Accoglimento
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/07/2025, n. 5807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5807 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05807/2025REG.PROV.COLL.
N. 02138/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2138 del 2024, proposto da Cloros S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Gestore dei Serivizi Energetici - s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Antonio Pugliese e Paolo Roberto Molea, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, n. 351/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Andrea Bonanni, per il Prof. Angelo Clarizia e Paolo Roberto Molea;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Cloros s.r.l.. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso principale e quelli per motivi aggiunti per l’annullamento: a) del provvedimento del 17 aprile 2015, con il quale il GSE ha comunicato all’odierna appellante la conclusione del procedimento di verifica ex art. 14, c. 1, D.M. 28 dicembre 2012 sul progetto di riduzione dei consumi di energia primaria identificato con il codice 0388428023513R1703, evidenziando che «il progetto non dispone dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi derivanti dal meccanismo incentivante dei titoli di efficienza energetica» e che «pertanto le emissioni dei n. 30 titoli sin ora effettuate sono annullate»; b) della nota GSE del 20 novembre 2015 con cui il GSE, a seguito dell’istanza di riesame presentata dall’operatore economico, ha confermato il provvedimento del 17 aprile 2015; c) del provvedimento del G.S.E. del 27 settembre 2021 con il quale il GSE ha rigettato l'istanza di revoca presentata ai sensi dell'art. 56 d.l. 76/2020.
2. La società appellante ha promosso ed acquisito la titolarità di molteplici progetti finalizzati all’incremento dell’efficienza negli usi finali di energia, ai sensi del D.M. 20 luglio 2004 e del D.M. 28 dicembre 2012, presentando al GSE apposita “richiesta di verifica e certificazione” di cui all’articolo 12 delle Linee Guida approvate con Deliberazione dell’A.E.E.G. del 27 ottobre 2011 – EEN 9/11, al fine del riconoscimento e della emissione dei c.d. “certificati bianchi”.
Il G.S.E. ha avviato il procedimento di verifica e controllo ai sensi dell’art. 14 comma 1 del D.M. 28 dicembre 2012, all’esito del quale, con provvedimento del 17 aprile 2015, ha comunicato l’annullamento del riconoscimento degli incentivi in ragione di presunte carenze nella documentazione a corredo dell’istanza.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso richiamando precedenti pronunce tra le stesse parti in relazione a vicende del tutto analoghe a quella oggetto del presente giudizio. Ha sottolineato come il potere esercitato dal G.S.E. non sia quello di annullamento d’ufficio, bensì quello di verifica e controllo di cui all’art. 42 del d.lgs. 28 del 2011 che non è di natura sanzionatoria e l’atto impugnato è giustificato dalla mancata presentazione dei titoli autorizzatori degli interventi con previa comunicazione di inizio lavori all’ente comunale.
Il primo giudice, inoltre, ha valutato infondate tutte le altre censure, sottolineando come la mancata presentazione nella specie delle CILA rend inattendibile quanto dichiarato ai sensi del d.P.R. 445/2000 sulla piena rispondenza e conformità degli interventi realizzati alla normativa di riferimento, configurando in tali ipotesi una “falsa rappresentazione” in sede di accesso al meccanismo dei TEE e che pertanto doveva essere esclusa ogni censura circa una presunta disparità di trattamento. Da ultimo, il TAR ha ritenuto non vi fossero i presupposti per accogliere l’istanza ex art. 56 d.l. 76/2020.
4. L’appello è affidato a sette motivi
4.1. Il primo sottolinea l’erroneità della pronuncia, evidenziando che la mancata presentazione di presunti “titoli autorizzativi” non costituisce autonomo motivo di annullamento dei titoli incentivanti o di rigetto dell’istanza di revoca anche perché gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati attività ad edilizia libera che richiedono una mera comunicazione; lo stesso G.S.E. avrebbe riconosciuto che la mancata conservazione delle comunicazioni non costituisce autonoma circostanza ostativa al mantenimento dei titoli di efficienza energetica.
Quindi la mancata comunicazione non potrebbe sorreggere il provvedimento di decadenza, né potrebbe aver rilievo il riferimento ad altri precedenti giurisprudenziali tra le parti. Inoltre sarebbe erronea la pronuncia laddove ritiene che la mancata comunicazione costituisca una falsa rappresentazione nella dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, poiché in essa non si rinverrebbe affatto un riferimento all’esistenza di titoli autorizzativi.
