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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 12873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12873 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 65455/2022 del ruolo generale, e vertente tra
(C.F.: , nato a Treviso in [...] Parte_1 C.F._1
07.05.1950 e residente in [...], in proprio e quale figlio ed erede del sig. (C.F.: ), nato a Persona_1 C.F._2
IA (POLA) in data 28.05.1914 e deceduto a Treviso in data 04.07.1984, rappresentato e difeso dall'Avv. Elsa de'Giusti del Foro di Treviso, con studio in
Treviso, Piazza Ancilotto n. 8, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima. parte attrice contro
, in persona dell'Ambasciatore pro Controparte_1 tempore in Italia, presso l'Ambasciata di Germania sita in via San Martino della
Battaglia n. 4, 00185 Roma. parte convenuta, contumace
, in persona del Ministro Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato. parte intervenuta
FATTO
Il SI. agiva in giudizio in qualità di figlio ed erede del SI. Parte_1
, nato a [...] in data [...] e deceduto a Persona_1
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Treviso in data 04.07.1984, rappresentando, con atto di citazione del 24.10.2022, quanto segue.
Il padre dell'odierno attore svolgeva la professione di maestro elementare ed era stato riformato dalla leva militare per debolezza di costituzione grave. Egli veniva deportato in nell'estate del 1944 (verosimilmente il 21 agosto) per CP_1 effetto di un'azione di rappresaglia dei soldati tedeschi con la quale erano stati catturati tutti gli uomini nati in 3 anni consecutivi, tra cui il 1914. Il SI.
venne, quindi, internato nel lager di Mühldorf, uno dei Persona_1 sottocampi di Dachau, un campo in cui lo sterminio era realizzato mediante la sottoposizione a lavoro massacrante, in alloggi precari, con insufficiente alimentazione, scarsa igiene e con abiti inadeguati al rigido clima bavarese. Il padre dell'attore era stato destinato come operaio alla sistemazione della rete ferroviaria, per poi passare ad un lavoro d'ufficio verso la fine del periodo di internamento, fino al 30 giugno del 1945 quando venne finalmente liberato dalle truppe americane e fece ritorno a Treviso.
Il SI. decedeva senza aver ricevuto alcun ristoro per i gravissimi Persona_1 danni subiti in conseguenza delle disumane condizioni di vita cui è stato sottoposto.
In via istruttoria, l'attore allegava n. 19 documenti e chiedeva l'ammissione di: n.
2 prove testimoniali;
interrogatorio formale della parte convenuta in persona dell'Ambasciatore della pro tempore; richiesta di informazioni al CP_1
Ministero della Giustizia o C.T.U. sulla rinuncia all'immunità giurisdizionale della parte convenuta.
L'attore concludeva chiedendo l'accertamento della responsabilità del convenuto in ordine ai fatti narrati e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in suo favore, jure proprio e jure hereditatis, da quantificarsi nella somma complessiva di almeno €50.000,00 o anche superiore liquidata dal Giudice in misura equitativa, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
L'atto di citazione veniva notificato in data 24.10.2022 al
[...]
presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato siti in Controparte_2
Roma, via Dei Portoghesi n. 12, ai sensi dell'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022.
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Il Giudice fissava l'udienza del 25 luglio 2023 e, con decreto del 15.06.2023, la differiva al 28 novembre 2023.
Con la comparsa di costituzione e risposta del 15.06.2023 l'Amministrazione convenuta contestava il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e le richieste avanzate dall'attore, osservando quanto segue. In primo luogo, il CP_2 eccepiva la prescrizione del diritto preteso dall'attore, sulla base dell'assunto per cui si sarebbe trattato di un credito risarcitorio derivante dal reato di cui all'art. 600 c.p. la cui prescrizione, nel testo vigente all'epoca dei fatti, maturava in 15 anni. In secondo luogo, il convenuto contestava la sussistenza del diritto creditorio vantato dall'attore per difetto di prova del titolo di erede e per l'assenza degli elementi costitutivi dell'illecito, tra cui il pregiudizio patito. In terzo luogo,
l'Amministrazione eccepiva il difetto di quantificazione del danno risarcibile, disancorato da ogni allegazione probatoria, che non poteva essere liquidato neanche in maniera equitativa. In quarto luogo, il opponeva la CP_2 compensatio lucri cum damno, richiedendo la detrazione dall'eventuale risarcimento delle somme già corrisposte dallo Stato italiano al padre dell'attore secondo le normative progressivamente previste dall'ordinamento italiano, con ulteriore riduzione dell'importo liquidabile ex art. 1227, comma 2, c.c. per aver omesso di attivare, quando il padre era ancora in vita, i numerosi strumenti di ristoro previsti dalla legge. In via istruttoria, il convenuto chiedeva al Giudice di ordinare all'attore di esibire i documenti comprovanti l'avvenuta percezione, per i fatti di cui è causa e relativi al suo dante causa, di benefici o di indennizzi previsti dalla legge, oltre alla dichiarazione dei redditi.
In conclusione, l'Amministrazione chiedeva in via principale di rigettare la domanda dell'attore, in quanto inammissibile, prescritta e, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compenso di causa, oltre accessori;
in via gradata, di accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, di decurtare le somme già percepite dall'attore, ovvero dal rispettivo dante causa, per il medesimo titolo, nonché quelle che questi avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza ex art. 1227, comma 2, c.c.
All'udienza del 28.11.2023 il Giudice, previa dichiarazione di contumacia della
, assegnava alle parti il termine di 30 giorni per Controparte_1 il deposito delle memorie di cui al n. 1 dell'art. 183, comma 6, c.p.c., il termine di
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ulteriori 30 giorni per il deposito di quelle di cui al n. 2 della citata norma ed, infine, il termine di ulteriori 20 giorni per l'eventuale indicazione di prova contraria, e rinviava per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza dell'08.07.24 in trattazione scritta.
Con la prima memoria del 23.12.2023 l'attore sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, trattandosi di un credito derivante da un crimine contro l'umanità e come tale imprescrittibile. Inoltre, ribadiva che la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato costituissero un crimine di guerra e contro l'umanità compiuto dai nazisti e non una “mera” riduzione in schiavitù, in quanto consistente in una pluralità di atti inumani e degradanti nei confronti di un gruppo specifico di italiani, come lo sterminio, la deportazione, il trasferimento forzato, l'imprigionamento, l'avvio ai lavori forzati, la tortura e la persecuzione. L'attore osservava, inoltre, che la stessa Repubblica Federale di
Germania, tramite gli accordi conclusi con lo Stato italiano, avrebbe riconosciuto la gravità dei crimini perpetrati dal Terzo Reich.
L'attore sosteneva, altresì, che il termine da cui poteva farsi valere tale diritto risarcitorio nei confronti della e, in solido, nei confronti dello Stato CP_1 italiano, fosse proprio il termine di entrata in vigore del d.l. 30 aprile 2022, n. 36 che ha istituito lo speciale Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità commessi dal Terzo Reich, vale a dire il 1° maggio 2022.
