Articolo 4 della Legge 13 maggio 1978, n. 180
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 maggio 1978
Art. 4. Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio

Chiunque puo' rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale e' stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
Entrata in vigore il 17 maggio 1978
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