Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 41551+40840/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott. ssa Fulvia De Luca Giudice dott. Giuseppe Gennari Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(non definitiva) nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 25/11/2024 e vertente
TRA
) , nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. MISSAGLIA DANIELA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
) , nato a [...] in data [...] rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. ZANONI PAOLA e CUGNASCA VIVIANA presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Con il curatore speciale dei minori avv. MASSIMO SCHIRO'
OGGETTO:
Precisazione delle conclusioni parti: pronunciare la separazione anche con sentenza parziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/11/2023 , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario ad Arzachena in data 10/6/2017 (trascritto presso gli atti dello
Stato Civile del Comune di Arzachena - A. 2017 -N. 8 – P. II – S. A ), con Controparte_1
dalla cui unione sono nati in data 2/3/2017 e in data 9/2/2019, ha chiesto a questo Per_1 Per_2
tribunale la separazione personale dei coniugi.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 2/12/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Controparte ha svolto autonoma domanda di separazione e divorzio in giudizio n. 40840/2024, riunito al presente con decreto in data 18/12/2024.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebrata in data 6/2/2025, il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti necessari e rilevata la necessità di svolgere attività istruttoria, ha rimesso immediatamente la causa al collegio per la pronuncia di sentenza parziale
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 19/2/2025
Osservato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dalle parti nell'atto introduttivo,
l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda delle parti.
Il giudizio deve proseguire per le restanti questioni di addebito, economiche e di responsabilità genitoriale nonché, decorso il termine di legge, per la pronuncia di divorzio.
Le spese sono liquidate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario ad Arzachena in data
[...]
10/6/2017 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Arzachena - A. 2017
-N. 8 – P. II – S. A )
2) RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza
3) SPESE al definitivo
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arzachena perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19/2/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato