Rigetto
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/07/2025, n. 5695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5695 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2025
N. 05695/2025REG.PROV.COLL.
N. 04017/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4017 del 2022, proposto da NN PA in qualità di titolare dell’impresa individuale Mlo IA di PA NN , rappresentato e difeso dall’avvocato Gianclaudio Pazzaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 11414/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Sergio Zeuli e udito l’avvocato Gianclaudio Pazzaglia;
viste le conclusioni di parte appellata come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato la domanda della parte appellante di risarcimento danni, derivanti dai provvedimenti di non ammissione all'importazione emessi dall'Ufficio di Sanità Aerea di Bologna – Ministero della Sanità nei suoi confronti, dichiarati illegittimi con sentenza del T.A.R. Lazio n. 10541/2007.
A supporto del gravame la parte espone le seguenti circostanze:
nel 1995 e nel 1998 la LO Products Co. le conferiva l’incarico di importare e distribuire i propri prodotti, in IA e nei paesi limitrofi, con diritto di esclusiva e così, sotto la ditta LO IA, dal 1995 aveva iniziato ad importare e commercializzarne i prodotti;
il 13 dicembre del 2001, il Ministero della Salute, Ufficio di Sanità Aerea di Bologna, bloccava lo sdoganamento di una partita di prodotti chiedendo alcune informazioni, prontamente fornite;
il 21 giugno del 2002 la suddetta autorità, con provvedimenti di non ammissione all’importazione n. 2595, 2596,2597,2598,2599,2600,2601,2602 e 2603, dichiarava i suddetti prodotti non idonei per essere importati in IA, non essendo rispondenti ai requisiti ed alle condizioni per garantire la tutela della salute e la corretta informazione del consumatore;
impugnava i suddetti provvedimenti dinanzi al TAR del Lazio che, con la ricordata sentenza n.10541 del 2017, accoglieva il ricorso annullando gli atti;
il Consiglio di Stato, adìto in appello dal Ministero della Salute a mezzo dell’Avvocatura Generale, con decreto n.55/2015 del 26 gennaio del 2015 dichiarava perento l’appello;
con ricorso ex art. 30 c.p.a. il 28 maggio del 2015 la parte appellante adìva il TAR del Lazio chiedendo la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subìti a causa dei provvedimenti illegittimi quantificati in euro 24.383,60 per perdita subìta e in euro 3.935.428,49 per mancato guadagno, oltre al danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa;
il TAR del Lazio, all’udienza del 10 giugno del 2020 pronunciava sentenza non definitiva n. 9264/2020 con cui accoglieva il ricorso, in ordine alla sussistenza del danno emergente subìto dall’instante, condannando il Ministero al pagamento della somma di euro 24.818,87, oltre interessi legali sulla somma rivalutata;
in ordine al mancato guadagno, il TAR disponeva verificazione tecnica ex art. 66 del c.p.a., conferendo incarico al Direttore dell’Agenzia delle Entrate di Livorno, affinché accertasse la sussistenza o meno del danno che, in grave ritardo, solo il 15 giugno del 2021, depositava la relazione con gli allegati;
la parte appellante, il 20 luglio del 2021 proponeva ricorso per motivi aggiunti coi quali criticava metodo e risultati della verificazione ed esponendo altresì di aver perso tutto il fatturato degli anni precedenti, con conseguente danno da mancato guadagno;
al contempo depositava le fatture della ditta LO che dimostravano che, negli anni precedenti agli illegittimi provvedimenti di non ammissione, commerciava esclusivamente i suddetti prodotti;
con la sentenza n.11414/2021 il TAR accoglieva parzialmente il ricorso, condannando il Ministero a corrispondere, a titolo di risarcimento danno, alla ditta LO, la somma di euro 1960,43, oltre interessi legali e rivalutazione.
