Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
proc. n. 21741/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessandra Aragno ha emesso, ai sensi dell'art. 281- terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 21741/2023 promossa dai SIg:
nato in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; Controparte_1
nata in [...] il [...]; Controparte_2
nato in [...] il [...]; Parte_2
nata in [...] il [...]; Controparte_3
nata in [...] il [...], legalmente rappresentata dalla mamma CP_4
nata in [...], il 16 maggio del 1975; Controparte_3
nato in [...] il [...]; Parte_1
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. GRACIELA CERULLI, giusta procura in atti
-RICORRENTI-
Contro
-RESISTENTE-
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - INTERVENTORE NECESSARIO -
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti LL cittadinanza
Conclusioni di parte ricorrente: « Voglia l'Ill.mo Giudice adito: riconoscere e dichiarare che i SInori: nato in [...] il [...]; nata in [...]_1
Argentina il 11/8/1971; nata in [...] il [...]; nato Controparte_2 Parte_2 in Argentina il 5/9/2005; nata in [...] il [...]; Controparte_3 CP_4 nata in [...] il [...]; nato in [...] il [...] sono tutte Parte_1 cittadine italiane;
ordinare al e per esso all'Ufficiale di Stato Civile del Consolato Controparte_5 italiano competente in base alla residenza dei ricorrenti, di procedere alla trasmissione al Comune di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero di tutti gli atti necessari alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile LL cittadinanza dei ricorrenti;
ordinare al , e per Controparte_5 esso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere con la comunicazione al Consolato competente, dell'avvenuta trascrizione degli atti nei registri di stato civile LL cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari italiane per l'iscrizione all'AIRE ed il conseguente rilascio del passaporto italiano.
Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria ».
PREMESSO IN FATTO
1. Con ricorso, iscritto al ruolo LL Cancelleria del Tribunale di Torino il 14/12/2023, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
[...]
chiedendo il riconoscimento LL cittadinanza italiana. CP_5
Segnatamente, nell'atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti hanno esposto e documentato, in allegato, quanto segue:
- la SI.ra , cittadina italiana, nata a [...], ora Parte_3
Campiglione Fenile (TO), il 20 aprile 1875, figlia di e Parte_4 Parte_5
(v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc
[...]
n. 1: estratto dell'atto di nascita dell'avo, rilasciato, il 05 aprile del 2023, dall'Ufficio dello Stato civile di Campiglione Fenile), deceduta il 02 luglio 1946, in Argentina, (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 2: estratto dell'atto di morte apostillato e tradotto), non avrebbe mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana e non si sarebbe mai naturalizzata cittadina argentina (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 3: certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla Repubblica Argentina- Registro Camera Nazionale Elettorale, apostillato e tradotto);
- la SI.ra ha contratto matrimonio, in Argentina, con Parte_3 il SI. e dalla loro unione è nata, in Argentina, in data 9 gennaio Parte_6
1916, la SI.ra (v. documentazione allegata unitamente al Parte_7 ricorso introduttivo sub doc n. 4: estratto dell'atto di nascita apostillato e tradotto), la quale è, poi, deceduta, in Argentina, data 1 maggio 2013, (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 6: estratto dell'atto di morte apostillato e tradotto);
- in data 20 marzo 1941, la SI.ra si è sposata, in Argentina, Parte_7 con il SI. (v. documentazione allegata unitamente al Parte_1 ricorso introduttivo sub doc n. 5: certificato di matrimonio apostillato e tradotto) e dal loro matrimonio è nato, in Argentina, in data 26 aprile 1942, il SI. (v. documentazione allegata unitamente al Parte_1 ricorso introduttivo sub doc n. 7: estratto dell'atto di nascita apostillato e tradotto);
- in data 26 maggio 1970, il SI. ha contratto matrimonio, Parte_1 in Argentina, con la SInora (v. documentazione allegata Persona_1 unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 8: certificato di matrimonio apostillato e tradotto) e dal loro matrimonio sono nati, in Argentina: la SI.ra
[...]
in data 11 agosto 1971; la SI.ra CP_1 Controparte_3
in data 16 maggio 1975; il SI.
[...] Parte_1 in data 7 febbraio 1973 (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc nn. 9-10-11: certificati di nascita apostillati e tradotti);
- in data 5 marzo 1998, la SInora ha contratto matrimonio in Controparte_1
Argentina con il SI. (v. documentazione allegata unitamente Persona_2 al ricorso introduttivo sub doc n. 12: certificato di matrimonio apostillato e tradotto) e dal loro matrimonio sono nati, in Argentina: la SI.ra in Controparte_2 data 18 luglio 2003; il SI. in data 5 settembre 2005 (v. Parte_2 documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc nn. 13-14: certificati di nascita apostillati e tradotti);
- la SI.ra ha generato la SI.ra in Argentina, Controparte_3 CP_4 in data 6 maggio 2018 (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 15: estratto dell'atto di nascita apostillato e tradotto);
- i richiedenti non hanno potuto adire la via amministrativa per il riconoscimento LL cittadinanza italiana sia per l'impossibilità di produrre un certificato di mancata naturalizzazione argentina del SI. marito LL SI.ra Parte_6 [...] non disponendo dei certificati di nascita e di morte dello stesso, Parte_7 ritenuti necessari dalla Camera Nazionale Eletterale Argentina, a pena di inammissibilità, ai fini del rilascio del certificato negativo di naturalizzazione (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc nn. 16-17: screenshot del sito Consolato italiano di Buenos Aires documenti per richiesta cittadinanza italiana e circolare Ministero dell'Interno K.28.1 dell'8 aprile 1991), sia per la situazione di sostanziale paralisi determinatasi in Argentina presso tutti i Consolati italiani, con l'introduzione del nuovo sistema di prenotazione on line c.d.
“Prenota OnLine” o “Prenot@mi”, che ha reso di fatto impossibile il riconoscimento, in via amministrativa, LL cittadinanza italiana (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc. nn. 18-19-20: rispettivamente, modalità di richiesta cittadinanza italiana Consolato di Buenos Aires;
screenshot prenot@mi di Buenos Aires;
pec inviata dall'avvocato al Consolato Buenos Aires, in Per_3 data 6 luglio 2022).
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del , ritualmente Controparte_5 evocato in giudizio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è elettivamente domiciliata ope legis (vedasi allegati depositati il 22.01.2025: ricevute eml di accettazione e consegna LL notifica pec).
Il PM LL Procura LL Repubblica presso il Tribunale di Torino, con atto depositato il 25 gennaio 2025, interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda e apponendo il proprio visto e nulla-osta
La prima udienza di comparizione, fissata inizialmente per il 05/03/2025 e veniva anticipata al 19/02/2025, all'esito LL quale, il Giudice ha trattenuta la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti.
3. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Anzitutto, va affermata la competenza LL Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, LL legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, LL madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti LL SI.ra , nata a [...], ora Parte_3
Campiglione Fenile (TO), il 20 aprile 1875 (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 1: estratto dell'atto di nascita dell'avo, rilasciato, il 05 aprile del 2023, dall'Ufficio dello Stato civile di Campiglione Fenile).
Fatta questa premessa, pertanto, il primo problema che si pone è se vi sia una pregiudiziale amministrativa, ovvero se i ricorrenti avrebbero dovuto necessariamente adire la via amministrava ex art. 17 ter L.91/92, prima di poter far ricorso a quella giudiziaria.
Ebbene, dalla documentazione versati in atti (cfr. allegati 18-19-20, depositati unitamente al ricorso) - con riferimento alla richiesta dei ricorrenti di riconoscimento, in sede amministrativa, del proprio status civitatis italiano, iure sanguins, ai sensi LL Legge n. 91 del 5.02.1992, in quanto discendenti da cittadina italiano- si evince la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici argentini competenti in ragione LL mole delle domande presentate.
Infatti, i ricorrenti, diretti discendenti dell'ava italiana, nel proprio atto introduttivo, hanno evidenziato di non avere potuto fattivamente avviare l'iter procedimentale presso i presenti in Argentina, attesa la sostanziale impossibilità di ottenere il Parte_8 riconoscimento LL cittadinanza mediante gli ordinari canali amministrativi.
Essi, invero, hanno inutilmente tentato di accedere al servizio di prenotazione on line c.d. “Prenota on line” o “Prenotami” (cfr. doc. 19 allegato unitamente al ricorso introduttivo) per la qual ragione è emersa un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, LL richiesta presentata dai ricorrenti.
Ai sensi dell'art.2 LL Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione LL richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Quando tale termine sia superato o sarebbe verosimilmente superato in caso di accesso alla via amministrativa il soggetto può adire direttamente l'autorità giudiziaria competente.
Segnatamente, si ritiene che la richiesta di cittadinanza per via amministrativa sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche dopo il decorso del termine dei 730 giorno previsto dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n.° 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto LL cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame.
Infatti, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso Cass. civ. Sez. Un. del 09/12/2008, n.28873) ed inoltre si è fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione o opposizione” di un provvedimento del . Per_3
Pertanto, si esclude una pregiudizialità LL predetta istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame.
In ragione di tanto, con specifico riferimento all'interesse ad agire, si evidenzia che nonostante la citata norma (art. 3 del D.P.R 362/1994) preveda che i soggetti interessati debbano chiedere - come pure i ricorrenti hanno fatto o tentato di fare- ed ottenere il riconoscimento LL cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina e nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni.
L'orientamento che, quindi, si è ormai consolidato nei Tribunali italiani, è che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Parte_8
362/1994, che fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (730 giorni, più precisamente)
Queste lunghe tempistiche si tradurrebbero di fatto in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, potrà dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante.
Conseguentemente- in assenza di una previsione legislativa di pregiudizialità amministrativa- si rileva che è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del Per_3
Nel caso “de quo” i ricorrenti hanno, quindi, correttamente agito in via giudiziaria.
Passando al merito, in diritto, va evidenziato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione LL cittadinanza, alla quale avrebbe diritto iure sanguinis, per essere discendenti di una cittadina italiana per nascita ex art. 1, lett a) LL legge n. 91/92.
Attraverso la documentazione versata in atti i ricorrenti hanno dato prova LL linea di discendenza così come riportata in ricorso.
Nella specie, i ricorrenti hanno fatto discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dalla coesistenza di due elementi, ovvero:
a) in primis, dalla circostanza per cui la loro ascendente SI.ra Parte_3
, nata a [...], ora Campiglione Fenile (TO), il 20 aprile 1875
[...]
(nonna del SI. e bisnonna dei di lui figli, Parte_1 SI.re SI. Controparte_1 Controparte_3
e trisavola dei SIg. Parte_1 Controparte_2
e LL SI.ra ha conservato lo status Parte_2 CP_4 civitatis, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 3: certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla Repubblica Argentina- Registro Camera Nazionale Elettorale, apostillato e tradotto); b) e, ulteriormente, dalla circostanza che la trasmissione di detta cittadinanza per linea materna, non si è interrotta nonostante il matrimonio contratto dalla SI.ra con il SI. (ancorché di Parte_3 Parte_6 quest'ultimo non sia stata fornita alcuna documentazione concernente la mancata naturalizzazione argentina) e neppure a seguito del matrimonio dalla figlia di quest'ultima, SI.ra con l'argentino, SI. Pt_7 Parte_7 Parte_1
da cui è nato l'omonimo, SI. padre e nonno
[...] Parte_1 dei ricorrenti.
Ebbene, per effetto LL sentenza LL Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 LL legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche la figlia nata da madre cittadina e il nipote di quest'ultima, si ritiene che la linea di trasmissione LL cittadinanza italiana, iure sanguinis, per linea materna non si sia interrotta.
Ciò anche in considerazione LL sentenza LL Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, LL legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita LL cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà LL donna che si sposava con cittadino straniero.
Segnatamente, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale LL appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi LL Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente LL donna la perdita LL cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e LL donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita LL cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione LL cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 LL Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 LL Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi LL protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà LL donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”. Con la citata successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, LL legge del 1912 sopra citata nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, LL legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto LL cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia LL unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore LL cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'eSIenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”.
La Corte ha, infatti, ritenuto che la norma violasse palesemente l'art. 29 LL Costituzione in quanto prevedeva una disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Del resto, come è evidente ad una prima lettura LL disciplina, la legge sulla cittadinanza del 1912 ha derivato le sue statuizioni proprio dal codice civile previgente, ove erano sanciti i principi (già in precedenza più volte richiamati e dichiarati illegittimi dalla Consulta) LL trasmissione LL cittadinanza per via paterna e LL perdita automatica, per la donna, LL cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero.
In definitiva, secondo i Giudici delle leggi - considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita LL cittadinanza da parte LL donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero- ai fini LL eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
Pertanto, se anche il SI. marito LL SI.ra , Parte_6 Parte_3 si fosse naturalizzato cittadino argentino prima del 1948 (i richiedenti non hanno potuto fornire il certificato negativo di naturalizzazione argentina) non per questo la moglie, capostipite comune dei ricorrenti, avrebbe perso la cittadinanza italiana, non risultando dagli atti di causa, una sua rinuncia alla cittadinanza italiana, ma, piuttosto, una sua mancata naturalizzazione come cittadina argentina (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 3: certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla Repubblica Argentina- Registro Camera Nazionale Elettorale, apostillato e tradotto)
All'esito delle predette decisioni LL Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze LL declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate LL legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore LL Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Ebbene, trattandosi di normative di fatto identiche tra loro, questo Giudice ritiene che, sia stato positivamente introdotto, all'esito delle pronunce citate LL Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite LL Corte di legittimità, il principio secondo cui ha diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) LL cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 e nella vigenza di una normativa discriminatoria (quale quella sia del 1912 che del previgente codice civile del 1865) e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis.
