Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/2024, n. 3352
CASS
Sentenza 6 febbraio 2024

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In tema di giudizio di cassazione, la questione processuale concernente l'ammissibilità dell'appello non valutata dal giudice di secondo grado non può essere rilevata d'ufficio dalla cassazione potendo essere esaminata soltanto a fronte di uno specifico motivo di ricorso che censuri l'error in procedendo.

La dispensa del donatario dall'imputare la donazione alla propria quota di legittima, costituendo un autonomo negozio con funzione mortis causa destinato a produrre effetti dopo la morte del disponente, può essere revocata con un successivo testamento del donante, purché la revoca sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell'espressione usata, restando conseguentemente esclusa l'utilizzabilità di elementi extracontrattuali e la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito dalle disposizioni del testatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, pur dando atto correttamente che la dispensa dall'imputazione ex se possa essere successivamente revocata, non aveva proceduto ad un esame specifico delle disposizioni testamentarie, ritenendo sufficiente l'esistenza di un successivo testamento).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/2024, n. 3352
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3352
Data del deposito : 6 febbraio 2024

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