Tanto premesso, venivano dedotti i seguenti motivi di appello avverso la sentenza impugnata:
a) ERRONEITA’ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA DICHIARATO INAMMISSIBILI I MOTIVI AGGIUNTI DIRETTI AD IMPUGNARE LA RELAZIONE DI VERIFICAZIONE, ANCHE PERCHE’ NON NOTIFICATI ALL’AGENZIA DELL’ENTRATE DI LIVORNO E PERCHE’ FORMULATI IN UN GIUDIZIO CHIUSO DALLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA NON DEFINITIVA N.9264/2020; ERRONEITA’ DELLA VERIFICAZIONE;
b) ERRONEITA’ DELLA DETERMINAZIONE DEL VERIFICATORE CHE HA LIMITATO LA FLESSIONE DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE PER IL SOLO 2002;
c) ERRONEITA’ PIU’ IN GENERALE DEL CRITERIO ADOTTATO PER DETERMINARE IL LUCRO CESSANTE;
d) ERRONEITA’ ED INGIUSTIZIA DELLA DECISIONE NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO DI COMPENSARE LE SPESE DI LITE.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Salute, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. Il primo motivo d’appello contesta la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal primo giudice, con riferimento ai motivi aggiunti che la parte appellante aveva proposto per impugnare la relazione di verificazione disposta dal TAR per ottenere un approfondimento istruttorio. Inammissibilità dichiarata sia perché la relazione di verificazione non costituisce un atto autonomamente impugnabile, sia perché il ricorso non era stato preceduto dalla notifica all’ente cui apparteneva il verificatore (l’Agenzia delle Entrate), e sia, infine, perché la questione non poteva essere sollevata, in quanto preclusa dalla sentenza non definitiva n. 9264/2020.
3.1. La doglianza sostiene innanzitutto che, in quella parte, la pronuncia sarebbe il frutto di un travisamento, perché quel mezzo di gravame aveva semplicemente contestato al verificatore di non aver rispettato il “ modus procedendi ” indicato dal giudice, che aveva sottolineato la necessità di rispettare il contraddittorio tra le parti, prima di iniziare a redigere l’elaborato; non avendolo fatto, l’incaricato avrebbe leso il diritto di difesa dell’allora ricorrente che, se fosse stato posto in condizione di partecipare all’accertamento, avrebbe apportato elementi utili all’istruttoria.
Contesta inoltre che fosse dovuta la notifica dei motivi aggiunti all’Agenzia delle Entrate, dal momento che questa amministrazione non era parte del giudizio. Si assume infine che diversamente da quanto ritenuto dal TAR la questione del mancato guadagno (ossia della voce di danno rappresentata dal lucro cessante) non era stata oggetto di pronuncia da parte della sentenza non definitiva n. 9264 del 2020, “ che aveva trattato l’”an debeatur” e la quantificazione del danno da perdita subita ”, e dunque che alcuna preclusione derivava dal passaggio in giudicato di quest’ultima.
3.2. Questo stesso primo motivo, ma prevalentemente il secondo motivo d’appello – che perciò può essere trattato congiuntamente al precedente - contestano poi, nel merito, gli esiti cui è pervenuta la relazione di verificazione, nella parte in cui ha ritenuto di liquidare il danno da lucro cessante limitandolo alle sole perdite subìte dalla società per l’anno 2002; al contrario, secondo la parte appellante, la flessione dei ricavi avrebbe dovuto essere riferita a tutti gli anni di efficacia dei provvedimenti di inibizione all’importazione che sono stati la causa dalla quale sono derivati i mancati guadagni che l’appellante, se quei provvedimenti non fossero stati emessi, avrebbe potuto ottenere dalla commercializzazione del prodotto, che le era stata invece interdetta.
Di conseguenza, il secondo mezzo di gravame individua il danno da lucro cessante pari ad una media annua di euro 300.846,53, rappresentando che, negli anni seguenti al blocco della commercializzazione, imposto dai provvedimenti illegittimi, la LO IA non ha più potuto importare i suddetti prodotti e rivenderli, e che questa rappresentava l’attività esclusiva da essa svolta, con conseguente perdita dell’intero fatturato.