Viene altresì contestato il rigetto da parte del T.a.r. del motivo contenuto nell’originario ricorso per motivi aggiunti della censura relativa all’illegittimo diniego di revoca della decadenza ai sensi dell’art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020.
4.2. Il secondo motivo contesta la violazione dell’art. 21 nonies e dell’art. 2 l. 241/1990, in quanto il G.S.E. avrebbe assunto i provvedimenti impugnati in carenza dei presupposti ivi stabiliti in tema di annullamento in autotutela.
Sarebbe, infatti, stato violato il termine di 18 mesi sia per quanto riguarda il primo provvedimento di annullamento che il successivo diniego di revoca.
Non potrebbe condividersi la tesi per cui il termine invocato inizierebbe a decorrere solo per i provvedimenti adottati dal GSE dopo il 17 luglio 2020 poiché anche prima della modifica di cui al d.l. 76/2020 il G.S.E. esercitava un potere in autotutela quando revocava benefici precedentemente riconosciuti.
4.3. Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 2 l. 241/1990 per il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento, poiché trattandosi di un procedimento sanzionatorio il termine ha natura perentoria.
4.4. Il quarto motivo afferma quanto al rigetto dell’istanza di revoca la carenza di valutazione circa la sussistenza di uno specifico interesse pubblico attuale alla sua eliminazione anche in comparazione con gli interessi emergenti nel caso concreto e tenendo conto della posizione del beneficiario.
Il provvedimento impugnato, si limiterebbe a contestare presunte carenze e/o incongruenze nei dati indicati nei documenti fiscali relativi ai progetti realizzati, senza che siano stati in alcun modo prefigurati profili di irregolarità dell’esecuzione o di non conformità del progetto che possano aver inciso sulla quantificazione o l'erogazione degli incentivi.
4.5. Il quinto motivo sottolinea la mancata applicazione dello speciale regime di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011, che fa salvi gli effetti delle precedenti RVC nelle ipotesi in cui le difformità non derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente.
4.6. Il sesto motivo censura la ritenuta necessità di una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, relativa all’assenza di procedimenti penali in corso o conclusi con sentenza di condanna, anche non definitiva, aventi ad oggetto le RVC di cui all’istanza perché si tratta di requisito non richiesto da alcuna norma.
4.7. Il settimo motivo denuncia l’erroneità dell’affermazione della sentenza laddove si sostiene che il provvedimento di conferma del 20 novembre 2015, impugnato con i primi motivi aggiunti, ripropone espressamente le ragioni ostative già enunciate con l’originario provvedimento di annullamento dei titoli di efficienza energetica.
Il secondo provvedimento si fonda sulla mancata corrispondenza della documentazione fiscale e di trasporto che non era stata contestata con il primo provvedimento che si riferiva all’assenza di idonea documentazione attestante le finalità del calore prodotto aggiunti e che gli impianti esistenti facenti parte dell’intervento non costituiscano l’assolvimento all’obbligo normativo previsto dall’art. 11, comma 4, del D.lgs. 28/2011.
5. Il G.S.E. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello è fondato nei limiti di seguito esplicitati.
6.1. La Sezione si è già pronunciata sulle questioni poste dal presente appello e particolarmente significativa nell’affronto dei temi posti dal gravame e la sentenza 4128/2025 che ha deciso con particolare approfondimento le tematiche oggetto del giudizio; per tale ragioni nell’affrontare i motivi di ricorso si farà costante riferimento a tale pronuncia esaminata approfonditamente dal Collegio che ne ha condiviso le conclusioni.
Sulla questione della rilevanza della mancata presentazione di presunti “titoli autorizzativi”, la censura circa l’irrilevanza di tale omissione ai fini del rispetto delle previsioni normative che presiedono alle RVC (richiesta di verifica e controllo) è fondata su un’erronea ricostruzione del quadro normativo.
La sentenza prima richiamata opera un’accurata ricostruzione normativa ai nr. 17 – 22 della sentenza che possiamo richiamare senza riportarli integralmente ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
All’esito della lettura delle norme sul piano sistematico emerge che sussiste una necessità di comunicazione al Comune che non coincide con la CILA prevista dalla normativa edilizia allo scopo di consentire al G.S.E. il controllo della regolarità urbanistico-edilizia e nel contempo verificare la concreta consistenza dell’impianto realizzato in relazione alla progettualità incentivata.
