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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/04/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 710/2024
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- 1 - ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 710/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
nato a [...] il [...], nella qualità di titolare della Parte_1 [...]
ditta di Autocarrozzeria - Autonoleggio - Soccorso stradale - Deposito CP_1
Giudiziario (P.I. , elettivamente domiciliato in Monasterace, alla via P.IVA_1
Venezia snc, presso lo studio dell'avv. Antonella Mesiti che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso per legge Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato;
RESISTENTE
Oggetto: Ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002, depositato in data 09.07.2024,
titolare della ditta ha proposto opposizione avverso il Parte_1 CP_1
rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso al custode giudiziario emesso, in data
19.06.2024, dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Locri e notificato a mezzo PEC il 20.06.2024, nell'ambito del Proc. Penale n. 2697/2006
RGNR Mod. 44 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri e n.
2161/2006 R. GIP. L'istanza rigettata aveva a oggetto la richiesta di liquidazione dell'indennità, quantificata in € 2.086,20 (IVA al 22% compresa), spettante all'istante per l'attività di custodia di 1.100 kg di cavi di rame, durante il periodo dal 13.11.2006 al 15.02.2007, come da decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Locri. Il ricorrente, allegando che con il provvedimento impugnato il giudice ha erroneamente ritenuto che fosse maturata la prescrizione decennale del credito, ha proposto opposizione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare
- 2 - e dichiarare che il Tribunale di Locri Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari è incorso in errore nel rigettare le richieste di liquidazione di cui in premessa per intervenuta prescrizione del credito e, per l'effetto disporre che il Sig. n.q., ha diritto al pagamento Parte_1
dell'indennità di custodia, per come già determinata nella misura di € 2.086,20, ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, o che sarà liquidata in via equitativa”; con conseguente condanna alla refusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93
c.p.c.”.
Disposta la notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, con comparsa di costituzione e risposta del 28.10.2024, si è costituito in giudizio il , il quale si è opposto all'accoglimento Controparte_2
del ricorso, eccependo la prescrizione del diritto, stante la presentazione della sola istanza di liquidazione del 30.09.2020.
All'esito della prima udienza, il Giudice, acquisita la documentazione inerente alla custodia del bene sequestrato posta alla base dell'istanza di liquidazione, ha rinviato la causa per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine perentorio fino al 24 marzo
2025.
§ 2. Il ricorso è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito riportate.
È incontestato tra le parti, nonché provato documentalmente, che il ricorrente ha svolto l'attività di custode giudiziario di 1.100 kg di cavi di rame, durante il periodo dal 13.11.2006 al 15.02.2007. Per tale attività il custode ha avanzato una prima istanza di liquidazione in data 16.07.2015, reiterata in data 30.09.2020.
Giova osservare che, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, richiamato altresì nel decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione, «Il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato a una prestazione non periodica, ma continuativa, e matura di giorno in giorno, sicché è soggetto a prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno,
a meno che nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi in tal caso ritenere configurabile una prestazione
- 3 - periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi» (Cass. Sez. U, n. 25161 del 24/04/2002).
Ciò posto, il giudice della liquidazione ha ritenuto, considerando la sola istanza avanzata in data 30.09.2020, che il diritto alla liquidazione dell'odierno ricorrente fosse prescritto. Tale conclusione, però, non ha tenuto conto dell'atto interruttivo della prescrizione intervenuto, sebbene l'istante proponendo ex novo l'istanza di liquidazione anziché sollecitare l'evasione dell'originaria istanza ha indotto in errore il giudicante. Tuttavia, ha dimostrato di aver depositato una prima CP_1
richiesta di liquidazione sulla piattaforma SIAMM in data 16.07.2015 (regolarmente protocollata al n. W576924), come risultante dalle produzioni di entrambe le parti in giudizio. Tale richiesta di liquidazione del 2015 costituisce un atto idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., con la conseguenza che il termine decennale di prescrizione, in forza della disciplina di cui al successivo art. 2945 c.c., è iniziato a decorrere di nuovo a partire dal 17.07.2015 e alla data del 30.09.2020 non era ancora spirato.
Esclusa, dunque, l'intervenuta prescrizione del diritto alla liquidazione del custode nel caso in esame, va riconosciuto allo stesso il relativo compenso.
§ 3. Quanto alla liquidazione, l'indennità di custodia va liquidata in ossequio a quanto stabilito dall'art. 276 D.P.R. 115/2002, non essendo contemplata nel D.M.
265/2006 liquidazioni inerenti a beni quali quelli in custodia. Tuttavia, poiché non si registrano usi locali (ai quali rinviano l'art. 58, comma 2, e l'art. 276 del citato
D.P.R.), diviene necessario procedere con metodo equitativo.