3.3. Il primo motivo di appello, nella prima parte, è irrilevante, prima ancora di essere infondato.
3.3.1. Infatti, il primo giudice, pur rilevando l’improprietà del ricorso all’istituto dei motivi aggiunti, ha in ogni caso valutato le critiche sollevate dalla parte appellante alla relazione di verificazione, esposte col suddetto mezzo, ritenendole non convincenti e preferendo, di conseguenza, recepire le considerazioni rassegnate dal verificatore, unitamente ai risultati cui questi è pervenuto con riferimento alla liquidazione del danno risarcibile a titolo di lucro cessante.
Il che significa che, a prescindere dal nomen dato al mezzo giuridico con cui l’originario ricorrente le ha introdotte nel processo, le sue critiche alla verificazione sono state oggetto di compiuta disamina da parte del TAR, dalla qual cosa deriva, evidentemente, la segnalata irrilevanza del motivo, per come esso è formulato.
3.3.2. In ogni caso la doglianza è anche infondata dal momento che, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, la verificazione non rappresenta un provvedimento amministrativo, dotato di efficacia modificativa dell’ordinamento giuridico, bensì un mezzo istruttorio a disposizione del giudice per la decisione della causa; come tale essa non rappresenta un atto autonomamente impugnabile, ma è piuttosto un elemento di prova che, come gli altri, può essere commentato, valutato e criticato attraverso le memorie depositate in giudizio ai sensi dell’art. 73 del c.p.a., senza la necessità di gravarlo specificamente con rimedi impugnatori tipici.
Ripetesi in ogni caso che, ad onta del nome utilizzato, la parte ha potuto comunque rappresentare le suddette critiche al giudicante, il quale le ha puntualmente esaminate, disattendendole.
3.3.3. Stanti così le cose, per vero, è stato anche superfluo affermare, come ha fatto il primo giudice, che i motivi aggiunti erano inammissibili anche per la mancata notifica all’ufficio del verificatore perché le considerazioni che precedono sono sufficienti a precludere ex ante , il ricorso per motivi aggiunti in questo frangente, dunque non ha senso predicarne l’irritualità per omessa notifica al contro-interessato, evidentemente.
3.3.4. Infine, quanto alle preclusioni discendenti dalla sentenza non definitiva n. 9264/2020, nel prosieguo si darà conto anche di questa ulteriore obiezione, che è comunque anch’essa irrilevante.
Conviene però sin d’ora precisare che al verificatore era stato chiesto di determinare il danno risarcibile da lucro cessante, perché quello da danno emergente era stato già individuato dalla suddetta decisione, e che, corrispondendo al quesito, su questi aspetti la relazione di verificazione si è intrattenuta.
3.3.5. Venendo alla sub-doglianza che contesta al verificatore di non aver rispettato il contraddittorio nelle procedure di verifica, si osserva che, poiché neppure in questa sede la parte ha esposto considerazioni o proposto elementi idonei a mettere in dubbio i risultati cui quest’ultimo è pervenuto, deve conseguentemente presumersi che, quand’anche vi fosse stata, una più attiva partecipazione della parte allo svolgimento delle operazioni del verificatore non avrebbe avuto alcuna significativa incidenza sui risultati cui quest’ultimo è pervenuto.
Del resto, si aggiunge, il verificatore ha proceduto alla liquidazione del danno utilizzando documenti aventi un valore obiettivo, non suscettibile di interpretazione, quali ricavi, utili e perdite, estratti dall’anagrafe tributaria, il che conferma che alcuna utilità avrebbe dato a detta ricostruzione l’apporto collaborativo che la parte si duole sia mancato.
3.3.6. Il primo, e soprattutto il secondo motivo d’appello sono poi infondati nella parte in cui criticano gli esiti della relazione di verificazione.
3.3.6.1. A tal proposito va premesso che quest’ultimo atto, composto di sette pagine, e basato soprattutto su calcoli aritmetici e matematici, dunque oggettivi, risulta congruamente motivato e perviene all’individuazione del danno da lucro cessante grazie all’uso di una metodologia di valutazione ed accertamento che il Collegio ritiene corretta.
3.3.6.1. Avuto riguardo più specificamente agli esiti cui il verificatore è pervenuto, si osserva che l’avere costui riferito il danno da lucro cessante al solo fatturato relativo al 2002, e nella misura del 4% secondo l’utile che normalmente ritraeva dalla attività, dipende dalla circostanza oggettiva che la flessione commerciale si è verificata solo con riferimento a tale annualità. Infatti negli anni successivi a questa annata, l’attività commerciale si è ripresa, riallineandosi tendenzialmente ai valori da essa ottenuti nel triennio precedente il 2002, dove solo in un anno si era registrato un calo.
D’altro canto, è corretto che il verificatore abbia utilizzato i dati evincibili dall’anagrafe tributaria, che devono ritenersi attendibili fino a prova contraria e che peraltro in questo caso fotografano con particolare attendibilità la vita economica aziendale del periodo in valutazione, considerato che l’attività era costituita da importazioni e successiva rivendita sul territorio nazionale di prodotti esteri, dunque era tutta tracciabile.
3.3.6.2. D’altronde che, dal 2003 in poi l’attività dell’appellante si sia ripresa, dopo la flessione conseguente al blocco imposto con i provvedimenti annullati, è circostanza ammessa dalla stessa che – peraltro, doverosamente, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1227 c.c. in tema di obbligo del danneggiato di limitare le conseguenze dannose da fatto illecito – ha dichiarato di essersi riorganizzata, dopo quell’anno, proprio allo scopo di limitare ulteriori perdite.
3.3.6.3. Or bene, poiché il limitare le conseguenze dannose costituiva, come appena osservato, un preciso obbligo a carico della parte danneggiata, è evidente che i risultati, benefici, di tale impegno debbano essere detratti dall’ammontare dei danni risarcibili.
Semmai, a tutto concedere, la parte avrebbe potuto chiedere di essere risarcita ( rectius: indennizzata) dei costi sostenuti per procedere alla suddetta riorganizzazione aziendale, previa, beninteso, detrazione dei maggiori guadagni (cioè dei vantaggi) con essa ottenuti, a titolo di compensatio lucri cum damno, dimostrati dal cospicuo aumento del fatturato, ma di tali spese aggiuntive non ha dato alcuna prova, né ha formulato specifica richiesta nel corso del giudizio.
3.3.6.4. In disparte l’ulteriore considerazione che, a stretto rigore, i maggiori costi sostenuti per la riconversione parziale delle attività commerciali rientrerebbero nella voce di danno emergente, e, come appena osservato, non essendo stati mai prima oggetto di domanda, l’esercizio della relativa pretesa era verosimilmente preclusa alla parte a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 9264/2020 del TAR Lazio, come condivisibilmente ritenuto dalla decisione impugnata.
4. Il sub-motivo al secondo motivo d’appello lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe valutato la richiesta relativa al danno non patrimoniale patito dalla parte appellante.
L’avere quest’ultima subìto un divieto all’importazione dei prodotti tradizionalmente commercializzati, motivato con l’impossibilità di garantire la sicurezza e la tutela della salute del consumatore, avrebbe ingiustamente cagionato un discredito commerciale all’impresa, meritevole di autonomo risarcimento.
4.1. Il motivo è, prima ancora che infondato, innanzitutto inammissibile, dal momento che il presente gravame ha ad oggetto il danno da lucro cessante, viceversa il danno lamentato dalla parte nell’occorso, afferisce lato sensu , sia pure a carattere non patrimoniale, al danno emergente. Dunque la contestata omissione in cui sarebbe incorso il primo giudice, anche in questo caso, avrebbe dovuto essere fatta valere avverso la sentenza n. 9264/2020, che invece non risulta impugnata in parte qua .
4.2. In ogni caso il motivo è anche infondato. A tal fine occorre, brevemente, ripercorrere le motivazioni della decisione giurisdizionale che, all’origine del contenzioso, annullò i divieti imposti dall’autorità sanitaria.
4.2.1. La sentenza del TAR n.10541/2007 del 29 ottobre del 2007 del TAR Lazio, che ha dichiarato l’illegittimità di quei provvedimenti, ha rilevato un vizio di incompetenza nei blocchi alla commercializzazione disposti dall’Ufficio Sanità dell’area di Bologna del Ministero della Salute, per avere indebitamente proceduto ad un controllo di qualità del prodotto e sulla natura delle sue componenti, senza avvedersi che detto controllo era già stato effettuato dalla struttura centrale del Ministero della Sanità.
Dunque, secondo il TAR del Lazio, il controllo dell’ufficio periferico avrebbe dovuto limitarsi a verificare la corrispondenza tra l’etichetta, nel frattempo cambiata, e gli ingredienti del prodotto.
E’ dunque la modalità del controllo che, secondo quella sentenza, era illegittima non i risultati, in sé, cui è pervenuta. Il che esclude che quel giudice abbia dichiarato l’illegittimità delle decisioni impugnate per vizi riferibili al loro contenuto.
4.2.2. Del resto le motivazioni versate negli atti di divieto non contenevano dati che potevano, quanto meno in modo palese e diretto, recare danno da discredito commerciale alla società appellante. Infatti, lungi dal pronunciarsi in termini dichiaratamente negativi, e tanto meno in termini assertivi della nocività del prodotto in commercio, quegli atti hanno individuato la principale ragione della preclusione della loro messa in vendita, sostanzialmente in una non esauriente informazione, ché non era dato evincersi dalle suddette etichette e che rappresenta, comunque, tuttora, un dato non contestato.
La dizione utilizzata a supporto del divieto è, infatti, “prodotto contenente ingredienti dei quali non è possibile valutare la sicurezza.” Detta affermazione è evidentemente non idonea a produrre il lamentato discredito commerciale della ditta, (cfr. Cassazione civile, sez. II , 21/08/2023 , n. 24872), a fondare il quale occorrono robusti elementi di pregiudizio alla reputazione imprenditoriale, di cui sia accertata la falsità.
4.2.3. Aggiungasi che la parte, se si esclude l’allegazione della flessione subìta nell’anno successivo ai provvedimenti, comunque riassorbita nella voce di lucro cessante, non ha dato prova di una particolare pubblicizzazione di questi provvedimenti negativo presso il pubblico di consumatori, il che fa ritenere che la circostanza sia rimasta confinata, quanto alla sua conoscibilità, in ambiti ristretti, e conferma la carenza di prova in ordine al danno reputazionale reclamato.
5. Il terzo motivo d’appello contesta alla verificazione, e, per essa, alla sentenza che ne ha recepito gli esiti, di avere applicato una nozione eccessivamente ristretta di mancato guadagno, al fine di individuare la voce di lucro cessante quale componente del danno subìto dalla parte, a causa dei provvedimenti illegittimi.
Secondo la parte appellante, in questo concetto non rientra solo la diminuzione degli utili che si è registrata, come asfitticamente ritenuto dal verificatore, ma anche la perdita dell’avviamento, degli investimenti, della pubblicità e dell’intera organizzazione aziendale e finanziaria messe in campo per promuovere la vendita, inopinatamente inibita, del prodotto. E poiché per tredici anni, nel caso di specie, la parte appellante non ha potuto commercializzare i prodotti della LO USA, commercio che, come detto, rappresentava l’unica attività svolta dalla Ditta LO, comunque il lucro cessante calcolato dal verificatore risulta sensibilmente più basso dell’ammontare dei danni cagionatile.
