulla medesima somma rivalutata, quale lucro cessante, gli interessi decorrenti dalla data della domanda, non necessariamente commisurati al tasso legale, ma ispirati a criteri equitativi, e computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici di valutazione, ovvero in base ad un indice medio (cfr.
Cass. Civ., n. 12961 del 2018).
Pertanto, ai fini della quantificazione del danno da perdita della proprietà per effetto della occupazione illegittima, occorre fare riferimento alle risultanze dell'elaborato peritale espletato, secondo un procedimento logico e immune da vizi, che si ritiene di condividere. Il nominato CTU, dopo aver accuratamente descritto i luoghi di causa e le opere realizzate dal convenuto sull'immobile di proprietà degli attori, ha accertato l'epoca in cui si è CP_1 verificata l'occupazione e la successiva trasformazione irreversibile dell'immobile e ha concluso affermando che “l'occupazione del locale da parte del Comune di può farsi Controparte_2 risalire alla data di consegna definitiva dei lavori avvenuta il 10.06.2003” e che la trasformazione irreversibile del bene “è avvenuta a partire da tale ultima data e non più tardi del 2005”. L'ing. , in particolare, ha evidenziato che “Dalla documentazione in atti si Testimone_1 rileva che l'occupazione dell'immobile di cui è causa operata dal Comune convenuto non può dirsi avvenuta in data 03.01.2001 con la consegna dei lavori di ristrutturazione all'impresa appaltatrice da parte del Comune di , in quanto trattasi di «…consegna parziale, per la Controparte_2 indisponibilità temporanea di alcuni locali oggetto dell'intervento…»”, e che “Dalle immagini storiche estrapolate dal programma Google Earth si rileva che la ristrutturazione dell'esterno del locale in esame è avvenuta tra il periodo settembre 2012 e agosto 2016”, mentre nell'Ordinanza del Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano presente in atti, emessa nel procedimento n. R.G. n. 2289 del 2017 - Pag. 15 di 19
573/2013 R.G., “si riporta «…che: - i lavori di ristrutturazione hanno riguardato prima l'interno e poi l'esterno del palazzo;
- i lavori, iniziati nel 2001, sospesi nel 2005, venivano ripresi nel 2008; - nel corso della prima fase i lavori riguardavano gli interni del piano terra (dove è ubicato il locale che qui ci occupa), del primo piano e la rimozione degli infissi al secondo piano;
- l'abbattimento del muro che separava il locale per cui è causa dalla restante parte dell'ala del piano terra di proprietà comunale era già avvenuto nel corso della prima fase dei lavori…». Di conseguenza, il locale in esame è stato interessato dai lavori nella prima fase, ovvero tra il 2001 e il 2005. Dal verbale di collaudo presente in atti (Allegato n.3), datato 06.04.2006 si rileva che la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 10.06.2003” (v. pag.
4-6 relazione tecnica). Il CTU, pertanto, facendo riferimento a tale data (10.06.2003) e rivalutando l'importo nel tempo, ha calcolato il valore venale dell'immobile al momento della proposizione della domanda di risarcimento del danno, per un importo pari ad € 16.000,00 (cfr. pag. 8 relazione tecnica). Rispetto ai rilievi del convenuto in ordine al valore del bene in questione, il CP_1
Tribunale reputa di condividere appieno le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte dal
C.T.U., in quanto motivate in modo logico e analitico e fondate sulle indagini espletate e sulla documentazione allegata.
Non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia – come nel caso di specie - tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 1815 del 2015; Cass. civ. n. 282 del
2009).
Del resto, le osservazioni formulate dal consulente di parte convenuta, relative ad una diversa determinazione del valore del bene oggetto di causa, non colgono per nulla nel segno, atteso Per_1 che, come precisato dall'ing. nella risposta alle osservazioni, la determinazione del valore del bene è stata effettuata tenendo conto delle particolari caratteristiche e condizioni dell'immobile de quo, quali l'ubicazione in un fabbricato gentilizio di recente ristrutturazione e in posizione centrale, nonché del fatto che all'interno del locale, nei tempi immediatamente precedenti al 2003, era allocata un'attività commerciale (cfr. pag. 11 e 12 relazione tecnica). Peraltro, il valore dell'immobile, se si tiene conto del tempo trascorso e della perdita del potere d'acquisto nel corso del tempo, è precisamente in linea con quanto gli attori hanno corrisposto per acquisire la proprietà del proprio bene al tempo del loro acquisto. 4.6. Quanto al secondo profilo, il proprietario dell'immobile ha diritto al risarcimento dei danni per il periodo dell'illegittima occupazione, durante il quale ha subito la perdita del godimento e delle utilità ricavabili dal bene usurpato, e ciò fino al momento della restituzione ovvero fino al momento in cui ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, così rinunciando alla restituzione e abdicando alla proprietà (v. Cass. Civ. n. 4477 del 2015; Cass. sez. un. n. 735 del
