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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/10/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
IL, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2258/2023 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 08/10/2025, promossa da:
, in proprio e quale l.r.p.t della società Parte_1 [...]
, rappresentati e Parte_2 difesi, con mandato in atti, dall' avv. VALLONE CATERINA e dall'avv Luca TOLONE opponente
C O N T R O
Parte_3
, in persona del Capo pro tempore dr.ssa , rappresentato
[...] Parte_4
e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dallo stesso Dirigente, dalla dr.ssa Maria
ZI TR, nonché dalla dott.ssa Antonella Trocino;
opposta
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.10.2023 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 80/2023, relativa alla sanzione pecuniaria di euro 2.041,20, posta solidamente a carico del sig. nonché della società Parte_1
nonostante fosse stata notificata in data 14.9.2023 unicamente alla Parte_2 Pt_2
[...
la in particolare, appresentava di aver ricevuto, sempre in data 14.9.2021, Parte_2 la notifica di un'altra ordinanza ingiunzione, la n. 79/2023, quale coobbligata in solido unitamente al sig. relativa alla medesima violazione di cui all'ordinanza Parte_2 ingiunzione n.80/2023 ossia per la violazione dell' “Art. 1, commi 910 e 911, LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 – Modalità di corresponsione della retribuzione e di ogni anticipo di essa: 910;
Poiché ha pagato in contanti direttamente (per la mensilità di giugno 2021) il lavoratore sig. Pt_5
nato in Guinea (GIN) il [...], in [...] 1, commi 910 e 911, LEGGE
[...]
27 dicembre 2017, n. 205” (cfr. all. 3 fascicolo opponente); che le predette ordinanze scaturivano dalla notifica, rispettivamente, del verbale unico di accertamento N. KR
00000/2022 – 283 – 01 del 23/08/2022 PROTOCOLLO N. 7724 DEL 29.8.2022, notificato in data 2.9.2022 al signor presso il proprio indirizzo di Parte_2 residenza (cfr. all. 5 fascicolo opponente) nonché del verbale unico di accertamento N. KR
00000/2022 – 283 – 02 del 23/08/2022, quest'ultimo non recante alcun numero di protocollo, notificato sempre in data 2.9.2022 alla presso l'indirizzo della sede Pt_2 legale (cfr. all. 6 fascicolo opponente); che la aveva provveduto al pagamento Parte_2 della sanzione in misura ridotta (cfr. all. fascicolo opponente); che ciononostante l' aveva proceduto ad annullare unicamente l'ordinanza ingiunzione n. 79/2023, Parte_3 ritenendo dovute le somme portate dall'ordinanza ingiunzione n. 80/2023.
Tanto premesso, censurava la legittimità dell'ordinanza impugnata a) per omessa notifica del verbale di accertamento al sig. , in violazione dell'art. 14 l. 689/81 Parte_1 con conseguente estinzione della stessa;
b) per carenza motivazionale in violazione dell'art. 3 l. 241/90; c) per violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. 689/81 d) per intervenuto pagamento della sanzione in misura ridotta, così concludendo “ in via cautelare ed urgente, pronunciare inaudita altera parte di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza-ingiunzione n. 80/2023 prot. 6765 (attesa l'evidente e documentata fondatezza di motivi posti
a sostegno del presente ricorso e gli altrettanti evidenti pregiudizievoli effetti economici a cui condurrebbe
l'esecuzione del detto provvedimento), fissare l'udienza di comparizione delle parti affinché si accolgano le seguenti;
nel merito e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accertare e dichiarare la
l'illegittimità dell'ingiunzione opposta - con consequenziale declaratoria di nullità e/o l'annullabilità e/o inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione n. 80/2023 prot. 6765, meglio indicata e descritta in epigrafe, per i motivi illustrati nel corpo dell'atto; in via gradata, e per l'ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse ritenere fondata e legittima l'ipotesi contravvenzionale a carico del presunto trasgressore, in ragione dell'omessa notifica tanto del Verbale Unico di Contestazione e di Notificazione quanto dell'Ordinanza Ingiunzione opposta, ammettere i ricorrenti al pagamento della sanzione in misura ridotta;
in ogni caso con vittoria di spese con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori”. L'ispettorato di e di , nel costituirsi in giudizio, Parte_3 Parte_3 Pt_3 Parte_3 richiamando la copiosa documentazione versata in atti, insisteva per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto;
in particolare eccepiva la carenza di legittimazione attiva del sig. , posto che l'ordinanza ingiunzione Parte_1 impugnata veniva notificata unicamente alla coobbligata in solido Parte_2
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c la stessa è così decisa.