5.1. Il motivo è, per più versi, infondato.
5.1.1. Innanzitutto esso indica, a fondamento della ricostruzione, degli elementi che pertengono, per la maggior parte, a voci di danno emergente e non di lucro cessante, che è invece l’oggetto della presente controversia. Di conseguenza trattasi, ancora una volta, di circostanza la cui disamina è preclusa dal passaggio in giudicato della sentenza n. 9264/2020.
5.1.2. A prescindere dal rilievo, per vero assorbente, che precede, il motivo in esame risulta anche indimostrato, dal momento che i dati emergenti dall’anagrafe fiscale non confermano che l’intera attività commerciale dell’appellante fosse dedicata alla commercializzazione dei prodotti LO USA, poi bloccati in virtù dei provvedimenti doganali in questione (cfr. pag.4 e 7 della relazione di verificazione in atti).
Né la circostanza può dirsi essere stata provata dall’interessata, sulla quale pure incombeva il relativo onere. Dunque, a tutto concedere, che il rimborso avesse dovuto contemplare tutte, o quasi, le attività promozionali e gli altri investimenti posti in essere dall’impresa negli anni critici rimane una indimostrata petizione di principio.
5.1.3. A ciò va aggiunto che, come già osservato, l’attività commerciale non ha subìto interruzioni nel corso di quegli anni, il che depone in senso esattamente contrario a quanto rappresentato dalla doglianza.
5.1.4. Nel merito, la pretesa è comunque infondata.
5.1.4.1. Il verificatore ha individuato una redditività media dell’attività commerciale, nel triennio precedente, pari a poco meno del 4%, ed ha applicato quest’ultimo parametro per individuare il danno da lucro cessante, in occasione dell’annata che ha fatto registrare la flessione. Come detto si tratta di una metodologia convincente.
L’obiezione di parte, secondo cui questo dato sarebbe monco di una parte degli investimenti, non è condivisibile perché contrasta, da un punto di vista logico, con la valenza per così dire assoluta della nozione di redditività applicata dal verificatore. Detto in altri termini, nell’utile del 4% che risulta essere stato ricavato, dall’azienda, nel corso del triennio, dal momento che questo concetto rappresenta la differenza fra costi e ricavi, evidentemente rientrano anche le spese affrontate per promuovere la vendita del prodotto.
La pretesa della parte di ricalcolarli, quale voce autonoma di danno, per di più impropriamente a titolo di lucro cessante e non di danno emergente, è infondata perché le consentirebbe, surrettiziamente, di utilizzare a suo vantaggio due volte la medesima componente, ossia una prima volta quale costo ri-assorbito dal ricavo nelle annualità successive, ed una seconda volta quale costo, inutile, in quanto inibito nei suoi effetti, dal provvedimento recante il divieto di commercializzazione del prodotto.
6. Il quarto motivo d’appello contesta la pronuncia sulle spese adottata dal giudice di primo grado, ritenendo che sia stata ingiusta la scelta di compensare le spese di giudizio, stante la sostanziale soccombenza della parte resistente in primo grado.
6.1. Il motivo è infondato. Infatti, per costante giurisprudenza di questo plesso, “nel processo amministrativo la sindacabilità in appello della condanna alle spese giudiziali comminata in primo grado, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, è limitata solo all'ipotesi in cui venga modificata la decisione principale, salvo la manifesta abnormità.”(cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. III, 21/05/2024, n.4526).
Nel caso di specie tale abnormità non è riscontrabile, dal momento che la pretesa azionata dalla parte in primo grado, è stata riconosciuta solo in parte fondata dal giudice. Di conseguenza la scelta di compensare le spese, non solo non si rivela come abnorme, ma corrisponde all’assetto sostanziale impresso alla controversia dalla decisione.
7. In conclusione questi motivi inducono al rigetto dell’appello. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 4000,00 (euroquattromila,00) in favore della parte appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio celebrata da remoto del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO