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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1110/2024
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 14 Gennaio 2025, è comparso, alle ore 10:07, l'Avv. L. Termini per la parte attrice. Nessuno è presente per il convenuto. L'Avv. Termini precisa le conclusioni e discute oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 18:02, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, di cui due definiti con sentenza ex art. 281sexies c.p.c., per emettere la sentenza inerente il presente giudizio a norma della suddetta disposizione codicistica.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 19:53, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 19:53 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 14 Gennaio
2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1110 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, promossa
DA
il in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale a Ravanusa Parte_1
(AG), nella via Roma n. 5, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, a Pt_1
nel Corso della Repubblica n. 65, presso lo studio dell'Avv. Luigi Termini, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata agli atti di lite e delibera della Giunta Municipale n. 81 del
17/10/2022,
- attore -
CONTRO
il OR nato il [...] a [...] ivi residente, nel Corso CP_1 Pt_1
Garibaldi n. 11, C.F. , CodiceFiscale_1
- convenuto/contumace -
Oggetto: Condannatorio.
2 Conclusioni per il sull'eccezione, rilevata d'ufficio, di incompetenza Parte_1
per valore del Tribunale di Agrigento: come all'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 14 Gennaio 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al verbale della stessa, cui interamente si rinvia.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mani il 10 Maggio 2024 il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, vocava in ius avanti all'intestato Tribunale il
[...] OR . All'uopo premetteva di essere creditore nei confronti di quest'ultimo CP_1 dell'importo di € 7.668,36 in forza di quanto statuito dalla Corte di Appello di Palermo, Sezione
Lavoro, con la sentenza n. 919/2021, pubblicata il 31 Agosto 2021 a definizione del giudizio di gravame distinto dal N. R.G. 1114/2018. Esponendo che, con tale decisione era stata riformata la sentenza n. 540/2018, impugnata, emessa il 17 Aprile 2018 dal Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, nell'ambito del procedimento vertente fra le stesse parti distinto dal N. R.G. 3642/2015. Pertanto, in forza delle ragioni spiegate nel suddetto atto di citazione l'attore chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare che, il convenuto era debitore di esso istante della cennata somma. Per l'effetto, di condannarlo a restituirgliela, maggiorata degli interessi calcolati in misura legale sino al soddisfo.
Il OR , sebbene regolarmente raggiunto dalla notifica del menzionato CP_1 scritto, non si costituiva nel procedimento de quo. Tant'è che, il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite ne dichiarava la contumacia con provvedimento emesso il 5 Agosto
2024 ai sensi dell'art. 171bis c.p.c. Mediante quest'ultimo, fra l'altro, lo stesso sollevava d'ufficio l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale di Agrigento, a fronte di quella dell' di Agrigento a norma dell'art. 7 c.p.c., afferendo la controversia Controparte_2
a un bene mobile, quale era l'ammontare oggetto del contendere, di valore non superiore a €
10.000,00, invitando le parti a trattarla nelle memorie integrative di cui all'art. 171ter c.p.c.
Indi, all'udienza odierna del 14 Gennaio 2025, dopo che il procuratore del prefato ente locale ha precisato le conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. sulla enunciata questione come in epigrafe, l'adita autorità giudiziaria la assume in decisione e, uscita dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirata, emette in pari data la relativa sentenza,
della quale dà lettura in sua assenza.
3 2.- In diritto. La vertenza processuale che ci occupa deve essere decisa sulla base dell'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale Ordinario di Agrigento a trattarla e definirla, sollevata d'ufficio da codesto Giudice con il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 171bis c.p.c. il 5 Agosto 2024. Allo scopo di corroborare la legittimità e la fondatezza giuridica di tale questione è indispensabile evidenziare alcuni significativi e dirimenti aspetti. Invero, dall'esame dell'atto di citazione che ha introdotto il presente giudizio emerge che, l'azione esperita dal in persona del Sindaco pro tempore, nei riguardi del OR Parte_1
persegue una duplice finalità. Segnatamente, quella di ottenere dall'adita CP_1 autorità giudiziaria, innanzitutto, l'accertamento e la declaratoria del fatto che, il convenuto è proprio debitore della somma di € 7.668,36, dovutagli per i motivi esposti all'interno del nominato scritto. In secondo luogo, la condanna del medesimo a restituirgli l'importo in parola, oltre gli interessi calcolati in misura legale sino al soddisfo. In buona sostanza, l'oggetto del contendere della lite in esame è integrato dall'ammontare di € 7.668,36, di cui il ricordato ente locale pretende la corresponsione da parte del OR , assumendo di esserne CP_1
creditore. A questa considerazione deve aggiungersi una ulteriore rilevante constatazione. Nello
specifico, in virtù di quanto dichiarato dalla pubblica amministrazione attrice sia nel richiamato atto di citazione, che nella nota depositata al momento della rispettiva iscrizione a ruolo, il valore della controversia è pari a € 7.668,36, ossia alla somma in dibattito. Ciò significa incontrovertibilmente che, la causa sottoposta a disamina concerne un bene mobile, quale è quest'ultimo importo, di valore inferiore a € 10.000,00. Or dunque, ai sensi dell'art. 7, I comma,
c.p.c., come modificato dall'art. 3, I comma, del D. Lgs. n. 149 del 10 Ottobre 2022, applicabile ai giudizi instaurati successivamente al 28 Febbraio 2023, tra i quali rientra quello in argomento: “Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”. Nessuna delle norme vigenti nel nostro ordinamento giuridico attribuisce alla competenza esclusiva del Tribunale Ordinario l'azione esperita dall'odierno istante contro il predetto convenuto. Sicché, in ossequio a quanto prescritto dal cennato art. 7, I comma, c.p.c.,
competente a conoscere e a decidere la controversia qui analizzata è l'Ufficio del Giudice di
Pace di Agrigento, avanti al quale deve essere riassunta entro il termino fissato per legge.
3.- Infine, nulla dispone in ordine alle spese di lite stante la mancata costituzione nel procedimento de quo del OR . CP_1
P.Q.M.
4 la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
udito soltanto il procuratore dell'attore, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva e in forza dell'eccezione all'uopo sollevata d'ufficio, l'incompetenza per valore del Tribunale di Agrigento a conoscere e a definire il presente giudizio, essendo competente per valore a farlo l'Ufficio del Giudice di Pace
di Agrigento;
- infine, nulla dispone in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Agrigento in data 14 Gennaio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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