Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2502/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2502/2023 promossa da:
, nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CIPRIANI ILARIA, giusta delega in atti
RICORRENTE
contro
, , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
26/07/1988, rappresentata e difesa dall'avv, PINI DAVIDE e dall'avv. ENRICA
BERGAMINI, giusta delega in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
23.5.2009 presso il Comune di Roncoferraro (MN) tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Roncoferraro (MN) e, per CP_1 l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione presso i rispettivi Comuni di residenza. pagina 1 di 4
• Fermo l'affidamento congiunto ad entrambe i genitori, disporsi il collocamento paritario con mantenimento diretto a pari carico per ciascun genitore, come già previamente stabilito con Decreto C.d.A di Brescia del 12- 20.9.2023;
• disporsi la residenza dei minori , e , sia presso Per_1 Persona_2 Persona_3
l'indirizzo di residenza del padre in Via E. De Amicis n. 32 - 46037 Parte_1 Roncoferraro (MN); sia presso l'indirizzo di residenza della madre in Controparte_1
Via E. Fermi n. 15 – 46037 Roncoferraro (MN). Per l'effetto, ordinare le relative disposizioni di modifica dei documenti e presso i registri degli uffici anagrafe e stato delle persone del Comune di Roncoferraro (MN);
• confermarsi il diritto di visita nei seguenti termini: a settimane alternate, una settimana dall'uscita da scuola del martedì (o dalle ore 9 in periodo non scolastico) sino al mattino seguente (fino alle 9 in periodo non scolastico) e dall'uscita di scuola del venerdì (o dalle ore 9 in periodo non scolastico) sino al lunedì mattina successivo (fino all'orario scolastico o fino alle ore 9 in periodo non scolastico); nell'altra settimana rimarranno dalla madre dall'uscita da scuola di martedì (o dalle 9 in periodo non scolastico) fino al venerdì mattina (fino all'orario di inizio delle lezioni o fino alle ore 9 in periodo non scolastico).
• quanto alle festività ed alle vacanze, mantenersi gli accordi già stabiliti in sede di separazione e mai revisionati, ossia: le festività nazionali (25.4, 1.5, 2.6, 15.8, 1.11, 8.12 verranno trascorse in via alternata con ciascun genitore dalle ore 9:30 e sino alla mattina successiva (ore 9:00 o come da diversi accordi tra i genitori), ad anni alterni;
vacanze natalizie: una settimana con la madre e l'altra col padre con alternanza annuale giorno della vigilia e giorno di Natale;
vacanze pasquali: 3 giorni con la madre e 3 giorni col padre;
vacanze estive: 2 settimane anche non consecutive con ciascun genitore (a casa o in villeggiatura); i periodi prescelti dovranno essere comunicati dall'uno all'altro genitore entro la data del 30 maggio di ogni anno. Fatti salvi i diversi accordi tra i genitori, in caso di esigenze specifiche dei minori e come da ulteriori particolari di cui al piano genitoriale depositato.
3) La casa coniugale resta abitata dal sig. , in quanto di proprietà della famiglia del Pt_1 medesimo, come da accordo di separazione omologato con Decreto Tribunale di Mantova
n. 905/2018;
4) Quanto al mantenimento della prole: per le spese ordinarie, mantenersi la disposizione di cui al Decreto di revisione delle condizioni di separazione del 12- 20.9.2023 emesso da ultimo dalla Corte di Appello di Brescia (n. 215/2023 R.G.), con mantenimento diretto della prole da parte dei genitori. Le spese straordinarie restino a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, come già stabilito nell'accordo di separazione omologato in data 19.6.2018 con Decreto n. 905/2018 del Tribunale di Mantova.
5) Quanto all'assegno divorzile: il sig. si obbliga a disporre il versamento in Parte_1 favore della sig.ra di € 350,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese a titolo di assegno personale divorzile, e a decorrere dal mese di maggio 2025 o, comunque, dal primo mese successivo all'emissione dell'emananda sentenza a definizione del presente giudizio. pagina 2 di 4 Le spese del presente giudizio e del procedimento di mediazione famigliare intrapreso restino integralmente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , unione dalla quale Controparte_1 nascevano i figli (nata il [...]), DA (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_3
23.9.2016); dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal giorno in cui comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Mantova nell'ambito del giudizio di separazione conclusosi con omologa n. 905/2018 del 19.06.2018, successivamente modificata con decreti ex art. 710 emessi in data 11.07.2019 e 23.04.2023 dal Tribunale di
Mantova.
Si è costituita parte resistente, non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
All'esito della prima udienza di comparizione, le parti hanno chiesto un rinvio al fine di avviare un procedimento di mediazione familiare ex art. 473 bis.10 c.p.c., all'esito del quale hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio e hanno precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe indicate.
***
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi da oltre sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensualizzata e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dalla legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle domande accessorie, inerenti l'affido, il collocamento, il diritto di visita e il mantenimento dei figli, nonché l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di un assegno divorzile per la resistente, ritiene il Collegio che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi morali e materiali della prole, cosicché le statuizioni ivi previste possono essere fatte proprie dal Tribunale.
Alla luce dell'accordo raggiunto, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del patrimonio celebrato in data 23/05/2009 in
RONCOFERRARO (MN) tra e , iscritto nei Parte_1 Controparte_1 pagina 3 di 4 registri dello Stato Civile del predetto Comune, al n. 6, parte II, serie A, anno 2009;
2. omologa le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RONCOFERRARO (MN), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 10/04/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini
Giorgio Bertola
pagina 4 di 4