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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/04/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2255/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa - Sezione Civile nella persona del Giudice dott. sa Rosanna
Scollo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2255/2023, promossa da:
in persona del signor Sindaco pro tempore, P.Iva: , Parte_1 P.IVA_1
con Sede in via Francesco Mormino Penna n. 2, elettivamente domiciliato in Pt_1
Modica in via Ovidio n.7, presso lo studio dell'Avv. Lorena Chiaramonte, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto iuxta deliberazione della Giunta Comunale n.136 del 7/07/2023;
APPELLANTE
Nei confronti di:
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 1 di 8 , nato a [...] [...] (c.f. ), Parte_2 Pt_1 C.F._1
elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Desirè
Arrabito, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 171/2023, del 19.05.2023, il Giudice di Pace di Modica accoglieva la domanda di annullamento della diffida di pagamento, e contestuale messa in mora n. n. 4133 del 19.10.2022, avente ad oggetto la somma €. 1.058,99, per presunte omissioni nel versamento di canoni idrici per l'anno 2017/2018, avanzata da nei confronti del Parte_2 Parte_1
Il Giudice di Pace annullava la diffida n. 4133 del 19.10.2022, in quanto il Parte_1
avrebbe dovuto prima notificare il sollecito bonario, e poi l'atto di costituzione
[...]
in mora, ed invece notificava direttamente l'atto di diffida e messa in mora, che, tuttavia, non poteva avere valore di titolo esecutivo.
Peraltro, il non dava prova della somma richiesta a titolo di canoni idrici, Pt_1
non avendo indicato i criteri per determinarla, con la conseguenza che l'atto
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 2 di 8 opposto risultava contrastante con il principio della trasparenza degli atti amministrativi.
Il Giudice di Pace di Modica, dunque, annullava la diffida opposta così statuendo:“
Qualifica la domanda come accertamento negativo. - Accoglie la domanda attorea,
Annulla la diffida di pagamento e contestuale messa in mora n.4133 del 19.10.2022 con la richiesta di pagamento di €.1058,99 per presunte omissioni nel versamento di canoni idrici per l'anno 2017/2018. Dichiara il credito relativo all'anno 2017 prescritto. Dichiara che nulla è dovuto al da parte dell'odierno Parte_1
ricorrente. Condanna il al pagamento delle spese del presente Parte_1
giudizio che liquida in €.43,00 per contributo unificato ed €. 139,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”, ritenendo assorbite tutte le altre eccezioni sollevate dal che analizzava per mero Pt_2
scrupolo.
Ciò premesso, l'appello proposto dal avverso la suddetta sentenza, Parte_1
con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 12.07.2023, deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, trattandosi di causa con valore inferiore ad € 1.100,00, precisamente €
1.058,99, l'art. 339, comma 3, c.p.c. stabilisce che “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità possono, ai sensi dell'art. 339, comma 3 c.p.c., soltanto formare oggetto di ricorso per cassazione e sono, pertanto, inappellabili.
L'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 3 di 8 rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità” (Cass. n. 22256/2017).
La violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c. è rilevabile anche d'ufficio.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, afferma che “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, 19/01/2021, n.769).
Attesa la mancata produzione, da parte dell'appellante, del contratto da cui sarebbe scaturita l'obbligazione in capo all'odierno appellato, non si può ricondurre il rapporto giuridico sorto tra le parti ai contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., e di conseguenza non trova applicazione l'eccezione di cui all'art. 113, comma 2, c.p.c. (cfr. Tribunale di Ragusa, sentenza n. 284/2023 del
17/02/2023).
Nella specie, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo:
1) in ordine alla prescrizione del canone idrico anno 2017, il quale risulta esigibile con fatture emesse nel 2018: l'atto interruttivo della prescrizione è l'atto di diffida e messa in mora notificato con raccomandata A/R del 21.12.2022, e ricevuta il
17.01.2023, rientrando perfettamente nel termine quinquennale;
2)l'idoneità dell'atto impugnato;
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 4 di 8 3)sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'atto impugnato.
Alla luce di quanto appena detto, pertanto, poiché dagli atti e dalla sentenza emessa in primo grado è emerso che il valore della causa non supera gli euro millecento
(come del resto indicato in citazione), attestandosi su un valore di € 1.058,99 e rientrando nell'alveo dell'art. 113 c.p.c, comma II, si tratta di pronuncia resa secondo equità, e quindi appellabile solo per inosservanza di norme sul procedimento, norme costituzionali e comunitarie, e dei principi regolatori della materia.
Non avendo l'appellante dedotto la violazione di norme costituzionali o comunitarie, né dei principi regolatori della materia oggetto di causa, considerato che è onere dell'appellante indicare il principio violato e come la regola equitativa individuata dal Giudice di Pace si ponga con esso in contrasto (C. 3005/2014, C. 18064/2022), ne consegue l'integrale inammissibilità dell'appello.
Gli altri motivi di appello non devono essere esaminati in quanto il Giudice di pace, con l'impugnata sentenza, ha annullato l'atto di diffida e messa in mora n. 4133 del
19.10.2022, ritenendo assorbiti tutti gli altri motivi di opposizione che ha analizzato per mero scrupolo.
A tal riguardo, giova rammentare che: “Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della "potestas iudicandi" sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta "ad abundantiam", su tale ultimo aspetto” (cfr. Cassazione,
Sez. 6 5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017).
In ogni caso, anche rispetto agli ulteriori motivi di appello, il non ha indicato Pt_1
il principio regolatore della materia asseritamente violato.
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 5 di 8 Alla luce di quanto esposto l'appello proposto dal avverso la Parte_1
sentenza n. 171/2023 del 19.05.2023 deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
L'inammissibilità dell'impugnazione determina, in capo a parte appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quanto già versato per il presente procedimento (art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2255/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- dichiara inammissibile l'appello proposto dal avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Modica n. 171/2023 del 19.05.2023;
- condanna il a rimborsare a le spese del Parte_1 Parte_2
presente grado di giudizio, che si liquidano in € 300,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quanto già versato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002 (euro 64,50).
Ragusa, 08.04.2025.
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 6 di 8 Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 7 di 8 Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa - Sezione Civile nella persona del Giudice dott. sa Rosanna
Scollo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2255/2023, promossa da:
in persona del signor Sindaco pro tempore, P.Iva: , Parte_1 P.IVA_1
con Sede in via Francesco Mormino Penna n. 2, elettivamente domiciliato in Pt_1
Modica in via Ovidio n.7, presso lo studio dell'Avv. Lorena Chiaramonte, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto iuxta deliberazione della Giunta Comunale n.136 del 7/07/2023;
APPELLANTE
Nei confronti di:
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 1 di 8 , nato a [...] [...] (c.f. ), Parte_2 Pt_1 C.F._1
elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Desirè
Arrabito, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 171/2023, del 19.05.2023, il Giudice di Pace di Modica accoglieva la domanda di annullamento della diffida di pagamento, e contestuale messa in mora n. n. 4133 del 19.10.2022, avente ad oggetto la somma €. 1.058,99, per presunte omissioni nel versamento di canoni idrici per l'anno 2017/2018, avanzata da nei confronti del Parte_2 Parte_1
Il Giudice di Pace annullava la diffida n. 4133 del 19.10.2022, in quanto il Parte_1
avrebbe dovuto prima notificare il sollecito bonario, e poi l'atto di costituzione
[...]
in mora, ed invece notificava direttamente l'atto di diffida e messa in mora, che, tuttavia, non poteva avere valore di titolo esecutivo.
Peraltro, il non dava prova della somma richiesta a titolo di canoni idrici, Pt_1
non avendo indicato i criteri per determinarla, con la conseguenza che l'atto
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 2 di 8 opposto risultava contrastante con il principio della trasparenza degli atti amministrativi.
Il Giudice di Pace di Modica, dunque, annullava la diffida opposta così statuendo:“
Qualifica la domanda come accertamento negativo. - Accoglie la domanda attorea,
Annulla la diffida di pagamento e contestuale messa in mora n.4133 del 19.10.2022 con la richiesta di pagamento di €.1058,99 per presunte omissioni nel versamento di canoni idrici per l'anno 2017/2018. Dichiara il credito relativo all'anno 2017 prescritto. Dichiara che nulla è dovuto al da parte dell'odierno Parte_1
ricorrente. Condanna il al pagamento delle spese del presente Parte_1
giudizio che liquida in €.43,00 per contributo unificato ed €. 139,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”, ritenendo assorbite tutte le altre eccezioni sollevate dal che analizzava per mero Pt_2
scrupolo.
Ciò premesso, l'appello proposto dal avverso la suddetta sentenza, Parte_1
con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 12.07.2023, deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, trattandosi di causa con valore inferiore ad € 1.100,00, precisamente €
1.058,99, l'art. 339, comma 3, c.p.c. stabilisce che “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità possono, ai sensi dell'art. 339, comma 3 c.p.c., soltanto formare oggetto di ricorso per cassazione e sono, pertanto, inappellabili.
L'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 3 di 8 rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità” (Cass. n. 22256/2017).
La violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c. è rilevabile anche d'ufficio.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, afferma che “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II, 19/01/2021, n.769).
Attesa la mancata produzione, da parte dell'appellante, del contratto da cui sarebbe scaturita l'obbligazione in capo all'odierno appellato, non si può ricondurre il rapporto giuridico sorto tra le parti ai contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., e di conseguenza non trova applicazione l'eccezione di cui all'art. 113, comma 2, c.p.c. (cfr. Tribunale di Ragusa, sentenza n. 284/2023 del
17/02/2023).
Nella specie, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo:
1) in ordine alla prescrizione del canone idrico anno 2017, il quale risulta esigibile con fatture emesse nel 2018: l'atto interruttivo della prescrizione è l'atto di diffida e messa in mora notificato con raccomandata A/R del 21.12.2022, e ricevuta il
17.01.2023, rientrando perfettamente nel termine quinquennale;
2)l'idoneità dell'atto impugnato;
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 4 di 8 3)sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'atto impugnato.
Alla luce di quanto appena detto, pertanto, poiché dagli atti e dalla sentenza emessa in primo grado è emerso che il valore della causa non supera gli euro millecento
(come del resto indicato in citazione), attestandosi su un valore di € 1.058,99 e rientrando nell'alveo dell'art. 113 c.p.c, comma II, si tratta di pronuncia resa secondo equità, e quindi appellabile solo per inosservanza di norme sul procedimento, norme costituzionali e comunitarie, e dei principi regolatori della materia.
Non avendo l'appellante dedotto la violazione di norme costituzionali o comunitarie, né dei principi regolatori della materia oggetto di causa, considerato che è onere dell'appellante indicare il principio violato e come la regola equitativa individuata dal Giudice di Pace si ponga con esso in contrasto (C. 3005/2014, C. 18064/2022), ne consegue l'integrale inammissibilità dell'appello.
Gli altri motivi di appello non devono essere esaminati in quanto il Giudice di pace, con l'impugnata sentenza, ha annullato l'atto di diffida e messa in mora n. 4133 del
19.10.2022, ritenendo assorbiti tutti gli altri motivi di opposizione che ha analizzato per mero scrupolo.
A tal riguardo, giova rammentare che: “Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della "potestas iudicandi" sul relativo merito, proceda poi comunque all'esame di quest'ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta "ad abundantiam", su tale ultimo aspetto” (cfr. Cassazione,
Sez. 6 5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017).
In ogni caso, anche rispetto agli ulteriori motivi di appello, il non ha indicato Pt_1
il principio regolatore della materia asseritamente violato.
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 5 di 8 Alla luce di quanto esposto l'appello proposto dal avverso la Parte_1
sentenza n. 171/2023 del 19.05.2023 deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
L'inammissibilità dell'impugnazione determina, in capo a parte appellante, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quanto già versato per il presente procedimento (art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2255/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- dichiara inammissibile l'appello proposto dal avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Modica n. 171/2023 del 19.05.2023;
- condanna il a rimborsare a le spese del Parte_1 Parte_2
presente grado di giudizio, che si liquidano in € 300,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quanto già versato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002 (euro 64,50).
Ragusa, 08.04.2025.
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 6 di 8 Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 7 di 8 Tribunale di Ragusa –sezione civile- Pagina 8 di 8