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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/01/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 11905/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 11905/2023 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, via G. Leopardi n. 91 presso lo studio dell'avvocato
NAVARRIA MARCO MARIA che la rappresenta e difendo giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(CF: nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Adrano, Via Agrigento n. 2/A, presso lo studio dell'avvocato
PERDICARO GIUSEPPE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 22/05/2024, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiuntamente come da accordo.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a RA (CT), in Parte_1 Controparte_1
data 01/12/2011, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2011, parte I, numero 2.
Dalla coppia sono nati i figli , (nato a [...] il [...]) e (nato a Persona_1 Persona_2
Catania il 18.03.2012).
Con ricorso depositato il 31.10.2023, ha chiesto la separazione personale Parte_1
dal marito, asserendo che il marito aveva assunto dei comportamenti intollerabili ed intratteneva una relazione extraconiugale;
ha chiesto, inoltre, disporre l'affido condiviso dei minori
[...]
e con collocamento presso la madre, nella casa coniugale, di proprietà dei nonni Per_1 Per_2
materni, di regolamentare il diritto di visita del padre e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi i figli con un assegno mensile complessivo pari ad €
600.00, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , il quale pur avendo contestato quanto dedotto in ricorso Controparte_1
dalla ricorrente non si è opposto alla domanda di separazione ed ha evidenziato che le parti, nelle more, assistiti dai rispettivi difensori, hanno raggiunto un accordo per addivenire ad una separazione consensuale.
All'udienza del 22 maggio 2024 di comparizione delle parti, atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione, entrambi i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione ed hanno rassegnato le conclusioni in maniera congiunta al fine di convertire la separazione giudiziale in consensuale e di pronunciarla alle seguenti condizioni: “1. i coniugi vivranno separati avendo però cura di tenere una condotta morale corretta e di prestarsi reciproco rispetto;
2. nessun assegno di mantenimento è dovuto da ciascuno dei coniugi verso l'altro, avendo entrambi capacità economiche sufficienti a soddisfare i loro bisogni;
3. I figli minori e resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento presso la madre, cui andrà assegnata la casa coniugale (comunque di proprietà dei nonni materni) con i mobili e le suppellettili che l'arredano;
4. il padre, congiuntamente alla madre, conserva ogni diritto e dovere connesso con l'esercizio della potestà genitoriale ed ha l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori e Per_1
mediante un assegno mensile di complessivi € 600,00, da corrispondersi in favore della Per_2
madre entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, Parte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. il padre, compatibilmente con i rispettivi impegni di lavori e di studio, ha diritto di vedere e tenere con sé i figli minori, salvo diversi accordi, ogni martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore
21,00 e alternativamente il fine settimana, una volta il sabato dalle ore 17,00 alle ore 10,00 della domenica;
e l'altra dalle ore 17,00 della domenica fino al mattino del lunedi;
per 20 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo tra il mese luglio ed il mese agosto;
per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio, alternando Natale o Capodanno;
per tre giorni consecutivi nelle vacanze pasquali facendoli coincidere, ad anni alterni, con il giorno di Pasqua o con il Lunedi dell'Angelo.”
Alla stessa udienza la causa è stata posta in decisione ed il Pubblico ministero nulla ha opposto.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, la natura delle doglianze esposte dalle parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi. ____
Ciò posto, possono trovare accoglimento le determinazioni delle parti in relazione all'affidamento e collocamento dei figli minorenni che saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale, nonché le modalità di contribuzione al loro mantenimento.
Va disposto, in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti, che Controparte_1
contribuisca al mantenimento dei figli e , attraverso il versamento di Persona_2 Persona_1
un assegno mensile di mantenimento di complessivi € 600,00, da versare in favore di Parte_1
entro giorno 5 di ogni mese, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
[...]
In assenza di una parte soccombente, le spese di lite sono compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. dei coniugi nato Controparte_1
in Berlino (Germania) il 15/02/1981 e , nata a [...] il [...], che Parte_1 Parte_1
hanno contratto matrimonio a RA (CT) in data 01/12/2011, iscritto nei registri dello Stato
Civile di quel Comune nell'anno 2011, numero 2, parte I;
2) affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, Per_1 Per_2
e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
3) onera di contribuire al mantenimento dei figli e , Controparte_1 Persona_1 Persona_2
attraverso il versamento di un assegno mensile di mantenimento di € 600,00 entro giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie;
5) compensa le spese.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
RA (CT) per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1). Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 17/01/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 11905/2023 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, via G. Leopardi n. 91 presso lo studio dell'avvocato
NAVARRIA MARCO MARIA che la rappresenta e difendo giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(CF: nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Adrano, Via Agrigento n. 2/A, presso lo studio dell'avvocato
PERDICARO GIUSEPPE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 22/05/2024, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiuntamente come da accordo.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a RA (CT), in Parte_1 Controparte_1
data 01/12/2011, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2011, parte I, numero 2.
Dalla coppia sono nati i figli , (nato a [...] il [...]) e (nato a Persona_1 Persona_2
Catania il 18.03.2012).
Con ricorso depositato il 31.10.2023, ha chiesto la separazione personale Parte_1
dal marito, asserendo che il marito aveva assunto dei comportamenti intollerabili ed intratteneva una relazione extraconiugale;
ha chiesto, inoltre, disporre l'affido condiviso dei minori
[...]
e con collocamento presso la madre, nella casa coniugale, di proprietà dei nonni Per_1 Per_2
materni, di regolamentare il diritto di visita del padre e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi i figli con un assegno mensile complessivo pari ad €
600.00, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , il quale pur avendo contestato quanto dedotto in ricorso Controparte_1
dalla ricorrente non si è opposto alla domanda di separazione ed ha evidenziato che le parti, nelle more, assistiti dai rispettivi difensori, hanno raggiunto un accordo per addivenire ad una separazione consensuale.
All'udienza del 22 maggio 2024 di comparizione delle parti, atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione, entrambi i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione ed hanno rassegnato le conclusioni in maniera congiunta al fine di convertire la separazione giudiziale in consensuale e di pronunciarla alle seguenti condizioni: “1. i coniugi vivranno separati avendo però cura di tenere una condotta morale corretta e di prestarsi reciproco rispetto;
2. nessun assegno di mantenimento è dovuto da ciascuno dei coniugi verso l'altro, avendo entrambi capacità economiche sufficienti a soddisfare i loro bisogni;
3. I figli minori e resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento presso la madre, cui andrà assegnata la casa coniugale (comunque di proprietà dei nonni materni) con i mobili e le suppellettili che l'arredano;
4. il padre, congiuntamente alla madre, conserva ogni diritto e dovere connesso con l'esercizio della potestà genitoriale ed ha l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori e Per_1
mediante un assegno mensile di complessivi € 600,00, da corrispondersi in favore della Per_2
madre entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici Istat, Parte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. il padre, compatibilmente con i rispettivi impegni di lavori e di studio, ha diritto di vedere e tenere con sé i figli minori, salvo diversi accordi, ogni martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore
21,00 e alternativamente il fine settimana, una volta il sabato dalle ore 17,00 alle ore 10,00 della domenica;
e l'altra dalle ore 17,00 della domenica fino al mattino del lunedi;
per 20 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo tra il mese luglio ed il mese agosto;
per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio, alternando Natale o Capodanno;
per tre giorni consecutivi nelle vacanze pasquali facendoli coincidere, ad anni alterni, con il giorno di Pasqua o con il Lunedi dell'Angelo.”
Alla stessa udienza la causa è stata posta in decisione ed il Pubblico ministero nulla ha opposto.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, la natura delle doglianze esposte dalle parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi. ____
Ciò posto, possono trovare accoglimento le determinazioni delle parti in relazione all'affidamento e collocamento dei figli minorenni che saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale, nonché le modalità di contribuzione al loro mantenimento.
Va disposto, in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti, che Controparte_1
contribuisca al mantenimento dei figli e , attraverso il versamento di Persona_2 Persona_1
un assegno mensile di mantenimento di complessivi € 600,00, da versare in favore di Parte_1
entro giorno 5 di ogni mese, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
[...]
In assenza di una parte soccombente, le spese di lite sono compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. dei coniugi nato Controparte_1
in Berlino (Germania) il 15/02/1981 e , nata a [...] il [...], che Parte_1 Parte_1
hanno contratto matrimonio a RA (CT) in data 01/12/2011, iscritto nei registri dello Stato
Civile di quel Comune nell'anno 2011, numero 2, parte I;
2) affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, Per_1 Per_2
e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
3) onera di contribuire al mantenimento dei figli e , Controparte_1 Persona_1 Persona_2
attraverso il versamento di un assegno mensile di mantenimento di € 600,00 entro giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie;
5) compensa le spese.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
RA (CT) per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1). Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 17/01/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher