Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2003, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITALIANO ASSAZIONE0 2 2-06 /03 LA CO Oggetto الله المينا سموم viviali - offalt Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: gru z. vio Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 23219/99 PROTO Consigliere Dott. Vincenzo 23219/99 1302/20 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI-Rel. Consigliere Cron. 5117 Rep. 642 Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Dott. Massimo BONOMO Consigliere Ud. 07/10/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE NO NI NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TICINO 24, presso l'avvocato FABIO BUFFONI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott. Franca Carlucci di Roma rep. 50170 del 24 aprile 2002; ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO;
- intimata- e sul 2° ricorso n° 01902/00 proposto da: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona 2002 del legale rappresentate pro tempore elettivamente 1783 -*- be 1 domiciliata in ROMA, VIA DELE QUATTRO FONTANE 10, presso 11'avvocato LUCIO GHIA, rappresentata e difesa dagli avvocati LUIGI GIULIANO, LUIGI IMPERLINO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
ricorrente incidentale · DE NO NI NA;
MINISTERO DE BILANCIO E DELA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA;
- intimati w avverso la sentenza n. 2125/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 23/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Buffoni che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito per il resistente l'Avvocato Imperlino che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per contraddittorio nei confronti dei dell'integrazione coeredi;
be -B SVOLGIMENTO DE PROCESSO ET EL, titolare dell' impresa individuale Mel.pi, chiedeva ed otteneva dal presidente del Tribunale di Benevento i decreti ingiuntivi n. 99 e 100 del 22 gennaio 1979, provvisoriamente esecutivi, nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno e dell' Amministrazione provinciale di Benevento rispettivamente per L. 2.000.509.000, oltre interessi, a titolo di compensi revisionali, e per L. 2.802.952.693, oltre interessi, sempre per compensi revisionali, concernenti i lavori di costruzione rispettivamente del terzo e secondo lotto della strada Valle del Tammaro. Successivamente otteneva dal presidente del medesimo Tribunale i decreti ingiuntivi n. 255 e 256 del 24 luglio 1982 nei confronti degli stessi enti, rispettivamente per L.
6.368.195.000 e L. 9.402.123.000, a titolo di ulteriori compensi revisionali in relazione a detti lotti. Proposta opposizione a detti decreti dall' Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, già Cassa per il Mezzogiorno, e dalla - 31 luglio 1990 il Provincia di Benevento, con sentenza del 10 Tribunale di Benevento rigettava le opposizioni avverso i decreti ingiuntivi n. 99 e 100 del 22 gennaio 1979, accoglieva le opposizioni avverso i decreti ingiuntivi n. 255 e 256 del 24 luglio 1982, dei quali disponeva la revoca, e compensava interamente tra le parti le spese processuali. Avverso tale sentenza proponevano separati appelli sia le amministrazioni pubbliche che il EL. Con sentenza del 12 giugno - 17 luglio 1992 la Corte di Appello di Napoli rigettava tutte le impugnazioni, compensando le spese del grado. н Proposto ricorso per cassazione da tutti i contendenti, con sentenza n. 5121 del 1994 questa Suprema Corte, riuniti i ricorsi, accoglieva quello dell' Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, della quale affermava il difetto di legittimazione passiva, rigettava il ricorso dell' Amministrazione provinciale, accoglieva per quanto di ragione il ricorso del EL in ordine alla disposta revoca dei decreti ingiuntivi del 24 luglio 1982 e rimetteva al giudice del rinvio l' accertamento se si fosse formato il consenso delle parti sul tipo di opere eseguite, per la determinazione in base alla legge applicabile ratione temporis delle quote di incidenza sul costo complessivo tanto della manodopera, quanto dei materiali, dei trasporti e dei noli secondo la categoria delle opere e la natura dei lavori contemplati nei contratti inter partes e per l' eventuale calcolo dei compensi revisionali spettanti in base alle quote di incidenza adeguate ai lavori eseguiti. Il giudizio veniva riassunto con separati atti dal EL e dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, quale successore dell' Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, che chiedeva la restituzione di quanto coattivamente riscosso dall' istante in esecuzione dei primi due decreti ingiuntivi. Riuniti i due giudizi di rinvio, con sentenza del 2 - 23 ottobre 1998 la Corte di Appello di Napoli rigettava l' appello del EL avverso la sentenza del Tribunale e dichiarava inammissibile la sua domanda di garanzia nei confronti dell' Amministrazione provinciale;
accoglieva l' appello del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e la conseguente domanda di restituzione, per l'effetto 2 н revocando nei confronti di detta Amministrazione anche i decreti ingiuntivi n. 99 e 100 del 1979 e condannando il predetto alla restituzione di quanto coattivamente riscosso in esecuzione dei decreti stessi, con gli interessi legali dalla data di assegnazione delle somme all' effettivo soddisfo;
compensava per un terzo tra il EL ed il Ministero le spese di tutte le fasi del giudizio, condannando il primo al pagamento degli altri due terzi, e compensava per intero le spese stesse tra il EL e l' Amministrazione provinciale. Osservava in motivazione la Corte territoriale che nei confronti della Provincia si era formato un giudicato parziale, poichè dalla combinazione della sentenza di questa Suprema Corte che aveva rigettato il ricorso della medesima e la sentenza cassata, che aveva rigettato tutti gli appelli, derivava un effetto di intangibilità nei confronti di detta Provincia della conferma da parte del Tribunale dei decreti ingiuntivi n. 99 e 100 del 1979. Rilevava, altresì, che il giudizio di rinvio nei confronti dell' Amministrazione statale appariva dominato dal giudicato pieno, formatosi in base alla sentenza di cassazione che aveva affermato il difetto di legittimazione passiva dell' Agenzia, onde andava disposta la revoca nei confronti del Ministero del Bilancio anche dei decreti ingiuntivi n. 99 e 100 del 1979, con la conseguente condanna del EL alla restituzione di quanto riscosso a seguito di esecuzione forzata dei decreti stessi, con gli interessi legali. Rilevava inoltre che la domanda di rivalsa nei confronti dell' f i Amministrazione provinciale era stata avanzata dal EL solo nel Il ن س ا ر corso del giudizio di rinvio, onde doveva ritenersene l' inammissibilità. Quanto alle opposizioni ai decreti ingiuntivi n. 255 e 256 del 1982 proposte dall' Amministrazione provinciale, tenuto conto che in forza della sentenza di cassazione con rinvio occorreva determinare il quantum di un compenso revisionale la cui norma disciplinatrice andava individuata nella legge 21.6.1964 n. 463, vigente al tempo dell' aggiudicazione, previa identificazione del rapporto contrattuale al quale ancorare la revisione, osservava che la volontà delle parti costituiva elemento fondamentale del sistema parametrico previsto da detta normativa, come modificata dalla legge 17.2.1968 n. 93. Tanto precisato in diritto, ed utilizzando le risultanze della perizia svolta in sede penale, osservava che i contratti aggiuntivi stipulati il 10 luglio 1975 non avevano avuto altro effetto che quello di estendere la revisione ad un mero ampliamento dell' opera, stante l' inidoneità della costruzione di un ponte o di un cavalcavia a trasformare un' opera nata come stradale in opera in cemento armato, e che il compenso doveva determinarsi sulla base delle sole quote di incidenza previste dal contratto originario, rispetto al quale gli atti aggiuntivi si ponevano come mere appendici. Affermava inoltre che nella determinazione del quantum doveva farsi riferimento alle tabelle vigenti erga omnes nella provincia di Benevento, ed erga omnes aggiornate o da aggiornarsi sulla base degli stessi criteri utilizzati per la formazione delle precedenti tabelle, in funzione delle quali era stata a suo tempo redatta l'analisi di progetto, mai più riveduta dalle parti. + In applicazione di tali principi, tenuto conto delle varie ipotesi di ricostruzione del compenso revisionale offerte dai periti nominati nel processo penale a carico del EL, riteneva doversi determinare detto compenso in L.
2.140.549.000 per i lavori del secondo lotto ed in L.
1.317.153.056 per quelli del terzo lotto. Tale quantificazione comportava la conferma della sentenza del Tribunale nei confronti dell' Amministrazione provinciale anche nel capo della revoca dei decreti ingiuntivi n. 255 e 256 del 24 luglio 1982, atteso che le somme portate dal dispositivo dei decreti ingiuntivi n. 99 e 100 del 1979, passati in giudicato, già coprivano per intero il quantum della revisione spettante all' impresa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ON NN EL AN, nella dichiarata qualità di erede del coniuge ET EL, deducendo tre motivi illustrati con memoria. L' Amministrazione provinciale di Benevento ha depositato controricorso ed ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato a quattro motivi illustrati con memoria. L' Amministrazione dello Stato non ha svolto attività difensiva. All' udienza del 29 aprile 2002, fissata per la discussione del ricorso, è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa per consentire al nuovo difensore della EL AN di predisporre le proprie difese. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati quindi chiamati per la discussione all' udienza odierna. MOTIVI DELA DECISIONE Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Osserva la Corte che va dichiarata l' inammissibilità del ricorso principale per aver omesso la EL AN di provare l' avvenuto decesso del EL e la propria qualità di unica erede. ,Costituisce, invero, giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte che il soggetto che propone ricorso per cassazione (e specularmente il soggetto che resiste al ricorso) nell' asserita qualità di erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito deve provare tanto il decesso di colui che fu parte originaria del processo che la propria qualità di erede, quali presupposti di legittimazione alla sua successione ai sensi dell' art. 110 c.p.c., e quindi alla proposizione dell' impugnazione a proprio nome (così, tra le tante, Cass. 2002 n. 3756; 2000 n. 3299; 1999 n. 3112; 1997 n. 10022; 1994 n. 1345; 1994 n. 1; 1987 n. 4740; 1986 n. 2235; 1981 n. 5062). Questa Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che tale prova può essere fornita anche successivamente al deposito del ricorso, con notifica mediante elenco ai sensi dell'art. 372 c.p.c., ovvero anche all' udienza di discussione del ricorso, prima della relazione della causa, sempre che i difensori delle altre parti, presenti in udienza, possano prendere cognizione della relativa documentazione ed esercitare il proprio diritto di difesa ( v. sul punto Cass. 1998 n. 3228; 1998 n. 3135; 1997 n. 10022, cit.; 1994 n. 1, cit.). Nella specie,' inerzia della ricorrente, pur a fronte della eccezione sollevata sul punto dall' Amministrazione provinciale nella memoria illustrativa prodotta per la precedente udienza di discussione, 6 Ilu comporta il suo difetto di legittimazione all' impugnazione e, quindi, l' inammissibilità del ricorso. E poichè il ricorso incidentale è stato notificato quando per l' Amministrazione provinciale era già decorso il termine per impugnare, ne va dichiarata l'inefficacia ai sensi dell' art. 334 comma 2 c.p.c. L'esito della lite induce alla totale compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace l' incidentale. Compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 7 ottobre 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE (.Main Sabilla riep milla COR O M AZIONE Alleria IL CANCELLIERE Andree Branchi Deposit 14 FEB. 2003 IL CAMPEL ERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 22 06-2005 delle Entrate di Roma 2 il 19781 versate € 160.10 serie 4 al n. apposta in caice alla copia autentica 78 TU. n°115 del 30/5/2002) 7