Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01555/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01274/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1274 del 2025, proposto da
TI GA, RA ZO, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;
nei confronti
AR SO, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
DELL’ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO PARZIALE - SILENZIO SERBATO DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO – U.S.R. PER L’EMILIA-ROMAGNA IN ORDINE ALL’ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI EX LEGGE N. 241/1990 DEL 23.07.2025, NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DI PROVVEDERE IN RELAZIONE ALLA MEDESIMA ISTANZA, MEDIANTE ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO IN ORDINE ALL’ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI EX LEGGE N. 241/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. AO IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Le odierne ricorrenti hanno partecipato al concorso ordinario per Dirigenti Scolastici indetto con D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la Regione Emilia-Romagna e sono state escluse per mancato superamento delle previste prove scritte.
Con ricorso innanzi al T.a.r. per il Lazio hanno gravato la suindicata esclusione ed il giudizio è allo stato pendente.
In data 23 luglio 2025 hanno richiesto al Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale, ai sensi degli artt. 22 e seg. L.241/90, copia degli elaborati scritti di tutti i candidati che hanno sostenuto e superato la prova scritta, rappresentando la strumentalità con le proprie esigenze di tutela giurisdizionale.
Con atto del 28 agosto 2025 l’Amministrazione ha parzialmente respinto l’istanza ostensiva limitando l’accesso a soli n.3 elaborati redatti da tre diversi candidati, al fine dell’equo contemperamento tra le esigenze di accesso ed il principio costituzionale di buon andamento dell’attività amministrativa.
Avverso tale diniego parte ricorrente propone ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’accertamento del diritto di accesso, mediante ordine di esibizione della richiesta documentazione, deducendo violazione e falsa applicazione di legge in riferimento alla disciplina normativa in materia di accesso ai documenti disciplinata dalla legge 241/90 unitamente alla illogicità della limitazione agli elaborati di tre soli candidati e alla violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio eccependo l’infondatezza della pretesa azionata, essendo la motivazione del parziale diniego fornita dall’Ufficio logica ed esaustiva e dovendo il diritto di accesso essere esercitato in conformità al canone di buona fede.
Con memoria parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-Il ricorso è infondato e va respinto.
2.- E’ pacifico che il candidato di un concorso pubblico, quale quello di specie, vanta un diritto di accesso agli elaborati degli altri candidati dovendo essere esclusa in radice rispetto a tali documenti l'esigenza di riservatezza e di tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione la cui essenza risiede nella comparazione dei valori di ciascuno; tutti gli atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti ( ex multis di recente T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 23/05/2024, n. 264).
3.- Costituisce però principio altrettanto pacifico che le pur legittime e tutelare esigenze ostensive debbano essere contemperate con il principio costituzionale di buon andamento, essendo doveroso evitare e respingere richieste di accesso manifestamente onerose e sproporzionate e cioè tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della p.a. quali richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi ( ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 25/11/2024, n.21109; Cons. St., Ad. Plen., 2020 n. 10; id., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702).
Il diritto di accesso - come invero ogni altro diritto - va esercitato nel rispetto del canone della buona fede e del divieto di abuso del diritto (T.A.R. Lazio Roma, sez. V, 05/04/2023, n.5801; T.A.R. Lombardia Milano sez. II, 2017, n. 951) non potendosi tale limitazione applicare al solo diritto di accesso civico generalizzato o f.o.i.a. di cui all’art.5 co. 2 d.lgs. 33/2013.
Infatti anche il diritto di accesso c.d. ordinario disciplinato dagli artt. 22 e seg. L.241/90 oltre che limitato dalle fattispecie di esclusione tassativamente previste, soffre delle limitazioni evincibili dall’ordinamento tra cui appunto il dovere di buona fede ed il divieto di abuso del diritto.
4.- Nel caso di specie la richiesta di accesso a tutti gli elaborati dei candidati che hanno sostenuto e superato la prova scritta appare sproporzionata e massiva tenuto conto dell’ingente numero dei candidati ad un concorso quale quello in esame, essendo di norma idoneo al fine del sindacato giurisdizionale sugli atti della procedura concorsuale il raffronto con gli elaborati di un numero limitato di candidati ammessi alla prova orale.
5.- E’ infondata anche la censura di manifesta illogicità.
Parte ricorrente non ha indicato in sede di accesso né invero di ricorso l’ostensione, in alternativa, di un minor numero di elaborati rispetto alla indistinta totalità dei candidati, si che la scelta discrezionale dell’Amministrazione di limitare l’accesso a soli tre elaborati appare non manifestamente illogica né irragionevole, quale contemperamento con le esigenze di buon andamento dell’azione amministrativa.
6.- Alla luce delle suesposte limitazioni il ricorso va respinto.
Sussistono motivi equitativi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UG Di ET, Presidente
AO IL, Consigliere, Estensore
RA Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO IL | UG Di ET |
IL SEGRETARIO