Il SI. insisteva sull'efficacia probatoria dei documenti prodotti Parte_1
– peraltro non contestati dal convenuto – in relazione sia alla qualifica di erede sia alla deportazione subita dal padre dell'odierno attore, e osservava come il ritorno in patria del padre, una volta liberato, non fosse coinciso con un ritorno alla vita normale, in quanto gli orrori vissuti nel periodo di prigionia si sono sempre riverberati negli anni successivi sia sulla quotidianità di che su Persona_1
quella della sua famiglia. L'attore, pertanto, lamenterebbe la sussistenza del danno, non patrimoniale, iure proprio sulla base del fatto che anche egli avrebbe vissuto la sofferenza patita dal padre una volta tornato a casa. Quanto al danno iure hereditatis, ad avviso dell'attore, lo stesso avrebbe dovuto comprendere la componente patrimoniale, relativa al lavoro forzato non retribuito svolto in e alla mancata percezione dello stipendio in Italia per il CP_1
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medesimo periodo, e la componente non patrimoniale, relativa alle sofferenze fisiche e psichiche subite durante il periodo di prigionia, parametrate al valore dell'indennizzo previsto dall'ordinamento italiano per l'ipotesi dell'ingiusta detenzione.
Da ultimo, l'attore contestava l'eccezione di compensatio lucri cum damno e si opponeva alla richiesta di ordine di esibizione, perché i benefici eventualmente ottenuti dal SI. non sarebbero documentati e, peraltro, sarebbe Persona_1 onere del convenuto dimostrarne l'esistenza.
L'attore ribadiva le conclusioni formulate con l'atto introduttivo.
Con la seconda memoria del 24.01.2024 l'attore ribadiva di aver compiutamente assolto l'onere probatorio gravante su di sé, in quanto con i documenti già allegati all'atto introduttivo e con quelli prodotti unitamente a tale memoria riteneva di aver dimostrato sia il possesso della qualifica di erede in capo a Parte_1
, sia che il padre fosse stato vittima di un crimine contro
[...] Persona_1
l'umanità perpetrato da militari nazisti del Terzo Reich. A ciò l'attore aggiungeva che la non costituendosi nel presente procedimento non avrebbe CP_1 contestato quanto da questi allegato e provato. Ribadiva, infine, quanto sostenuto nella memoria precedente in punto di quantificazione dei danni, iure hereditatis e iure proprio, patrimoniali e non patrimoniali, subiti.
L'attore osservava, altresì, che nessun rimprovero di ordinaria diligenza ex art. 1227, comma 2, c.c. gli poteva essere mosso in quanto l'indennizzo previsto dagli artt. 4 e 6 del D.P.R. n. 2043 del 1963 sarebbe spettato in caso di “morte del deportato per causa dipendente direttamente o indirettamente dalla deportazione”, che sarebbe una fattispecie diversa da quella in esame, e rilevava come, secondo l'interpretazione data da Corte Cost. n. 159/2023, l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 d.l. 36/2022 – novum assoluto del panorama giuridico italiano – sarebbe configurato come vero e proprio diritto soggettivo al risarcimento del danno, che non poteva essere sostituito da altri indennizzi, peraltro mai ricevuti dal padre dell'attore.
In via istruttoria l'attore reiterava le richieste già formulate con gli atti precedenti e produceva n. 48 documenti.
All'udienza dell'08.07.2024 il Giudice, dato atto della natura documentale della causa, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.02.25 in
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trattazione scritta. Nelle note scritte di udienza del 03.02.2025 l'Avvocatura dello
Stato per l'Amministrazione concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
Nelle note di udienza del 06.02.2025 l'Avv. de'Giusti per l'attore concludeva richiamandosi integralmente a quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi e rappresentava di aver depositato il foglio di precisazione delle conclusioni nella medesima data: in via principale, chiedeva di riconoscere la responsabilità della per i danni patrimoniali e Controparte_1 non patrimoniali subiti dal SI. , iure proprio e iure hereditatis Parte_1
e, per l'effetto, di condannare la e/o il Controparte_1 [...]
al risarcimento degli stessi nella misura di almeno Controparte_2
€50.000 o in quella diversa, anche superiore, che risulterà di giustizia, anche in via equitativa.
In via istruttoria, l'attore reiterava le richieste già formulate. All'udienza del
25.02.2025 il Giudice, invitate le parti a concludere e dato atto delle rispettive richieste, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., i termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, decorrenti dal
15.03.2025.
Nella comparsa conclusionale del 30.04.2025 l'Amministrazione convenuta sosteneva, in primo luogo, il difetto assoluto di giurisdizione del giudice nazionale;
in secondo luogo, la prescrizione del diritto azionato;
in terzo luogo, il difetto di prova dei fatti costitutivi del diritto, quale, in particolare, il crimine contro l'umanità subito dal padre dell'attore; in quarto luogo, l'Amministrazione rilevava l'arbitraria quantificazione del danno patito da parte attrice e, in via ulteriormente gradata, eccepiva la compensatio lucri cum damno e la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
Il convenuto allegava alla comparsa n. 3 documenti. Nella comparsa conclusionale del 13.05.2025 parte attrice sosteneva, in primo luogo, la sussistenza della giurisdizione del tribunale adito.
In secondo luogo, affermava che la titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico spettava solo alla , unica legittimata a Controparte_1 sollevare l'eccezione di prescrizione, mentre il rivestiva Controparte_2
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unicamente il ruolo di soggetto interveniente che, facendosi carico dell'onere economico del risarcimento ex art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 aveva alla conoscenza della lite. Quanto alla prescrizione del diritto, parte attrice rappresentava l'esistenza di una norma consuetudinaria di diritto internazionale maturata dopo la Seconda guerra mondiale che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e che sarebbe applicabile anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore e, aggiungeva, quanto al diritto risarcimento del danno previsto dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022, che lo stesso poteva essere azionato solo a partire dal maggio 2022.
In terzo luogo, l'attore insisteva sulla qualifica di crimine contro l'umanità del trattamento riservato dai militari tedeschi al SI. ai sensi dell'art. Persona_1
115 c.p.c., in virtù sia di fatto notorio, sia di fatto non contestato dalla controparte.
In quarto luogo, l'attore ribadiva di aver fornito la prova della qualità di erede, dei fatti a fondamento della pretesa risarcitoria e della quantificazione dei danni già delineati nelle precedenti memorie difensive. Con la memoria di replica del
29.05.2024 parte attrice contestava in particolare la qualifica di deportato militare del SI. rappresentata nella comparsa conclusionale Persona_1 dell'Amministrazione, sostenendo, al contrario, che questi fosse un deportato civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La domanda deve essere parzialmente accolta, nei limiti e per i motivi che seguono. Occorre premettere che il caso oggetto del presente procedimento è sussumibile nella fattispecie dei crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, entrato in vigore nel 2002, il quale definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono, dunque, codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due
Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art. 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella
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definizione già accolta dai Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati […]». A titolo esemplificativo, può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti;
crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette. Tali reati si concretizzano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone e degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme. Nello specifico, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati.
L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
Quanto alla supposta prescrittibilità del credito risarcitorio vantato dall'attore, è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni
Unite 11 marzo 2004, n. 5044, ha affermato incidenter tantum che i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale, in quanto violazioni particolarmente gravi dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario. Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo.
Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di
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guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione ONU del 26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974. All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di
Roma della Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della Costituzione (cfr. Cass.,
n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023). Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Questa peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art. 25 della
Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario (art.11 delle Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (cfr.
Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274).
Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità, in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art. 2947, comma 3, c.c. – nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente ai fini risarcitori, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642).
Si veda, infine, quanto affermato proprio in relazione ad un caso analogo a quello che qui ci occupa, avente ad oggetto i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche, nella pronuncia a Sez. Un. n. 5044/2004 cit., che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti risalenti al periodo 1943-
1945.
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La giurisdizione del giudice italiano.
Poiché la fattispecie in esame riguarda la deportazione nel lager di Mühldorf del padre dell'attore, ne discende l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa, essendo il SI. cittadino Persona_1 italiano al momento della sua deportazione in (come attestato dal CP_1
Certificato di Cittadinanza dal Console Generale del 29 gennaio1965 prodotto da parte attrice).
Invero, a partire dalla pronuncia Cass. Sez. Un. 11 marzo 2004, cit. e nel solco tracciato in seguito da Corte Cost. n. 238 del 2014 e, più di recente, da Cass. Sez.
Un. 28 settembre 2020, n. 20442, è stato affermato il principio secondo cui sussiste la giurisdizione universale – quindi, quella italiana nel caso di specie – dei crimini contro l'umanità e, conseguentemente, delle pretese risarcitorie delle vittime degli stessi, di talché possono essere giudicati da ogni Stato indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi. Diviene, quindi, soccombente il diritto all'immunità dello Stato di fronte agli obblighi gravanti su ogni membro della comunità internazionale di proteggere e tutelare la vita e la dignità umane.
La fattispecie in esame.
Orbene, nel caso di specie, la deportazione e l'assoggettamento ai lavori forzati del SI. in un contesto caratterizzato da alloggi precari, Persona_1 insufficiente alimentazione, scarsa igiene e abiti inadeguati al rigido clima – fatto illecito dannoso ex art. 2043 c.c. alla base della pretesa risarcitoria di parte attrice
– devono pacificamente considerarsi un crimine contro l'umanità come sopra definito. A ciò si aggiunga che gli orrori perpetrati dai soldati nazisti durante la
Seconda guerra mondiale ai danni di coloro che erano internati nei campi di concentramento possono ritenersi un fatto notorio ai sensi dell'art. 115, comma 2,
c.p.c.
Sul punto, il Giudice ritiene che l'attore abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio relativo alla dimostrazione della condizione di deportato vissuta dal padre . Invero, dalla dichiarazione a firma di del 2 Persona_1 Parte_2 gennaio1945 emerge che era occupato presso l'omonima ditta Persona_1 come operaio;
dalla Certificazione del Comitato Liberazione Nazionale Alto
Adige del 30 giugno 1945 risulta la condizione di rastrellato;
nell'Atto di notorietà
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del Comitato Popolare Cittadino IA 23 ottobre 1947 si rappresenta che il padre dell'attore è stato deportato in dalle truppe tedesche dall'agosto
CP_1 del 1944 fino al giugno del 1945; dall'Attestazione del Prefetto di Treviso del 6 ottobre 1948 emerge la qualifica di deportato civile in capo a , il Persona_1 quale, a seguito del rastrellamento in IA di cui fu vittima, venne condotto in e ivi rimase fino al 30 giugno 1945; nel Certificato di Cittadinanza
CP_1 dal Console Generale del 29 gennaio1965, si attesta la deportazione in
CP_1 di . Pertanto, alla luce dei documenti prodotti, il fatto storico – Persona_1 nello specifico il periodo di deportazione in e dei conseguenti lavori
CP_1 forzati per opera dei militari nazisti vissuto da tra l'agosto del Persona_1
1944 e il giugno del 1945 – deve ritenersi provato.
Parimenti, il Giudice ritiene che la documentazione prodotta da parte attrice sia idonea a dimostrare la qualità di figlio e di erede del SI. in capo Persona_1 al SI. . A ciò rilevano, nello specifico: il certificato anagrafico Parte_1 del Comune di Treviso relativo alla situazione di famiglia storica, dal quale risulta la composizione del nucleo familiare;
la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorietà della successione legittima di rilasciato dalla madre Persona_1 dell'attore che indica come erede legittimo di Parte_3 Controparte_3
; il certificato di eseguita dichiarazione e pagamento delle Persona_1 imposte successione, da cui emerge la titolarità in capo all'odierno attore, figlio di
, di un terzo dell'eredità di quest'ultimo. Persona_1
La liquidazione del danno.
Venendo ora alla valutazione dei danni conseguenza, avuto riguardo al risarcimento iure hereditatis, l'attore richiede la liquidazione di un danno patrimoniale e di un danno non patrimoniale.
Quanto al primo, relativo alla mancata retribuzione del de cuius sia per il lavoro prestato nei campi di concentramento sia per non aver potuto svolgere il mestiere di insegnante nel corrispondente periodo in Italia, la domanda deve essere rigettata. Tale tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l.
20 aprile 2022, n. 36 e non può essere esaminata nel presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art. 43 d.l. 20 aprile 2022 cit. convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al
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“ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”.
Quanto al secondo, è trasmissibile iure hereditatis il danno patito dal de cuius per la sofferenza conseguente alla deportazione e alla sottoposizione ai lavori forzati.
Anche ragionando per presunzioni, è certamente riconoscibile il pregiudizio psicofisico alla salute e alla personalità subito dal SI. nei dieci Persona_1 mesi di prigionia, caratterizzati dall'aver vissuto in condizioni di vita degradanti e di annientamento della dignità umana, di estrema sofferenza fisica e morale, di lavori forzati, di scarsa igiene ed alimentazione, di alloggi precari e vestiti inadeguati. Le condotte descritte configurano una gravissima lesione dei diritti inviolabili della persona di cui all'art. 2 Cost., meritevole di essere risarcita ai sensi dell'art.2059 c.c., e rientrano nella fattispecie di crimine contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto di Roma, come sopra descritto. Tali violazioni dei diritti umani risultano acuite per averle patite non solo in proprio, ma per aver anche assistito agli orrori dello sterminio operati nei confronti degli altri internati, traumi che inevitabilmente segnano la persona umana.
Tuttavia, poiché il SI. è tornato in patria dopo il periodo di Persona_1 deportazione in il pregiudizio subito da quest'ultimo deve essere CP_1 qualificato alla stregua di un danno psicofisico del soggetto, di natura biologica e morale, la cui quantificazione segue le regole tabellari del Tribunale di Roma da ultimo aggiornate con la Tabella Unica del 2025. Applicando ad un soggetto di 30 anni (età del de cuius al momento dei fatti), un'invalidità del 50% moltiplicata per i giorni di detenzione (pari a circa 310), il risarcimento per questa voce di danno deve essere quantificato come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 30 anni;
giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 310 giorni;
invalidità temporanea parziale al 50% €
20.188,75: totale danno biologico temporaneo €20.188,75.
Quanto sopra alla luce dell'età in cui il soggetto è deceduto e in relazione al considerevole tempo trascorso dai fatti.