E', infatti, in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà LL donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, e tale volontà va preservata nei confronti dei discendenti LL donna che, in vita, non ha potuto scegliere a causa di una normativa discriminatoria e dichiarata illegittima.
Tanto, in ragione di una lettura costituzionalmente orientata LL normativa antecedente al 1912. e dell'efficacia retroattiva delle pronunce LL Corte Costituzionale.
Ed invero, secondo il principio espresso dalla Suprema Corte "la titolarità LL cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi LL L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà LL titolare LL cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, LL norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio LL parità dei sessi e LL eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore LL L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore LL Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
La Suprema Corte ha, quindi, sostanzialmente rilevato che, sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e LL L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti LL legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti dei ricorrenti e quindi il diritto di questi alla dichiarazione del proprio stato, come figlio di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal I° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto delle sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 01 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza LL prassi amministrativa verso una eccessiva espansione LL retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati. Oggi appare palese il favore del nostro legislatore per il recupero LL cittadinanza dei discendenti degli emigrati all'estero, cui si tende a riconoscere il diritto di voto (la tendenza normativa emerge ad es. dalla L. 8 marzo 2006, n. 124, dal D.M. 5 aprile 2002 e dalla L. n. 91 del 1992, art. 18. (v. sent. SSUU cit.).
Pertanto, in linea con le determinazioni LL Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore LL Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) LL cittadinanza italiana anche il figlio (o figlia) di madre cittadina italiana nata pur sempre nel vigore LL legge n. 555 del 1912, ovvero, nello specifico, SI.ra
[...]
nata il [...] (cittadina italiana iure sanguinis, per discendenza Parte_7 materna, in quanto figlia di una cittadina italiana, ovvero LL capostipite SI.ra
[...]
e che tale diritto si sia trasmesso, nonostante il suo matrimonio con il Parte_3 cittadino argentino, SI. secondo la linea di discendenza Parte_1 ricostruita e documentata dai ricorrenti.
Conseguentemente, in applicazione dei principi di diritto appena enunciati (Corte Cost. n.87/1975 e n.30/1983 e Sent Cass SSUU n. 4466/2009), ovvero che “lo stato di cittadino, effetto LL condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale LL persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” - e tenuto, altresì, conto che, nelle ipotesi di perdita LL cittadinanza da parte LL donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita del figlio prima del 1/1/1948, lo stato di cittadinanza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina, ma soltanto in via giudiziaria - si deve concludere che, per la documentazione in atti, i ricorrenti, in quanto discendenti LL SI.ra Parte_3
, abbiano diritto alla cittadinanza italiana.
[...]
A tal riguardo, si rileva che i ricorrenti hanno correttamente agito in via giudiziaria, unica modalità per vedersi riconoscere il diritto soggettivo invocato, atteso che la PA (Ufficiale di Stato Civile prima e Questura poi) non avrebbe potuto esaminare la richiesta, svolgendo funzioni tecniche del tutto prive di discrezionalità amministrativa sulla base LL sola documentazione prodotta.
Parimenti, si ritiene, inoltre, che la SI. ra nata in [...], CP_3 CP_3 il 16 maggio del 1975, abbia agito, oltre che in proprio, anche nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minorenne, nata in [...] CP_4 il 6/5/2018, in quanto la richiesta di riconoscimento LL cittadinanza (stante la natura meramente dichiarativa dell'azione) rientra sicuramente tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Sul punto, si aderisce qui all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'atto compiuto per il figlio si ritiene di ordinaria amministrazione se mira a, conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore;
viceversa, esso è da considerarsi di straordinaria amministrazione se, invece, può arrecare pregiudizio o diminuzione al suo patrimonio (Cass. Civ. Sent. n. 743/2012), rendendosi soltanto in tal ultimo caso, necessaria una specifica autorizzazione da parte del Giudice tutelare.
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti LL cittadinanza italiana e che il debba provvedere Controparte_5 all'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Quanto alla determinazione delle spese di lite si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni per non provvedere sulle stesse considerandole non ripetibili in considerazione LL difficoltà per la p.a. a esaminare la domanda in via amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 21741/2023 di R.G., così provvede:
-. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto al riconoscimento LL cittadinanza italiana in capo ai SIg. nato Parte_1 in Argentina il 26/4/1942; nata in [...] il Controparte_1
11/8/1971; nata in [...] il [...]; Controparte_2 [...]
nato in [...] il [...]; Parte_2 Controparte_3
nata in [...] il [...]; nata in [...] il
[...] CP_4
6/5/2018; nato in [...] il [...]; Parte_1
-. ORDINA che il e, per esso, l'ufficiale dello stato civile Controparte_5 competente provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, LL cittadinanza LL persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, il 19.02.2025.
Il Giudice dott.ssa Alessandra Aragno