2015). In particolare, il proprietario vittima del comportamento illecito dell'Amministrazione ha il diritto di domandare in giudizio il risarcimento del danno non solo per la perdita della proprietà, commisurata all'integrale valore del bene e alla cui titolarità il proprietario ha implicitamente rinunciato proponendo la domanda risarcitoria per equivalente (attesa l'alternatività della tutela risarcitoria a quella restitutoria), ma anche, ovviamente, per la perdita del godimento nel periodo di occupazione illegittima fino alla proposizione della domanda, che segna l'implicita rinuncia al diritto reale e, quindi, anche alla possibilità di godere del bene (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 18142 del 2022). R.G. n. 2289 del 2017 - Pag. 16 di 19
Secondo la giurisprudenza, un danno da mancato godimento del bene illegittimamente occupato è, infatti, configurabile anche nel caso di mancanza della formale acquisizione da parte della P.A. ex art. 42-bis D.P.R. n. 327 del 2001, o di procedimento non conclusosi con un valido ed efficace decreto di esproprio o con un accordo di cessione e la relativa quantificazione è abitualmente determinata in via equitativa, in favore del privato, ove non sia fornita la prova di un danno maggiore, in base al criterio degli interessi legali per ogni anno di occupazione sulla somma corrispondente all'indennità di espropriazione o sul prezzo di cessione volontaria del bene (cfr. Cass. Civ. n. 4797 del 2005; Cass. Civ. n. 29990 del 2018; Cons. Stato n. 3428 del 2019, secondo cui “Tale valore d'uso può quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nell'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con il citato comma 3 dell'art. 42 bis, oltre gli interessi legali”). Sul tema, la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ. sez. un. n. 33645 del 2022) ha di recente precisato che, nell'ipotesi dell'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, non è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di godimento persa, trattandosi di fattispecie retta da criteri del tutto differenti rispetto alla comune occupazione abusiva, nella quale è, invece, richiesta l'allegazione e la prova della lesione del godimento del bene, intesa come perdita della concreta possibilità dell'esercizio del diritto di godimento, in termini di perdita attuale e non meramente potenziale (ossia connessa al solo status di proprietario). Nella materia espropriativa, infatti, l'agire amministrativo è cadenzato da atti formali che sono, di per sé, evocativi di conseguenze pregiudizievoli per il privato, apprezzabili secondo l'id quod plerumque accidit, nel caso in cui la pubblica amministrazione non eserciti il potere autoritativo nei tempi e modi previsti dalla legge (Cass. Civ. sez. un. n. 20691 del 2001). Pertanto, oltre al risarcimento del danno per equivalente, agli attori spetta, altresì, il risarcimento del danno per mancato godimento del bene conseguente all'illecita occupazione da parte della P.A., che va quantificato in via equitativa, tenendo conto di ogni anno di abusivo utilizzo e facendo applicazione del parametro forfettario codificato dall'art. 42-bis T.U. d.p.r. 327 del 2001, quale norma ritenuta, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, espressione di un principio generale suscettibile di applicazione analogica (cfr. ex multis Cons. Stato n. 4799 del
2016).
Nel caso di specie, dunque, il dies a quo della pretesa risarcitoria decorre dall'occupazione concreta dell'immobile di proprietà dei coniugi , avvenuta in data 10.06.2003 con Persona_2 la consegna definitiva dei lavori da parte del Comune alla ditta appaltatrice Parte_4 per come accertato dal CTU nominato in corso di causa.
[...]
In termini generali, occorre osservare che l'occupazione è illegittima per assenza ab origine di un titolo legittimante, per cui il risarcimento del danno da mancato godimento del bene deve essere riconosciuto per tutto il periodo di illecita utilizzazione dello stesso da parte e, CP_1 quindi, dalla data di immissione in possesso dell'immobile, fino alla cessazione dell'illecito, che nella fattispecie si realizza per effetto della rinuncia dei proprietari al proprio diritto di proprietà
(ovvero al diritto alla restituzione), implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente.
Il dies ad quem, pertanto, va individuato nel momento di formale proposizione della domanda risarcitoria da parte degli attori con l'introduzione del presente giudizio (20.07.2017). Di conseguenza, alla luce delle condivisibili risultanze della CTU, alle parti attrice va riconosciuto il risarcimento del danno da perdita di godimento del bene per cui è causa nella misura di € 9.152,00, pari al 5% annuo del valore venale del bene, dalla data della occupazione (10.06.2003) sino a quella della proposizione della domanda di risarcimento del danno Per_1 (20.07.2017), determinata dall'ing. in applicazione analogica dell'art. 42 bis comma 3 D.P.R. 327/2001 (cfr. risposta quesito n. 5, prima ipotesi, pag. 10 relazione tecnica).
La determinazione del danno secondo detto parametro legale, infatti, appare congrua al fine di compensare il mancato utilizzo del bene e a riallineare le posizioni giuridiche patrimoniali tra le parti. R.G. n. 2289 del 2017 - Pag. 17 di 19
Non pare, invece, opportuno accogliere la diversa quantificazione operata dal CTU, in risposta al quesito n. 5 formulato dal Tribunale, tenendo conto del valore locativo mensile medio di mercato dell'immobile, atteso che non è stata fornita alcuna prova, da parte degli attori, della perdita di occasioni di profitto conseguenti all'indisponibilità del bene, essendosi essi limitati a dedurre, in maniera del tutto generica, di aver acquistato l'immobile con lo scopo di locarlo per attività commerciale.