Tale importo è da intendersi come complessivo e dovrà essere suddiviso tra tutti gli eredi legittimi o legittimari di , anche non costituiti nel Persona_1 presente giudizio. Nel caso in cui vi siano altri eredi rimasti estranei al presente
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giudizio, all'attore spetterà il risarcimento in base alla propria quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma.
Si precisa che sulle somme risarcitorie sopra determinate non verranno applicati i criteri di cui alla sentenza della Cassazione civile Sez. Un. n. 1712/1995 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi, in quanto non si ritiene configurabile, alla luce della totale inerzia dei diretti danneggiati e della lunghissima attesa della parte attrice nell'agire a titolo risarcitorio, alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi né la necessità di adeguare l'importo della somma liquidata in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale (cfr. Trib. Roma n.22274/2018; Trib. Salerno n.741/2020;
Trib. Bologna ordinanza n. 2816 del 13/05/2024; Tribunale Bologna, sez. III n.
2079 del 16/07/2024; Tribunale Bologna, sez. III n. 2273 del 2/08/2024).
Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata iure proprio, bisogna considerare che al momento del rientro in patria del SI. , avvenuto nell'agosto del 1945, l'odierno attore non era Persona_1 ancora nato – la sua data di nascita è il 7.05.1950 – e, pertanto, non può essere riconosciuto alcun pregiudizio subito in termini di lesione della sua salute psicofisica o della sua sfera morale. Anche la richiesta di risarcimento di questa voce di danno deve, dunque, essere rigettata.
La compensatio lucri cum damno.
Per quanto concerne, infine, la compensatio lucri cum damno, nonostante la stessa configuri un'eccezione in senso lato rilevabile anche d'ufficio attraverso le risultanze probatorie del giudizio (cfr. Cass. Sez. I, ord. n. 23588 del 28/07/2022, 665368 – 01), l'Amministrazione convenuta non ha prodotto alcuna documentazione da cui potessero emergere eventuali indennizzi o ristori conseguiti dal padre dell'odierno attore in ragione della sua condizione di deportato nei lager nazisti, risolvendosi a richiedere a questo Giudicante di emettere nei confronti dell'attore un ordine di esibizione di tali documenti, in tal modo invertendo le regole che presidiano l'onere della prova di cui all'art. 2697
c.c. Per questo motivo, l'eccezione in esame deve essere rigettata.
Rimane, tuttavia, salva la possibilità di operare in sede esecutiva – laddove emergesse documentazione attestante indennizzi percepiti dal SI. Per_1
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– le decurtazioni previste dalla legge e, in particolare, dal D.M. del 28 Per_1 giugno 2023 di attuazione del Fondo di cui all'art. 43 del d.l. 36 del 2022.
La legittimazione passiva della . CP_1 Controparte_1
Al fine di stabilire la legittimazione passiva del presente giudizio, è necessario richiamare i principi di diritto internazionale in materia di trasmissibilità dei rapporti giuridici tra Stati. In particolare, in base al principio di continuità dello
Stato, in caso di mutamento dell'assetto istituzionale sussiste una vera e propria presunzione di continuità della personalità statale con la conseguente successione della nuova entità in tutti i rapporti dell'Ente precedente, compresi quelli derivanti dagli illeciti eventualmente commessi. Nel caso di specie, si può affermare la titolarità passiva della Germania quale erede politico- CP_1 CP_1 istituzionale del Terzo Reich, in quanto quest'ultima ha riconosciuto la propria responsabilità per i crimini commessi durante la Seconda guerra mondiale sia nei
Trattati internazionali stipulati con l'Italia sia in precedenti giudizi in materia (cfr. sentenza del Trib. Firenze, sez. II civile, 22 febbraio 2016 resa in un giudizio nel quale la Repubblica Germania “si costituiva affermando che i CP_1 tremendi crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme, costituiscono una realtà storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco e per la cui responsabilità la Germania chiede anche in questa sede il perdono delle vittime, dei loro parenti e del popolo italiano tutto”).
Alla luce di tali considerazioni, unico titolare dal lato passivo del rapporto giuridico in esame è la quale successore del Controparte_1
Terzo Reich, responsabile del crimine contro l'umanità di cui è causa, il quale costituisce elemento costitutivo della responsabilità civile oggetto del presente giudizio. Non può ritenersi che lo Stato italiano – attraverso l'istituzione del
Fondo di cui all'art.43 del d.l. 30 aprile 2022, n.36 – abbia realizzato una successione dal lato passivo nel rapporto giuridico risarcitorio per i danni commessi dalla nei confronti dei cittadini italiani. Invero, la CP_1 costituzione del rappresenta unicamente uno strumento volto ad evitare CP_4 ulteriori condanne da parte della Corte Internazionale di Giustizia sulla scorta di quella emessa in data 3 febbraio 2012 con la quale l'Italia era stata condannata a rendere inefficaci le sentenze esecutive emesse dai giudici italiani contro la
Il fondo rappresenta, dunque, uno strumento volto a rendere immune la CP_1
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dalla giurisdizione esecutiva. In conseguenza di tale normativa, si CP_1 realizza un'espromissione ex lege successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa nei confronti della In tal senso si è CP_1 espressa la Corte costituzionale che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità relativa al comma 3 dell'art. 43, d.l. n.36/2022 ha affermato che: “si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente
a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe CP_1 proponibile una nuova” (cfr. Corte Cost. sent. n.159/2023).
Quale naturale conseguenza ne discende che la presente sentenza, in riferimento alle statuizioni di accertamento e condanna in essa contenute, non potrà essere posta in esecuzione contro la Repubblica di Germania, resa immune dal CP_1 subire l'esecuzione forzata per effetto del sopravvenuto d.l.n.36/2022 nonché della sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale italiana. La presente statuizione, dopo il suo passaggio in giudicato, può costituire unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 del d.l.n.36/2022 cit. istituito presso il italiano. Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese, alla luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 43, comma 2, del d.l.n.36/2022 – secondo cui “È
a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze CP_4 di cui al primo periodo” - sono poste a carico del Nel caso di specie le CP_4 spese riconosciute all'attore sono proporzionalmente ridotte in considerazione dell'accoglimento della sola domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie la domanda proposta dall'attore limitatamente al risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis, dichiara sussistente la responsabilità della convenuta Controparte_1 contumace, per i crimini contro l'umanità di cui è causa e, per l'effetto,
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condanna la al risarcimento del Controparte_1 danno subìto da in favore di (in Persona_1 Parte_1 qualità di erede), che si liquida in € 20.188,75 oltre interessi legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna è valida per l'intera somma come sopra indicata solo qualora l'attore risulti l'unico avente diritto in qualità di erede legittimo/legittimario di;
Persona_1
b) dichiara che la presente sentenza costituirà unicamente titolo esecutivo per l'accesso al Fondo istituito dall'art. 43 del D.L. 36/2022; nulla a pretendere nei confronti della;
Controparte_1
c) condanna le parti convenute al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3.500,00 oltre spese generali (15%), le quali sono poste a carico del Fondo di cui all'art. 43 del d.l. n. 36/2022;
d) rigetta nel resto.
Roma, 22.9.2025 Il Giudice
Alberto Cianfarini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Francesco Pio Nigro Imperiale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 65455/2022 del ruolo generale, e vertente tra
(C.F.: , nato a Treviso in [...] Parte_1 C.F._1
07.05.1950 e residente in [...], in proprio e quale figlio ed erede del sig. (C.F.: ), nato a Persona_1 C.F._2
IA (POLA) in data 28.05.1914 e deceduto a Treviso in data 04.07.1984, rappresentato e difeso dall'Avv. Elsa de'Giusti del Foro di Treviso, con studio in
Treviso, Piazza Ancilotto n. 8, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima. parte attrice contro
, in persona dell'Ambasciatore pro Controparte_1 tempore in Italia, presso l'Ambasciata di Germania sita in via San Martino della
Battaglia n. 4, 00185 Roma. parte convenuta, contumace
, in persona del Ministro Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato. parte intervenuta
FATTO
Il SI. agiva in giudizio in qualità di figlio ed erede del SI. Parte_1
, nato a [...] in data [...] e deceduto a Persona_1
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Treviso in data 04.07.1984, rappresentando, con atto di citazione del 24.10.2022, quanto segue.
Il padre dell'odierno attore svolgeva la professione di maestro elementare ed era stato riformato dalla leva militare per debolezza di costituzione grave. Egli veniva deportato in nell'estate del 1944 (verosimilmente il 21 agosto) per CP_1 effetto di un'azione di rappresaglia dei soldati tedeschi con la quale erano stati catturati tutti gli uomini nati in 3 anni consecutivi, tra cui il 1914. Il SI.
venne, quindi, internato nel lager di Mühldorf, uno dei Persona_1 sottocampi di Dachau, un campo in cui lo sterminio era realizzato mediante la sottoposizione a lavoro massacrante, in alloggi precari, con insufficiente alimentazione, scarsa igiene e con abiti inadeguati al rigido clima bavarese. Il padre dell'attore era stato destinato come operaio alla sistemazione della rete ferroviaria, per poi passare ad un lavoro d'ufficio verso la fine del periodo di internamento, fino al 30 giugno del 1945 quando venne finalmente liberato dalle truppe americane e fece ritorno a Treviso.
Il SI. decedeva senza aver ricevuto alcun ristoro per i gravissimi Persona_1 danni subiti in conseguenza delle disumane condizioni di vita cui è stato sottoposto.
In via istruttoria, l'attore allegava n. 19 documenti e chiedeva l'ammissione di: n.
2 prove testimoniali;
interrogatorio formale della parte convenuta in persona dell'Ambasciatore della pro tempore; richiesta di informazioni al CP_1
Ministero della Giustizia o C.T.U. sulla rinuncia all'immunità giurisdizionale della parte convenuta.
L'attore concludeva chiedendo l'accertamento della responsabilità del convenuto in ordine ai fatti narrati e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in suo favore, jure proprio e jure hereditatis, da quantificarsi nella somma complessiva di almeno €50.000,00 o anche superiore liquidata dal Giudice in misura equitativa, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
L'atto di citazione veniva notificato in data 24.10.2022 al
[...]
presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato siti in Controparte_2
Roma, via Dei Portoghesi n. 12, ai sensi dell'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022.
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Il Giudice fissava l'udienza del 25 luglio 2023 e, con decreto del 15.06.2023, la differiva al 28 novembre 2023.
Con la comparsa di costituzione e risposta del 15.06.2023 l'Amministrazione convenuta contestava il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio e le richieste avanzate dall'attore, osservando quanto segue. In primo luogo, il CP_2 eccepiva la prescrizione del diritto preteso dall'attore, sulla base dell'assunto per cui si sarebbe trattato di un credito risarcitorio derivante dal reato di cui all'art. 600 c.p. la cui prescrizione, nel testo vigente all'epoca dei fatti, maturava in 15 anni. In secondo luogo, il convenuto contestava la sussistenza del diritto creditorio vantato dall'attore per difetto di prova del titolo di erede e per l'assenza degli elementi costitutivi dell'illecito, tra cui il pregiudizio patito. In terzo luogo,
l'Amministrazione eccepiva il difetto di quantificazione del danno risarcibile, disancorato da ogni allegazione probatoria, che non poteva essere liquidato neanche in maniera equitativa. In quarto luogo, il opponeva la CP_2 compensatio lucri cum damno, richiedendo la detrazione dall'eventuale risarcimento delle somme già corrisposte dallo Stato italiano al padre dell'attore secondo le normative progressivamente previste dall'ordinamento italiano, con ulteriore riduzione dell'importo liquidabile ex art. 1227, comma 2, c.c. per aver omesso di attivare, quando il padre era ancora in vita, i numerosi strumenti di ristoro previsti dalla legge. In via istruttoria, il convenuto chiedeva al Giudice di ordinare all'attore di esibire i documenti comprovanti l'avvenuta percezione, per i fatti di cui è causa e relativi al suo dante causa, di benefici o di indennizzi previsti dalla legge, oltre alla dichiarazione dei redditi.
In conclusione, l'Amministrazione chiedeva in via principale di rigettare la domanda dell'attore, in quanto inammissibile, prescritta e, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compenso di causa, oltre accessori;
in via gradata, di accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, di decurtare le somme già percepite dall'attore, ovvero dal rispettivo dante causa, per il medesimo titolo, nonché quelle che questi avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza ex art. 1227, comma 2, c.c.
All'udienza del 28.11.2023 il Giudice, previa dichiarazione di contumacia della
, assegnava alle parti il termine di 30 giorni per Controparte_1 il deposito delle memorie di cui al n. 1 dell'art. 183, comma 6, c.p.c., il termine di
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ulteriori 30 giorni per il deposito di quelle di cui al n. 2 della citata norma ed, infine, il termine di ulteriori 20 giorni per l'eventuale indicazione di prova contraria, e rinviava per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza dell'08.07.24 in trattazione scritta.
Con la prima memoria del 23.12.2023 l'attore sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, trattandosi di un credito derivante da un crimine contro l'umanità e come tale imprescrittibile. Inoltre, ribadiva che la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato costituissero un crimine di guerra e contro l'umanità compiuto dai nazisti e non una “mera” riduzione in schiavitù, in quanto consistente in una pluralità di atti inumani e degradanti nei confronti di un gruppo specifico di italiani, come lo sterminio, la deportazione, il trasferimento forzato, l'imprigionamento, l'avvio ai lavori forzati, la tortura e la persecuzione. L'attore osservava, inoltre, che la stessa Repubblica Federale di
Germania, tramite gli accordi conclusi con lo Stato italiano, avrebbe riconosciuto la gravità dei crimini perpetrati dal Terzo Reich.
L'attore sosteneva, altresì, che il termine da cui poteva farsi valere tale diritto risarcitorio nei confronti della e, in solido, nei confronti dello Stato CP_1 italiano, fosse proprio il termine di entrata in vigore del d.l. 30 aprile 2022, n. 36 che ha istituito lo speciale Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità commessi dal Terzo Reich, vale a dire il 1° maggio 2022.
