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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/11/2024, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
n. 3841/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3841/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: dipendente di RFI Spa reddito: euro 33.234,89 nell'anno d'imposta 2023 e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: artigiana presso la Pasticceria Dolci Tentazioni a OV reddito: euro 14.028,00 nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Alessia Panella presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a OV il 27-9-2008 (anno 2008, Numero 69, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni e dalla cui unione è nata la IG il 29-3-2009 Per_1
1 CONCLUSIONI Per i ricorrenti: Dichiarare la separazione personale dei coniugi e e Parte_2 Parte_1 conseguentemente omologare gli accordi intervenuti tra le parti, ordinandone all'Ufficiale di stato civile del Comune di OV (RO) l'annotazione sull'atto di matrimonio, dando atto che in base ai predetti accordi la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di scegliere la propria residenza ove meglio ritengano.
2) La IG minore della coppia, verrà affidata in maniera congiunta ad Per_1 entrambi i coniugi e sarà collocata prevalentemente presso l'abitazione della madre, con cui coabiterà; ciascuno dei genitori potrà esercitare in via autonoma la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la IG con sé.
3) Il padre potrà incontrarsi con la IG a tutt'oggi minorenne e studente, Per_1
e tenerla con sé, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultima, a fine settimana alternati dal sabato mattina sino alla domenica sera, due giorni infrasettimanali al martedì e al venerdì con pernottamento. Resta inteso che il padre potrà vedere la IG ogniqualvolta ne faccia richiesta nel rispetto Per_1 degli impegni di quest'ultima, dandone preavviso alla madre almeno un giorno prima. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il padre terrà con sé dalla Per_1 mattina del 25 dicembre alla mattina del 31 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali tre giorni, che comprenderanno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. 4) Il IG. concorrerà al mantenimento della IG corrispondendo Parte_1 Per_1 alla IG.ra , entro il giorno 1 di ogni mese, un assegno mensile di € Parte_2
200,00 (Euro duecento/00), somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT di anno in anno. Inoltre il IG. provvederà a versare il 50% delle spese straordinarie Pt_1 necessarie per la IG, così specificate e suddivise:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei coniugi: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei coniugi: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei coniugi: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di
2 testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei coniugi: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei coniugi: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze studio dei figli e campi estivi. Le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo saranno concordate dai genitori.
5) Le parti fin d'ora prevedono e convengono che l'assegno unico e universale per alla IG erogato dall'INPS per il nucleo familiare verrà interamente percepito dalla IG.ra ; le detrazioni e deduzioni fiscali per la IG a carico Parte_2 sono convenute nella misura del 50% a favore di entrambi i genitori.
6) Entrambi i coniugi prestano il consenso e rilasciano l'autorizzazione a richiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti d'identità, anche validi per l'espatrio della IG minore , nonché al rilascio e/o rinnovo del Per_2 passaporto del suo passaporto.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8-10-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della IG non siano Per_1 in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
3 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.3841/2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio a OV (RO) il 27-9-2008 e
[...] li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OV (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a OV, il 20 novembre 2024
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3841/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: dipendente di RFI Spa reddito: euro 33.234,89 nell'anno d'imposta 2023 e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: artigiana presso la Pasticceria Dolci Tentazioni a OV reddito: euro 14.028,00 nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Alessia Panella presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a OV il 27-9-2008 (anno 2008, Numero 69, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni e dalla cui unione è nata la IG il 29-3-2009 Per_1
1 CONCLUSIONI Per i ricorrenti: Dichiarare la separazione personale dei coniugi e e Parte_2 Parte_1 conseguentemente omologare gli accordi intervenuti tra le parti, ordinandone all'Ufficiale di stato civile del Comune di OV (RO) l'annotazione sull'atto di matrimonio, dando atto che in base ai predetti accordi la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di scegliere la propria residenza ove meglio ritengano.
2) La IG minore della coppia, verrà affidata in maniera congiunta ad Per_1 entrambi i coniugi e sarà collocata prevalentemente presso l'abitazione della madre, con cui coabiterà; ciascuno dei genitori potrà esercitare in via autonoma la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la IG con sé.
3) Il padre potrà incontrarsi con la IG a tutt'oggi minorenne e studente, Per_1
e tenerla con sé, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultima, a fine settimana alternati dal sabato mattina sino alla domenica sera, due giorni infrasettimanali al martedì e al venerdì con pernottamento. Resta inteso che il padre potrà vedere la IG ogniqualvolta ne faccia richiesta nel rispetto Per_1 degli impegni di quest'ultima, dandone preavviso alla madre almeno un giorno prima. Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il padre terrà con sé dalla Per_1 mattina del 25 dicembre alla mattina del 31 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali tre giorni, che comprenderanno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. 4) Il IG. concorrerà al mantenimento della IG corrispondendo Parte_1 Per_1 alla IG.ra , entro il giorno 1 di ogni mese, un assegno mensile di € Parte_2
200,00 (Euro duecento/00), somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT di anno in anno. Inoltre il IG. provvederà a versare il 50% delle spese straordinarie Pt_1 necessarie per la IG, così specificate e suddivise:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei coniugi: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei coniugi: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo dei coniugi: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di
2 testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei coniugi: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei coniugi: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze studio dei figli e campi estivi. Le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo saranno concordate dai genitori.
5) Le parti fin d'ora prevedono e convengono che l'assegno unico e universale per alla IG erogato dall'INPS per il nucleo familiare verrà interamente percepito dalla IG.ra ; le detrazioni e deduzioni fiscali per la IG a carico Parte_2 sono convenute nella misura del 50% a favore di entrambi i genitori.
6) Entrambi i coniugi prestano il consenso e rilasciano l'autorizzazione a richiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti d'identità, anche validi per l'espatrio della IG minore , nonché al rilascio e/o rinnovo del Per_2 passaporto del suo passaporto.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8-10-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della IG non siano Per_1 in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
3 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.3841/2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio a OV (RO) il 27-9-2008 e
[...] li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OV (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a OV, il 20 novembre 2024
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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