4.7. Infine, i coniugi , oltre al risarcimento delle voci di danno sopra Persona_2 esaminate, hanno, altresì, chiesto la condanna del al rimborso delle Controparte_1 spese dagli stessi sostenute, nel periodo intercorso tra l'apprensione del bene e l'introduzione del presente giudizio, per tributi relativi all'immobile in questione e per la fornitura di energia elettrica. Tale domanda non può essere accolta trattandosi di spese sostenute in relazione ad un contratto di fornitura stipulato dagli stessi attori e di oneri direttamente collegati alla loro qualità di proprietari.
Si tratta di esborsi che – ove vi fosse la prova che siano stati effettivamente sostenuti – che avrebbero potuto essere evitati con un minimo di diligenza e, quindi, provvedendo al distacco delle utenze per un immobile di cui da tempo non si aveva più la disponibilità nonché all'esperimento dei rimedi giudiziali al fine di dismettere la proprietà ed ottenere il risarcimento del danno. Come già ampiamente precisato, l'occupazione illegittima da parte della P.A. non comporta, in nessun caso, il trasferimento di tale diritto in capo all'amministrazione, permanendo questo in capo al privato.
5. Liquidazione del danno.
Alla luce di quanto sopra, la domanda attorea va accolta nei limiti sopraindicati e, per l'effetto, accertata l'illegittimità della occupazione dell'immobile di proprietà degli istanti, il Comune di deve essere condannato al pagamento, in favore dei coniugi Controparte_1
, della somma di € 16.000,00, a titolo di risarcimento del danno per perdita della Persona_2 proprietà, e di € 9.152,00, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del godimento e delle utilità ricavabili dal bene per il periodo dell'illegittima occupazione, per un importo complessivo pari a € 25.152,00.
Si tratta di importi equitativamente determinati e compresivi di rivalutazione ed interessi sino al tempo della domanda. Tali importi, peraltro, calcolati al tempo della domanda, devono essere rivalutati dal momento della introduzione del giudizio fino alla presente decisione (v. Cass. civ. n.952 del 2024). La somma liquidata ha ad oggetto un debito di valore che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere di acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione. Il giudice, infatti, nella relativa quantificazione deve tenere conto anche d'ufficio della svalutazione monetaria verificatasi sino alla data della liquidazione (cfr. Cass. Civ. n. 3529 del 1983). L'importo complessivo rivalutato all'attualità ammonta a € 30.232,70 (€ 19.232,00 + € 11.000,70), operata in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI).
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro, dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio (in questo senso tra le tante Cass., SS. UU.
n. 1712 del 1995, nonché Cass. Civ. n. 2796 del 2000). R.G. n. 2289 del 2017 - Pag. 18 di 19
Può farsi ricorso, quindi, al tasso legale degli interessi per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui il danneggiato ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite.
Tali interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dovranno calcolarsi con riferimento all'arco temporale intercorso tra la data della domanda (v. ancora Cass. civ. n.952 del 2024) e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data della domanda e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, con divieto di anatocismo (si veda per l'adottato metodo di liquidazione la già citata Cass. Civ., sez. un. n. 1712 del 1995).
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ. n. 10884 del 2007; Cass. civ. n. 13463 del 1999).
6. Il regime delle spese.
La complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, la natura della presente controversia, l'esito della stessa e le ragioni poste a base della decisione e, soprattutto, l'evoluzione del quadro giurisprudenziale in materia di risarcimento del danno da occupazione sine titulo da parte della P.A., in uno con l'accoglimento solo parziale delle domande, costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., ad eccezione di quelle della consulenza, da porsi integralmente a carico della parte convenuta.
7. Condanna della parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio a causa della sua mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione L'art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. 28/2010 prevede “… Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. La presente controversia rientra certamente tra quelle assoggettate all'obbligo di esperimento del procedimento di mediazione.
Dalla lettura del verbale di mediazione emerge poi che la parte convenuta non ha partecipato al procedimento di mediazione e nessun giustificato motivo è stato fornito dal convenuto in ordine alla sua mancata partecipazione. Pertanto, la parte convenuta va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta da e Parte_1
e per l'effetto CONDANNA il Parte_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore delle
[...] parti attrici della somma di € 30.232,70, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi decorrenti dal momento della domanda (20.7.17) al tasso annuo legale ex art. 1284 c.c. e calcolati sul valore delle somme devalutate (come precisate in parte motiva) alla data della domanda e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva R.G. n. 2289 del 2017 - Pag. 19 di 19
somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo, secondo il procedimento dettagliatamente descritto in parte motiva;
B. COMPENSA le spese di lite per le ragioni espresse in parte motiva;
C. CONDANNA ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis del D. Lgs. 28/2010 l'Ente convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
D. PONE definitivamente a carico della parte convenuta le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 24.05.2022;
E. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 27 aprile 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia