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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11415 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- II SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott.ssa Maria
CA De CO pronunzia, in data 2.12.2025 all'esito della discussione orale tra le parti presenti ed ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al nr. 8835 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, (c.f.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti Antonella Mazzeo, presso il cui studio in Napoli a
Piazza G. Matteotti nr. 7 è elettivamente domiciliato, nonché NI
Lamorte, giusta procura in atti
– OPPONENTE –
E
(P. I.V.A.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati ed elettivamente domiciliata in La Spezia via P. E. Taviani nr. 170, giusta procura in atti
– OPPOSTA –
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – contratti di finanziamento.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 281-sexies c.p.c.. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni
1 contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (cfr. Cass. civ. Sez. III del 19 ottobre 2006 nr.
22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (cfr.
Cass. civ. Sez. III dell'11 maggio 2012 nr. 7268, Cass. civ Sez. III 15 dicembre 2011 nr. 27002).
2. Opponente. Con atto di opposizione notificato in data 12.04.24
l'opponete citava in giudizio l'odierna opposta, onde sentir accogliere le seguenti domande:
«- Dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 cpc per essere stato notificato oltre il termine dei 60 giorni;
… Dichiarare il difetto di legittimazione attiva e della carenza della titolarità del credito … in capo alla cessionaria … Dichiarare la improcedibilità della domanda monitoria per omesso tentativo della mediazione obbligatoria …
In subordine, nel merito: -Dichiarare l'assoluta infondatezza della domanda monitoria per la carenza dei requisiti di legge ex art. 633 e
634 cpc, e per la chiara indeterminatezza, oltre che per l'illiquidità e
l'incertezza del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, dichiararlo nullo e/o inefficace e o revocarlo. - Accertare e dichiarare la nullità del contratto
… Accertare e dichiarare la nullità dello scoperto di conto corrente e né dovuta la somma sottesa … Accertare e dichiarare la nullità dei contratti per abuso e violazione dell'antitrust e per violazione dei principi di buona fede e correttezza pre - e contrattuale … dichiarando,
2 per l'effetto, la liberazione dell'opponente dagli obblighi di verso la
CP_2
In ulteriore subordine:
5- Dichiarare nulli i contratti per insanabile difetto di causa e di sottoscrizione e di ogni eventuale clausola regolata dal contratto stesso mai sottoscritta, e che qui si contesta e si impugna, disconoscendone l'addebito, intestato alla parte opponente, che prevede la capitalizzazione trimestrale anatocistica degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto, delle spese di tenuta e chiusura conto e delle remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
6 - Dichiarare nulla la clausola nel contratto … che prevede la determinazione dei tasso ultra -legale, in riferimento al c.d. " uso piazza":
7 - Dichiarare non dovute le commissioni di massimo scoperto trimestrali e le spese di tenuta e chiusura conto trimestrali … ;
8 - Dichiarare che la valuta va applicata dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità del denaro o, al limite, dalla data di operazione e per
l'effetto, 9- Dichiarare che nessuno importo è dovuto all'opposto … e comunque nella remotissima ipotesi di somme dovute, accertare e dichiarare che la somma dovuta dall'opponente … è di un importo decisamente inferiore … 10 – accertata la usurarietà dei tassi, e condannare eventualmente e nel caso di accertamento, l'istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi ultralegali e per effetto della capitalizzazione annuale e trimestrale;
Sempre condannare l'opposta in caso di rinvenimento di interessi anatocistici usurari … Verificata la sussistenza del tasso usurario, si chiede che in tal caso gli atti siano rimessi innanzi alla
Procura della Repubblica di Napoli del Tribunale Penale;
12 -
Dichiarare inidonea la certificazione ex art. 50 Legge bancaria a provare il credito ingiunto e lo stesso decreto ingiuntivo;
13 -
Condannare l'opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, rimborso ex art. 15 nuova T.P. IVA e C.a.p. come per legge da attribuire al procuratore costituito. … Emettere qualsiasi provvedimento più opportuno al caso.».
2.1. In particolare, parte opponente, oltre ad evidenziare la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, nonché il mancato assolvimento
3 all'onere di procedibilità di cui al d.lgs. 28/2010, sosteneva il carattere indebito dei pagamenti richiesti da controparte, poiché fondati su contratti nulli o, comunque, su singole clausole affette da nullità sia cdd.
“comuni”, sia cdd. “di protezione, preliminarmente evidenziando il difetto di legittimazione/titolarità in capo alla parte opposta.
3. Opposta. Il 28.12.24 si costituiva la convenuta, la quale concludeva affinché l'autorità giudiziaria adita volesse:
«In via pregiudiziale, di rito - Accertare e dichiarare la inammissibilita' della opposizione per violazione del principio di sinteticita' degli atti e del giusto processo;
In via pregiudiziale, ma gradata - Concedere alla Controparte_1 il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa riconoscere come dovuti anche gli interessi moratori e, per l'effetto, condannare il sig. Parte_1 al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
73.411,46 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale.
In via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare il sig.
al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 39.330,04 oltre interessi legali sulla sola sorte capitale.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig.
al pagamento in favore della società Parte_1 [...] della diversa, maggiore o minore somma che Controparte_1 risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende».
3.1. Segnatamente, l'odierna convenuta rappresentava come l'atto introduttivo di controparte fosse viziato per violazione del dovere di sinteticità; inoltre, evidenziava la propria titolarità del credito, di contro disconoscendo la propria titolarità di legittimazione passiva rispetto alle pretese di controparte afferenti alla validità o meno dei contratti per cui
4 vi è causa;
infine, essa insisteva per il pagamento di quanto dovuto a seguito di valida cessione del credito, poiché il credito ceduto sarebbe certo, liquido ed esigibile.
4. Svolgimento del Processo. Fra l'introduzione del presente procedimento e la celebrazione della prima udienza dello stesso, le parti diligentemente attivavano la procedura di mediazione di cui al d.lgs.
28/2010, così ottemperando alla relativa condizione di procedibilità. In prima udienza questo giudice rilevava la natura meramente documentale del presente giudizio e, pertanto, disattesa ogni istanza istruttoria, fissava per il 2.12.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281-sexies c.p.c..
4.1. Udienza All'udienza odierna, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
5. Tardiva Notifica del Decreto Ingiuntivo. Preliminarmente, merita di essere accolta l'eccezione di sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, stante la tardività della notifica dello stesso.
Ai sensi dell'art. 645 c.p.c., infatti, il decreto ingiuntivo non notificato entro 60 giorni (se, come nel caso di specie, esso dev'essere notificato in Italia) dalla pronuncia perde di efficacia e, per l'effetto, non può costituire titolo esecutivo.
Tuttavia, tale circostanza non priva di legittimazione la richiesta pronuncia di merito (cfr. art. 645 c.p.c..), poiché, in una simile prospettiva l'opposizione a decreto ingiuntivo ben può operare quale mera occasione per la pronuncia giudiziale sul rapporto tra le parti in causa, purché ciò corrisponda alle domande spiegate nel giudizio dalle parti processuali ( ciò consentendo l'esame integrale della domanda monitoria).
6. Improcedibilità ex d.lgs. 28/2010. Diversamente, non merita di essere accolta l'eccezione d'improcedibilità di cui al d.lgs. 28/2010 promossa da parte opponente.
Invero, con riferimento al procedimento monitorio tale condizione d'improcedibilità opera solamente dopo la fase processuale in cui l'autorità giudiziaria adita si pronuncia sulla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, pertanto, nel caso di specie il relativo
5 onere per le parti risulta assolto fra l'introduzione del giudizio di opposizione e la celebrazione della prima udienza il 01.4.2025 ( verbale di mediazione del 07.02.25, depositato con la nota del 02.12.25 da parte opposta).
7. Sinteticità degli Atti Difensivi. Ulteriormente, non merita di essere accolta l'eccezione di violazione del principio di sinteticità degli atti difensivi spiegata dall'odierna opposta.
Anzitutto, alla stregua degli artt. 96 e 121 c.p.c., oltreché 46 disp. att.
c.p.c. non è possibile identificare in una simile violazione una causa di
«inammissibilità dell'opposizione» (pag. 4 della costituzione e risposta di parte opposta), come invece erroneamente prospettato da parte opposta;
difatti, in ragione della normativa da ultimo richiamata, un'eventuale violazione di tale dovere collaborazione processuale può ridondare in danno della parte e del suo procuratore costituito esclusivamente in punto di riparto delle spese di lite, nonché ai fini del riconoscimento della responsabilità processuale di cui all'art. 96 c.p.c., oltre a poter persino legittimare, in ipotesi, la proposizione di un'azione risarcitoria per responsabilità professionale del proprio avvocato.
Tuttavia, nel caso di specie, non si registra da parte opponente alcuna violazione di tale precipitato del dovere di leale collaborazione processuale ex art. 88 c.p.c., giacché l'atto introduttivo del presente giudizio risulta consono, per contenuti e modalità espositive, alle pretese con esso fatte valere;
infatti, occorre ricordare a parte opposta che la “lunghezza” dello scritto difensivo non si traduce automaticamente in prolissità né rappresenta di per sé sola violazione del dovere di leale collaborazione processuale, sotto lo specifico versante delle modalità redazionali degli scritti difensivi.
8. Legittimazione Attiva. Inoltre, priva di pregio è la domanda di accertamento del difetto di legittimazione attiva e carenza di titolarità del credito in capo all'opposta.
Orbene, intanto va rammentato, sotto il menzionato profilo, che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
6 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. del 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. Civ., n. 5857/2022), ciò naturalmente afferendo anche ad eventuali cessioni plurime.
Ebbene, quanto alle modalità con cui tale onere probatorio va espletato non si manchi di puntualizzare che esso varia a seconda se la contestazione attenga l'intervenuta esistenza o validità della cessione, oppure l'inclusione del credito nel blocco dei crediti ceduto con una certa operazione.
Invero, “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo..” (cfr.
Cassazione civile, 22/03/2024, n.7866).
Di conseguenza, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a
7 dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Sulla scorta del principio ribadito dalla Suprema Corte nella recente pronuncia del 29/02/2024, n.5478, secondo cui “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma
e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta
Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia
8 riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”
Ebbene, nel caso di specie, parte opposta ha dedotto e provato la propria legittimazione attiva e titolarità del credito che si è inteso attivare, giacché essa ha depositato sia l'accordo di cessione del credito, sia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tale accordo (cfr. doc. nr. 2 fascicolo monitorio), oltre a provare la circostanza che il credito per cui vi è causa rientri tra quelli ceduti di cui agli anzidetti allegati (cfr. docc. nrr. 4 e 5 fascicolo monitorio), nonché l'ulteriore comunicazione
“privata” al debitore-ceduto (cfr. doc. nr. 5 parte opposta).
Con riguardo in particolare al dettaglio dei crediti vantati (riconosciuti si rammenta in sede monitoria solo per i contratti n. 19411316 e
18245937) la descrizione dei criteri in Gazzetta Ufficiale (crediti che alla data del 03.12.21 erano dotati dei requisiti indicati a pag. 2 del documento) risulta per entrambi i contratti di cui al decreto ingiuntivo pienamente soddisfatto, con conseguente rigetto della censura di difetto di titolarità dei menzionati crediti.
9. Accertamento del debito. Nel merito – revocato il decreto ingiuntivo per tardività della sua notifica - la domanda di condanna formulata dalla parte opposta risulta solo parzialmente fondata.
Intanto, va chiarito che non può dirsi efficace il disconoscimento operato in maniera assolutamente generica alle pagg. 16 e 17 dell'atto di opposizione peraltro su “tre contratti” in luogo che sui due (di cui non si precisa la numerazione) oggetto del provvedimento monitorio, per non parlare del fatto che nessuno dei documenti contrattuali di cui ai nn. 6,7 e 8 della produzione monitoria reca le pagg. 36 e 37 in cui sarebbero apposte le firme apocrife del Pt_1
In ogni caso, merita di essere ricordato che “Il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni
9 di stile con la conseguenza che colui il quale vuole negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi”( cfr. ex multis Cass. 35290 del 18 dicembre 2023).
Ciò comporta la piena utilizzabilità dei contratti oggetto di giudizio.
Sul punto va, infatti, confermato che il thema decidedum del presente giudizio risulta definito in sede di introduzione della domanda monitoria ove il GU con il provvedimento del 16.11.23 aveva già espunto dalla valutazione delle pretese il contratto n. 19707182, per carenza di prova scritta.
A fronte di tale perimetro di giudizio, risulta infatti tardivo il deposito del documento all'atto della costituzione in giudizio (cfr. doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione) non avendo avuto la parte opponente possibilità di compiuta difesa, ciò non ostando alla riproposizione con riguardo solo a questo credito della domanda.