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L'opposizione è fondata nei limiti di cui in motivazione.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione relativa a presunti vizi motivazioni del provvedimento impugnato.
La legge n. 241/1990 all'art. 3 ha sancito l'obbligo di adeguata motivazione per tutti gli atti amministrativi, esclusi gli atti amministrativi generali e quelli normativi.
E' indubbio che anche l'ordinanza ingiunzione quale provvedimento amministrativo - attesa la sua immediata capacità di incidere negativamente ed autoritativamente la sfera giuridica del destinatario- conclusivo del procedimento sanzionatorio come delineato dall'impianto normativo di cui alla Legge n. 689/1981 sia soggetta all'obbligo di motivazione (cfr. anche C.Cost. n. 311/94); invero, il comma 2 dell'art. 18 della L. n.
689/1981 richiede che l'ordinanza ingiunzione sia motivata.
Orbene, ogni qualvolta, come nella fattispecie in esame, l'ordinanza rechi la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché degli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, deve ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione.
La Suprema Corte (cfr. Cass. Lav. n. 3488 del 21/02/05, Cass. Lav. 3489 del 21/02/05), nel ribadire l'ammissibilità della motivazione per relationem dell'ordinanza ingiunzione, anche a fronte di scritti difensivi ex art. 18 della Legge n. 689/1981 , ha chiarito che l'obbligo di motivazione si deve ritenere assolto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale , con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione;
ha altresì precisato che non occorre che la motivazione illustri anche l'iter logico giuridico seguito per giustificare l'an ed il quantum della sanzione irrogata , ben potendo tale iter essere esposto in sede di giudizio di opposizione (Cass. 17/6/1997 n. 5425); ed infine, che, in ogni caso , anche se l'ordinanza ingiunzione fosse carente sul piano della motivazione, ciò non costituirebbe motivo per l'annullamento ope iudicis a seguito di opposizione ex artt. 22 ss. della L. n. 689/1981, in quanto con detta opposizione si apre un giudizio di cognizione pieno, teso a verificare la validità sostanziale del provvedimento, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione.
Ciò posto, nel caso di specie, l'ordinanza-ingiunzione risulta adeguatamente motivata in quanto richiama per relationem il verbale unico di accertamento e notificazione, ove risultano dettagliatamente descritti tutti gli elementi posti a fondamento della sanzione irrogata, con puntuale indicazione sia del nome del lavoratore la cui posizione ha dato luogo alla violazione rilevata, sia della normativa violata.
Parimenti infondata risulta la doglianza in ordine al mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 l. 689/81.
Invero, la notifica della contestazione deve avvenire entro 90 giorni dalla conclusione dell'accertamento e non dalla data di commissione della violazione, cfr. Cass. sez. lav.
12093/2007 “In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione (art. 14, commi secondo e sesto della legge 689/81) devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento (la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini) e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata”.
Come documentato dall'amministrazione resistente, a seguito del primo accesso ispettivo del 27.7.2021, seguivano diversi accertamenti e verbali interlocutori, l'ultimo dei quali in data 28.7.2022 allorquando veniva richiesta la documentazione mancante ( rilevante ai fini dell'irrogazione della sanzione), con conclusione delle indagini in data 23.8.2022.
Pertanto, la data del 23.08.2022 rappresenta il dies a quo per il calcolo del termine di decadenza di cui all'art. 14 cit., essendosi solamente allora concluse le indagini, sicchè alla data di notifica del verbale unico di accertamento, 2.9.2022, il termine di 90 giorni non era ancora decorso, con conseguente rigetto dell'eccezione formulata sul punto.
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione. Occorre innanzitutto premettere che ai sensi dell'art. 3 l. 689/81 “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente
e volontaria, sia essa dolosa o colposa”; ai sensi del successivo art. 5 “Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”e, infine, ai sensi dell'art. 6 “ll proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”.
Muovendo da tali premesse, come si evince dalla visura allegata in atti ( cfr. all.3 fascicolo resistente), sia il sig. che il sig. sono rappresentanti Parte_1 Parte_2 dell'impresa dal 5.1.2017 , entrambi con poteri di rappresentanza e di Parte_2 amministrazione, sicchè ciascuno di essi soggiace alla sanzione disposta per le violazioni commesse nell'esercizio delle loro funzioni, dovendosi ritenere, in difetto di prova contraria, che vi sia stato un concorso di responsabilità ex art. 5 cit.
Conseguentemente, corretta risulta l'impostazione dell' Parte_3 che ha notificato due diverse ordinanze ingiunzioni, la n. 79/2023 diretta all'amministratore e la n. 80/2023, oggetto della presente impugnazione, diretta Parte_2 all'amministratore ; fermo restando che per entrambe le sanzioni vi è Parte_1 una responsabilità solidale, come precisato dall'art. 6 richiamato, della società semplice
Parte_2
Ebbene, è documentalmente provato che la sanzione portata dall'ordinanza ingiunzione n.
79/2023 sia stata integralmente pagata e, conseguentemente, annullata in autotutela dall'amministrazione resistente ( cfr. all. 19 fascicolo opposta). Il pagamento della sanzione portata dall'ordinanza ingiunzione n. 79/2023, tuttavia, non può estinguere altresì la sanzione diretta all'amministratore e alla Parte_1
per il principio di responsabilità personale della sanzione amministrativa. Parte_2
Resta da chiedersi se l'omessa tempestiva notifica del verbale unico di accertamento nei confronti del sig. , prodromico all'ordinanza ingiunzione impugnata, sia Parte_1 idoneo ad estinguere la sanzione da questi dovuta all'amministrazione.
Certamente l'omessa notifica del verbale unico di accertamento nei confronti del sig.
estingue la sanzione da questi dovuta per espressa previsione dell'art. Parte_1
14 ultimo comma a mente del quale “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”
Tuttavia, sebbene la sanzione debba ritenersi estinta nei confronti del responsabile principale( che non può ritenersi carente di legittimazione attiva perchè coobbligato al pagamento) per omessa notifica dell'atto nel termine prescritto, la stessa non viene meno nei confronti dell'altro corresponsabile solidale, trattandosi di una obbligazione da questa pur sempre autonoma e distinta, cfr. Cass. n. 22082/2017 “In tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall'art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della detta l. n. 689 del 1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l'ulteriore conseguenza che l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero verso l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione.”
Ciò posto, l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata nella parte in cui pone un obbligo ( di rilevanza pubblicistica) di pagamento della sanzione a carico del sig. Parte_1
dovendosi ritenere estinta l'obbligazione nei suoi confronti ex art. 14 ult. Comma
[...]
l. 681/81; si conferma, invece, per il resto, ponendo quindi il pagamento della sanzione integralmente a carico della Parte_2
Sussistono giusti motivi – tenuto conto della reciproca soccombenza – per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2258/2023, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta avverso la ordinanza-ingiunzione impugnata e, previo annullamento parziale della stessa, pone l'obbligo di pagamento della sanzione unicamente a carico della Parte_2
, confermandola per il resto;
[...]
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Crotone, 08/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia IL