TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
LV OR Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara NI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 5425/2024 promosso da:
( ) nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Northampton (USA), rappresentata e difesa dall'avv. Federica Negretti;
e
( ) nato il [...] ad [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Caporalini;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, potendo gli stessi fissare la propria dimora ove lo ritengono più opportuno, dandosene reciproca ed immediata comunicazione da recapitarsi alla residenza dell'altro coniuge entro 7 (sette) giorni a mezzo raccomandata ar dell'avvenuta variazione.
- 1 - 2. La casa coniugale di proprietà dei genitori del signor viene assegnata al signor CP_1
Controparte_1
3. Sia il figlio maggiorenne che la minore non ancora Persona_1 Per_2 economicamente autosufficienti, saran iuntamente ad en i genitori con collocamento degli stessi presso la residenza del padre sita ad Ancona in via Trieste n.33 bis.
Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dei figli saranno assunte da entrambi i genitori, in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni degli stessi, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
4. I ricorrenti, considerata l'età anagrafica dei figli ( anni 15 e AR 18), li Per_2 Per_1 terranno con loro in egual misura durante l'arco della settimana e nei week end in base alle esigenze lavorative degli stessi e degli impegni scolastici e sportivi dei figli.
Per le festività i genitori si organizzeranno come segue:
a) trascorrerà con la madre 20 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze Per_2 estive, previo accordo con il padre entro il 10 di giugno di ogni anno, sei giorni anche non consecutivi durante le festività natalizie e tre giorni non consecutivi durante la festività pasquali;
b) trascorrerà ad anni alterni il giorno del 24 dicembre con un genitore ed il giorno Per_2
25 dicembre con l'altro genitore così come il 31 dicembre ed il 6 gennaio.
c) trascorrerà ad anni alterni la domenica di Pasqua con un genitore ed il giorno Per_2 dell'Angelo con l'altro genitore così come per le giornate del 25 aprile ed il primo maggio.
5. Avendo le parti raggiunto un accordo di natura economica prima dell'introduzione del presente giudizio e considerato che i figli saranno tenuti in egual misura da entrambi i genitori come sopra indicato, nulla sarà dovuto da un coniuge in favore dell'altro a titolo di mantenimento dei figli. Il predetto accordo prevede che il signor si farà carico del 100% CP_1 delle spese straordinarie necessarie per entrambe i figli.
6. Le parti essendo economicamente indipendenti non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e, pertanto, rinunciano all'assegno e/o ad ogni altra indennità e/o emolumento economico.
7. Entrambe le parti dichiarano che rinunciano a qualsivoglia reciproca ragione di credito per qualsivoglia titolo o ragione in ordine ai rapporti pregressi e, pertanto, rinunciano all'assegno e/o ad ogni altra indennità e/o emolumento economico.
8. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli.
9. I coniugi s'impegnano a reciproche e tempestive comunicazioni relative alle questioni attinenti alla minore.
10. Spese di lite compensate.”
* * * *
- 2 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San EO (PU) il 26/07/2003.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che in data 29/01/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con sentenza del 24/01/2024, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano
“comparsi” innanzi al Giudice relatore. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Giudice relatore richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), l. 898/70; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San EO (PU) il 26/07/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte II, serie A dell'anno 2003.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e di rinunciare reciprocamente all'assegno di divorzio, e corrispondenti agli interessi dei due figli, il primogenito maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, la secondogenita ancora minorenne, in favore dei quali le parti hanno concordato di provvedere in via diretta al loro mantenimento (con specifico riguardo alla minore, anche avuto riguardo ai tempi di permanenza con ciascun genitore, tendenzialmente paritari, pur regolamentati in maniera elastica avuto riguardo all'età della figlia;
le condizioni in esame sono state, comunque, positivamente sperimentate sin dalla separazione;
cfr. sentenza in atti).
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona e resteranno esclusivamente a carico del padre.