Il particolare favore con cui viene vista l’installazione di impianti che producono energia da fonti alternative ha portato il legislatore a ridurre gli oneri edilizi giungendo anche a forme di edilizia libera per certo tipo di impianti, ma non ha eliminato qualsivoglia onere informativo atto a supportare le verifiche di conformità ai requisiti degli impianti stessi.
La circostanza che in casi analoghi la società appellante ha visto accogliere le sue istanza di riesame, non è rilevante poiché nella vicenda che ci occupa il G.S.E. si è limitato ad esercitare il potere di controllo e verifica e non ha adottato un atto in autotutela per modificare in senso positivo un precedente provvedimento che aveva dichiarato la decadenza.
La prima parte del primo motivo di appello è, in conclusione, infondata.
6.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello poiché, come già accennato, il potere esercitato dal G.S.E. va ricondotto all’esercizio di uno speciale e vincolato potere di verifica e controllo che resta distinto dall’autotutela anche a seguito della modificazione dell’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011; la legittimità dell’atto di decadenza adottato in data anteriore all’entrata in vigore della novella va valutata, in forza del principio tempus regit actum , in base alla normativa vigente alla data della sua adozione.
6.3. Non può essere accolto neanche il terzo motivo, poiché non si è in presenza di un potere sanzionatorio, (vedasi Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato 11 settembre 2020, n. 18), peartnto non vi è ragione di attribuire a tale termine natura perentoria, facendone discendere addirittura l’illegittimità di un atto doveroso a condizioni date quale la decadenza. Comunque lo sforamento temporale, comunque circoscritto ad una durata limitata, non ha arrecato ex se un effettivo pregiudizio all’appellante.
6.4. Non potendosi definire il provvedimento impugnato espressione di un potere di autotutela, non vi era alcuna necessità di indicare quale fosse l’interesse pubblico che giustificava l’adozione dell’atto.
6.5. Possono esaminarsi congiuntamente la seconda parte del primo motivo di appello ed i motivi cinque e sei perché la loro trattazione è stata condotta nella sentenza 4128/2025 un’esaustiva ricostruzione normativa che appare opportuno riportare integralmente: “ Il riferimento, poi, al periodo conclusivo del comma 8 dell’art. 56 del d.l. n. 76 del 2020, che esclude l’applicazione della novella anche al caso in cui la condotta dell’operatore è oggetto di procedimento penale, è ultroneo rispetto al caso di specie: attribuire alla mancata dichiarazione dell’insussistenza di precedenti penali, che il G.S.E. può -recte, deve accertare autonomamente – portata ostativa all’applicazione della norma, equivale ad attribuirle una portata che va ben oltre il tenore letterale delle parole. Non potendo, infatti, la disposizione essere letta nel senso della pretesa incensuratezza del richiedente, essa va circoscritta all’insorgenza di procedimenti penali per vicende comunque afferenti la richiesta dell’incentivo, delle quali cioè il G.S.E. dovrebbe essere necessariamente edotto. Anzi, a ben guardare, la ravvisata violazione del d.P.R. n. 445 del 2000 anche nella mera omissione di un dato, avrebbe dovuto coerentemente sfociare in un’informativa all’autorità giudiziaria che per contro non risulta essere stata inoltrata. Sicché anche su tale aspetto la motivazione del primo giudice, che ne valorizza la portata in termini di onere della prova a carico dell’istante, non convince (§ 9.1. della sentenza impugnata).
33. Va ora ricordato come il meccanismo di accesso ai certificati bianchi sia considerato, in verità in maniera non del tutto propria, come “a formazione progressiva o successiva”, per valorizzare la circostanza che dopo l’approvazione della PPPM è comunque necessaria una richiesta di valutazione e certificazione del risparmio conseguito agendo in conformità e coerenza con la stessa (v. Cons. Stato, sez. II, 16 aprile 2025, n. 3264). La modalità di rendicontazione attraverso la presentazione di richieste di verifica e certificazione (RVC) è correlata alla tipologia di progetto che si è inteso presentare, che -limitandosi alle due casistiche qui di specifico interesse- può essere “a consuntivo” (PC), implicante una misura puntuale delle grandezze caratteristiche sia nella configurazione ex ante, sia in quella post-intervento, ovvero “standardizzato” (PS), che comporta invece che al verificarsi di specifiche condizioni di ripetitività e non convenienza economica, possano misurarsi le grandezze caratteristiche di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento del progetto. Nel caso di specie la Società Cloro s.r.l. ha utilizzato tale seconda metodologia.
33.1. Prima della riforma del 2020, con riferimento al potere del G.S.E. in materia di certificati bianchi era già intervenuta un’importante novella legislativa. In particolare, con la legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124 del 4 agosto 2017, al preciso scopo di formalizzare l’esistenza di un possibile iato tra gli esiti dei due segmenti procedimentali (l’approvazione della PPPM e l’avallo delle RVC), sono stati introdotti nell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 i commi 3-bis e 3-ter. In particolare la seconda di tali norme già disponeva, sia in caso di mancata approvazione di una RVC, sia in caso di annullamento delle precedenti (quale conseguenza della decadenza dal beneficio) la salvezza delle rendicontazioni approvate. L’effetto decadenziale, cioè, opera ex nunc, e non travolge la quota di beneficio già erogato, ma impedisce ulteriori erogazioni. Il legislatore ha confermato peraltro che presupposto della decadenza è esclusivamente la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data della sua presentazione: il che è quanto valutato dal G.S.E. in sede di irrogazione della decadenza dal beneficio e conseguente annullamento dei TEE già emanati. La genesi delle norme introdotte con la legge n. 124/2017 va ricercata proprio nella constatazione che in sede di verifiche e controlli, il G.S.E. ha rilevato, nel corso degli anni, che molti progetti approvati e realizzati conformemente a quelli presentati non rispondessero alla normativa vigente al tempo dell’approvazione. Pur essendo il fenomeno stato attribuito spesso a comportamenti poco virtuosi di alcuni operatori economici, che, de facto, hanno illegittimamente speculato sul meccanismo dei TEE, si è preferito accordare preferenza alla salvaguardia delle situazioni in cui gli stessi non sono evidentemente ravvisabili, scongiurando la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di riconoscimento dei TEE ab origine, con conseguente annullamento e restituzione di quanto percepito. Al fine, cioè, di tutelare la posizione e l’affidamento degli operatori economici sulla correttezza dell’operato dell’amministrazione, gli articoli in oggetto hanno disposto, in tali casi, il solo rigetto della singola istanza di RVC in istruttoria; l’annullamento/decadenza del provvedimento di riconoscimento dei TEE, ha comunque efficacia ex nunc, con salvezza cioè di quelli già conseguiti.
33.2. Le successive modifiche ai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 sono andate nel senso di ampliarne l’applicabilità: in tale cornice si colloca sia l’esplicita previsione che vuoi in caso di rigetto di un’istanza di rendicontazione, vuoi in caso di annullamento (decadenza) del provvedimento disposto a seguito di verifica, « sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti standard, analitici o a consuntivo», così eliminando ogni possibile esclusione correlata al metodo di rendicontazione, appunto; sia l’eliminazione del riferimento alle « discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell’intervento», così da circoscrivere il fattore ostativo alla produzione di documenti non veritieri o di rappresentazioni false. Circostanze entrambe non ravvisabili nel caso di specie.
33.4. La completa riformulazione delle norme ad opera del medesimo art. 56, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, seppure al solo scopo di apportare gli aggiustamenti sopra indicati, ha fatto sì che esse siano state interamente attratte nell’orbita della disciplina transitoria contemplata nel comma 8 del medesimo articolo, fruendo anche della possibilità di utilizzo in caso di atti per i quali il contenzioso non è stato ancora definito.
34. Ritiene il Collegio che la scelta del legislatore di espungere le ipotesi in cui la divergenza sia solo fattuale, ma non ascrivibile alla dichiarazione o alla documentazione di parte, secondo le normali regole sull’autoresponsabilità che governa questo tipo di procedimenti, non consente un’interpretazione onnicomprensiva e indeterminata dei contenuti delle autodichiarazioni richieste. 35. Nella specie, dunque, la falsa rappresentazione addebitata dal G.S.E. alla Società è stata individuata nell’aver sottoscritto la clausola di presa visione e accettazione delle condizioni riportate nel d.m. 28 dicembre 2012 e nelle Linee guida di cui alla Delibera dell’Autorità per l’energia e il GAS EEN 9/11, senza attribuire alcun rilievo alla circostanza che in relazione al titolo/dichiarazione la Società non ha dichiarato alcunché, salvo poi precisare di non ritenersi tenuta a farlo (ergo, al più, mal interpretando la cornice regolatoria, finanche in mala fede, ma non mentendo su alcunché).
