Sentenza 27 novembre 1986
Massime • 1
Poiché l'Onere di fornire la prova rigorosa della giusta causa del licenziamento grava, ai sensi dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604, sul datore di lavoro, tale soggetto, ove abbia addebitato al lavoratore, come causa di giustificazione del licenziamento in tronco, una condotta non soltanto violatrice di fondamentali obblighi derivanti dal contratto di lavoro ma anche qualificata da dolo e perciò penalmente rilevante, è tenuto a provare non solo il fatto nella sua entità oggettiva ma anche il detto elemento soggettivo, che ha incidenza decisiva sulla valutazione della gravità dell'addebito. (nella specie, in cui al lavoratore era stata contestata la dolosa annotazione sulla bolletta - d'intesa con l'acquirente - di un quantitativo di merce inferiore a quello effettivo, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che l'Onere della prova non fosse limitato all'esistenza del divario nell'indicazione della merce consegnata all'acquirente ma ne dovesse concernere anche l'intenzionalità). ( V 340/81, mass n 410797; ( V 4833/77, mass n 388437).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/11/1986, n. 7017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7017 |
| Data del deposito : | 27 novembre 1986 |
Testo completo
Poiché l'Onere di fornire la prova rigorosa della giusta causa del licenziamento grava, ai sensi dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604, sul datore di lavoro, tale soggetto, ove abbia addebitato al lavoratore, come causa di giustificazione del licenziamento in tronco, una condotta non soltanto violatrice di fondamentali obblighi derivanti dal contratto di lavoro ma anche qualificata da dolo e perciò penalmente rilevante, è tenuto a provare non solo il fatto nella sua entità oggettiva ma anche il detto elemento soggettivo, che ha incidenza decisiva sulla valutazione della gravità dell'addebito. (nella specie, in cui al lavoratore era stata contestata la dolosa annotazione sulla bolletta - d'intesa con l'acquirente - di un quantitativo di merce inferiore a quello effettivo, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che l'Onere della prova non fosse limitato all'esistenza del divario nell'indicazione della merce consegnata all'acquirente ma ne dovesse concernere anche l'intenzionalità). ( V 340/81, mass n 410797; ( V 4833/77, mass n 388437).*