Non si ravvisa la necessità, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto della figlia minore, posto che le condizioni concordate risultano
- 3 - rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a San EO (PU) il 26/07/2003 e trascritto nel
[...] Controparte_1
Registro dello Stato Civile del Comune di San EO al n. 5, parte II, serie A dell'anno 2003; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San EO (PU) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara NI LV OR
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
LV OR Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara NI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 5425/2024 promosso da:
( ) nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Northampton (USA), rappresentata e difesa dall'avv. Federica Negretti;
e
( ) nato il [...] ad [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Caporalini;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, potendo gli stessi fissare la propria dimora ove lo ritengono più opportuno, dandosene reciproca ed immediata comunicazione da recapitarsi alla residenza dell'altro coniuge entro 7 (sette) giorni a mezzo raccomandata ar dell'avvenuta variazione.
- 1 - 2. La casa coniugale di proprietà dei genitori del signor viene assegnata al signor CP_1
Controparte_1
3. Sia il figlio maggiorenne che la minore non ancora Persona_1 Per_2 economicamente autosufficienti, saran iuntamente ad en i genitori con collocamento degli stessi presso la residenza del padre sita ad Ancona in via Trieste n.33 bis.
Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dei figli saranno assunte da entrambi i genitori, in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni degli stessi, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
4. I ricorrenti, considerata l'età anagrafica dei figli ( anni 15 e AR 18), li Per_2 Per_1 terranno con loro in egual misura durante l'arco della settimana e nei week end in base alle esigenze lavorative degli stessi e degli impegni scolastici e sportivi dei figli.
Per le festività i genitori si organizzeranno come segue:
a) trascorrerà con la madre 20 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze Per_2 estive, previo accordo con il padre entro il 10 di giugno di ogni anno, sei giorni anche non consecutivi durante le festività natalizie e tre giorni non consecutivi durante la festività pasquali;
b) trascorrerà ad anni alterni il giorno del 24 dicembre con un genitore ed il giorno Per_2
25 dicembre con l'altro genitore così come il 31 dicembre ed il 6 gennaio.
c) trascorrerà ad anni alterni la domenica di Pasqua con un genitore ed il giorno Per_2 dell'Angelo con l'altro genitore così come per le giornate del 25 aprile ed il primo maggio.
5. Avendo le parti raggiunto un accordo di natura economica prima dell'introduzione del presente giudizio e considerato che i figli saranno tenuti in egual misura da entrambi i genitori come sopra indicato, nulla sarà dovuto da un coniuge in favore dell'altro a titolo di mantenimento dei figli. Il predetto accordo prevede che il signor si farà carico del 100% CP_1 delle spese straordinarie necessarie per entrambe i figli.
6. Le parti essendo economicamente indipendenti non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento e, pertanto, rinunciano all'assegno e/o ad ogni altra indennità e/o emolumento economico.
7. Entrambe le parti dichiarano che rinunciano a qualsivoglia reciproca ragione di credito per qualsivoglia titolo o ragione in ordine ai rapporti pregressi e, pertanto, rinunciano all'assegno e/o ad ogni altra indennità e/o emolumento economico.
8. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli.
9. I coniugi s'impegnano a reciproche e tempestive comunicazioni relative alle questioni attinenti alla minore.
10. Spese di lite compensate.”
* * * *
- 2 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San EO (PU) il 26/07/2003.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che in data 29/01/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con sentenza del 24/01/2024, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano
“comparsi” innanzi al Giudice relatore. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Giudice relatore richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), l. 898/70; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San EO (PU) il 26/07/2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte II, serie A dell'anno 2003.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e di rinunciare reciprocamente all'assegno di divorzio, e corrispondenti agli interessi dei due figli, il primogenito maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, la secondogenita ancora minorenne, in favore dei quali le parti hanno concordato di provvedere in via diretta al loro mantenimento (con specifico riguardo alla minore, anche avuto riguardo ai tempi di permanenza con ciascun genitore, tendenzialmente paritari, pur regolamentati in maniera elastica avuto riguardo all'età della figlia;
le condizioni in esame sono state, comunque, positivamente sperimentate sin dalla separazione;
cfr. sentenza in atti).
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona e resteranno esclusivamente a carico del padre.
Non si ravvisa la necessità, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto della figlia minore, posto che le condizioni concordate risultano
- 3 - rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a San EO (PU) il 26/07/2003 e trascritto nel
[...] Controparte_1
Registro dello Stato Civile del Comune di San EO al n. 5, parte II, serie A dell'anno 2003; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San EO (PU) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara NI LV OR
- 4 -