Invero, non meritano di essere accolte le domande di accertamento della nullità dei contratti di finanziamento per cui vi è causa in ragione dell'asserita violazione della disciplina posta a tutela del cd. “contraente debole” la cui valutazione deve ritenersi limitata alle sole clausole relative alla decadenza del beneficio del termine e alla eventuale modifica delle condizioni unilaterali di contratto.
Risulta infatti confermata – come anticipato in sede monitoria – la non operatività delle condizioni di mora del debitore (interessi di mora e penali), poiché non è stato provato, neanche nella fase a cognizione piena del giudizio monitorio, la notifica della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine. Difatti, parte opposta ha si provato l'esistenza astratta di documenti attinenti simile comunicazione, tuttavia non ne ha provato l'avvenuta comunicazione all'opponente né tantomeno la relativa conoscenza da parte di quest'ultimo.
Quanto alle prime entrambi i contratti prevedono all'art. 8 che la decadenza dal beneficio del termine operi – tra le altre ipotesi – anche per il “mancato puntuale e integrale pagamento di ogni somma dovuta”, statuizione eccessivamente penalizzante per il cliente così che
10 le stesse vanno dichiarate nulle e sostituite con la previsione dell'art. 1186 c.c. che reca quale presupposto dell'applicazione della perdita del beneficio, lo stato di insolvenza.
La condizione di cui sopra, nel caso di specie, può ritenersi integrata per ciascun rapporto contrattuale stante il mancato di pagamento di un numero di rate congruo (superiore almeno al 10%) rispetto a quelle previste in ciascun contratto, prima della declaratoria di risoluzione anticipata del contratto.
Quanto, poi, alla previsione dell'art.5 di ciascuno dei contratti
(“Modifica unilaterale delle condizioni di contratto”) la stessa è riproduttiva della normativa interna ( art. 118 TUB) e come tale non può essere tacciata di vessatorietà ( cfr. art. 34, co. 3° del Codice del
Consumo, secondo cui non è una clausola vessatoria quella che riproduce disposizioni di legge, oppure che sia riproduttiva di disposizioni attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali, delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione Europea o l'Unione Europea).
Esclusa la presenza di clausole vessatorie incidenti sul valore del credito, come già rilevato in sede di accertamento sommario monitorio
(sebbene il dato vada corretto all'esito del deposito delle cd. liste movimenti da parte dell'opposta: cfr. docc. nn. 7,8 e 9 allegati alla comparsa) deve riconoscersi come provato il titolo di debito in favore di parte opposta per la diversa somma di euro 42.787,68 (euro
15.376,99 per il contratto n. 19411316 ; euro 27410,49 per il contratto n. 18245937) pari alle sole rate scadute dei due contratti e le somme di capitale residue.
Per l'effetto, devono essere ritenute solo parzialmente fondate ( cioè nei limiti di quanto supra detto) le domande riconvenzionali di accertamento delle nullità esposte a carico di parte opponente ed a favore di parte opposta.
Ne discende che parte opponente dev'essere condannata al pagamento della somma di € 42.787,68 difatti, solo con riferimento a tale somma risulta provato il titolo e non provato l'adempimento.
11 10. Le spese di lite, stante la tardività della notifica del decreto e il parziale fondamento delle domande di nullità contrattuali avanzate dal ma anche l'accoglimento parziale della domanda di Pt_1 pagamento, meritano di essere compensate per 1/3 e poste, secondo la liquidazione operata in dispositivo sulla scorta del valore e complessità della lite, a carico della parte opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli – II Sezione civile, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara inefficace e pertanto revoca il decreto ingiuntivo nr. 6692/2023 emesso dal Tribunale di Napoli in data
16.11.23;
b) In accoglimento parziale della domanda di pagamento avanzata da condanna Controparte_1 Pt_1
al pagamento di € 42.787,68 oltre interessi di cui
[...] all'art. 1284 co. 1 c.c. dalla domanda al saldo;
c) Accoglie solo parzialmente le domande di nullità delle clausole contrattuali avanzate da come in Parte_1 parte motiva;
d) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna Pt_1
al pagamento della restante parte che si liquida in
[...] euro per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t.
Napoli, 03.12.2025
Il Giudice
dott.ssa MARIA CAROLINA DE FALCO
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione del dott. ANTONGIULIO MAGLIONE, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 22.10.2024.
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