La giurisprudenza di legittimità, in merito, ha stabilito che «È legittima la liquidazione in via equitativa del compenso al custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale, allorché quella che si dovrebbe disporre con riferimento alle tariffe o agli usi locali non sia ritenuta adeguata e corrispondente alla valutazione dell'attività prestata dal custode stesso nel caso specifico.» (cfr. Cass. pen. Sez. 4, Sentenza
n. 5710 del 06/11/2007, conforme Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 20176 del
10/02/2004, per cui «In tema di compensi al custode giudiziario legittimamente il giudice, quanto non ritenga le tariffe vigenti e usi locali adeguati e corrispondenti alla "aestimatio"
- 4 - dell'attività prestata nella specificità del caso, può ricorrere a liquidazione equitativa dell'indennità, ancorandola alla qualità e alla quantità dell'impegno del custode»). Ne consegue che la liquidazione equitativa deve ritenersi legittima a fortiori in mancanza di tariffe o usi locali.
Considerando che, nel caso di specie, la custodia è avvenuta allo scoperto e ha riguardato 1.100 kg di cavi di rame per il periodo dal 13.11.2006 al 15.02.2007 (94 giorni), nonché che i beni in questione non necessitavano di alcuna particolare cura per la custodia e che l'impegno del custode si è limitato al mero ricovero degli stessi in un luogo ove fossero al riparo dal pericolo della sottrazione, ritiene il Tribunale che sia equo liquidare la somma di euro 3,00 per ognuno dei 94 giorni di custodia
(pari a euro 294,00) ed euro 400,00 per le spese di carico, scarico e trasporto, tenuto conto del materiale trasportato e delle modalità di tempo e luogo in cui lo stesso è avvenuto, per un totale di euro 694,00.
§ 4. Quanto alle spese di giudizio, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e dei motivi che hanno portato all'accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al n. r.g.a.c. 710/2024, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto emesso in data
19.06.2024 (Proc. Penale N. 2697/2006 RGNR Mod. 44 della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Locri e N. 2161/2006 R. GIP) dal Giudice per le
Indagini Preliminari presso il Tribunale di Locri, liquida in favore di Parte_1
nella qualità di titolare della la somma complessiva di euro 694,00, CP_1
oltre IVA se dovuta, ponendola a carico dello Stato;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Locri il 16 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 5 -
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- 1 - ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 710/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente
TRA
nato a [...] il [...], nella qualità di titolare della Parte_1 [...]
ditta di Autocarrozzeria - Autonoleggio - Soccorso stradale - Deposito CP_1
Giudiziario (P.I. , elettivamente domiciliato in Monasterace, alla via P.IVA_1
Venezia snc, presso lo studio dell'avv. Antonella Mesiti che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso per legge Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato;
RESISTENTE
Oggetto: Ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002, depositato in data 09.07.2024,
titolare della ditta ha proposto opposizione avverso il Parte_1 CP_1
rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso al custode giudiziario emesso, in data
19.06.2024, dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Locri e notificato a mezzo PEC il 20.06.2024, nell'ambito del Proc. Penale n. 2697/2006
RGNR Mod. 44 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri e n.
2161/2006 R. GIP. L'istanza rigettata aveva a oggetto la richiesta di liquidazione dell'indennità, quantificata in € 2.086,20 (IVA al 22% compresa), spettante all'istante per l'attività di custodia di 1.100 kg di cavi di rame, durante il periodo dal 13.11.2006 al 15.02.2007, come da decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Locri. Il ricorrente, allegando che con il provvedimento impugnato il giudice ha erroneamente ritenuto che fosse maturata la prescrizione decennale del credito, ha proposto opposizione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare
- 2 - e dichiarare che il Tribunale di Locri Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari è incorso in errore nel rigettare le richieste di liquidazione di cui in premessa per intervenuta prescrizione del credito e, per l'effetto disporre che il Sig. n.q., ha diritto al pagamento Parte_1
dell'indennità di custodia, per come già determinata nella misura di € 2.086,20, ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, o che sarà liquidata in via equitativa”; con conseguente condanna alla refusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi ex art. 93
c.p.c.”.
Disposta la notificazione del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, con comparsa di costituzione e risposta del 28.10.2024, si è costituito in giudizio il , il quale si è opposto all'accoglimento Controparte_2
del ricorso, eccependo la prescrizione del diritto, stante la presentazione della sola istanza di liquidazione del 30.09.2020.
All'esito della prima udienza, il Giudice, acquisita la documentazione inerente alla custodia del bene sequestrato posta alla base dell'istanza di liquidazione, ha rinviato la causa per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., disponendone la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine perentorio fino al 24 marzo
2025.
§ 2. Il ricorso è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito riportate.
È incontestato tra le parti, nonché provato documentalmente, che il ricorrente ha svolto l'attività di custode giudiziario di 1.100 kg di cavi di rame, durante il periodo dal 13.11.2006 al 15.02.2007. Per tale attività il custode ha avanzato una prima istanza di liquidazione in data 16.07.2015, reiterata in data 30.09.2020.
Giova osservare che, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, richiamato altresì nel decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione, «Il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato a una prestazione non periodica, ma continuativa, e matura di giorno in giorno, sicché è soggetto a prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno,
a meno che nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi in tal caso ritenere configurabile una prestazione
- 3 - periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi» (Cass. Sez. U, n. 25161 del 24/04/2002).
Ciò posto, il giudice della liquidazione ha ritenuto, considerando la sola istanza avanzata in data 30.09.2020, che il diritto alla liquidazione dell'odierno ricorrente fosse prescritto. Tale conclusione, però, non ha tenuto conto dell'atto interruttivo della prescrizione intervenuto, sebbene l'istante proponendo ex novo l'istanza di liquidazione anziché sollecitare l'evasione dell'originaria istanza ha indotto in errore il giudicante. Tuttavia, ha dimostrato di aver depositato una prima CP_1
richiesta di liquidazione sulla piattaforma SIAMM in data 16.07.2015 (regolarmente protocollata al n. W576924), come risultante dalle produzioni di entrambe le parti in giudizio. Tale richiesta di liquidazione del 2015 costituisce un atto idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., con la conseguenza che il termine decennale di prescrizione, in forza della disciplina di cui al successivo art. 2945 c.c., è iniziato a decorrere di nuovo a partire dal 17.07.2015 e alla data del 30.09.2020 non era ancora spirato.
Esclusa, dunque, l'intervenuta prescrizione del diritto alla liquidazione del custode nel caso in esame, va riconosciuto allo stesso il relativo compenso.
§ 3. Quanto alla liquidazione, l'indennità di custodia va liquidata in ossequio a quanto stabilito dall'art. 276 D.P.R. 115/2002, non essendo contemplata nel D.M.
265/2006 liquidazioni inerenti a beni quali quelli in custodia. Tuttavia, poiché non si registrano usi locali (ai quali rinviano l'art. 58, comma 2, e l'art. 276 del citato
D.P.R.), diviene necessario procedere con metodo equitativo.
La giurisprudenza di legittimità, in merito, ha stabilito che «È legittima la liquidazione in via equitativa del compenso al custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale, allorché quella che si dovrebbe disporre con riferimento alle tariffe o agli usi locali non sia ritenuta adeguata e corrispondente alla valutazione dell'attività prestata dal custode stesso nel caso specifico.» (cfr. Cass. pen. Sez. 4, Sentenza
n. 5710 del 06/11/2007, conforme Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 20176 del
10/02/2004, per cui «In tema di compensi al custode giudiziario legittimamente il giudice, quanto non ritenga le tariffe vigenti e usi locali adeguati e corrispondenti alla "aestimatio"
- 4 - dell'attività prestata nella specificità del caso, può ricorrere a liquidazione equitativa dell'indennità, ancorandola alla qualità e alla quantità dell'impegno del custode»). Ne consegue che la liquidazione equitativa deve ritenersi legittima a fortiori in mancanza di tariffe o usi locali.
Considerando che, nel caso di specie, la custodia è avvenuta allo scoperto e ha riguardato 1.100 kg di cavi di rame per il periodo dal 13.11.2006 al 15.02.2007 (94 giorni), nonché che i beni in questione non necessitavano di alcuna particolare cura per la custodia e che l'impegno del custode si è limitato al mero ricovero degli stessi in un luogo ove fossero al riparo dal pericolo della sottrazione, ritiene il Tribunale che sia equo liquidare la somma di euro 3,00 per ognuno dei 94 giorni di custodia
(pari a euro 294,00) ed euro 400,00 per le spese di carico, scarico e trasporto, tenuto conto del materiale trasportato e delle modalità di tempo e luogo in cui lo stesso è avvenuto, per un totale di euro 694,00.
§ 4. Quanto alle spese di giudizio, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e dei motivi che hanno portato all'accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al n. r.g.a.c. 710/2024, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto emesso in data
19.06.2024 (Proc. Penale N. 2697/2006 RGNR Mod. 44 della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Locri e N. 2161/2006 R. GIP) dal Giudice per le
Indagini Preliminari presso il Tribunale di Locri, liquida in favore di Parte_1
nella qualità di titolare della la somma complessiva di euro 694,00, CP_1
oltre IVA se dovuta, ponendola a carico dello Stato;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Locri il 16 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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