Il SI. insisteva sull'efficacia probatoria dei documenti prodotti Parte_1
– peraltro non contestati dal convenuto – in relazione sia alla qualifica di erede sia alla deportazione subita dal padre dell'odierno attore, e osservava come il ritorno in patria del padre, una volta liberato, non fosse coinciso con un ritorno alla vita normale, in quanto gli orrori vissuti nel periodo di prigionia si sono sempre riverberati negli anni successivi sia sulla quotidianità di che su Persona_1
quella della sua famiglia. L'attore, pertanto, lamenterebbe la sussistenza del danno, non patrimoniale, iure proprio sulla base del fatto che anche egli avrebbe vissuto la sofferenza patita dal padre una volta tornato a casa. Quanto al danno iure hereditatis, ad avviso dell'attore, lo stesso avrebbe dovuto comprendere la componente patrimoniale, relativa al lavoro forzato non retribuito svolto in e alla mancata percezione dello stipendio in Italia per il CP_1
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medesimo periodo, e la componente non patrimoniale, relativa alle sofferenze fisiche e psichiche subite durante il periodo di prigionia, parametrate al valore dell'indennizzo previsto dall'ordinamento italiano per l'ipotesi dell'ingiusta detenzione.
Da ultimo, l'attore contestava l'eccezione di compensatio lucri cum damno e si opponeva alla richiesta di ordine di esibizione, perché i benefici eventualmente ottenuti dal SI. non sarebbero documentati e, peraltro, sarebbe Persona_1 onere del convenuto dimostrarne l'esistenza.
L'attore ribadiva le conclusioni formulate con l'atto introduttivo.
Con la seconda memoria del 24.01.2024 l'attore ribadiva di aver compiutamente assolto l'onere probatorio gravante su di sé, in quanto con i documenti già allegati all'atto introduttivo e con quelli prodotti unitamente a tale memoria riteneva di aver dimostrato sia il possesso della qualifica di erede in capo a Parte_1
, sia che il padre fosse stato vittima di un crimine contro
[...] Persona_1
l'umanità perpetrato da militari nazisti del Terzo Reich. A ciò l'attore aggiungeva che la non costituendosi nel presente procedimento non avrebbe CP_1 contestato quanto da questi allegato e provato. Ribadiva, infine, quanto sostenuto nella memoria precedente in punto di quantificazione dei danni, iure hereditatis e iure proprio, patrimoniali e non patrimoniali, subiti.
L'attore osservava, altresì, che nessun rimprovero di ordinaria diligenza ex art. 1227, comma 2, c.c. gli poteva essere mosso in quanto l'indennizzo previsto dagli artt. 4 e 6 del D.P.R. n. 2043 del 1963 sarebbe spettato in caso di “morte del deportato per causa dipendente direttamente o indirettamente dalla deportazione”, che sarebbe una fattispecie diversa da quella in esame, e rilevava come, secondo l'interpretazione data da Corte Cost. n. 159/2023, l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 d.l. 36/2022 – novum assoluto del panorama giuridico italiano – sarebbe configurato come vero e proprio diritto soggettivo al risarcimento del danno, che non poteva essere sostituito da altri indennizzi, peraltro mai ricevuti dal padre dell'attore.
In via istruttoria l'attore reiterava le richieste già formulate con gli atti precedenti e produceva n. 48 documenti.
All'udienza dell'08.07.2024 il Giudice, dato atto della natura documentale della causa, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.02.25 in
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trattazione scritta. Nelle note scritte di udienza del 03.02.2025 l'Avvocatura dello
Stato per l'Amministrazione concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
Nelle note di udienza del 06.02.2025 l'Avv. de'Giusti per l'attore concludeva richiamandosi integralmente a quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi e rappresentava di aver depositato il foglio di precisazione delle conclusioni nella medesima data: in via principale, chiedeva di riconoscere la responsabilità della per i danni patrimoniali e Controparte_1 non patrimoniali subiti dal SI. , iure proprio e iure hereditatis Parte_1
e, per l'effetto, di condannare la e/o il Controparte_1 [...]
al risarcimento degli stessi nella misura di almeno Controparte_2
€50.000 o in quella diversa, anche superiore, che risulterà di giustizia, anche in via equitativa.
In via istruttoria, l'attore reiterava le richieste già formulate. All'udienza del
25.02.2025 il Giudice, invitate le parti a concludere e dato atto delle rispettive richieste, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., i termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, decorrenti dal
15.03.2025.
Nella comparsa conclusionale del 30.04.2025 l'Amministrazione convenuta sosteneva, in primo luogo, il difetto assoluto di giurisdizione del giudice nazionale;
in secondo luogo, la prescrizione del diritto azionato;
in terzo luogo, il difetto di prova dei fatti costitutivi del diritto, quale, in particolare, il crimine contro l'umanità subito dal padre dell'attore; in quarto luogo, l'Amministrazione rilevava l'arbitraria quantificazione del danno patito da parte attrice e, in via ulteriormente gradata, eccepiva la compensatio lucri cum damno e la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.
Il convenuto allegava alla comparsa n. 3 documenti. Nella comparsa conclusionale del 13.05.2025 parte attrice sosteneva, in primo luogo, la sussistenza della giurisdizione del tribunale adito.
In secondo luogo, affermava che la titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico spettava solo alla , unica legittimata a Controparte_1 sollevare l'eccezione di prescrizione, mentre il rivestiva Controparte_2
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unicamente il ruolo di soggetto interveniente che, facendosi carico dell'onere economico del risarcimento ex art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 aveva alla conoscenza della lite. Quanto alla prescrizione del diritto, parte attrice rappresentava l'esistenza di una norma consuetudinaria di diritto internazionale maturata dopo la Seconda guerra mondiale che sancisce l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e che sarebbe applicabile anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore e, aggiungeva, quanto al diritto risarcimento del danno previsto dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022, che lo stesso poteva essere azionato solo a partire dal maggio 2022.
In terzo luogo, l'attore insisteva sulla qualifica di crimine contro l'umanità del trattamento riservato dai militari tedeschi al SI. ai sensi dell'art. Persona_1
115 c.p.c., in virtù sia di fatto notorio, sia di fatto non contestato dalla controparte.
In quarto luogo, l'attore ribadiva di aver fornito la prova della qualità di erede, dei fatti a fondamento della pretesa risarcitoria e della quantificazione dei danni già delineati nelle precedenti memorie difensive. Con la memoria di replica del
29.05.2024 parte attrice contestava in particolare la qualifica di deportato militare del SI. rappresentata nella comparsa conclusionale Persona_1 dell'Amministrazione, sostenendo, al contrario, che questi fosse un deportato civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La domanda deve essere parzialmente accolta, nei limiti e per i motivi che seguono. Occorre premettere che il caso oggetto del presente procedimento è sussumibile nella fattispecie dei crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, entrato in vigore nel 2002, il quale definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono, dunque, codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due
Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art. 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella
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definizione già accolta dai Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati […]». A titolo esemplificativo, può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti;
crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette. Tali reati si concretizzano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone e degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme. Nello specifico, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati.
L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
Quanto alla supposta prescrittibilità del credito risarcitorio vantato dall'attore, è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni
Unite 11 marzo 2004, n. 5044, ha affermato incidenter tantum che i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale, in quanto violazioni particolarmente gravi dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario. Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo.
Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di
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guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione ONU del 26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974. All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di
Roma della Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della Costituzione (cfr. Cass.,
n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023). Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Questa peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art. 25 della
Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario (art.11 delle Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (cfr.
Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274).
Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità, in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art. 2947, comma 3, c.c. – nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente ai fini risarcitori, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642).
Si veda, infine, quanto affermato proprio in relazione ad un caso analogo a quello che qui ci occupa, avente ad oggetto i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche, nella pronuncia a Sez. Un. n. 5044/2004 cit., che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti risalenti al periodo 1943-
1945.
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La giurisdizione del giudice italiano.
Poiché la fattispecie in esame riguarda la deportazione nel lager di Mühldorf del padre dell'attore, ne discende l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa, essendo il SI. cittadino Persona_1 italiano al momento della sua deportazione in (come attestato dal CP_1
Certificato di Cittadinanza dal Console Generale del 29 gennaio1965 prodotto da parte attrice).
Invero, a partire dalla pronuncia Cass. Sez. Un. 11 marzo 2004, cit. e nel solco tracciato in seguito da Corte Cost. n. 238 del 2014 e, più di recente, da Cass. Sez.
Un. 28 settembre 2020, n. 20442, è stato affermato il principio secondo cui sussiste la giurisdizione universale – quindi, quella italiana nel caso di specie – dei crimini contro l'umanità e, conseguentemente, delle pretese risarcitorie delle vittime degli stessi, di talché possono essere giudicati da ogni Stato indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi. Diviene, quindi, soccombente il diritto all'immunità dello Stato di fronte agli obblighi gravanti su ogni membro della comunità internazionale di proteggere e tutelare la vita e la dignità umane.
La fattispecie in esame.
Orbene, nel caso di specie, la deportazione e l'assoggettamento ai lavori forzati del SI. in un contesto caratterizzato da alloggi precari, Persona_1 insufficiente alimentazione, scarsa igiene e abiti inadeguati al rigido clima – fatto illecito dannoso ex art. 2043 c.c. alla base della pretesa risarcitoria di parte attrice
– devono pacificamente considerarsi un crimine contro l'umanità come sopra definito. A ciò si aggiunga che gli orrori perpetrati dai soldati nazisti durante la
Seconda guerra mondiale ai danni di coloro che erano internati nei campi di concentramento possono ritenersi un fatto notorio ai sensi dell'art. 115, comma 2,
c.p.c.
Sul punto, il Giudice ritiene che l'attore abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio relativo alla dimostrazione della condizione di deportato vissuta dal padre . Invero, dalla dichiarazione a firma di del 2 Persona_1 Parte_2 gennaio1945 emerge che era occupato presso l'omonima ditta Persona_1 come operaio;
dalla Certificazione del Comitato Liberazione Nazionale Alto
Adige del 30 giugno 1945 risulta la condizione di rastrellato;
nell'Atto di notorietà
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del Comitato Popolare Cittadino IA 23 ottobre 1947 si rappresenta che il padre dell'attore è stato deportato in dalle truppe tedesche dall'agosto
CP_1 del 1944 fino al giugno del 1945; dall'Attestazione del Prefetto di Treviso del 6 ottobre 1948 emerge la qualifica di deportato civile in capo a , il Persona_1 quale, a seguito del rastrellamento in IA di cui fu vittima, venne condotto in e ivi rimase fino al 30 giugno 1945; nel Certificato di Cittadinanza
CP_1 dal Console Generale del 29 gennaio1965, si attesta la deportazione in
CP_1 di . Pertanto, alla luce dei documenti prodotti, il fatto storico – Persona_1 nello specifico il periodo di deportazione in e dei conseguenti lavori
CP_1 forzati per opera dei militari nazisti vissuto da tra l'agosto del Persona_1
1944 e il giugno del 1945 – deve ritenersi provato.
Parimenti, il Giudice ritiene che la documentazione prodotta da parte attrice sia idonea a dimostrare la qualità di figlio e di erede del SI. in capo Persona_1 al SI. . A ciò rilevano, nello specifico: il certificato anagrafico Parte_1 del Comune di Treviso relativo alla situazione di famiglia storica, dal quale risulta la composizione del nucleo familiare;
la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorietà della successione legittima di rilasciato dalla madre Persona_1 dell'attore che indica come erede legittimo di Parte_3 Controparte_3
; il certificato di eseguita dichiarazione e pagamento delle Persona_1 imposte successione, da cui emerge la titolarità in capo all'odierno attore, figlio di
, di un terzo dell'eredità di quest'ultimo. Persona_1
La liquidazione del danno.
Venendo ora alla valutazione dei danni conseguenza, avuto riguardo al risarcimento iure hereditatis, l'attore richiede la liquidazione di un danno patrimoniale e di un danno non patrimoniale.
Quanto al primo, relativo alla mancata retribuzione del de cuius sia per il lavoro prestato nei campi di concentramento sia per non aver potuto svolgere il mestiere di insegnante nel corrispondente periodo in Italia, la domanda deve essere rigettata. Tale tipologia di danno è estranea all'oggetto del Fondo istituito dal d.l.
20 aprile 2022, n. 36 e non può essere esaminata nel presente giudizio. Invero, il disposto del comma 1 dell'art. 43 d.l. 20 aprile 2022 cit. convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si riferisce espressamente al
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“ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona”.
Quanto al secondo, è trasmissibile iure hereditatis il danno patito dal de cuius per la sofferenza conseguente alla deportazione e alla sottoposizione ai lavori forzati.
Anche ragionando per presunzioni, è certamente riconoscibile il pregiudizio psicofisico alla salute e alla personalità subito dal SI. nei dieci Persona_1 mesi di prigionia, caratterizzati dall'aver vissuto in condizioni di vita degradanti e di annientamento della dignità umana, di estrema sofferenza fisica e morale, di lavori forzati, di scarsa igiene ed alimentazione, di alloggi precari e vestiti inadeguati. Le condotte descritte configurano una gravissima lesione dei diritti inviolabili della persona di cui all'art. 2 Cost., meritevole di essere risarcita ai sensi dell'art.2059 c.c., e rientrano nella fattispecie di crimine contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto di Roma, come sopra descritto. Tali violazioni dei diritti umani risultano acuite per averle patite non solo in proprio, ma per aver anche assistito agli orrori dello sterminio operati nei confronti degli altri internati, traumi che inevitabilmente segnano la persona umana.
Tuttavia, poiché il SI. è tornato in patria dopo il periodo di Persona_1 deportazione in il pregiudizio subito da quest'ultimo deve essere CP_1 qualificato alla stregua di un danno psicofisico del soggetto, di natura biologica e morale, la cui quantificazione segue le regole tabellari del Tribunale di Roma da ultimo aggiornate con la Tabella Unica del 2025. Applicando ad un soggetto di 30 anni (età del de cuius al momento dei fatti), un'invalidità del 50% moltiplicata per i giorni di detenzione (pari a circa 310), il risarcimento per questa voce di danno deve essere quantificato come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 30 anni;
giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 310 giorni;
invalidità temporanea parziale al 50% €
20.188,75: totale danno biologico temporaneo €20.188,75.
Quanto sopra alla luce dell'età in cui il soggetto è deceduto e in relazione al considerevole tempo trascorso dai fatti.
Tale importo è da intendersi come complessivo e dovrà essere suddiviso tra tutti gli eredi legittimi o legittimari di , anche non costituiti nel Persona_1 presente giudizio. Nel caso in cui vi siano altri eredi rimasti estranei al presente
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giudizio, all'attore spetterà il risarcimento in base alla propria quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma.
Si precisa che sulle somme risarcitorie sopra determinate non verranno applicati i criteri di cui alla sentenza della Cassazione civile Sez. Un. n. 1712/1995 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi, in quanto non si ritiene configurabile, alla luce della totale inerzia dei diretti danneggiati e della lunghissima attesa della parte attrice nell'agire a titolo risarcitorio, alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi né la necessità di adeguare l'importo della somma liquidata in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale (cfr. Trib. Roma n.22274/2018; Trib. Salerno n.741/2020;
Trib. Bologna ordinanza n. 2816 del 13/05/2024; Tribunale Bologna, sez. III n.
2079 del 16/07/2024; Tribunale Bologna, sez. III n. 2273 del 2/08/2024).
Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata iure proprio, bisogna considerare che al momento del rientro in patria del SI. , avvenuto nell'agosto del 1945, l'odierno attore non era Persona_1 ancora nato – la sua data di nascita è il 7.05.1950 – e, pertanto, non può essere riconosciuto alcun pregiudizio subito in termini di lesione della sua salute psicofisica o della sua sfera morale. Anche la richiesta di risarcimento di questa voce di danno deve, dunque, essere rigettata.
La compensatio lucri cum damno.
Per quanto concerne, infine, la compensatio lucri cum damno, nonostante la stessa configuri un'eccezione in senso lato rilevabile anche d'ufficio attraverso le risultanze probatorie del giudizio (cfr. Cass. Sez. I, ord. n. 23588 del 28/07/2022, 665368 – 01), l'Amministrazione convenuta non ha prodotto alcuna documentazione da cui potessero emergere eventuali indennizzi o ristori conseguiti dal padre dell'odierno attore in ragione della sua condizione di deportato nei lager nazisti, risolvendosi a richiedere a questo Giudicante di emettere nei confronti dell'attore un ordine di esibizione di tali documenti, in tal modo invertendo le regole che presidiano l'onere della prova di cui all'art. 2697
c.c. Per questo motivo, l'eccezione in esame deve essere rigettata.
Rimane, tuttavia, salva la possibilità di operare in sede esecutiva – laddove emergesse documentazione attestante indennizzi percepiti dal SI. Per_1
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– le decurtazioni previste dalla legge e, in particolare, dal D.M. del 28 Per_1 giugno 2023 di attuazione del Fondo di cui all'art. 43 del d.l. 36 del 2022.
La legittimazione passiva della . CP_1 Controparte_1
Al fine di stabilire la legittimazione passiva del presente giudizio, è necessario richiamare i principi di diritto internazionale in materia di trasmissibilità dei rapporti giuridici tra Stati. In particolare, in base al principio di continuità dello
Stato, in caso di mutamento dell'assetto istituzionale sussiste una vera e propria presunzione di continuità della personalità statale con la conseguente successione della nuova entità in tutti i rapporti dell'Ente precedente, compresi quelli derivanti dagli illeciti eventualmente commessi. Nel caso di specie, si può affermare la titolarità passiva della Germania quale erede politico- CP_1 CP_1 istituzionale del Terzo Reich, in quanto quest'ultima ha riconosciuto la propria responsabilità per i crimini commessi durante la Seconda guerra mondiale sia nei
Trattati internazionali stipulati con l'Italia sia in precedenti giudizi in materia (cfr. sentenza del Trib. Firenze, sez. II civile, 22 febbraio 2016 resa in un giudizio nel quale la Repubblica Germania “si costituiva affermando che i CP_1 tremendi crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme, costituiscono una realtà storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco e per la cui responsabilità la Germania chiede anche in questa sede il perdono delle vittime, dei loro parenti e del popolo italiano tutto”).
Alla luce di tali considerazioni, unico titolare dal lato passivo del rapporto giuridico in esame è la quale successore del Controparte_1
Terzo Reich, responsabile del crimine contro l'umanità di cui è causa, il quale costituisce elemento costitutivo della responsabilità civile oggetto del presente giudizio. Non può ritenersi che lo Stato italiano – attraverso l'istituzione del
Fondo di cui all'art.43 del d.l. 30 aprile 2022, n.36 – abbia realizzato una successione dal lato passivo nel rapporto giuridico risarcitorio per i danni commessi dalla nei confronti dei cittadini italiani. Invero, la CP_1 costituzione del rappresenta unicamente uno strumento volto ad evitare CP_4 ulteriori condanne da parte della Corte Internazionale di Giustizia sulla scorta di quella emessa in data 3 febbraio 2012 con la quale l'Italia era stata condannata a rendere inefficaci le sentenze esecutive emesse dai giudici italiani contro la
Il fondo rappresenta, dunque, uno strumento volto a rendere immune la CP_1
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dalla giurisdizione esecutiva. In conseguenza di tale normativa, si CP_1 realizza un'espromissione ex lege successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa nei confronti della In tal senso si è CP_1 espressa la Corte costituzionale che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità relativa al comma 3 dell'art. 43, d.l. n.36/2022 ha affermato che: “si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente
a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe CP_1 proponibile una nuova” (cfr. Corte Cost. sent. n.159/2023).
Quale naturale conseguenza ne discende che la presente sentenza, in riferimento alle statuizioni di accertamento e condanna in essa contenute, non potrà essere posta in esecuzione contro la Repubblica di Germania, resa immune dal CP_1 subire l'esecuzione forzata per effetto del sopravvenuto d.l.n.36/2022 nonché della sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale italiana. La presente statuizione, dopo il suo passaggio in giudicato, può costituire unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 del d.l.n.36/2022 cit. istituito presso il italiano. Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese, alla luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 43, comma 2, del d.l.n.36/2022 – secondo cui “È
a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze CP_4 di cui al primo periodo” - sono poste a carico del Nel caso di specie le CP_4 spese riconosciute all'attore sono proporzionalmente ridotte in considerazione dell'accoglimento della sola domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie la domanda proposta dall'attore limitatamente al risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis, dichiara sussistente la responsabilità della convenuta Controparte_1 contumace, per i crimini contro l'umanità di cui è causa e, per l'effetto,
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condanna la al risarcimento del Controparte_1 danno subìto da in favore di (in Persona_1 Parte_1 qualità di erede), che si liquida in € 20.188,75 oltre interessi legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna è valida per l'intera somma come sopra indicata solo qualora l'attore risulti l'unico avente diritto in qualità di erede legittimo/legittimario di;
Persona_1
b) dichiara che la presente sentenza costituirà unicamente titolo esecutivo per l'accesso al Fondo istituito dall'art. 43 del D.L. 36/2022; nulla a pretendere nei confronti della;
Controparte_1
c) condanna le parti convenute al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3.500,00 oltre spese generali (15%), le quali sono poste a carico del Fondo di cui all'art. 43 del d.l. n. 36/2022;
d) rigetta nel resto.
Roma, 22.9.2025 Il Giudice
Alberto Cianfarini
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Francesco Pio Nigro Imperiale
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