36. Se, dunque, è corretto affermare che la Società Cloros s.r.l. mancava di un presupposto necessario per l’installazione e conseguente attivazione dell’impianto, perché ha preferito non munirsene, benché richiesta, la medesima ragione porta ad escludere che la stessa abbia mai mentito sul punto. Ciò che giustifica la decadenza, dunque, non può automaticamente supportare anche l’accertata falsità rappresentativa.
36.1. Ritiene il Collegio che sussumere, come peraltro la Sezione ha sostenuto nelle richiamate sentenze del 2025, nell’alveo delle false declaratorie le errate, finanche in mala fede, interpretazioni di norme ovvero le inadempienze manifeste, sull’assunto che tutto finisce per rientrare nella dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, non può essere condiviso. Ciò si pone in contrasto sia con la finalità della disciplina delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni di cui a ridetto d.P.R., che individuano con chiarezza l’oggetto delle affermazioni richieste ai privati, proprio in ragione delle conseguenze che dalla non veridicità delle stesse possono scaturirne, sia con la novella introdotta nell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, operandone una sorta di indebita interpretatio abrogans. Così opinando, infatti, si arriverebbe alla paradossale conseguenza che ogniqualvolta il G.S.E. rilevi la carenza di un presupposto, essa si risolve anche nella falsa dichiarazione non della sua sussistenza specificamente indicata, ma del rispetto dell’intero sistema regolatorio, neppure limitato al solo contenuto del d.m. del 2014 e delle Linee Guida, espressamente richiamate, giusta la innegabile ambiguità contenutistica delle stesse.
37. Sul punto, dunque, la motivazione (l’unica, peraltro, a sostegno del rigetto) addotta dal G.S.E. per respingere l’istanza di revoca delle decadenze – secondo la denominazione attribuita alla richiesta dal medesimo d.l. n. 76 del 2020 – non appare congrua. La mancata presentazione della comunicazione al Comune non consente di verificare la piena corrispondenza e conformità degli interventi realizzati alla normativa di riferimento, ma non determina anche l’inattendibilità delle informazioni fornite in relazione a tutto « quanto dichiarato ai sensi del DPR 445 del 2000» (sul punto, ex ceteris, v. Cons. Stato, n. 2246/2025). Se, dunque, la circostanza che « la comunicazione di inizio lavori asseverata non può essere qualificata come titolo edilizio, costituendo un adempimento amministrativo» (Cons. Stato, sez. II, n. 7620/2024), ma ciò è privo di rilievo, stante che «nel caso di specie il Gestore non ha contestato nel provvedimento decadenziale il difetto di titolo edilizio, bensì la mancata trasmissione all’amministrazione comunale della comunicazione asseverata, ovverosia l’omissione di un adempimento necessario per consentire al Gestore di avere un quadro completo della legittimità e della congruità dell’intervento » (v. ancora Cons. Stato, sez. n, 2246/2025, cit. supra), tale carenza non può risolversi anche in una sostanziale falsità, non essendo stato il tema dell’abilitazione dell’intervento in alcun modo affrontato dalla Società se non in riscontro alle richieste del G.S.E. e in tal caso in maniera (sbagliata, ma) veritiera ”.
6.6. Alla luce delle considerazioni svolte l’ultimo motivo può considerarsi assorbito dal momento che il parziale accoglimento dell’appello riguarda un provvedimento emanato dopo l’entrata in vigore dell’art. 56 d.l. 76/2020.
7. In conclusione, l’appello deve essere accolto nei soli limiti indicati in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere accolti i secondi motivi aggiunti, depositati in data 2 dicembre 2021 nel procedimento innanzi al T.a.r. per il Lazio n.r.g. 7911/2015. In ragione del conseguente annullamento della nota del 27 settembre 2021 e di quella, ad essa sottesa, del 1° aprile 2021, il G.S.E. è obbligato a rivalutare l’istanza di revoca presentata della Società Cloros ai fini di valutare i presupposti di operatività dell’art. 42, commi 3-bis e 3-ter del d.lgs. n. 28 del 2011, alla luce delle considerazioni espresse nella motivazione dell’odierna decisione.
8. Il parziale accoglimento dell’appello comporta la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto in riforma dell’impugnata sentenza accoglie i secondi motivi aggiunti, depositati in data 2 dicembre 2021 nel procedimento innanzi al T.a.r. per il Lazio n.r.g. 7911/2015 e annulla la nota del 27 settembre 2021 e del 1° aprile 2021.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO